Accoglimento
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/02/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01466/2025REG.PROV.COLL.
N. 08821/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8821 del 2023, proposto da
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
NM AT, FR AT, SI AT e IA AT, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 755/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NM AT, FR AT, SI AT e di IA AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’avvocato Maddalena Aldegheri e l’Avvocato dello Stato Raffaella Ferrando;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso del 2021 (n.r.g. 1501/2021) AN AT aveva impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto, domandandone l’annullamento, l’intimazione di pagamento n. 113 2021 90007821 43 000 intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, inviata a mezzo raccomandata a.r. e ricevuta il 19 ottobre 2021, chiedendo il pagamento della somma di Euro 16.540,76 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” per prelievi latte, interessi, anche di mora, e oneri di riscossione in riferimento alla cartella di pagamento AGEA n. 30020180000011382000, ed ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
2. A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
“ I. Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, pe nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti d compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. – Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU.
II. Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.
III. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione - INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE PRETESA CREDITORIA DI AGEA.
IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DEL RUOLO – ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO – ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI RECUPERO.
V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO ESIGIBILE PER MANCATA IMPUTAZIONE DELLE SOMME GIÀ RECUPERATE SUI PREMI PAC - CONTESTAZIONE DELL’AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA.
VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - MANCATA NOTIFICA E/O NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI - CONSEGUENTE INEFFICACIA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI – MANCANZA DI ESIGIBILITÀ DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO.
VII. Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 e degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Eccesso di potere.
VIII. Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E DEL “RESIDUO RUOLO” PER MANCANZA DEI REQUISITI ESSENZIALI – CONTESTAZIONE DELLA PROCEDURA DI RECUPERO – CONTESTAZIONE DELL’AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA INDICATA A RESIDUO DEBITO PER PRELIEVI LATTE ED INTERESSI NELL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA – CONTESTAZIONE DELLA PRETESA DI INTERESSI DI MORA E ONERI DI RISCOSSIONE. ”
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato la cartella di pagamento impugnata.
4. In particolare, il giudice di prime cure ha osservato che “ In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha rappresentato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2504/22, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019 in causa C-348/18, ha annullato il prelievo relativo alla campagna 2000/2001. In relazione a tale annata è, dunque, venuto meno l’atto presupposto (imputazione del prelievo), con effetto caducante della successiva cartella finalizzata ad ottenere la liquidazione della somma dovuta in ragione di un atto di imputazione del prelievo conseguente all’applicazione di un sistema di compensazione nazionale derivante dall’attuazione di una norma nazionale in contrasto con il diritto comunitario e, dunque, recessiva (cfr. Cons. Stato, sentenze n. 1300/2021 e n. 1105/2020, cit.), nonché, con effetto a cascata, della conseguente intimazione del pagamento oggetto del ricorso in esame. L’effetto deve, peraltro, ritenersi esteso all’intera cartella, in quanto fondata su di un unico ruolo di pagamento, la cui integrale illegittimità deriva dall’inesigibilità di una parte dei debiti iscritti a ruolo per effetto del sopravvenuto annullamento degli atti che li hanno originati (in linea con l’orientamento di questo Tribunale di cui, tra le altre, alla sentenza n. 792/2022) ”.
5. Con ricorso notificato il 8 novembre 2023 e depositato il 9 novembre 2023 l’Agenzia della Entrate Riscossione e A.G.E.A. hanno proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma, in relazione alle annualità 1997-98 e 1998-99.
6. A sostegno del gravame hanno dedotto i seguenti motivi così rubricati:
1) illegittimità, erroneità in diritto e, comunque, ingiustizia manifesta della sentenza resa in prime cure, per l’annullamento integrale e non solo parziale della cartella di pagamento. Il TAR ha annullato interamente la cartella di pagamento pur nella dichiarata consapevolezza che solamente alcuni tra gli atti “a monte”, su cui la ridetta cartella è fondata, sono stati annullati giudizialmente;
2) violazione dell’art. 2909 c.c. Erroneità della sentenza, che, anziché rilevare l’inammissibilità del ricorso con riguardo alle campagne lattiere 1997/98 e 1998/99, alla luce dell’intervenuto giudicato tra le parti sulle questioni in discussione, lo ha accolto.
7. In data 11 dicembre 2023 si sono costituiti in giudizio gli eredi di AN AT, deceduto il 16.5.2022, NM AT, FR AT, SI AT e IA AT, chiedendo la reiezione del gravame e riproponendo, in subordine, ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a. i motivi non esaminati dal giudice di prime cure.
8. Il 4.2.2025 gli appellanti hanno depositato una memoria in replica.
9. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è fondato e va accolto.
11. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella sola parte in cui è stato ritenuto fondato il primo motivo del ricorso di primo grado anche con riguardo alle somme portate in riscossione relativamente alle annualità 1997/98 e 1998/99 disponendo, per l’effetto, l’integrale annullamento della gravata cartella di pagamento.
12. Osservano gli appellanti che il T.A.R. sarebbe incorso in errore affermando che: “ venuto meno l’atto presupposto (…) con effetto caducante della successiva cartella (…) L’effetto deve, peraltro, ritenersi esteso all’intera cartella, in quanto fondata sudi un unico ruolo di pagamento ”.
13. Ciò in quanto:
- nel caso di specie per l’annualità 2000/2001 il Consiglio di Stato aveva (con la sentenza n. 2504/2022) annullato le imputazioni relative ai prelievi della rispettiva campagna lattiera e quindi AGEA, in ottemperanza alla rispettiva sentenza, sta procedendo al discarico parziale della cartella ed al ricalcolo;
- le annualità 1997/98 e 1998/99 sarebbero oggetto di un atto a monte che non è stato annullato;
- ove la cartella di pagamento sia fondata su più titoli e solamente uno o alcuni tra questi titoli venga meno allora la cartella dovrebbe essere annullata solo in parte qua e non integralmente;
- le annate cui si riferisce la gravata cartella di pagamento sono compendiate ciascuna in una partita di ruolo diversa.
14. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
15. Va preliminarmente rilevato che la difesa di parte appellata non ha in alcun modo contestato la circostanza (peraltro accertata anche in sentenza) che la sentenza n. 2504/2022 del Consiglio di Stato non abbia riguardato anche le annualità 1997/98 e 1998/99, pure portate ad esecuzione a mezzo dell’intimazione gravata in prime cure.
16. A fronte di tale incontroverso dato di fatto non può che rilevarsi l’erroneità della sentenza del TAR che omettendo di prendere in considerazione tale aspetto ha accolto in toto il ricorso di primo grado annullando integralmente l’intimazione di pagamento n. 113 2021 90007821 43 000.
17. E, infatti, la natura oggettivamente complessa dell’atto in parola (che ha portato ad esecuzione somme relative ad annualità differenti) in uno con la scindibilità sul piano oggettivo dei suoi effetti (in ragione della separata ed autonoma indicazione del dettaglio degli addebiti relativi a ciascun anno), avrebbe imposto al giudice di prime cure di limitare la portata demolitoria della propria pronuncia alla sola annualità effettivamente investita dalla sentenza n. 2504/2022 del Consiglio di Stato, annullandolo solo in parte.
18. In questo senso pare deporre la giurisprudenza in materia tributaria (estensibile per analogia dello schema impositivo e di riscossione anche alla materia delle quote latte) secondo cui “ Il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare “in toto” la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario ” (cfr., inter alia , Cass. civ., n. 39660 del 2021).
19. A nulla vale, peraltro, obiettare, come fa parte appellata, che il ruolo portato dalla cartella impugnata è unico per tutti i prelievi. E, infatti, il ruolo, atto a monte da cui si fa discendere in via derivata l’illegittimità della cartella di pagamento gravata in prime cure, ha anch’esso contenuto oggettivamente scindibile recando l’indicazione separata ed analitica delle somme dovute in relazione a ciascuna annualità.
20. Come già rilevato dalla Sezione in un caso del tutto analogo (Cons. Stato, sez. VI, n. 2434/2024), “ il giudice amministrativo, in quanto munito di giurisdizione esclusiva che si estende all’intero rapporto controverso, ha poteri analoghi a quelli del giudice tributario e ben può (anzi deve) compiutamente conoscere della fondatezza della pretesa sottostante l’atto impugnato anche graduando la propria pronuncia in ordine ad an e quantum debeatur. ”
21. Risulta pure fondato il secondo motivo dell’appello, con il quale si prospetta l’inammissibilità del ricorso di primo grado rispetto alle campagne lattiere 1997/98 e 1998/99 a causa del giudicato intervenuti tra le parti.
