TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3500/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio IA, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3500/2024 R.G. promossa da
C.F. nata a Parte_1 C.F._1
Montecchio IA (RE) il 26 gennaio 1998; rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Petrucci come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio IA, Via Pansa n. 6
- attrice - contro
, C.F. P_ C.F._2
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio IA;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 di 8 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE che il Tribunale Ordinario di Reggio IA, ove necessario previa comparizione personale innanzi al Collegio in Camera di Consiglio, disciplini l'affidamento esclusivo del figlio minore o nell' Persona_1 ipotesi che il giudice opti per un affido condiviso lo stesso venga però dichiarato alle seguenti condizioni:
Il minore verrà affidato con affido esclusivo ( o in subordine condiviso) alla madre e resterà in ogni caso collocato presso di lei nell'abitazione familiare in via Don Domeinco Orlandini n.13 a Reggio
IA dove abita dalla nascita.
Il padre potrà vederlo a week end alternati indicativamente dal sabato mattina ore 15 alla domenica ore 20,oltre che una sera
/pomeriggio infrasettimanale in base ai propri turni lavorativi comunque con rientro sempre entro le 20; il padre verserà alla signora per il mantenimento del bambino euro 400 al mese rivalutabile secondo l'indice ISTAT più il 50% delle spese straordinarie documentate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c., depositato in data 12 novembre 2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per sentire disporre l'affidamento esclusivo del loro figlio P_
(nato il [...]), con collocazione prevalente Persona_1 presso di sé, regolamentazione del diritto di visita del padre ed imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 350,00 al mese.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 22 novembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
2 di 8 , che in data 16 dicembre 2024 ritirava a mani P_ proprie il plico relativo alla notifica del ricorso e pedissequo decreto, non si costituiva né compariva personalmente alla prima udienza del
20 febbraio 2025, nel corso della quale veniva sentita personalmente l'attrice e dichiarata la contumacia del convenuto.
Disposto un rinvio in attesa che l'Agenzia delle Entrate trasmettesse la documentazione richiesta sulla situazione reddituale del convenuto, alla successiva udienza del 6 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dall'attrice, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno un figlio, che oggi ha 4 anni. Persona_1
1.1. Ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, da intendersi in funzione del
3 di 8 soddisfacimento delle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.
Il giudizio di idoneità dev'essere ancorato ad elementi concreti e fondato, in particolare, sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nella specie, è fondata la domanda dell'attrice di affidamento esclusivo della prole sul rilievo del disinteresse del padre per le esigenze economiche e morali del minore, come confermato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
Nulla osta al recepimento del calendario delle visite paterne suggerito dall'attrice.
Seppure in assenza di richiesta da parte della madre, è comunque opportuno disciplinare gli incontri tra padre e figlio nei periodi di vacanza, come meglio declinati in dispositivo.
1.2. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
4 di 8 Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nella specie, , di anni 27, lavora presso un Parte_1 call center con contratto a chiamata ed ha percepito una retribuzione netta pari ad € 7.438,73 nel 2024, corrispondente, in media, ad €
619,89 al mese (cfr. buste paga allegate alla nota di deposito in data
11 febbraio 2025).
5 di 8 Stante l'affidamento esclusivo qui disposto, è legittimata ex lege, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021, a percepire interamente l'assegno unico, che di fatto già percepisce ed ammonta ad € 200,00 al mese (cfr. dichiarazioni a verbale d'udienza del 20 febbraio 2025).
Vive in un immobile condotto in locazione con canone integralmente sostenuto dalla di lei madre.
, di anni 30, ha percepito redditi di lavoro P_ dipendente pari ad € 22.775,17 nel 2022 e ad € 23.975,21 nel 2023, oltre ad € 1.194,00 in quest'ultimo anno quali redditi di lavoro autonomo o provvigioni o redditi diversi (cfr. informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate).
Stando a quanto affermato dall'attrice, egli è gravato da un canone di locazione.
Orbene, avuto riguardo alla condizione economico-patrimoniale delle parti, all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, alle presumibili esigenze del minore in relazione all'età (4 anni), ai tempi di permanenza di quest'ultimo presso ciascun genitore, va posto a carico di l'obbligo di contribuire al P_ mantenimento del figlio in misura pari ad € 300,00 al mese, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti erano già separate di fatto, decorrono dalla domanda stessa.
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, per intero e dunque senza dimezzamento ex art. 130 d.P.R.
n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 19/2020, Cass. 27712/2019, Cass.
11590/2019, Cass. 22017/2018), in favore dello Stato ex art. 133
d.P.R. n. 115 del 2002, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, avuto riguardo
6 di 8 all'attività difensiva svolta ed alla natura contumaciale della controversia.
Il compenso per l'attività prestata dal difensore dell'attrice viene liquidato nell'importo di € 1.260,00 per la fase di studio, di € 800,00 per la fase introduttiva e di € 1.453,00 per la fase decisoria in relazione alle controversie relative ad affari contenziosi di valore indeterminato di bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisione secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014, ed avuto, altresì, riguardo all'attività difensiva svolta, alla natura non particolarmente complessa delle questioni di diritto e di fatto trattate, alla mancata assunzione di prove orali nonché alla mancata redazione delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio IA, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore Persona_1 alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere P_ con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dal Persona_1 sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore 20.00, nonché per un giorno infrasettimanale fino alle ore 20.00, per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno, per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o
Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a P_
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
con decorrenza dalla domanda, la somma mensile di € Persona_1
7 di 8 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie, individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
4. condanna a rifondere all'Erario le spese di P_ lite, incluse quelle prenotate a debito, che liquida nell'importo di €
3.513,00 per compenso professionale per l'attività prestata dal difensore di , ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio IA, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 6 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio IA, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3500/2024 R.G. promossa da
C.F. nata a Parte_1 C.F._1
Montecchio IA (RE) il 26 gennaio 1998; rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Petrucci come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio IA, Via Pansa n. 6
- attrice - contro
, C.F. P_ C.F._2
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio IA;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 di 8 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE che il Tribunale Ordinario di Reggio IA, ove necessario previa comparizione personale innanzi al Collegio in Camera di Consiglio, disciplini l'affidamento esclusivo del figlio minore o nell' Persona_1 ipotesi che il giudice opti per un affido condiviso lo stesso venga però dichiarato alle seguenti condizioni:
Il minore verrà affidato con affido esclusivo ( o in subordine condiviso) alla madre e resterà in ogni caso collocato presso di lei nell'abitazione familiare in via Don Domeinco Orlandini n.13 a Reggio
IA dove abita dalla nascita.
