TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/05/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3610/2023 R.G., promosso da
, nella qualità di legale rappresentante della “ Parte_1 [...]
”, rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_1 Parte_2
Luciana Dimaggio e Benedetto Schimmenti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, Corso Calatafimi n. 589. opponente contro
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Eleonora
Ragusa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Duca della
Verdura, 4.
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Pt_3
avvocati Silvana Mostacchi e Delia Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana, 59 presso l'Avvocatura Distrettuale Inps. opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2023 9021367340000, notificata il 07.07.2023, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma
1 complessiva di € 165.898,15, sulla scorta degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento analiticamente indicati in ricorso (cfr. pagg. 2, 3, e 4), per la mancata corresponsione dei contributi IVS e rate premio relativi agli anni 2008, 2009, CP_3
2010, 2011 e 2012.
Deduceva la mancata e/o irrituale notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento nonché l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie oggetto di causa.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, di:
“annullare l'intimazione di pagamento NR. 29620239021367340000 DEL 07.07.2023 notificata il 28.07.2023 e nella sola parte impugnata nonché delle cartelle e degli avvisi di addebito sopra esposti sottesi all'intimazione di pagamento e conseguentemente l'inesistenza del diritto dell' e dell' di procedere alla Pt_3 CP_3
riscossione dei crediti di natura contributiva di cui agli atti oggi opposti per i motivi esposti in premessa dettagliatamente richiamate in premessa. E così per un totale complessivo pari ad €. 165.898,15 o quel maggiore o minore importo che risulterà dall'istruttoria e dalla eventuale produzione avversa - Conseguentemente ritenere e dichiarare non dovute nei confronti della alcun Controparte_2
importo a titolo di aggio, interessi e spese per l'effetto annullare gli atti oggi opposti per inesistenza e/o prescrizione del diritto anche di procedere ad esecuzione forzata
e/o per mancata prova della notifica degli atti presupposti;
- In ogni caso ritenere e dichiarare nulle per difetto dei requisiti prescritti dalla legge le eventuali notifiche che verranno prodotte in giudizio e conseguentemente dichiararne l'inefficacia per le ragioni esposte in premessa;
- Adottare ogni atto consequenziale. - Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali” (cfr. conclusioni del ricorso).
L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del Pt_3
ricorso ex art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza per CP_3
territorio del giudice adito in relazione alla cartella esattoriale n. 296 2012
0097948504 e deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
2 Si costituiva in giudizio anche l' contestando la Controparte_4
fondatezza del ricorso, del quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
Con ordinanza del 12.06.2024, in accoglimento dell'eccezione formulata dall' , CP_3
è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in ordine all'opposizione alla cartella di pagamento n. 296 2012 0097948504; indi, la causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 29.05.2025 per il deposito di note.
***
Preliminarmente, va rilevata l'indubbia ammissibilità dell'odierna opposizione, essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c. (art. 29 co. 2
d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto dell' di agire in Pt_3
executivis in relazione ad un evento (la prescrizione) che si assume maturato dopo la notificazione della cartella e degli avvisi di addebito per cui è causa.
Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995, a far tempo dalla asserita data di notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito per cui è causa.
Va, infatti, osservato che la cartella n. 296 2010 0065278951000 è stata notificata l'08 ottobre 2010, l'avviso di addebito n. 596 2012 0000012619000 è stato notificato il
04.04.2012, l'avviso di addebito n. 596 2012 0000080345000 è stato notificato il
04.04.2012, l'avviso di addebito n. 596 2012 0002411817000 è stato notificato il 27 giugno 2012, l'avviso di addebito n. 596 2012 0002473475000 è stato notificato in data 11 luglio 2012, l'avviso di addebito n. 596 2012 0002559809000 è stato notificato il 04 settembre 2012, l' avviso di addebito n. 596 2012 0003544591000 è stato notificato il 25 ottobre 2012, l' avviso di addebito n. 596 2013 0000059506000
è stato notificato il 27 febbraio 2013 e l' avviso di addebito n. 596 2013
0002753266000 è stato notificato il 24 settembre 2013 (cfr. Produzione doc. 1). Pt_3
Era onere, dunque, della dimostrare di avere Controparte_2
compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione degli
3 atti sopramenzionati ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti iscritti negli atti in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Ed invero, manca in atti la prova della regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento nr. 2018 900016929100, asseritamente notificata in data 28.3.2018, della quale è stata prodotta solo una relata di notifica, ma non il contenuto dell'atto di intimazione, per cui non è possibile affermare con certezza a quali cartelle o avvisi di pagamento si riferisca (cfr. fascicolo doc. 3), mentre, per quanto concerne CP_2
l'intimazione di pagamento n. 296 2016 9012544401000 del 22 aprile 2016, a differenza di quanto sostenuto dall' in memoria, nulla è stato Controparte_2
versato in atti.