22. Preliminarmente si respinge l’eccezione di parte appellata riguardante l’inammissibilità della documentazione prodotta dagli appellanti nel grado di appello. A tale riguardo osserva il Collegio come in relazione all’istanza ex art. 104, comma 2, c.p.a., la giurisprudenza della Sezione abbia evidenziato che, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., è preclusa la produzione in appello di « nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ». Secondo la Sezione – “ in disparte la considerazione che l’art.104 c.p.a. sembra riferirsi al ricorrente che, soccombente in primo grado, propone appello, il quale non può ampliare il thema decidendum del giudizio dallo stesso instaurato, piuttosto che all’amministrazione appellante, la quale potrebbe non essere costituita in primo grado, se non nel caso in cui quest’ultima abbia già proposto in primo grado un’eccezione non rilevabile d’ufficio senza produrre un adeguato corredo probatorio ” – risulta condivisibile l’orientamento giurisprudenziale ampiamente prevalente, secondo cui la citata norma detta criteri alternativi e non cumulativi, destinati a essere analizzati separatamente, nel riferirsi all’ammissibilità di “nuovi documenti” (cfr., ex multis , Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2024 n. 9999, id. VI 2 gennaio 2024, n. 64; Sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5670). Ne consegue che la produzione di nuovi documenti nel processo amministrativo è ammissibile in due ipotesi alternative: i) la loro indispensabilità ai fini della decisione della causa; ii) la impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile. D’altra parte, “ovvero” è una forma rinforzata della congiunzione disgiuntiva semplice “o”, con lo stesso valore di “oppure”, sicché anche da un punto lessicale, nessun dubbio può sorgere sulla corretta esegesi della norma (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321). In sostanza, diversamente da quanto previsto dal codice di procedura civile, il codice del processo amministrativo permette l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto, in quanto materialmente sopravvenuti, e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, purché si tratti di documenti indispensabili ai fini della decisione della causa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9999/2024). Alla luce di quanto esposto non possono condividersi le deduzioni della parte appellata atteso che, anche se GE aveva la disponibilità della documentazione e l’omessa produzione della stessa in primo grado era imputabile alla stessa, la documentazione può, comunque, essere acquisita ovvero ritenuta indispensabile ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., a maggior ragione laddove il primo giudice non ha rilevato la mancanza totale di elementi di prova atti a dimostrare che vi siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione ma ha ritenuto tali atti non sufficientemente chiari ed univoci nel contenuto e in relazione ai quali avrebbe potuto chiedere ulteriori chiarimenti. Del resto, l’ordinamento non prevede eccezioni a tale regola per la sola circostanza che si tratta di materie rimesse alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Né può ritenersi che l’istanza integri ex se una condotta processualmente scorretta o dannosa sotto il profilo dei diritti di difesa in difetto di ulteriori elementi che possano sorreggere un simile giudizio (v., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11049), o lesiva del doppio grado di giudizio di merito che, invero, riguarda le domande e non il materiale probatorio, per il quale la disposizione esaminata consente, comunque, un’eventuale integrazione alle condizioni ivi previste.
23. Gli appellanti hanno ragione quando eccepiscono che con riferimento a tali campagne lattiere la relativa imputazione di prelievo è valida ed efficace perché tali atti sono divenuti definitivi a seguito degli intervenuti giudicati. Ciò emerge dalla sentenza del TAR del Lazio n. 9474/2011, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal primo acquirente (Caseificio San Rocco soc. coop. agr.) avverso il prelievo supplementare per le campagne lattiere 1997/98 e 1998/99, sentenza passata in giudicato in quanto non appellata. A nulla rileva l’eccezione degli odierni appellati che tale giudicato non sarebbe pertinente e che l’originario ricorrente AN AT sarebbero un soggetto terzo ed estraneo a quel giudizio, stante il cd. “ vincolo di solidarietà ” tra acquirente e produttore. Come accertato dalla Sezione (Cons. Stato, sez. VI, n. 2635/2024) “ In ordine alla circostanza in cui AGEA avrebbe formato il ruolo portato dalla cartella impugnata su atti non notificati al ricorrente, ma all’acquirente del medesimo, occorre evidenziare che sussiste un vincolo di solidarietà che lega il produttore ed il primo acquirente, per cui entrambi sono egualmente obbligati alle restituzioni di prelievi di quote latte dovute in esito alle compensazioni a livello nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; id., sez. III, n. 1173/2020). Infatti, nel sistema delle cc.dd. “quote latte”, l’obbligazione di versamento del prelievo è solidale, atteso che il debitore del prelievo è il produttore, mentre l'acquirente svolge solo un ruolo di sostituto, sicché il mancato adempimento degli obblighi dell'acquirente riguarda il debito del produttore e, fermi restando i rapporti e i profili di responsabilità tra i due soggetti privati, ciò determina che lo Stato debba riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati dall’acquirente che ne ha effettuato la trattenuta. In virtù del predetto vincolo, l’interruzione della prescrizione nei confronti del condebitore solidale si estende anche agli altri a norma dell’art. 1310 c.c. e, quindi, gli elementi interruttivi per i produttori hanno effetto anche per gli acquirenti. La giurisprudenza, in altre parole, ha precisato come “tra l'acquirente ed il produttore vi sia un vincolo di solidarietà assimilabile al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito in ambito fiscale con obbligo a carico del primo di comunicare al secondo gli adempimenti richiesti dall'ente preposto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25.1.2012, n. 323; Sez. VI, 19.08/.009, n. 4996 e 20 maggio 2009, n. 3101). Gli acquirenti, pertanto, svolgono un mero ruolo di sostituti dei produttori, che sono i reali debitori del prelievo, e a cui va imputata ogni omissione, ferma restando l'azione civile che potranno eventualmente esercitare nei confronti degli acquirenti in ipotesi di danni derivanti da una condotta colposa di questi ultimi. In applicazione dell'art. 8-quinquies, commi 1 e 5, del d.l. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 33/2009, intervento legislativo con cui lo Stato NO (per altro concedendo ulteriori agevolazioni agli allevatori insolventi) ha inteso riattivare la procedura di recupero, AGEA ha intimato il pagamento dei prelievi esigibili – in quanto non pagati e non sospesi né annullati da decisioni giurisdizionali – con contestuale trasmissione dei relativi importi per l'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8-ter del predetto decreto legge. A partire dall'annata 2000/2001, “le comunicazioni sono state inviate ai soli primi acquirenti e non ai produttori in quanto l'acquirente è obbligato comunque a informare i produttori dell'esito delle compensazioni e delle conseguenti restituzioni effettuate a livello nazionale, come dimostra l'art. 9, comma 5, legge n. 119/2003, secondo cui gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti ovvero provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772; id., Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1173). ” In ogni modo è pacifico che con riferimento alla sussistenza del giudicato, è palesemente infondata la questione di prescrizione, la quale non decorre nella pendenza di un giudizio, secondo la regola generale dell'art. 2945, comma 2, c.c., anche quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore. Come già chiarito recentemente proprio con riferimento alle quote latte “ non è ipotizzabile che la durata dei giudizi relativi ai crediti contestati non debba essere considerata ai sensi dell'art. 2945 c.c.. e che la costituzione in giudizio dell'Amministrazione con conseguente richiesta di rigetto del ricorso non possa essere considerata atto idoneo alla interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. (Cons. Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7609) ” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3790/2024).
24. Il prelievo supplementare riguardante le campagne 1997/98 e 1998/99 è definitivo ed esigibile e pertanto il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile, essendo precluso ogni ulteriore esame nei confronti dei successivi atti, se non per vizi ad essi propri. Come emerge ex actis , parte dei titoli (segnatamente il prelievo relativo alle campagne lattiero-casearie 1997/98 e 1998/99) posti a base dell’intimazione di pagamento AGEA con la comunicazione di ADER gravata in prime cure risultavano, all’atto della notifica del ricorso di primo grado essere stati già confermati con sentenza passata in giudicato. Rispetto alle suddette annualità difettava, pertanto, ab origine, l’interesse a coltivare il gravame che occupa quanto ai vizi derivati. In ogni caso, va ribadito che nel caso di specie, il potere del giudice di annullare gli atti gravati in prime cure si scontra ex art. 2909 c.c. con l’esistenza di un giudicato formatosi sull’atto di accertamento.
25. Deve, quindi, procedersi all’esame dei motivi non esaminati dal giudice di prime cure e riproposti, ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a., da parte appellata. Detti motivi, in ragione del principio del tantum devolutum quantum appellatum e del carattere solo parziale dell’appello proposto dall’avvocatura erariale, saranno esaminati solo con riguardo all’unica annualità ancora in contestazione ( id est 1997/98 e 1998/99).
26. Con il primo dei motivi ex art. 101 comma 2 c.p.a.si ripropone il terzo motivo del ricorso di primo grado. Con esso si eccepisce la prescrizione della pretesa azionata con riguardo al prelievo 1997/98 e 1998/99. In particolare la prescrizione è stata eccepita:
- in via principale, per il decorso del termine quadriennale di prescrizione di cui all’art. 1, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995;
- in via subordinata, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.;
- in via ulteriormente subordinata, per il decorso del termine decennale di prescrizione, ex art. 2946 c.c., fermo comunque per gli interessi il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.
Parte appellata ha chiesto, in subordine, a questo Consiglio di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea un’apposita questione, in caso di eventuali dubbi interpretativi.
