Articolo 23 della Legge 30 marzo 1981, n. 119
Articolo 22Articolo 24
Versione
23 aprile 1981
Art. 23.

Fino all'entrata in vigore delle norme di riforma dei trattamenti pensionistici e delle relative cadenze periodiche di revisione e con effetto dal 1 settembre, 1 gennaio, 1 maggio di ciascun anno, gli importi delle pensioni, alle quali si applica la perequazione automatica di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e all' articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le categorie (invalidi civili, non vedenti e sordomuti) il cui trattamento e' regolato dall'articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
Per il 1 settembre 1981, la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al bimestre febbraio-marzo 1981 con il valore medio dell'indice relativo al bimestre dicembre 1980-gennaio 1981; per il 1 gennaio 1982 la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo da maggio a luglio 1981 con il valore medio dell'indice relativo al periodo da febbraio ad aprile 1981; per il 1 maggio 1982 e successivamente, la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il nono e il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il tredicesimo e il decimo mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento.
Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all' articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente.
Il numero dei punti e' uguale alla differenza, arrotondata all'unita', tra i valori medi degli indici indicati nel secondo comma.
Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.
L'adeguamento periodico dei contributi collegato con la perequazione automatica delle pensioni e' effettuato con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e comprende anche le variazioni intervenute con decorrenza dal 1 maggio e dal 1 settembre.
A decorrere dal 1 luglio 1981 ai titolari di pensione o assegno indicati nell' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , le variazioni nella misura mensile dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, sono apportate quadrimestralmente con la periodicita' prevista dal precedente primo comma sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel precedente secondo comma. L'onere conseguente resta a carico delle relative gestioni previdenziali.
L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente, valutato, per l'anno 1981, in lire 700 miliardi - di cui 600 miliardi da trasferire all'INPS in favore delle gestioni del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e del fondo sociale - e' imputato allo stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Entrata in vigore il 23 aprile 1981
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