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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2025, n. 6560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6560 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO MA OL LO OR nato a [...] il [...] ON GI AU nato a [...] il [...] ON NA nato a [...] il [...] LI AM VA nato a [...] il [...] avverso il decreto del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 6560 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 22/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo ricorre avverso il provvedimento della Corte d'Appello di Palermo di annullamento del decreto di confisca emesso dal Tribunale di Trapani, Sezione misure di prevenzione, in data 24.6.2022, nei confronti di AO TT LL PP, PA LA AN, CA LL PP, soggetti proposti, riguardo ai quali non era stata emessa misura di prevenzione personale per difetto del solo requisito dell'attualità, ritenuta sussitente la pericolosità qualificata, ai sensi dell'art. 4, comma primo, lett. i-bis e b (secondo quanto precisato dalla Corte d'Appello a pag. 16), d.lgs. n. 159 del 2011 (in relazione ad elementi derivati da procedimenti penali per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico in atto pubblico, nonché di reimpiego ex art. 648-ter cod. pen. per CA LL PP); la confisca di primo grado era stata disposta, altresì, nei confronti di EL BI e IO Li MB, terze intestatarie. Il decreto d'appello, datato 29.5.2024, dunque, ha riformato quello di primo grado, revocando la confisca dei beni analiticamente indicati nel dispositivo del citato decreto e, di conseguenza, ha disposto la restituzione dei beni confiscati agli aventi diritto. I beni già confiscati e successivamente restituiti consistono nell'intero capitale sociale e nel compendio aziendale della OASI Soc. Coop. e della Gestione Servizi Turistici (GST) s.r.I., nonché in due immobili, un motociclo ed un'autovettura. Il Tribunale di Trapani ha ritenuto i proposti ascrivibili nella categoria dei soggetti di cui all'art. 4 lett. i bis) e 4 lett. b) D.Lgs. 159/2011 in relazione alle vicende del procedimento n. 3353/2011 RGNR, nonché del procedimento n. 22/2019 RGNR, inerente alla vicenda (ipotizzata a carico di AO TT LL PP quale reato ex art. 512 bis cod.pen.) della costituzione della società GST (con socio unico ed amministratore CA LL PP, figlia del citato proposto AO TT) e della successiva cessione a tale società, da parte della OASI, sei mesi prima del fallimento, della gestione del reparto servizi di gestione alberghiera. Le condotte ex art. 640-bis cod. pen. si riferivano a tre consistenti finanziamenti pubblici per l'ampliamento e la riqualificazione della preesistente struttura alberghiera denominata "Oasi di Selinunte", di proprietà della OASI società cooperativa, nella disponibilità di AO TT LL PP;
quanto a CA LL PP, si ipotizzava l'impiego in attività finanziaria di parte del denaro proveniente da quei delitti, mediante la fittizia intestazione della società Gestione turistici s.r.I., società cui era stata ceduta, da parte della OASI, sei mesi prima del fallimento di ques'ultima, la gestione del reparto servizi alberghieri, proprio per impedire il dispiegarsi della misura di prevenzione patrimoniale sui finanziamenti pubblici indebitamente percepiti. Nel decreto del Tribunale di Palermo erano stati ritenuti sussistenti elementi dai quali era possibile ipotizzare falsificazioni documentali e contabili (in particolare, la falsa 2 rappresentazione dei tempi di esecuzione e completamento dei lavori oggetto di finanziamento); la fittizia interposizione della società SISTEMA s.r.l. (riconducibile anch'essa al proposto AO TT LL PP, detentore dell'intero capitale sociale) nelle attività economiche della OASI soc. coop. o nei rapporti tra detta società cooperativa (di cui la stessa società SISTEMA era socia) e le diverse imprese esecutrici dei lavori e i diversi fornitori di servizi. La finaità illecita ipotizzata è stata individuata nel garantire alla OASI una maggiorazione dei costi tale da aumentare la percentuale di partecipazione alle contribuzioni pubbliche. 2. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che gli elementi acquisiti al procedimento di prevenzione non siano sufficienti a qualificare AO TT LL PP e GI LA AN come indiziati del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. e, quindi, ha escluso che essi possano essere inquadrabili nella categoria criminologica dell'art. 4, comma primo, lett. i-bis d.lgs. n. 159 del 2011; di conseguenza, la Corte d'Appello ha ritenuto che né costoro, né la loro figlia CA LL PP abbiano vissuto abitualmente e vivano tuttora con i proventi della truffa commessa ai danni dello Stato. Il decreto d'appello ha escluso anche, in via derivata, la sussistenza del profilo di pericolosità ex art. 4, comma primo, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, ipotizzato invece dal provvedimento di primo grado nei riguardi dei tre citati componenti del nucleo familiare LL PP come soggetti indiziati del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen (trasferimento fraudolento di valori, ricostruito dalla costituzione della società G.S.T. per farla figurare come beneficiaria della cessione del ramo d'azienda denominato "TT Viaggi" da parte della società SISTEMA s.r.l. ); la Corte d'Appello ha ritenuto che l'operazione di cessione di ramo d'azienda non rivelasse aspetti di illeceità ex art. 512- bis cod. proc. pen., segnalando come, in generale, non emergessero indizi tali da far ritenere indebita la percezione dei tre finanziamenti pubblici (P.O.R. Sicilia 2000/2006, n. 10885 e 7447; Patto territoriale generalista Valle del Belice, n. 20) e, quindi, da far ritenere che nella società G.S.T. siano state drenate e reimpiegate risorse finanziarie illecite. 3. Il ricorso del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Palermo deduce vizio di violazione di legge per motivazione apparente, carente e contraddittoria del decreto impugnato. Secondo il PG, il decreto si sarebbe limitato a confutare apoditticamente le conclusioni alle quali era giunto il Tribunale riguardo alla sussistenza dei presupposti per la pericolosità di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 nei confronti dei tre proposti. Il ricorso ripercorre i passaggi della motivazione del provvedimento impugnato per ciascuno degli aspetti rilevanti, in particolare asserendo la sussistenza di elementi idonei a ritenere configurabili i reati di truffa ai danni dello stato e trasferimento fraudolento di 3 valori ex art. 512-bis cod. pen., confrontando tali passaggi logico-fattuali con quelli enunciati, corrispondentemente, dal provvedimento di primo grado, che il ricorso valuta come maggiormente convincenti. Si conclude, quindi, per la sussistenza della pericolosità sociale qualificata Non sono stati trattati specificamente, invece, argomenti riguardo alla parte del decreto relativa alla revoca della confisca dei beni intestati ai terzi BI e Li MB, così come pure rimane sullo sfondo, meramente enunciata, la posizione di CA LL PP, quale soggetto attinto dalla misura ablatoria. 4. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, con requisitoria scritta che approfondisce ampiamente le questioni generali e specifiche proposte dal ricorso, ne ha chiesto l'inammissibilità. 4.1. Il difensore dei proposti ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'Appello con motivazione non apparente e, dunque, che non determina una violazione di legge, unico vizio deducibile dinanzi alla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per affermare la pericolosità sociale dei proposti, disponendo la revoca del sequestro e della confisca con restituzione dei beni oggetto del provvedimento ablativo. In proposito, deve rammentarsi come, nel procedimento di prevenzione, sia consentito dedurre soltanto vizi di violazione di legge, nella cui nozione va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre, oltre che nei casi di macroscopica mancanza, anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119; cfr. anche sentenza n. 321 del 2004 Corte cost. e sentenza n. 106 del 2015 Corte cost.). In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi sostituito dall'art. 10, comma terzo, del codice antimafia (d.lgs. 159/2011); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi 4 esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, EP, Rv. 260246). La sentenza EP ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ed infatti, nella nozione di vizio di motivazione che trasmodi in violazione di legge sono ricomprese soltanto la mancanza o la mera apparenza della motivazione, poichè in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Successivamente, si è ribadito che il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 Rv. 279284-01). Ed ancora, da tale ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di prevenzione limitata al vizio di violazione di legge deriva che il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435). L'orientamento che limita la ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti in materia di prevenzione ai soli vizi di violazione di legge è in linea con gli arresti della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi al riguardo (sentenza n. 106 del 2015). 