27. Il credito azionato in via esecutiva da AGEA a mezzo dell’atto gravato in prime cure non è prescritto, con riferimento al capitale. È sufficiente, all’uopo, richiamare gli ormai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in subiecta materia (e, segnatamente, da ultimo ribaditi con la sentenza n. 64 del 2 gennaio 2024 di questa Sezione). Il Collegio, infatti, non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in materia di quote latte il termine prescrizionale ordinario decennale ( ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato sez. III, n. 2730 del 2022; secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”. E tanto anche in considerazione anche del fatto che, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, sez. II, 28 dicembre 2021 n. 8659) e, dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95 venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Con riguardo a tale secondo aspetto pare, in particolare, che vada confermato l’orientamento di merito (tra cui segnatamente T.A.R. Lombardia, sez. II, 28 agosto 2023 n. 685; in termini anche T.A.R. Lazio, sez. V, 13 giugno 2023 n. 10057) che ha evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui “ Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita ” nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale). Il che fuga, peraltro, anche ogni perplessità in ordine all’eventuale incompatibilità della disciplina interna in termine di prescrizione (aspetto sul quale si veda funditus la posizione espressa da questa Sezione con la sentenza del 9 febbraio 2024 n. 1316). Deve aggiungersi che, nel caso di specie, il credito azionato è legato, in ogni caso, ad un accertamento levante forza di giudicato, trovando quindi, applicazione, anche rispetto alla componente degli interessi, il disposto dell’art. 2953 del c.c. (secondo cui “ I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni ”). Infatti, dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale è emerso, con riguardo specifico al credito relativo alle campagne 1997/98 e 1998/99 (le uniche ancora qui in contestazione perché oggetto di appello), che la pretesa azionata a mezzo della cartella di pagamento gravata in prime cure risulta coperta da giudicato scaturente dalla sentenza dalla sentenza del TAR del Lazio n. 9474/2011, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal primo acquirente Caseificio Sociale San Rocco avverso il prelievo supplementare per le campagne lattiere 1997/98 e 1998/99 (sentenza passato in giudicato in quanto non appellata; come già rilevato sub 22, l’eccezione che tale giudicato non possa essere preso in considerazione è infondata). Dette circostanze, inefficacemente e genericamente contestate da parte appellata, portano a ritenere che il decorso del termine di prescrizione ordinario decennale si sia interrotto per effetto della intrapresa del suddetto giudizio di impugnazione da parte dell’odierna appellata e sia rimasto sospeso sino alla definizione del medesimo giudizio. Ne discende, pertanto, che il termine ex art. 2946 c.c. ha ricominciato ex novo a decorrere solo dall’anno 2011 e non poteva, per l’effetto, ritenersi maturato all’atto della notifica dell’intimazione di pagamento gravata in prime cure (che ha avuto luogo nel 2021), tenuto anche conto delle sospensioni ex lege disposte in materia durante il periodo Covid.
27.1. A conclusioni differenti deve giungersi con riferimento agli interessi. Per essi, ritenuto che il termine di prescrizione sia quinquennale e che il Collegio non possa tener conto dei documenti allegati alla memoria del 4.2.2015 poiché tardivi ai sensi dell’art. 73 c.p.a. (la memoria al pari dei documenti), il solo atto interruttivo provato da GE è il ricordato giudizio sul prelievo svoltosi davanti al TAR e definito con sentenza 9474/2011. A far data dalla pubblicazione di detta sentenza ha ripreso a decorrere un nuovo termine di cinque anni, scaduto il quale – inutilizzabili gli altri documenti – sono da ritenersi prescritti gli interessi maturati dopo i cinque anni e sino all’intimazione per cui è qui causa.
27.2. Le considerazioni di cui al punto 27. consentono, altresì, di ritenere insussistenti i presupposti per rimettere alla Corte di Giustizia il quesito proposto da parte appellata (“ Se, in particolare a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 - che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario - e comunque nel rispetto dei principi unionali della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità e di effettività, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2988/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare i termini di prescrizione dettati dall’art. 3 di tale regolamento ”).
27.3. Sul punto, può confermarsi l’orientamento già espresso dalla Sezione in relazione ad omologo quesito formulato da altro produttore. La Sezione (Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505), ha, infatti, osservato che: i) la finalità dell’obbligo del rinvio pregiudiziale è quella di assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, la quale sarebbe pregiudicata laddove all’interno dei vari ordinamenti nazionali si consolidassero orientamenti ermeneutici difformi; di talché, il giudice nazionale di ultima istanza è obbligato a sollevare la questione di pregiudizialità comunitaria, con le sole eccezioni individuate dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza c.d. Cilfit del 6 ottobre 1982, causa 283/81, e, più recentemente, nella sentenza c.d. Consorzio Italian Management/Catania Multiservizi 6 ottobre 2021, causa 561/19; ii) la sentenza del 2021 costituisce una lieve evoluzione rispetto a quella del 1982, atteso che le eccezioni all’obbligo di rinvio risultano modificate e precisate ma con conferma sostanziale dei presupposti per la rimessione; iii) tali deroghe consistono nella non pertinenza (secondo la dizione utilizzata nel caso Cilfit) o non rilevanza (secondo la dizione utilizzata nel caso Catania Multiservizi) della questione, nella sussistenza di un interpretazione della disposizione da parte della Corte di Giustizia, e nella non sussistenza di ragionevoli dubbi interpretativi; iv) la Corte di Giustizia, nei paragrafi da 40 a 46 della sentenza Catania Multiservizi, con riferimento alla terza eccezione, ha altresì indicato i criteri interpretativi ai quali il Giudice nazionale di ultima istanza deve far riferimento per concludere sull’assenza di elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole; v) da ultimo, la Corte di Giustizia, Sesta Sezione, con l’ordinanza del 15 dicembre 2022, causa 597/21, a seguito di un ulteriore rinvio pregiudiziale di questo Consiglio di Stato in ordine alla terza ipotesi derogatoria, ha così statuito: “ l’articolo 267 T.F.U.E. deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea. Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte ”.
