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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1069/2024 promosso da:
(C.F. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
10/04/1975, rappresentato e difeso dall'Avv. SABATELLI MARIELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “scioglimento del matrimonio”.
All'udienza del 06/05/2025 parte ricorrente ha rassegnato, come da ricorso, le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla Sig.ra Parte_1 con il Sig. ; matrimonio celebrato nel Comune di San Luis (Perù) il 03.09.2012, CP_1 atto tradotto e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fagnano Olona dell'anno 2012, atto n. 13 parte 2 serie C ufficio 1;
- dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
pagina 1 di 4 - ordinare alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato del capo 1), copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fagnano Olona perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- condannare la parte resistente alle spese del processo”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/05/2024 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
nel Comune di San Luis (Perù) in data 03/09/2012, come da relativo Atto di Matrimonio
[...]
n. 13, parte II, serie C, dell'anno 2012 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Fagnano Olona;
da tale unione non sono nati i figli.
Disposti rinvii della prima udienza non essendo i tentativi di notifica andati a buon fine, all'udienza del 6/05/2025, il procuratore di parte ricorrente ha esibito il ricorso regolarmente notificato al sig.
che è stato dichiarato contumace stante la mancata costituzione in giudizio. CP_1
Sentita liberamente la sig. nell'impossibilità di Parte_1
esperire tentativo di conciliazione e in assenza di domande accessorie e di istanze istruttorie, il procuratore del ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
***********
Considerata nel caso di specie la sussistenza di elementi di transnazionalità - essendo il matrimonio celebrato in San Luis (Perù) Stato di cittadinanza della ricorrente - deve essere verificata ex officio la sussistenza della “competenza giurisdizionale” del Tribunale adito nonché individuata la legge applicabile. In materia di pronuncia sullo status trova applicazione il Reg. CE 2201/2003 (c.d.
Bruxelles II-bis) che ha carattere prevalente sulle norme interne anche di diritto internazionale privato tutte le volte che, sulla scorta delle disposizioni in esso contenute, è possibile individuare il giudice “competente” all'interno di uno Stato membro. Infatti, ai sensi dell'art. 7 e 14 Reg. CE
2201/2003 le norme sulla giurisdizione stabilite dalla lex fori restano applicabili soltanto in via residuale quando nessun giudice di uno Stato membro sia competente a norma degli artt. 3, 4 e 5 del
Reg. CE 2201/2003. Nella fattispecie in esame, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) - Reg. 2201/2003 in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi è ubicata in Italia ove ancora gli stessi risiedono come da documentazione in atti (cfr. certificato di stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi).
Venendo poi all'individuazione della legge applicabile in punto di status deve farsi riferimento all'art. 8 comma 1 lett. d) Reg. CE 1259/2010 (cd. Roma III), il quale rinvia, nel caso in cui le parti non abbia scelto la legge applicabile, da ultimo alla legge dello Stato di cui è adita l'Autorità
pagina 2 di 4 giurisdizionale. Il Collegio precisa, infine, che la circostanza per cui gli elementi di transnazionalità rimandino in parte ad uno Stato non appartenente all'Unione Europea non è ostativa all'applicazione di detti Regolamenti, avendo tali disposizioni un ambito di applicazione tendenzialmente universale, in quanto esteso anche ai cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri. La legge applicabile è pertanto quella italiana, a norma dell'art. 8 regolamento CE 1259/2010, posto che le parti non hanno scelto la legge applicabile ed essendo ubicata in Italia la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Entrando nel merito della domanda formulata deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e nel Comune di Parte_1 CP_1
San Luis (Perù) in data 03/09/2012, come da relativo Atto di Matrimonio n. 13, parte II, serie C, dell'anno 2012 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fagnano Olona.
Ricorrono infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione n. 1233/2022 del Tribunale di Varese pubblicata in data 6/12/2022 e passata in giudicato il 7/6/2023).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (udienza presidenziale del 30/03/2022), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento di parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig. alla CP_1
prosecuzione del rapporto coniugale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Nessuna ulteriore pronuncia deve essere adottata in assenza di domande accessorie.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. ) nata in [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
pagina 3 di 4 (C.F. ) nato a [...] il [...], matrimonio CP_1 C.F._2 contratto in San Luis (Perù) in data 03/09/2012, come da relativo Atto di Matrimonio n. 13, parte II, serie C, dell'anno 2012 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fagnano Olona.