In conclusione vanno, pertanto, dichiarati prescritti i crediti iscritti nella cartella di pagamento n. 296 2010 0065278951000 e negli avvisi di addebito n. 596 2012
00000126 19 000, n. 596 2012 00000803 45 000, n. 596 2012 0002411817000, n. 596
2012 0002473475000, n. 596 2012 0002559809000, n. 596 2012 0003544591000, n.
596 2013 0000059506000 e n. 596 2013 0002753266000 e, per l'effetto, va affermata l'insussistenza del diritto di di agire esecutivamente Controparte_4
per il soddisfacimento dei predetti crediti.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori antistatari, nei rapporti fra il ricorrente e , seguono la CP_2
soccombenza di quest'ultima; ed infatti, dal momento in cui l'ente previdenziale ha consegnato al Concessionario i ruoli, è quest'ultimo il titolare dell'azione esecutiva, sicché la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito non può essere imputata all' Pt_3
Sussistono, infine, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra l'opponente e l' . Pt_3
PQM
Definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nella cartella di pagamento n. 296 2010
0065278951000 e negli avvisi di addebito nnr. 596 2012 00000126 19 000, 596
4 2012 00000803 45 000, 596 2012 0002411817000, 596 2012 0002473475000,
596 2012 0002559809000, 596 2012 0003544591000, 596 2013
0000059506000 e 596 2013 0002753266000 e, per l'effetto, va affermata l'insussistenza del diritto di di agire Controparte_4
esecutivamente per il soddisfacimento dei predetti crediti;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_2
in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 6.200,00 oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati
Luciana Dimaggio e Benedetto Schimmenti quali procuratori antistatari;
- compensa per intero le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . Pt_3
Termini Imerese, 30.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3610/2023 R.G., promosso da
, nella qualità di legale rappresentante della “ Parte_1 [...]
”, rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_1 Parte_2
Luciana Dimaggio e Benedetto Schimmenti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, Corso Calatafimi n. 589. opponente contro
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Eleonora
Ragusa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Duca della
Verdura, 4.
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Pt_3
avvocati Silvana Mostacchi e Delia Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana, 59 presso l'Avvocatura Distrettuale Inps. opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2023 9021367340000, notificata il 07.07.2023, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma
1 complessiva di € 165.898,15, sulla scorta degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento analiticamente indicati in ricorso (cfr. pagg. 2, 3, e 4), per la mancata corresponsione dei contributi IVS e rate premio relativi agli anni 2008, 2009, CP_3
2010, 2011 e 2012.
Deduceva la mancata e/o irrituale notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento nonché l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie oggetto di causa.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, di:
“annullare l'intimazione di pagamento NR. 29620239021367340000 DEL 07.07.2023 notificata il 28.07.2023 e nella sola parte impugnata nonché delle cartelle e degli avvisi di addebito sopra esposti sottesi all'intimazione di pagamento e conseguentemente l'inesistenza del diritto dell' e dell' di procedere alla Pt_3 CP_3
riscossione dei crediti di natura contributiva di cui agli atti oggi opposti per i motivi esposti in premessa dettagliatamente richiamate in premessa. E così per un totale complessivo pari ad €. 165.898,15 o quel maggiore o minore importo che risulterà dall'istruttoria e dalla eventuale produzione avversa - Conseguentemente ritenere e dichiarare non dovute nei confronti della alcun Controparte_2
importo a titolo di aggio, interessi e spese per l'effetto annullare gli atti oggi opposti per inesistenza e/o prescrizione del diritto anche di procedere ad esecuzione forzata
e/o per mancata prova della notifica degli atti presupposti;
- In ogni caso ritenere e dichiarare nulle per difetto dei requisiti prescritti dalla legge le eventuali notifiche che verranno prodotte in giudizio e conseguentemente dichiararne l'inefficacia per le ragioni esposte in premessa;
- Adottare ogni atto consequenziale. - Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali” (cfr. conclusioni del ricorso).