27.4. Operata questa generale premessa la Sezione ha osservato: i) nel caso di specie, l’eccezione prevista dal Giudice europeo all’obbligo di rinvio sussiste sia con riferimento alla irrilevanza ed alla non pertinenza della questione sollevata, sia con riferimento alla presenza del c.d. atto chiaro, che non necessita di ulteriori interpretazioni; ii) la non pertinenza e, quindi, l’irrilevanza della questione discende dall’inconferenza del richiamo al termine di prescrizione delle azioni giudiziarie indicato all’art. 3, par 1, del Regolamento n. 2988/1995, non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Unione, ma soprattutto perché l’articolo citato contempla unicamente la “prescrizione delle azioni giudiziarie” e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto in via amministrativa, in forme e con modalità “autoritative”; iii) il presupposto dell'applicazione del suddetto termine è un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1, par. 2, del Regolamento, secondo cui “ costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita ”), nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle Autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale); iii) nei casi di prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, essendo previsto dal diritto unionale l’obbligo di recupero.
28. Con il secondo dei motivi ex art. 101 comma 2 c.p.a.si ripropone il primo motivo del ricorso di primo grado circa la presunta nullità da illegittimità comunitaria degli atti prodromici. Il Collegio ritiene che prima ancora che essere destituito di fondatezza si rivela inammissibile. Il condiviso assetto, in termini di annullabilità (e non di nullità), della anticomunitarietà dell’atto (cfr. ex aliis , Cons. Stato, sez. VI, n. 1316 del 2024, qui richiamata ex art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a. e alla quale per esigenze di sinteticità si rinvia), rende tale prospettazione qui anche del tutto priva di interesse, involgendo essa un vizio proprio dell’atto di prelievo, peraltro in precedenza impugnato, che non ammette disapplicazione alcuna. Con esso si deduce la nullità o comunque l’illegittimità comunitaria derivata della cartella impugnata per mancata disapplicazione della normativa interna in materia (in forza della sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24 gennaio 2018 in causa C-433/15 e della sentenza interpretativa della stessa Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019 in causa C-348/18) ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’amministrazione italiana in violazione dei regolamenti comunitari in materia:
- sia per l’effettuazione di compensazioni/restituzioni eseguite sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario con conseguente nullità degli atti impugnati, rilevabile in ogni stato e grado ex art. 31, comma 4, c.p.a., o comunque illegittimità dei medesimi, sia per violazione di legge che per eccesso di potere;
- sia perché presupporrebbero illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato NO non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 02.12.14 in causa T-661/11 – Repubblica italiana / Commissione, doc. 4 TAR) e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE. Si deduce, poi, anche la violazione del diritto interno (art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/2009) che impone all’amministrazione di procedere al recupero dei debiti per prelievo latte “accertati come dovuti”, mentre sarebbe evidente che i debiti per prelievo latte di cui A.G.E.A. pretende il pagamento, non possono essere ritenuti “accertati come dovuti” e non sono nemmeno esigibili, siccome quantificati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate, anche d’ufficio, sia dalla stessa amministrazione che dai Giudici interni e sulla base di dati di produzione ritenuti “falsi” in sede penale.
29. La doglianza in parola è priva di giuridico pregio. Quanto al suo primo profilo vale osservare che oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado è, nel caso che occupa, una cartella di pagamento emessa a valle di un’imputazione di prelievo la quale che è stata infruttuosamente impugnata. Ne discende che l’eventuale vizio di anticomunitarietà afferente l’imputazione di prelievo a monte non può essere surrettiziamente fatto valere, per la prima volta, in questa sede come inficiante in via derivata il successivo atto esecutivo. Trova, infatti, applicazione il consolidato orientamento di questa Sezione in subiecta materia (si veda, ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, n. 7609 del 2023 e 2 gennaio 2024, n. 64) secondo cui il vizio di violazione del diritto unionale rileva come mera annullabilità (e non come nullità) con l’assorbente, pratica conseguenza che intanto quel vizio può esser fatto valere, in quanto esso sia tempestivamente contestato gravando nei sessanta giorni il provvedimento che, per primo, ne è affetto. In proposito è appena il caso di osservare che, nel caso di specie, non verrebbe comunque in rilievo la disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, di una norma attributiva del potere (con conseguente ipotetica nullità del relativo provvedimento) ma, al più, la disapplicazione di una norma che ne ha determinato le sole modalità di esercizio (id est le modalità di imputazione del prelievo). Con riguardo al secondo profilo di doglianza, deve poi aderirsi al condivisibile insegnamento di questo Consiglio (da ultimo espresso con la sentenza n. 5858 del 23 agosto 2019) secondo cui “ le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati ” (cfr. al riguardo ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202). Ciò appare a fortiori condivisibile nel caso in esame atteso che le affermazioni di parte appellata non paiono accompagnate neppure da un principio di prova in ordine al concreto impatto delle ridette indagini sulla attribuzione delle quote e sulla conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto, nello specifico, dalla singola azienda.
