Art. 10. Classificazione dei concorrenti e formazione delle graduatorie
In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi degli articoli 8 e 9, le Commissioni formano le graduatorie.
Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi degli articoli 8 e 9, le Commissioni formano le graduatorie.
Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.