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/5/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1069/2024 promosso da:
(C.F. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
10/04/1975, rappresentato e difeso dall'Avv. SABATELLI MARIELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “scioglimento del matrimonio”.
All'udienza del 06/05/2025 parte ricorrente ha rassegnato, come da ricorso, le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla Sig.ra Parte_1 con il Sig. ; matrimonio celebrato nel Comune di San Luis (Perù) il 03.09.2012, CP_1 atto tradotto e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fagnano Olona dell'anno 2012, atto n. 13 parte 2 serie C ufficio 1;
- dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
pagina 1 di 4 - ordinare alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato del capo 1), copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fagnano Olona perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- condannare la parte resistente alle spese del processo”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/05/2024 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
nel Comune di San Luis (Perù) in data 03/09/2012, come da relativo Atto di Matrimonio
[...]
n. 13, parte II, serie C, dell'anno 2012 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Fagnano Olona;
da tale unione non sono nati i figli.
Disposti rinvii della prima udienza non essendo i tentativi di notifica andati a buon fine, all'udienza del 6/05/2025, il procuratore di parte ricorrente ha esibito il ricorso regolarmente notificato al sig.
che è stato dichiarato contumace stante la mancata costituzione in giudizio. CP_1
Sentita liberamente la sig. nell'impossibilità di Parte_1
esperire tentativo di conciliazione e in assenza di domande accessorie e di istanze istruttorie, il procuratore del ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
***********
Considerata nel caso di specie la sussistenza di elementi di transnazionalità - essendo il matrimonio celebrato in San Luis (Perù) Stato di cittadinanza della ricorrente - deve essere verificata ex officio la sussistenza della “competenza giurisdizionale” del Tribunale adito nonché individuata la legge applicabile. In materia di pronuncia sullo status trova applicazione il Reg. CE 2201/2003 (c.d.
Bruxelles II-bis) che ha carattere prevalente sulle norme interne anche di diritto internazionale privato tutte le volte che, sulla scorta delle disposizioni in esso contenute, è possibile individuare il giudice “competente” all'interno di uno Stato membro. Infatti, ai sensi dell'art. 7 e 14 Reg. CE
2201/2003 le norme sulla giurisdizione stabilite dalla lex fori restano applicabili soltanto in via residuale quando nessun giudice di uno Stato membro sia competente a norma degli artt. 3, 4 e 5 del
Reg. CE 2201/2003. Nella fattispecie in esame, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) - Reg. 2201/2003 in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi è ubicata in Italia ove ancora gli stessi risiedono come da documentazione in atti (cfr. certificato di stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi).
Venendo poi all'individuazione della legge applicabile in punto di status deve farsi riferimento all'art. 8 comma 1 lett. d) Reg. CE 1259/2010 (cd. Roma III), il quale rinvia, nel caso in cui le parti non abbia scelto la legge applicabile, da ultimo alla legge dello Stato di cui è adita l'Autorità
pagina 2 di 4 giurisdizionale. Il Collegio precisa, infine, che la circostanza per cui gli elementi di transnazionalità rimandino in parte ad uno Stato non appartenente all'Unione Europea non è ostativa all'applicazione di detti Regolamenti, avendo tali disposizioni un ambito di applicazione tendenzialmente universale, in quanto esteso anche ai cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri. La legge applicabile è pertanto quella italiana, a norma dell'art. 8 regolamento CE 1259/2010, posto che le parti non hanno scelto la legge applicabile ed essendo ubicata in Italia la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Entrando nel merito della domanda formulata deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e nel Comune di Parte_1 CP_1
San Luis (Perù) in data 03/09/2012, come da relativo Atto di Matrimonio n. 13, parte II, serie C, dell'anno 2012 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fagnano Olona.
Ricorrono infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione n. 1233/2022 del Tribunale di Varese pubblicata in data 6/12/2022 e passata in giudicato il 7/6/2023).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (udienza presidenziale del 30/03/2022), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Il comportamento di parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità delle notifiche, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig. alla CP_1
prosecuzione del rapporto coniugale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Nessuna ulteriore pronuncia deve essere adottata in assenza di domande accessorie.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. ) nata in [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
pagina 3 di 4 (C.F. ) nato a [...] il [...], matrimonio CP_1 C.F._2 contratto in San Luis (Perù) in data 03/09/2012, come da relativo Atto di Matrimonio n. 13, parte II, serie C, dell'anno 2012 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fagnano Olona.
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/5/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
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