TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 2139/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO MALTESE ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Partinico, L.go Modica n.
26, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo presso la sede dell'avvocatura dell'ente, sita in Via
Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: RIPRISTINO PRESTAZIONE INVALIDITÀ CIVILE
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 14 marzo 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso
❖ Dichiara illegittima la sospensione della prestazione d'invalidità civile in godimento a e, per l'effetto condanna l' al ripristino della prestazione fino Parte_1 CP_1 alla data di nuova visita di revisione.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.2.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso
- d'avere avuto sospesa la prestazione d'invalidità civile n. 07173849 con decorrenza dal mese di marzo 2022;
- di non aver ricevuto alcuna convocazione per il giorno 17 maggio 2022;
- d'aver successivamente appurato presso gli uffici dell'Istituto che la notifica della convocazione si intendeva perfezionata per compiuta giacenza;
- di non aver mai ricevuto la CAD. conveniva in giudizio l'ente previdenziale chiedendo, da un lato dichiararsi l'illegittimità della suddetta sospensione con conseguenziale ripristino della stessa, previo accertamento sanitario a mezzo di CTU medica.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e sottolineando, in particolare, in punto di fatto, che “[..] L'odierno ricorrente veniva convocato (22.01.2022) per essere sottoposto a visita di revisione per l'invalidità civile e l'accertamento dei requisiti per la l. n. 104 nel mese di febbraio 2022. Tuttavia, era assente a visita e successivamente riceveva comunicazione in cui il CML giustificata tale assenza a seguito dell'inoltro da parte del signor di documentazione idonea alla giustificazione, lo Pt_1
riconvocava a visita per il mese di maggio 2022. Assente anche alla seconda visita di revisione la sua posizione veniva chiusa centralmente e la prestazione sospesa. La lettera
avente ad oggetto il secondo invito a visita risulta in compiuta giacenza e dunque per la notifica della stessa si intende perfezionata. E' stata dunque correttamente sospesa la prestazione all'odierno ricorrente a decorrere dal mese di marzo 2022 (dal mese successivo alla prima convocazione a visita). Parte ricorrente contesta che la compiuta giacenza della predetta comunicazione possa ritenersi efficace in ragione della mancata
prova della trasmissione della c.d. CAD, ma evidentemente non tiene conto del fatto che
l'atto in questione è una semplice comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata secondo il regolamento postale e non un atto giudiziario notificato nelle forme previste dal codice di procedura civile, per cui la CAD nel caso che qui ci occupa non è prevista. Parte
ricorrente contesta la sospensione della prestazione e chiede disporsi CTU per
l'accertamento del requisito sanitario ma tale accertamento presuppone l'introduzione di
2 un procedimento per a.t.p ex art. 445 bis c.p.c. per cui la domanda deve ritenersi improcedibile. Si aggiunga che la parte non deduce né prova nulla della prestazione
sospesa (non precisa esattamente se si trattasse di un assegno mensile o di una pensione di
invalidità, per esempio) né dà prova dei relativi requisiti economico – amministrativi”.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza cartolare del 14
marzo 2025, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Emerge dal tenore delle difese delle parti che il thema decidendum investe la legittimità o meno della sospensione della prestazione d' invalidità civile in godimento al esclusivamente per la sua assenza a visita di revisione. Pt_1
Invero, come precisato dall'ente previdenziale e come emerge dalla documentazione versata nel fascicolo telematico, il ricorrente era stato convocato a visita di revisione relativamente all'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari:
- ai fini del riconoscimento dello status di persona con disabilità ex art 3 L.104/92 per il giorno 15.2.2022;
- ai fini del riconoscimento della prestazione di invalidità civile per il giorno 23.02.2022.
