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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2024, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha pronunziato all'esito dello scambio di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 7180/2023 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. LOMBARDI STEFANIA, Parte_1 elettivamente domiciliata come da ricorso RICORRENTE
E
n persona del Presidente p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO STEFANO con cui elettivamente domicilia presso gli CP_ Uffici dell' RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ATP;
indennità di accompagnamento e handicap grave
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/11/2023 l'istante in epigrafe, premesso di aver vanamente esperito la fase di atp conclusasi negativamente, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, previa nomina di consulente, il riconoscimento della indennità di accompagnamento sin dalla domanda e della condizione di handicap, con connotazione di gravità, con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese e onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese. All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c il Tribunale, ritenuta superflua un'integrazione istruttoria o il rinnovo della ctu, decideva con la presente sentenza.
Va preliminarmente evidenziato che risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dagli atti, e risulta, inoltre, che il ricorso in opposizione contiene, ad un approccio formale della questione, la specificazione dei motivi della contestazione.
Invero il Giudice è tenuto a vagliare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di
“dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. E 'necessario, inoltre, che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. e il rinnovo della consulenza. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente l'obbligo di nominare un nuovo consulente.
Ciò premesso, la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna non è fondata e va, pertanto, rigettata.
In rito, l'istituto resistente, non sollevava eccezioni;
chiedeva il rigetto del ricorso nel merito. Quanto al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito nel corso dell'atp, dopo aver visionato e valutato la documentazione medica depositata dalla ricorrente ed aver compiuto la visita medico legale, ha concluso nel senso che, per il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante non sia necessaria l'assistenza continua, e che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap con connotazione di gravità. Invero, il ctu in fase di Atp ha evidenziato che la ricorrente deambula in maniera claudicante ma autonoma. Dalla visita medico legale invero emerge una “Deambulazione a piccoli passi a base allargata, Passaggi posturali in autonomia”. Osserva il Tribunale che, ai fini della indennità in esame, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (in motivazione Cass 12521/2009 conferma le conclusioni del giudizio di merito in cui era stata dichiarata l'infondatezza della domanda in base all'accertamento tecnico che la ricorrente, di età superiore ai sessantacinque anni, pur compiendo con difficoltà la deambulazione e gli atti quotidiani della vita, non necessitava però di assistenza continua).
Dunque, la mera limitazione dei movimenti, così come la possibilità di deambulazione con appoggio, o difficoltosa, non integra il requisito medico legale sufficiente per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Anche in relazione alla capacità di compiere di atti quotidiani della vita, il ctu ha evidenziato che la ricorrente presenta uno stato di conservazione psico-fisica tale da non elidere la propria autonomia personale e che i semplici atti della vita quotidiana possono essere compiuti in autonomia senza necessità di assistenza continua. Dalla visita medico legale è emerso che la ricorrente è “ben orientata nel tempo, nello spazio e nelle persone, con memoria a lungo e breve termine compromesse, nella normale potenzialità di logica e di critica” e che “al libero colloquio non manifesta alterazioni del contenuto e della forma del pensiero”.
In relazione poi allo stato di portatore di handicap ha rilevato che “nel caso di specie non sussistono minorazioni che comportano una riduzione rilevante dell'autonomia personale e della sfera relazionale, senza necessità di intervento assistenziale permanente e continuativo.” La conclusione del CTU è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria durante la fase dell'accertamento tecnico preventivo, si sostanzia in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
I motivi prospettati in ricorso si configurano come mero dissenso diagnostico, inidonei a integrare validi motivi di dissenso in senso sostanziale. Secondo la Suprema Corte, “se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cass. Sez. n. 4254 del 20/02/2009)”. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata. Le spese del giudizio possono trovare integrale compensazione stante la presenza agli atti della dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P. Q. M.
1. Rigetta il ricorso in opposizione avverso l'ATP.
2. Nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Cristina Giusti