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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA IE IA ER, Presidente
OS VITTORIA, Relatore
BOGGIO NN SE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 617/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T014184000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente:” sospendere l'efficacia dell'atto ed annullare l'avviso di liquidazione impugnato con vittoria di spese“.
Agenzia Entrate DPII Torino : respingere la domanda di sospensione e rigettare il ricorso con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione mediante il quale l'Ufficio procedeva alla rideterminazione dell'imposta di registro nella misura del 9% con sanzioni ed interessi sull'immobile acquistato il 15.3.2022 con le agevolazioni prima casa sul presupposto che tali agevolazioni non spettassero perché l'immobile apparteneva alla cat A/1 esclusa dalla agevolazione prima casa già al momento in cui la ricorrente lo aveva acquistato.
Nel ricorso la parte illustra che l'immobile era classato in categoria A/1 fino al 21/2/2022, momento in cui era stata da lei presentata una dichiarazione docfa per divisione con la proposta di variazione della categoria in A/2, e quindi alla data del 15/3/2022 in cui l'immobile era stato acquistato la ricorrente aveva potuto godere dell'agervolazione prima casa . Nel mese di aprile 2023 riceveva un avviso di accertamento in cui l'Ufficio rettificava la categoria catastale riportandola in A/1. La ricorrente presentava ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di Torino in data 10/9/2024 con sentenza n. 911 accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento. L'ufficio presentava ricorso in appello ancora pendente ed in data 12/3/2025 notificava l'avviso di liquidazione impugnato. Nel ricorso la parte ritiene illegittimo l'atto perché si fonda su un presupposto giuridicamente inesistente ossia la natura signorile dell'immobile ed il classamento in A/1 che non era quello esistente alla data di notifica dell'atto.
Nelle controdeduzioni l'Ufficio ribadisce la correttezza del recupero in quanto l'immobile sin dal 1992 e fino al 21/2/2022 era sempre stato in categoria A/1 attribuita dal catasto per gli immobili di tipo signorile che nel caso specifico rispecchia le caratteristiche di tale categoria. La variazione docfa presentata dalla ricorrente aveva come oggetto lo scorporo di una cantina e la creazione di due unità immobiliari il ID_Cat_1 con classamento proposto in cat A/2 classe 3 rettificato dall'Ufficio in categoria A/2 classe 4 ed il ID_Cat_2 oggetto della presente vertenza in categoria A/2 classe 3 rettificato in A/1 classe 3 che dava origine all'avviso id accertamento impugnato e quindi la dichiarazione docfa del febbraio 2022 doveva considerarsi solo proposta fino alla notifica dell'accertamento come stabilito dal D.M. 701/1994. Pertanto
l'Ufficio conferma la correttezza del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
Nelle memorie la ricorrente ribadisce quanto espresso nel ricorso.
All'udienza del 21/1/2026 la causa andava a sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti prodotti e le norme di legge applicabili alla fattispecie (D.M.19/4/1994 n. 701) rileva che la categoria di appartenenza dell'immobile oggetto del contendere è stata A/1 dal 1992 alla data di variazione proposta dalla ricorrente (21/2/2022) e poi nuovamente confermata in A/1 dall'Ufficio con la notifica dell'avviso di liquidazione che annullava l'agevolazione prima casa goduta dalla ricorrente,
a seguito della variazione DOCFA presentata il 21/2/2022 . Sulla base della normativa, la rendita proposta resta valida fino alla eventuale rettifica operata dall'Ufficio, che ha tempo 12 mesi per effettuarla ( art. 1 comma 3 D.M.701/1994) , anche se tale termine non ha carattere perentorio, pertanto la ricorrente al momento dell'acquisto dell'immobile utilizzava l'agevolazione prima casa dichiarando la categoria A/2, ben sapendo però che tale scelta, operata al fine di fruire dell'agevolazione stessa, comportava il rischio di rettifica da parte dell'Ufficio . Con l'avviso di liquidazione impugnato, l'Ufficio ha effettuato la rettifica riassegnando la categoria A/1 all'immobile a seguito di una diversa valutazione economica dell'immobile rispetto a quella sostenuta dalla ricorrente per giustificare la variazione della rendita proposta. Gli elementi forniti dall'Ufficio quali la zona di ubicazione, la facciata in marmo bianco di Carrara edificata negli anni '50, l'altezza interna dei locali, la superficie catastale dell'appartamento e il raffronto tra altri immobili analoghi a quello trattato posti nello stesso complesso edilizio che risultano censiti nella categoria A/1, denotano una sostanziale uniformità di classamento dell'intero complesso e la documentazione conferma sul piano probatorio la bontà del recupero operato dell'Ufficio. Al contrario la contribuente nella propria dichiarazione DOCFA non ha esplicitato e provato per quali ragioni sopravvenute l'immobile abbia perso le caratterisitche originarie , limitandosi a evidenziare generiche difformità che non paiono sufficienti a giustificare la variazione proposta anche tenendo conto della divisione interna effettuata, che, per quanto riguarda l'immobile in oggetto, non ha fatto perdere le proprie caratteristiche signorili.
Per questi motivi
l' avviso di liquidazione appare legittimo ed il ricorso non merita accoglimento.
