Decreto presidenziale 6 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01000/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00974/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Cantile, Alberto Saggiomo, con domicilio eletto presso lo studio Mario Caliendo in Roma, via del Trullo n.6;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 00243/2025, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e del Comune di -OMISSIS-;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Premesso che l’appello cautelare, prima facie , non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris, risultando, alla luce della sommaria delibazione tipica di questa fase, non inconsistenti né irragionevoli gli elementi di probabile inquinamento mafioso posti a base del provvedimento prefettizio;
Considerato, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, di dovere accordare prevalenza all'interesse pubblico e generale alla prevenzione da fenomeni che possono gravemente intaccare le regole, di rango costituzionale, di libera iniziativa economica nel quadro della legalità e trasparenza del mercato;
Il Collegio ritiene di dover respingere l’appello cautelare.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti in causa delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 974/2025).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di altre persone fisiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO