TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 33571/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Di Clemente Presidente
dott. Ettore Pastore Alinante Giudice
dott.ssa Manuela Robustella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33571/2019
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Bruno P.IVA_1
Cantone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro
Direzionale Is. E
attrice contro
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ) in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_3
rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domiciliano convenuta nonché
PUBBLICO – SEDE CP_3
Interventore ex lege
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti di causa e conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.10.24.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la Parte_1
proponeva querela di falso in via principale, chiedendo di accertare la falsità dell'attestazione contenuta nella relata di notifica del ricorso per Cassazione avvenuta in data 11.5.2012. Allegava, in particolare, l'istante: 1) che l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Napoli 2 le aveva notificato un avviso di accertamento con il quale richiedeva il pagamento di maggiori imposte relative all'anno 2003; 2) che, avverso tale avviso di accertamento, l'istante aveva proposto opposizione e che il relativo giudizio si era concluso con la sentenza n. 271/21, emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale; 3) che, avverso tale sentenza, era stato proposto gravame, rigettato dalla con la sentenza n. 111/2011; 4) che, in data Controparte_4
18.9.2019, l'istante aveva ricevuto la notifica della Cartella di pagamento n. n.
07120190116527880000; 5) che, da ricerche effettuate, era emersa la proposizione, da parte dell'Agenza delle Entrate, di un ricorso per Cassazione avverso la sentenza della . In tale giudizio, non avendo mai ricevuto la Controparte_4
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 notifica del ricorso, pur apparentemente ricevuta a mani del legale rappresentante della società, la società attrice non si era costituita. La predetta notifica era, infatti, falsa, in quanto mai ricevuta, come dimostrato dal fatto che il legale rappresentante della società, nel giorno della presunta notifica (11.5.2012), era impegnato in udienza innanzi alla di Napoli e dal fatto, nel suo studio, Controparte_4
vi era una persona incaricata di ricevere la posta, che mai veniva ritirata personalmente dal professionista. L'istante, pertanto, concludeva chiedendo di dichiarare la falsità dell'atto; di ordinare la cancellazione dell'attestazione di notifica posta in calce al ricorso per Cassazione;
di dichiarare nulla e/o inesistente l'attestazione di notifica posta in calce al ricorso per Cassazione, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano l e l' , che Controparte_1 Controparte_2
eccepivano: 1) l'inammissibilità della querela per difetto di interesse, non potendo la falsità essere fatta valere nel giudizio presso la Corte di Cassazione, risultando coperto dal giudicato l'accertamento relativo all'integrità del contraddittorio nel giudizio presso la Corte di Legittimità e non risultando, nel caso di specie, esperibile il giudizio di revocazione;
2) l'inammissibilità della querela perché non avente ad oggetto un documento fidefacente (non rientrando tra gli obblighi dell'Ufficiale
Giudiziario quello di accertare l'identità della persona cui l'atto viene consegnato); 3) la nullità della querela, non risultando dall'atto introduttivo chiaramente indicate le prove poste a fondamento della domanda;
4) l'infondatezza nel merito della domanda. Concludevano, pertanto, chiedendo di dichiarare la querela inammissibile, nulla o, comunque, infondata, con vittoria delle spese di lite.
Esperito, ex art. 223 cpc, il processo verbale della querela di falso, alla presenza del
Pubblico Ministero, ed esaurita la fase istruttoria, consistita nell'escussione di un teste, in data 9.6.23, il procedimento era riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Con ordinanza emessa in data 20.11.23, il Collegio, rilevato che non risultavano espletati gli adempimenti di cui all'art. 99 disp. att. cpc,
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 rimetteva la causa sul ruolo, fissando, a tal fine, l'udienza dell'8.3.24. A detta udienza, tuttavia, non era presente il legale rappresentante della società istante, ma solo il suo difensore, il quale faceva presente che la società aveva aderito alla definizione agevolata avente ad oggetto la cartella esattoriale emessa a seguito della pronuncia della Cassazione e chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'11.10.24, il Giudice rimetteva la causa al Collegio, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda va dichiarata improcedibile.
E' noto che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Suprema Corte: “ La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. c.p.c., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda alla cui carenza la parte può porre rimedio nel corso ulteriore del giudizio ed anche in sede collegiale" (cfr. Cass. 14/1/1977 n. 173; Cass. 27/7/1992 n. 9013; Cass. ord.
23896/2014).
Orbene, ritiene il Tribunale che la mancata comparizione all'udienza dell'8.03.2024, espressamente fissata per gli adempimenti art. 99 disp. att. cpc, equivalga a risposta negativa in merito alla conferma della querela di falso.
Consegue da quanto detto che, in assenza della conferma di cui all'art. 99 sopra richiamato, la domanda va dichiarata improcedibile, poiché la verifica del corretto espletamento degli adempimenti di cui all'art. 99 disp att. c.p.c. è preliminare ad ogni altra valutazione del merito della querela di falso.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e vengono liquidate alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, in
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 considerazione del valore dichiarato della lite (508.000,00 euro), applicando la riduzione del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
Giacché la presente decisione si ferma ad una pronuncia in rito senza entrare nel merito della falsità, non si dispone la menzione della sentenza e non si commina la pena pecuniaria prevista dall'art. 226 c.p.c. per il solo caso di rigetto.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, sulle domande proposte dalla società
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Parte_1
1) dichiara la domanda improcedibile;
2) condanna la società al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute dalle convenute e Controparte_1 Controparte_2
; spese liquidate in euro 11.229,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali al 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Di Clemente
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Di Clemente Presidente
dott. Ettore Pastore Alinante Giudice
dott.ssa Manuela Robustella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33571/2019
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Bruno P.IVA_1
Cantone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro
Direzionale Is. E
attrice contro
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ) in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_3
rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domiciliano convenuta nonché
PUBBLICO – SEDE CP_3
Interventore ex lege
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti di causa e conclusioni rassegnate all'udienza dell'11.10.24.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la Parte_1
proponeva querela di falso in via principale, chiedendo di accertare la falsità dell'attestazione contenuta nella relata di notifica del ricorso per Cassazione avvenuta in data 11.5.2012. Allegava, in particolare, l'istante: 1) che l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Napoli 2 le aveva notificato un avviso di accertamento con il quale richiedeva il pagamento di maggiori imposte relative all'anno 2003; 2) che, avverso tale avviso di accertamento, l'istante aveva proposto opposizione e che il relativo giudizio si era concluso con la sentenza n. 271/21, emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale; 3) che, avverso tale sentenza, era stato proposto gravame, rigettato dalla con la sentenza n. 111/2011; 4) che, in data Controparte_4
18.9.2019, l'istante aveva ricevuto la notifica della Cartella di pagamento n. n.
07120190116527880000; 5) che, da ricerche effettuate, era emersa la proposizione, da parte dell'Agenza delle Entrate, di un ricorso per Cassazione avverso la sentenza della . In tale giudizio, non avendo mai ricevuto la Controparte_4
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 notifica del ricorso, pur apparentemente ricevuta a mani del legale rappresentante della società, la società attrice non si era costituita. La predetta notifica era, infatti, falsa, in quanto mai ricevuta, come dimostrato dal fatto che il legale rappresentante della società, nel giorno della presunta notifica (11.5.2012), era impegnato in udienza innanzi alla di Napoli e dal fatto, nel suo studio, Controparte_4
vi era una persona incaricata di ricevere la posta, che mai veniva ritirata personalmente dal professionista. L'istante, pertanto, concludeva chiedendo di dichiarare la falsità dell'atto; di ordinare la cancellazione dell'attestazione di notifica posta in calce al ricorso per Cassazione;
di dichiarare nulla e/o inesistente l'attestazione di notifica posta in calce al ricorso per Cassazione, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano l e l' , che Controparte_1 Controparte_2
eccepivano: 1) l'inammissibilità della querela per difetto di interesse, non potendo la falsità essere fatta valere nel giudizio presso la Corte di Cassazione, risultando coperto dal giudicato l'accertamento relativo all'integrità del contraddittorio nel giudizio presso la Corte di Legittimità e non risultando, nel caso di specie, esperibile il giudizio di revocazione;
2) l'inammissibilità della querela perché non avente ad oggetto un documento fidefacente (non rientrando tra gli obblighi dell'Ufficiale
Giudiziario quello di accertare l'identità della persona cui l'atto viene consegnato); 3) la nullità della querela, non risultando dall'atto introduttivo chiaramente indicate le prove poste a fondamento della domanda;
4) l'infondatezza nel merito della domanda. Concludevano, pertanto, chiedendo di dichiarare la querela inammissibile, nulla o, comunque, infondata, con vittoria delle spese di lite.
Esperito, ex art. 223 cpc, il processo verbale della querela di falso, alla presenza del
Pubblico Ministero, ed esaurita la fase istruttoria, consistita nell'escussione di un teste, in data 9.6.23, il procedimento era riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Con ordinanza emessa in data 20.11.23, il Collegio, rilevato che non risultavano espletati gli adempimenti di cui all'art. 99 disp. att. cpc,
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 rimetteva la causa sul ruolo, fissando, a tal fine, l'udienza dell'8.3.24. A detta udienza, tuttavia, non era presente il legale rappresentante della società istante, ma solo il suo difensore, il quale faceva presente che la società aveva aderito alla definizione agevolata avente ad oggetto la cartella esattoriale emessa a seguito della pronuncia della Cassazione e chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere e/o l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'11.10.24, il Giudice rimetteva la causa al Collegio, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda va dichiarata improcedibile.
E' noto che, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Suprema Corte: “ La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. c.p.c., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda alla cui carenza la parte può porre rimedio nel corso ulteriore del giudizio ed anche in sede collegiale" (cfr. Cass. 14/1/1977 n. 173; Cass. 27/7/1992 n. 9013; Cass. ord.
23896/2014).
Orbene, ritiene il Tribunale che la mancata comparizione all'udienza dell'8.03.2024, espressamente fissata per gli adempimenti art. 99 disp. att. cpc, equivalga a risposta negativa in merito alla conferma della querela di falso.
Consegue da quanto detto che, in assenza della conferma di cui all'art. 99 sopra richiamato, la domanda va dichiarata improcedibile, poiché la verifica del corretto espletamento degli adempimenti di cui all'art. 99 disp att. c.p.c. è preliminare ad ogni altra valutazione del merito della querela di falso.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e vengono liquidate alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, in
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 considerazione del valore dichiarato della lite (508.000,00 euro), applicando la riduzione del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
Giacché la presente decisione si ferma ad una pronuncia in rito senza entrare nel merito della falsità, non si dispone la menzione della sentenza e non si commina la pena pecuniaria prevista dall'art. 226 c.p.c. per il solo caso di rigetto.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, sulle domande proposte dalla società
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Parte_1
1) dichiara la domanda improcedibile;
2) condanna la società al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute dalle convenute e Controparte_1 Controparte_2
; spese liquidate in euro 11.229,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali al 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Di Clemente
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5