Le spese vengono poste a carico della ricorrente e liquidate in € 6.000 .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
6000,00.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA IE IA ER, Presidente
OS VITTORIA, Relatore
BOGGIO NN SE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 617/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20221T014184000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente:” sospendere l'efficacia dell'atto ed annullare l'avviso di liquidazione impugnato con vittoria di spese“.
Agenzia Entrate DPII Torino : respingere la domanda di sospensione e rigettare il ricorso con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione mediante il quale l'Ufficio procedeva alla rideterminazione dell'imposta di registro nella misura del 9% con sanzioni ed interessi sull'immobile acquistato il 15.3.2022 con le agevolazioni prima casa sul presupposto che tali agevolazioni non spettassero perché l'immobile apparteneva alla cat A/1 esclusa dalla agevolazione prima casa già al momento in cui la ricorrente lo aveva acquistato.
Nel ricorso la parte illustra che l'immobile era classato in categoria A/1 fino al 21/2/2022, momento in cui era stata da lei presentata una dichiarazione docfa per divisione con la proposta di variazione della categoria in A/2, e quindi alla data del 15/3/2022 in cui l'immobile era stato acquistato la ricorrente aveva potuto godere dell'agervolazione prima casa . Nel mese di aprile 2023 riceveva un avviso di accertamento in cui l'Ufficio rettificava la categoria catastale riportandola in A/1. La ricorrente presentava ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di Torino in data 10/9/2024 con sentenza n. 911 accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento. L'ufficio presentava ricorso in appello ancora pendente ed in data 12/3/2025 notificava l'avviso di liquidazione impugnato. Nel ricorso la parte ritiene illegittimo l'atto perché si fonda su un presupposto giuridicamente inesistente ossia la natura signorile dell'immobile ed il classamento in A/1 che non era quello esistente alla data di notifica dell'atto.
Nelle controdeduzioni l'Ufficio ribadisce la correttezza del recupero in quanto l'immobile sin dal 1992 e fino al 21/2/2022 era sempre stato in categoria A/1 attribuita dal catasto per gli immobili di tipo signorile che nel caso specifico rispecchia le caratteristiche di tale categoria. La variazione docfa presentata dalla ricorrente aveva come oggetto lo scorporo di una cantina e la creazione di due unità immobiliari il ID_Cat_1 con classamento proposto in cat A/2 classe 3 rettificato dall'Ufficio in categoria A/2 classe 4 ed il ID_Cat_2 oggetto della presente vertenza in categoria A/2 classe 3 rettificato in A/1 classe 3 che dava origine all'avviso id accertamento impugnato e quindi la dichiarazione docfa del febbraio 2022 doveva considerarsi solo proposta fino alla notifica dell'accertamento come stabilito dal D.M. 701/1994. Pertanto
l'Ufficio conferma la correttezza del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
Nelle memorie la ricorrente ribadisce quanto espresso nel ricorso.
All'udienza del 21/1/2026 la causa andava a sentenza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti prodotti e le norme di legge applicabili alla fattispecie (D.M.19/4/1994 n. 701) rileva che la categoria di appartenenza dell'immobile oggetto del contendere è stata A/1 dal 1992 alla data di variazione proposta dalla ricorrente (21/2/2022) e poi nuovamente confermata in A/1 dall'Ufficio con la notifica dell'avviso di liquidazione che annullava l'agevolazione prima casa goduta dalla ricorrente,
a seguito della variazione DOCFA presentata il 21/2/2022 . Sulla base della normativa, la rendita proposta resta valida fino alla eventuale rettifica operata dall'Ufficio, che ha tempo 12 mesi per effettuarla ( art. 1 comma 3 D.M.701/1994) , anche se tale termine non ha carattere perentorio, pertanto la ricorrente al momento dell'acquisto dell'immobile utilizzava l'agevolazione prima casa dichiarando la categoria A/2, ben sapendo però che tale scelta, operata al fine di fruire dell'agevolazione stessa, comportava il rischio di rettifica da parte dell'Ufficio . Con l'avviso di liquidazione impugnato, l'Ufficio ha effettuato la rettifica riassegnando la categoria A/1 all'immobile a seguito di una diversa valutazione economica dell'immobile rispetto a quella sostenuta dalla ricorrente per giustificare la variazione della rendita proposta. Gli elementi forniti dall'Ufficio quali la zona di ubicazione, la facciata in marmo bianco di Carrara edificata negli anni '50, l'altezza interna dei locali, la superficie catastale dell'appartamento e il raffronto tra altri immobili analoghi a quello trattato posti nello stesso complesso edilizio che risultano censiti nella categoria A/1, denotano una sostanziale uniformità di classamento dell'intero complesso e la documentazione conferma sul piano probatorio la bontà del recupero operato dell'Ufficio. Al contrario la contribuente nella propria dichiarazione DOCFA non ha esplicitato e provato per quali ragioni sopravvenute l'immobile abbia perso le caratterisitche originarie , limitandosi a evidenziare generiche difformità che non paiono sufficienti a giustificare la variazione proposta anche tenendo conto della divisione interna effettuata, che, per quanto riguarda l'immobile in oggetto, non ha fatto perdere le proprie caratteristiche signorili.
Per questi motivi
l' avviso di liquidazione appare legittimo ed il ricorso non merita accoglimento.
Le spese vengono poste a carico della ricorrente e liquidate in € 6.000 .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
6000,00.