Il padre potrà vederlo a week end alternati indicativamente dal sabato mattina ore 15 alla domenica ore 20,oltre che una sera
/pomeriggio infrasettimanale in base ai propri turni lavorativi comunque con rientro sempre entro le 20; il padre verserà alla signora per il mantenimento del bambino euro 400 al mese rivalutabile secondo l'indice ISTAT più il 50% delle spese straordinarie documentate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c., depositato in data 12 novembre 2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per sentire disporre l'affidamento esclusivo del loro figlio P_
(nato il [...]), con collocazione prevalente Persona_1 presso di sé, regolamentazione del diritto di visita del padre ed imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in misura pari ad € 350,00 al mese.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 22 novembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
2 di 8 , che in data 16 dicembre 2024 ritirava a mani P_ proprie il plico relativo alla notifica del ricorso e pedissequo decreto, non si costituiva né compariva personalmente alla prima udienza del
20 febbraio 2025, nel corso della quale veniva sentita personalmente l'attrice e dichiarata la contumacia del convenuto.
Disposto un rinvio in attesa che l'Agenzia delle Entrate trasmettesse la documentazione richiesta sulla situazione reddituale del convenuto, alla successiva udienza del 6 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dall'attrice, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno un figlio, che oggi ha 4 anni. Persona_1
1.1. Ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, da intendersi in funzione del
3 di 8 soddisfacimento delle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.
Il giudizio di idoneità dev'essere ancorato ad elementi concreti e fondato, in particolare, sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nella specie, è fondata la domanda dell'attrice di affidamento esclusivo della prole sul rilievo del disinteresse del padre per le esigenze economiche e morali del minore, come confermato dalla mancata costituzione nel presente procedimento.
Nulla osta al recepimento del calendario delle visite paterne suggerito dall'attrice.
Seppure in assenza di richiesta da parte della madre, è comunque opportuno disciplinare gli incontri tra padre e figlio nei periodi di vacanza, come meglio declinati in dispositivo.
1.2. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
4 di 8 Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nella specie, , di anni 27, lavora presso un Parte_1 call center con contratto a chiamata ed ha percepito una retribuzione netta pari ad € 7.438,73 nel 2024, corrispondente, in media, ad €
619,89 al mese (cfr. buste paga allegate alla nota di deposito in data
11 febbraio 2025).
5 di 8 Stante l'affidamento esclusivo qui disposto, è legittimata ex lege, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021, a percepire interamente l'assegno unico, che di fatto già percepisce ed ammonta ad € 200,00 al mese (cfr. dichiarazioni a verbale d'udienza del 20 febbraio 2025).
Vive in un immobile condotto in locazione con canone integralmente sostenuto dalla di lei madre.
, di anni 30, ha percepito redditi di lavoro P_ dipendente pari ad € 22.775,17 nel 2022 e ad € 23.975,21 nel 2023, oltre ad € 1.194,00 in quest'ultimo anno quali redditi di lavoro autonomo o provvigioni o redditi diversi (cfr. informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate).
Stando a quanto affermato dall'attrice, egli è gravato da un canone di locazione.
Orbene, avuto riguardo alla condizione economico-patrimoniale delle parti, all'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, alle presumibili esigenze del minore in relazione all'età (4 anni), ai tempi di permanenza di quest'ultimo presso ciascun genitore, va posto a carico di l'obbligo di contribuire al P_ mantenimento del figlio in misura pari ad € 300,00 al mese, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti erano già separate di fatto, decorrono dalla domanda stessa.
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, per intero e dunque senza dimezzamento ex art. 130 d.P.R.
n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 19/2020, Cass. 27712/2019, Cass.
11590/2019, Cass. 22017/2018), in favore dello Stato ex art. 133
d.P.R. n. 115 del 2002, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, avuto riguardo
6 di 8 all'attività difensiva svolta ed alla natura contumaciale della controversia.
Il compenso per l'attività prestata dal difensore dell'attrice viene liquidato nell'importo di € 1.260,00 per la fase di studio, di € 800,00 per la fase introduttiva e di € 1.453,00 per la fase decisoria in relazione alle controversie relative ad affari contenziosi di valore indeterminato di bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisione secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014, ed avuto, altresì, riguardo all'attività difensiva svolta, alla natura non particolarmente complessa delle questioni di diritto e di fatto trattate, alla mancata assunzione di prove orali nonché alla mancata redazione delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio IA, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore Persona_1 alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere P_ con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dal Persona_1 sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore 20.00, nonché per un giorno infrasettimanale fino alle ore 20.00, per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, in epoca da concordare con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno, per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o
Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a P_
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
con decorrenza dalla domanda, la somma mensile di € Persona_1
7 di 8 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie, individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
4. condanna a rifondere all'Erario le spese di P_ lite, incluse quelle prenotate a debito, che liquida nell'importo di €
3.513,00 per compenso professionale per l'attività prestata dal difensore di , ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio IA, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 6 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
8 di 8