Emerge dal tenore delle difese dell'ente previdenziale che dette prestazioni erano state immediatamente sospese con provvedimenti del 18 febbraio 2022 e del 28 febbraio 2022
(entrambi notificati per compiuta giacenza) stante l'assenza del ricorrente a visita di revisione;
tuttavia, l' evidenziava che l'assenza a dette convocazioni veniva CP_1
giustificata in data 22.3.2022 (cfr. all. 9 fascicolo telematico ) e il veniva CP_1 Pt_1
riconvocato (cfr. comunicazioni datate 4 aprile 2022) a nuova visita di revisione:
- per il giorno 11 maggio 2022 ore 15.10 per la valutazione della permanenza dei requisiti sanitari ex l.104/92 (cfr. racc. n° 68981607058-0 del 4 aprile 2022);
- per il giorno 17 maggio 2022 ore 10.10 per la valutazione della permanenza dei requisiti sanitari ai fini della conferma della prestazione di invalidità civile in godimento (cfr. racc. del 68981607061-6 del 4 aprile 2022);
Stante l'assenza a dette convocazioni senza giustificazione la prestazione veniva nuovamente sospesa però con decorrenza dal mese successivo alla prima convocazione a visita .
Orbene, si rammenta, a livello di inquadramento normativo, che l'art. 3 ter del D.L. n.
850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevedeva che «Gli organi preposti alla
3 concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento
dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo
giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. [..]».
L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008,
n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di
invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora CP_1
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo».
E' evidente, dunque, nel caso in esame, che la sospensione dal mese di marzo 2022 è
comunque illegittima in quanto l'assenza del alle convocazioni del 15 febbraio e Pt_1
del 23 febbraio è stata giustificata e, pertanto, in ogni caso la decorrenza della sospensione sarebbe dovuta decorrere dal mese di giugno 2022 (cioè, dal mese successivo alle visite rifissate per i giorni 11 maggio e 17 maggio 2022).
In ogni caso, dalle succitate disposizioni normative, si ricava che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
Orbene, come sopra evidenziato le due convocazioni (11 maggio 2022 e 17 maggio
2022) sono state effettuate con raccomandate postali perfezionatesi per compiuta giacenza.
Sul punto vanno certamente disattese le doglianze di parte ricorrente in ordine all'omesso invio della CAD in quanto dette raccomandate presentano tutti gli elementi ai fini della loro regolarità.
Infatti, com'è ben noto, per quanto riguarda le normali raccomandate, la compiuta giacenza si perfeziona decorsi trenta giorni dalla data in cui la raccomandata, dopo il tentativo di consegna e l'avviso del postino, viene messa a disposizione del destinatario presso l'ufficio postale per il ritiro (diversamente che per gli atti giudiziari in cui il termine
è di dieci giorni e per i quali è previsto l'invio della CAD e non la semplice annotazione del postino “fatto avviso /avvisato” con data e sottoscrizione).
4 L'originale, ove il destinatario non si rechi nei trenta giorni prescritti presso l'ufficio postale per il ritiro, viene rinviato al mittente con l'apposita indicazione di compiuta giacenza e della data in cui essa si è perfezionata con la conseguenza che la lettera si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto.
Nel caso in esame, la compiuta giacenza si è perfezionata, per come attestato nei plichi tornati al mittente, per entrambe le raccomandate il 21 maggio 2022.
Ne deriva, dunque, che dette convocazioni risultano essere irregolari in quanto la compiuta giacenza si è perfezionata (21 maggio 2022) solo successivamente alle date di convocazione (11 maggio 2022 e 17 maggio 2022).
Pertanto, non essendo stato provato dall' che il ricorrente abbia avuto CP_2
cognizione in tempo della convocazione, illegittima si appalesa la sospensione della prestazione già in godimento al Pt_1
Né sul punto è dirimente la circostanza dedotta in memoria di costituzione che il ricorrente non ha esattamente precisato la tipologia di prestazione in godimento (se assegno mensile o pensione di inabilità) dovendosi dare per assodato che essa sia ben nota all'ente previdenziale che l'ha erogata e poi sospesa.
Pertanto, poiché la prestazione va ripristinata dalla data di sospensione fino alla nuova fissanda visita di revisione, superflua si appalesa la chiesta ctu medico-legale.
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto.
In ordine al regime delle spese di lite, avuto riguardo al tenore delle difese delle parti e all'esito del giudizio, si ritiene ricorrano gravi motivi per compensarle interamente tra le stesse.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 14 marzo 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
5