2. Nel caso sottoposto al Collegio, il ricorso non si è orientato al rispetto dei consolidati principi appena ricordati. I suoi motivi coinvolgono, infatti, dichiaratamente, asseriti difetti di motivazione che, in realtà, si risolvono in una prospettazione alternativa degli elementi indiziari posti alla base della decisione impugnata, secondo uno schema di censura non ammissibile in questa sede, non soltanto perché si riducono alla richiesta di stigmatizzare un vizio di motivazione e non una violazione di legge, ma anche perché, in generale, come noto, la matrice ontologica del giudizio di legittimità impedisce di per sé, qualsiasi sia il suo 5 oggetto, di riscrivere il merito di una questione fattuale ben sviluppata dal giudice di primo e secondo grado. Invero, in generale e, dunque, anche nella materia del sindacato sui provvedimenti emessi nell'ambito della materia delle misure di prevenzione, va ricordato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello consistente nella "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui verifica è, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). 2.1. La motivazione del decreto di prevenzione impugnato, invece, non solo non è apparente o assente, sì da rendersi immune dal sindacato di legittimità, secondo quanto già evidenziato al par. 1, ma, anzi, è fondata su un iter argomentativo che dà conto e ragione delle risultanze di causa, esaminate e valutate secondo un ordine logico dettato dalla priorità e dalla decisività, o meno, dei dati di fatto acquisiti. Viceversa, l'incklere del ricorso si rivela omissivo perché si limita, in ultima analisi, a reiterare le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado e non si confronta adeguatamente con le argomentazioni della Corte territoriale e con i suoi punti decisivi. In questa ottica, può essere utilmente evidenziato che,sia nei provvedimenti del giudice di primo grado che di quello in grado d'appello, si è giunti ad una conclusione di una generale rispondenza dei manufatti edilizi e degli impianti realizzati con le previsioni dei progetti autorizzati ed ammessi al pubblico contributo;
si è, altresì, rimarcata la compatibilità tra il valore di costo delle opere esistenti e l'ammontare delle somme rendicontate, così escludendo "che siano stati rendicontati lavori in realtà mai eseguiti ovvero che il costo delle opere realizzate sia stato maggiorato artificiosamente", atteso che "all'esito della ricostruzione dei costi di costruzione si è affermata la corrispondenza tra il denaro speso e il valore di quanto realizzato" (così testualmente pag. 76-77 provvedimento di primo grado). Dal canto suo, la Corte d'appello ha rimarcato tali conclusioni, giungendo a mettere in risalto, sostanzialmente, l'incoerenza dello snodarsi del percorso logico del provvedimento di primo grado, là dove, pur partendo da tali basi accertative, ha poi apoditticamente virato verso l'illiceità delle operazioni pur puntualmente analizzate. I giudici dappello hanno ritenuto di desumere, invece, dalle basi suddette, il mancato riscontro della prospettazione di profili di pericolosità dei proposti ed hanno anche 6 smentito l'assunto di una sovrafatturazione o falsa fatturazione ad opera delle società coinvolte - secondo una puntuale ricostruzione operata al riguardo, che dà conto anche dei risultati accertativi contraddittori provenienti dai periti e dalla Guardia di Finanza, in merito ai costi effettivi delle opere realizzate con i finanziamenti - valutando, altresì, come non sufficientemente dotata di elementi a sostegno la tesi della costituzione della società GST e della cessione di rami d'azienda ad essa da parte delle società SISTEMA e OASI per finalità illecite. Il provvedimento impugnato ha evidenziato come, non potendosi ritenere indebita la percezione dei tre finanziamenti pubblici, neppure poteva ritenersi che in tale società fossero state drenate e reimpiegate risorse finanziarie illecite;
si è escluso, pertanto, che vi fossero sufficienti elementi per poter affermare che la costituzione della GST e le operazioni alla stessa inerenti fossero connotate dalla specifica finalizzazione illecita indicata dall'art. 512-bis cod. pen. Si tratta di affermazioni, tutte, che hanno trovato solida radice nelle emergenze fattuali e di indagine prese in considerazione con puntualità dal giudice di secondo grado, attraverso un percorso argomentativo scevro da manifeste illogicità e, per questo, adeguatamente motivato e nient'affatto apparente o macante;