30. Con il terzo dei motivi ex art. 101 comma 2 c.p.a.si ripropone il secondo motivo del ricorso di primo grado. Con esso si eccepisce che la cartella presupposta all’intimazione impugnata (doc. 2 TAR) sarebbe stata notifica oltre il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73, e che la decadenza si sarebbe già perfezionata prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate ai commi 10, 10-bis e 10-ter dell’art. 8-quinquies, della l. n. 33/2009. Trattandosi dei prelievi 1997/98, 1998/99 e 2000/01, all’atto della notifica della cartella (2018) risulterebbe già ampiamente decorso il termine di decadenza rispetto ai singoli “accertamenti” del prelievo per i periodi indicati nell’intimazione impugnata compiuti ogni fine periodo e “notificati” peraltro solo ai primi acquirenti.
31. La doglianza non coglie nel segno. Come di recente chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione (Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2024 n. 1316), i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del d.P.R. 602/1973 “ si applicano solo alle imposte dirette e all’I.V.A. (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua) sicché è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772). Il rinvio all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del d.l. 5/2009, non implica pertanto l’introduzione di decadenze sostanziali o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 (due anni dall’accertamento del debito) ”.
32. Con il quarto dei motivi ex art. 101 comma 2 c.p.a.si ripropongono il quarto e quinto motivo del ricorso di primo grado. Con essi si deduce:
- che il “ruolo” di cui all’impugnata cartella derivasse da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte, derivante dall’iscrizione nel Registro debitori ex art. 8-ter l. n. 33/2009, ruolo utilizzato da AGEA per operare il recupero dei prelievi, gravati di interessi non dovuti, anche se non definitivamente accertati, attraverso la compensazione con i premi PAC;
- l’illegittimità dell’impugnata cartella, sia con riferimento all’ an che al quantum debeatur , perché risulterebbero esposte a debito somme non dovute,) recuperate per compensazione da AGEA con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente, senza riconoscimento delle stesse a credito del ricorrente.
33. Entrambi i sub-motivi sono infondati. Anzitutto la circostanza della duplicazione del ruolo non pare adeguatamente dimostrata dalla azienda agricola appellata in particolare con riguardo alle annualità per cui è ancora causa ciò specie se si pone mente alla circostanza che la cartella di pagamento gravata in prime cure fa riferimento (pag. 6) unicamente al ruolo n. 2021/002923. Un’eventuale duplicazione del ruolo non costituirebbe comunque un vizio di illegittimità posto che la disciplina di cui agli art. 8-ter e 8-quinquies, della L. n. 33/09 non prevede testualmente che l’incaricato della riscossione possa procedere alla riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare unicamente ed in via esclusiva in forza del ruolo derivante dall’iscrizione nel registro debitori. In questo senso va osservato che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter, 1° comma, della legge n. 33 del 2009, istituito presso A.G.E.A., è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, L. n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021). Né, peraltro, la parte appellata ha fornito alcuna dimostrazione che il detto sistema, attraverso la compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda, le abbia prodotto un effettivo danno. La doglianza in scrutinio appare inoltre generica non risultando specificato ex art. 40 c.p.a. in che maniera e in che quantità risulterebbe essere stata operata la compensazione. Vale, inoltre quanto già rilevato in ordine alla circostanza che il credito azionato è qui coperto da giudicato e quindi certo nell’ an (e non più contestabile in relazione ad esso) ed è esigibile.
34. Con il quinto dei motivi ex art. 101 comma 2 c.p.a. l’appellata ripropone il sesto motivo del ricorso di primo grado, deducendo l’illegittimità degli atti impugnati, per mancata indicazione degli atti notificati al ricorrente (in quanto il ruolo sarebbe stato formato sulla base degli atti notificati ai primi acquirenti), ovvero per mancata notifica all’azienda ricorrente, degli atti di accertamento presupposti, legittimanti l’iscrizione a ruolo (con particolare riferimento agli atti di accertamento
del prelievo 1997/98 e 1998/99), anche per violazione dell’art. 21-bis, l. n. 241/1990, oltre
che per violazione della normativa comunitaria in materia (che impone che si proceda a
“notificare” gli atti di accertamento del prelievo), nonché per violazione delle procedure di
cui alla l. n. 33/2009, e segnatamente per violazione dell’art. 8-ter l. n. 33/2009 per essere stati
iscritti nel Registro debitori prelievi latte non definitivamente accertati.