L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del Pt_3
ricorso ex art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza per CP_3
territorio del giudice adito in relazione alla cartella esattoriale n. 296 2012
0097948504 e deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
2 Si costituiva in giudizio anche l' contestando la Controparte_4
fondatezza del ricorso, del quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
Con ordinanza del 12.06.2024, in accoglimento dell'eccezione formulata dall' , CP_3
è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in ordine all'opposizione alla cartella di pagamento n. 296 2012 0097948504; indi, la causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 29.05.2025 per il deposito di note.
***
Preliminarmente, va rilevata l'indubbia ammissibilità dell'odierna opposizione, essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c. (art. 29 co. 2
d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto dell' di agire in Pt_3
executivis in relazione ad un evento (la prescrizione) che si assume maturato dopo la notificazione della cartella e degli avvisi di addebito per cui è causa.
Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995, a far tempo dalla asserita data di notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito per cui è causa.
Va, infatti, osservato che la cartella n. 296 2010 0065278951000 è stata notificata l'08 ottobre 2010, l'avviso di addebito n. 596 2012 0000012619000 è stato notificato il
04.04.2012, l'avviso di addebito n. 596 2012 0000080345000 è stato notificato il
04.04.2012, l'avviso di addebito n. 596 2012 0002411817000 è stato notificato il 27 giugno 2012, l'avviso di addebito n. 596 2012 0002473475000 è stato notificato in data 11 luglio 2012, l'avviso di addebito n. 596 2012 0002559809000 è stato notificato il 04 settembre 2012, l' avviso di addebito n. 596 2012 0003544591000 è stato notificato il 25 ottobre 2012, l' avviso di addebito n. 596 2013 0000059506000
è stato notificato il 27 febbraio 2013 e l' avviso di addebito n. 596 2013
0002753266000 è stato notificato il 24 settembre 2013 (cfr. Produzione doc. 1). Pt_3
Era onere, dunque, della dimostrare di avere Controparte_2
compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione degli
3 atti sopramenzionati ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti iscritti negli atti in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Ed invero, manca in atti la prova della regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento nr. 2018 900016929100, asseritamente notificata in data 28.3.2018, della quale è stata prodotta solo una relata di notifica, ma non il contenuto dell'atto di intimazione, per cui non è possibile affermare con certezza a quali cartelle o avvisi di pagamento si riferisca (cfr. fascicolo doc. 3), mentre, per quanto concerne CP_2
l'intimazione di pagamento n. 296 2016 9012544401000 del 22 aprile 2016, a differenza di quanto sostenuto dall' in memoria, nulla è stato Controparte_2
versato in atti.
In conclusione vanno, pertanto, dichiarati prescritti i crediti iscritti nella cartella di pagamento n. 296 2010 0065278951000 e negli avvisi di addebito n. 596 2012
00000126 19 000, n. 596 2012 00000803 45 000, n. 596 2012 0002411817000, n. 596
2012 0002473475000, n. 596 2012 0002559809000, n. 596 2012 0003544591000, n.
596 2013 0000059506000 e n. 596 2013 0002753266000 e, per l'effetto, va affermata l'insussistenza del diritto di di agire esecutivamente Controparte_4
per il soddisfacimento dei predetti crediti.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori antistatari, nei rapporti fra il ricorrente e , seguono la CP_2
soccombenza di quest'ultima; ed infatti, dal momento in cui l'ente previdenziale ha consegnato al Concessionario i ruoli, è quest'ultimo il titolare dell'azione esecutiva, sicché la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito non può essere imputata all' Pt_3
Sussistono, infine, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra l'opponente e l' . Pt_3
PQM
Definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nella cartella di pagamento n. 296 2010
0065278951000 e negli avvisi di addebito nnr. 596 2012 00000126 19 000, 596
4 2012 00000803 45 000, 596 2012 0002411817000, 596 2012 0002473475000,
596 2012 0002559809000, 596 2012 0003544591000, 596 2013
0000059506000 e 596 2013 0002753266000 e, per l'effetto, va affermata l'insussistenza del diritto di di agire Controparte_4
esecutivamente per il soddisfacimento dei predetti crediti;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_2
in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 6.200,00 oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati
Luciana Dimaggio e Benedetto Schimmenti quali procuratori antistatari;
- compensa per intero le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . Pt_3
Termini Imerese, 30.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
5