in ultima analisi, non sindacabile in sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. 3. Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 22 novembre 2024.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 6560 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 22/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo ricorre avverso il provvedimento della Corte d'Appello di Palermo di annullamento del decreto di confisca emesso dal Tribunale di Trapani, Sezione misure di prevenzione, in data 24.6.2022, nei confronti di AO TT LL PP, PA LA AN, CA LL PP, soggetti proposti, riguardo ai quali non era stata emessa misura di prevenzione personale per difetto del solo requisito dell'attualità, ritenuta sussitente la pericolosità qualificata, ai sensi dell'art. 4, comma primo, lett. i-bis e b (secondo quanto precisato dalla Corte d'Appello a pag. 16), d.lgs. n. 159 del 2011 (in relazione ad elementi derivati da procedimenti penali per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico in atto pubblico, nonché di reimpiego ex art. 648-ter cod. pen. per CA LL PP); la confisca di primo grado era stata disposta, altresì, nei confronti di EL BI e IO Li MB, terze intestatarie. Il decreto d'appello, datato 29.5.2024, dunque, ha riformato quello di primo grado, revocando la confisca dei beni analiticamente indicati nel dispositivo del citato decreto e, di conseguenza, ha disposto la restituzione dei beni confiscati agli aventi diritto. I beni già confiscati e successivamente restituiti consistono nell'intero capitale sociale e nel compendio aziendale della OASI Soc. Coop. e della Gestione Servizi Turistici (GST) s.r.I., nonché in due immobili, un motociclo ed un'autovettura. Il Tribunale di Trapani ha ritenuto i proposti ascrivibili nella categoria dei soggetti di cui all'art. 4 lett. i bis) e 4 lett. b) D.Lgs. 159/2011 in relazione alle vicende del procedimento n. 3353/2011 RGNR, nonché del procedimento n. 22/2019 RGNR, inerente alla vicenda (ipotizzata a carico di AO TT LL PP quale reato ex art. 512 bis cod.pen.) della costituzione della società GST (con socio unico ed amministratore CA LL PP, figlia del citato proposto AO TT) e della successiva cessione a tale società, da parte della OASI, sei mesi prima del fallimento, della gestione del reparto servizi di gestione alberghiera. Le condotte ex art. 640-bis cod. pen. si riferivano a tre consistenti finanziamenti pubblici per l'ampliamento e la riqualificazione della preesistente struttura alberghiera denominata "Oasi di Selinunte", di proprietà della OASI società cooperativa, nella disponibilità di AO TT LL PP;
quanto a CA LL PP, si ipotizzava l'impiego in attività finanziaria di parte del denaro proveniente da quei delitti, mediante la fittizia intestazione della società Gestione turistici s.r.I., società cui era stata ceduta, da parte della OASI, sei mesi prima del fallimento di ques'ultima, la gestione del reparto servizi alberghieri, proprio per impedire il dispiegarsi della misura di prevenzione patrimoniale sui finanziamenti pubblici indebitamente percepiti. Nel decreto del Tribunale di Palermo erano stati ritenuti sussistenti elementi dai quali era possibile ipotizzare falsificazioni documentali e contabili (in particolare, la falsa 2 rappresentazione dei tempi di esecuzione e completamento dei lavori oggetto di finanziamento); la fittizia interposizione della società SISTEMA s.r.l. (riconducibile anch'essa al proposto AO TT LL PP, detentore dell'intero capitale sociale) nelle attività economiche della OASI soc. coop. o nei rapporti tra detta società cooperativa (di cui la stessa società SISTEMA era socia) e le diverse imprese esecutrici dei lavori e i diversi fornitori di servizi. La finaità illecita ipotizzata è stata individuata nel garantire alla OASI una maggiorazione dei costi tale da aumentare la percentuale di partecipazione alle contribuzioni pubbliche. 2. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che gli elementi acquisiti al procedimento di prevenzione non siano sufficienti a qualificare AO TT LL PP e GI LA AN come indiziati del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. e, quindi, ha escluso che essi possano essere inquadrabili nella categoria criminologica dell'art. 4, comma primo, lett. i-bis d.lgs. n. 159 del 2011; di conseguenza, la Corte d'Appello ha ritenuto che né costoro, né la loro figlia CA LL PP abbiano vissuto abitualmente e vivano tuttora con i proventi della truffa commessa ai danni dello Stato. Il decreto d'appello ha escluso anche, in via derivata, la sussistenza del profilo di pericolosità ex art. 4, comma primo, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, ipotizzato invece dal provvedimento di primo grado nei riguardi dei tre citati componenti del nucleo familiare LL PP come soggetti indiziati del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen (trasferimento fraudolento di valori, ricostruito dalla costituzione della società G.S.T. per farla figurare come beneficiaria della cessione del ramo d'azienda denominato "TT Viaggi" da parte della società SISTEMA s.r.l. ); la Corte d'Appello ha ritenuto che l'operazione di cessione di ramo d'azienda non rivelasse aspetti di illeceità ex art. 512- bis cod. proc. pen., segnalando come, in generale, non emergessero indizi tali da far ritenere indebita la percezione dei tre finanziamenti pubblici (P.O.R. Sicilia 2000/2006, n. 10885 e 7447; Patto territoriale generalista Valle del Belice, n. 20) e, quindi, da far ritenere che nella società G.S.T. siano state drenate e reimpiegate risorse finanziarie illecite. 3. Il ricorso del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Palermo deduce vizio di violazione di legge per motivazione apparente, carente e contraddittoria del decreto impugnato. Secondo il PG, il decreto si sarebbe limitato a confutare apoditticamente le conclusioni alle quali era giunto il Tribunale riguardo alla sussistenza dei presupposti per la pericolosità di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 nei confronti dei tre proposti. Il ricorso ripercorre i passaggi della motivazione del provvedimento impugnato per ciascuno degli aspetti rilevanti, in particolare asserendo la sussistenza di elementi idonei a ritenere configurabili i reati di truffa ai danni dello stato e trasferimento fraudolento di 3 valori ex art. 512-bis cod. pen., confrontando tali passaggi logico-fattuali con quelli enunciati, corrispondentemente, dal provvedimento di primo grado, che il ricorso valuta come maggiormente convincenti. Si conclude, quindi, per la sussistenza della pericolosità sociale qualificata Non sono stati trattati specificamente, invece, argomenti riguardo alla parte del decreto relativa alla revoca della confisca dei beni intestati ai terzi BI e Li MB, così come pure rimane sullo sfondo, meramente enunciata, la posizione di CA LL PP, quale soggetto attinto dalla misura ablatoria. 4. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, con requisitoria scritta che approfondisce ampiamente le questioni generali e specifiche proposte dal ricorso, ne ha chiesto l'inammissibilità. 4.1. Il difensore dei proposti ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'Appello con motivazione non apparente e, dunque, che non determina una violazione di legge, unico vizio deducibile dinanzi alla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per affermare la pericolosità sociale dei proposti, disponendo la revoca del sequestro e della confisca con restituzione dei beni oggetto del provvedimento ablativo. In proposito, deve rammentarsi come, nel procedimento di prevenzione, sia consentito dedurre soltanto vizi di violazione di legge, nella cui nozione va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre, oltre che nei casi di macroscopica mancanza, anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119; cfr. anche sentenza n. 321 del 2004 Corte cost. e sentenza n. 106 del 2015 Corte cost.). In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi sostituito dall'art. 10, comma terzo, del codice antimafia (d.lgs. 159/2011); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi 4 esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, EP, Rv. 260246). La sentenza EP ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ed infatti, nella nozione di vizio di motivazione che trasmodi in violazione di legge sono ricomprese soltanto la mancanza o la mera apparenza della motivazione, poichè in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Successivamente, si è ribadito che il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 Rv. 279284-01). Ed ancora, da tale ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di prevenzione limitata al vizio di violazione di legge deriva che il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435). L'orientamento che limita la ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti in materia di prevenzione ai soli vizi di violazione di legge è in linea con gli arresti della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi al riguardo (sentenza n. 106 del 2015). 