35. La doglianza non merita positivo apprezzamento. Quelli dedotti a mezzo di essa sono, infatti, profili (come l’asserita irritualità della notifica dell’avviso di accertamento a monte e della incompletezza dei riferimenti ivi contenuti) che poteva, al più, integrare vizi di legittimità dell’atto impositivo a monte e che andavano tempestivamente dedotti avverso di esso. Gli stessi, proprio inerendo avvisi di accertamento divenuti definitivi e relativi ad una pretesa coperta da giudicato, non sono, per contro, qui più deducibili).
36. Con il sesto dei motivi ex art. 101 comma 2 c.p.a. si ripropone il settimo motivo del ricorso di primo grado. Con esso viene eccepita l’illegittimità ovvero la nullità degli atti impugnati, per mancata indicazione della data in cui il “residuo ruolo” è stato reso esecutivo. Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, D.P.R. 602/73 sarebbe espressamente previsto che “ La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui è ruolo è stato reso esecutivo ”, poiché nel caso di specie la riattivazione è avvenuta sulla base di un ruolo diverso da quello indicato nella presupposta cartella AGEA (doc. 2 TAR), l’ADER, avrebbe dovuto procedere alla notifica di una nuova cartella esattoriale o quantomeno avrebbe dovuto quantomeno indicare nell’intimazione de quo, quando il “residuo ruolo” formato da AGEA ex d.l. n. 27/2019 è stato reso esecutivo.
37. La doglianza non merita positivo apprezzamento. Al di là della considerazione che la mancata indicazione della data di definitività costituisce al più una mera irregolarità della cartella di pagamento, trattasi di vizio proprio di quest’ultima che per andava dedotto tempestivamente avverso questa e non fatto valere surrettiziamente in questa sede avverso l’intimazione di pagamento a valle.
38. Con il settimo motivo viene riproposto l’ottavo motivo del ricorso di primo grado. Con tale censura la parte appellata eccepisce la nullità per mancanza dei requisiti essenziali in punto di motivazione dell’atto ex art. 21-septies l. n. 241/1990 anche con riguardo agli importi a titolo di sorte capitale ed agli interessi (anche di mora). Inoltre, si deduce un difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento gravata in prime cure in ordine alla decorrenza e quindi al calcolo degli interessi, anche di mora, e all’importo capitale sul quale sono stati calcolati, in violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000 nonché dell’art. 3, l. n. 241 del 1990.
39. La doglianza, oltre ad essere formulata in maniera generica mercé un generico richiamo alle precedenti lagnanze, risulta comunque infondata per quanto osservato ai punti precedenti. Né meritevole di apprezzamento è il profilo di censura con cui si deduce un difetto di motivazione dell’intimazione impugnata. L’intimazione di pagamento qui gravata risulta, infatti, sorretta da adeguata e congrua motivazione con riguardo alla quantificazione degli interessi dovuti. Per orientamento di questa Sezione (da ultimo sentenza n. 64 del 2024), anche sulla scorta dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, “ allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori ” (così Cass. civ., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 2228). Preme, del resto, osservare che l’intimazione di pagamento di che trattasi reca, in apposita analitica tabella contenuta nella parte relativa al “dettaglio degli addebiti”, anche con riguardo all’annualità in contestazione, l’indicazione degli “importi a ruolo” e degli “oneri di riscossione” distinti tra quelli “entro le scadenze” e quelli “oltre le scadenze”. Essa reca, inoltre, una parte descrittiva con l’indicazione dei tassi applicati e dei periodi di decorrenza per ciascuna campagna.
40. Per le ragioni sopra esposte l’appello è fondato e va accolto. Devono essere invece respinti i motivi riproposti da parte appellata ex art. 101 comma 2 c.p.a.
41. Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado, annullando l’intimazione di pagamento n. 113 2021 9000782143/000, per intero quanto all’annualità 2000/2001, e limitatamente agli interessi nei termini di cui al punto 27.1., quanto alle annualità 1997/1998 e 1998/1999.
42. Sussistono, dato l’esito complessivo, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello e sui motivi qui riproposti da parte appellata ai sensi dell’art. 101 c.p.a., accoglie il primo e, respinti i secondi ad eccezione del motivo relativo agli interessi, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado, annullando l’intimazione di pagamento n. 113 2021 9000782143/000, per intero quanto all’annualità 2000/2001, e limitatamente agli interessi nei termini di cui al punto 27.1., quanto alle annualità 1997/1998 e 1998/1999. Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian SItti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Hadrian SItti |
IL SEGRETARIO