CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1049/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACAGNINO MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5211/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12057 TARI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 321/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente produce il provvedimento con cui il Comune di Catania ha annullato l'Avviso di accertamento impugnato e chiede che sia dichiarata la cessata materia del contendere. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso inviato il 13.6.2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 12057, notificata l'1.4.2024 per omesso pagamento TARI dell'anno 2018 per l'importo di € 776,00
Il Comune di Catania non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Innanzi tutto va dichiarata la contumacia del Comune di Catania .
La ricorrente ha dedotto e documentato che la TARI richiesta era già stata pagata dal padre Nominativo_2 , deceduto nel 2019.
La ricorrente ha prodotto gli avvisi di accertamento, all'epoca notificati al padre e gli F24 quietanzati che documentano l'avvenuto pagamento.
La ricorrente aveva chiesto lo sgravio al Comune , ma nessuna risposta le è pervenuta,.
In udienza, la ricorrente ha prodotto lo sgravio effettuato dal Comune di Catania , pertanto, su conforme richiesta della ricorrente va dichiarata cessata la materia del contendere, data la contumacia del resistente e la natura della pronuncia, non vi è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere, nulla sulle spese. Catania, 26 gennaio 2026 IL GIUDICE dott.ssa Maria Acagnino
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACAGNINO MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5211/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12057 TARI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 321/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente produce il provvedimento con cui il Comune di Catania ha annullato l'Avviso di accertamento impugnato e chiede che sia dichiarata la cessata materia del contendere. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso inviato il 13.6.2024, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 12057, notificata l'1.4.2024 per omesso pagamento TARI dell'anno 2018 per l'importo di € 776,00
Il Comune di Catania non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
Innanzi tutto va dichiarata la contumacia del Comune di Catania .
La ricorrente ha dedotto e documentato che la TARI richiesta era già stata pagata dal padre Nominativo_2 , deceduto nel 2019.
La ricorrente ha prodotto gli avvisi di accertamento, all'epoca notificati al padre e gli F24 quietanzati che documentano l'avvenuto pagamento.
La ricorrente aveva chiesto lo sgravio al Comune , ma nessuna risposta le è pervenuta,.
In udienza, la ricorrente ha prodotto lo sgravio effettuato dal Comune di Catania , pertanto, su conforme richiesta della ricorrente va dichiarata cessata la materia del contendere, data la contumacia del resistente e la natura della pronuncia, non vi è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere, nulla sulle spese. Catania, 26 gennaio 2026 IL GIUDICE dott.ssa Maria Acagnino