2. Nel caso sottoposto al Collegio, il ricorso non si è orientato al rispetto dei consolidati principi appena ricordati. I suoi motivi coinvolgono, infatti, dichiaratamente, asseriti difetti di motivazione che, in realtà, si risolvono in una prospettazione alternativa degli elementi indiziari posti alla base della decisione impugnata, secondo uno schema di censura non ammissibile in questa sede, non soltanto perché si riducono alla richiesta di stigmatizzare un vizio di motivazione e non una violazione di legge, ma anche perché, in generale, come noto, la matrice ontologica del giudizio di legittimità impedisce di per sé, qualsiasi sia il suo 5 oggetto, di riscrivere il merito di una questione fattuale ben sviluppata dal giudice di primo e secondo grado. Invero, in generale e, dunque, anche nella materia del sindacato sui provvedimenti emessi nell'ambito della materia delle misure di prevenzione, va ricordato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello consistente nella "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui verifica è, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). 2.1. La motivazione del decreto di prevenzione impugnato, invece, non solo non è apparente o assente, sì da rendersi immune dal sindacato di legittimità, secondo quanto già evidenziato al par. 1, ma, anzi, è fondata su un iter argomentativo che dà conto e ragione delle risultanze di causa, esaminate e valutate secondo un ordine logico dettato dalla priorità e dalla decisività, o meno, dei dati di fatto acquisiti. Viceversa, l'incklere del ricorso si rivela omissivo perché si limita, in ultima analisi, a reiterare le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado e non si confronta adeguatamente con le argomentazioni della Corte territoriale e con i suoi punti decisivi. In questa ottica, può essere utilmente evidenziato che,sia nei provvedimenti del giudice di primo grado che di quello in grado d'appello, si è giunti ad una conclusione di una generale rispondenza dei manufatti edilizi e degli impianti realizzati con le previsioni dei progetti autorizzati ed ammessi al pubblico contributo;
si è, altresì, rimarcata la compatibilità tra il valore di costo delle opere esistenti e l'ammontare delle somme rendicontate, così escludendo "che siano stati rendicontati lavori in realtà mai eseguiti ovvero che il costo delle opere realizzate sia stato maggiorato artificiosamente", atteso che "all'esito della ricostruzione dei costi di costruzione si è affermata la corrispondenza tra il denaro speso e il valore di quanto realizzato" (così testualmente pag. 76-77 provvedimento di primo grado). Dal canto suo, la Corte d'appello ha rimarcato tali conclusioni, giungendo a mettere in risalto, sostanzialmente, l'incoerenza dello snodarsi del percorso logico del provvedimento di primo grado, là dove, pur partendo da tali basi accertative, ha poi apoditticamente virato verso l'illiceità delle operazioni pur puntualmente analizzate. I giudici dappello hanno ritenuto di desumere, invece, dalle basi suddette, il mancato riscontro della prospettazione di profili di pericolosità dei proposti ed hanno anche 6 smentito l'assunto di una sovrafatturazione o falsa fatturazione ad opera delle società coinvolte - secondo una puntuale ricostruzione operata al riguardo, che dà conto anche dei risultati accertativi contraddittori provenienti dai periti e dalla Guardia di Finanza, in merito ai costi effettivi delle opere realizzate con i finanziamenti - valutando, altresì, come non sufficientemente dotata di elementi a sostegno la tesi della costituzione della società GST e della cessione di rami d'azienda ad essa da parte delle società SISTEMA e OASI per finalità illecite. Il provvedimento impugnato ha evidenziato come, non potendosi ritenere indebita la percezione dei tre finanziamenti pubblici, neppure poteva ritenersi che in tale società fossero state drenate e reimpiegate risorse finanziarie illecite;
si è escluso, pertanto, che vi fossero sufficienti elementi per poter affermare che la costituzione della GST e le operazioni alla stessa inerenti fossero connotate dalla specifica finalizzazione illecita indicata dall'art. 512-bis cod. pen. Si tratta di affermazioni, tutte, che hanno trovato solida radice nelle emergenze fattuali e di indagine prese in considerazione con puntualità dal giudice di secondo grado, attraverso un percorso argomentativo scevro da manifeste illogicità e, per questo, adeguatamente motivato e nient'affatto apparente o macante;
in ultima analisi, non sindacabile in sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. 3. Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 22 novembre 2024.