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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/09/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Rossana ZAPPASODI PRESIDENTE dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 810/2024, assunta in decisione all'udienza del 10.04.2025, promossa da:
(società a responsabilità limitata di diritto tedesco;
P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Germania, Oberhaching,
Bajuwarenring n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Meinhard Niederl (C.F.
[...]
– pec: elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._1 Email_1
medesimo in Silandro – Corzes (BZ) Stuangassl n. 10, come da procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) residente in [...] CodiceFiscale_2
Mazzini n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Balzaretti (C.F. C.F._3
– pec: ) elettivamente domiciliata
[...] Email_2
presso lo studio del medesimo in Vercelli, via Feliciano di Gattinara n. 1, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
1 APPELLATA
E CONTRO
(P.IVA in persona del Controparte_2 P.IVA_2
responsabile , con sede in Torino, Corso Inghilterra n. 3, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Alemanno (C.F. – CodiceFiscale_4
pec: elettivamente domiciliata presso Email_3
lo studio del medesimo in Milano, via Ca' Granda n. 2/12, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino per i motivi di cui sopra, in riforma totale dell'impugnata sentenza n. 494/2023 del Tribunale di Verbania, depositata in data
29.12.2023,
“contrariis reiectis”,
I. Nel merito
1) accertare e dichiarare in via principale che l'incidente verificatosi in data 28.04.2018, verso le ore 17.15, a Verbania (VB), all'incrocio tra via Zappelli e c.so Italia, è da ascrivere a colpa e responsabilità esclusiva della convenuta sig.ra , CP_1
proprietaria del veicolo IT C2, tg. CB 295 PG;
2) di conseguenza condannare le convenute (cod. Fisc. CP_1 [...]
) residente in [...], e C.F._2 [...]
(P.IVA ) in persona del responsabile unità Controparte_2 P.IVA_3
sinistri e contenzioso, con sede legale in 10138 Torino (TO) Corso Inghilterra, n. 3., in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dell'attrice , Parte_1
dell'importo di € 21.631,85, oltre gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, sulle somme rispettivamente gravate, dal giorno del dovuto fino al saldo;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni precisate in via principale, qualora si dovesse riconoscere un concorso di colpa,
2 accertare la percentuale sulla scorta della quale effettuare tale attribuzione.
II. in via istruttoria
Si chiede l'espletazione di una C.T.U. dinamica e di una C.T.U. meccanica come sopra meglio specificato e l'audizione del teste n merito alla riparazione della Testimone_1
macchina.
Si chiede ulteriormente ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla una Controparte_4
dichiarazione in merito alla presenza o meno, a distanza di pochi metri prima della rotonda tra c.so Italia e via Zappelli di un impianto semaforico, anche ivi collocato temporaneamente in occasione di lavori sulla carreggiata, in data 28.04.2018.
III. In ogni caso
4) condannare gli appellati e in persona CP_1 Controparte_2
del responsabile unità sinistri e contenzioso, al pagamento di tutte le spese giudiziali sia di primo grado, sia di secondo grado per i motivi sopra esposti;
per parte appellata, : CP_1
Voglia I'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, previe le declaratorie di legge, rigettare l'avversaria impugnazione e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 494/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Verbania il 29.12.2023 nella causa rubricata al n. 607/2020 R.G. e per l'effetto confermarla, mandando assolta l'appellata alle avversarie domande, con vittoria di spese, CP_1
diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge.
In subordine, nella degnata ipotesi di accoglimento del gravame e delle domande dell'appellante, dichiarare l'appellata anlevata e tenuta indenne CP_1
dalla propria compagnia assicuratrice della r.c.a. (ora Controparte_2
in persona del legale rapp.te in carica, dal Controparte_2
pagamento di tutte le somme, comprese quelle di giudizio, eventualmente accertate come dovute.
In ogni caso, rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria di primo grado formulata da parte appellante in quanto infondata, irrituale ed inammissibile.
3 Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del presente grado di giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge;
per parte appellata, Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE
Respingere l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 494/2023, resa dal Tribunale di Verbania, in persona del G.U. Dott.ssa Maria Cristina Persico, a definizione della causa RG
607/2020.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado oltre rimborso spese generali ed accessori previdenziali e fiscali come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Non ammettere le istanze avversarie per tutti i motivi dedotti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.05.2020, conveniva in giudizio, Parte_1
avanti il Tribunale di Verbania, e al CP_1 Controparte_5
fine di accertare che il sinistro stradale, verificatosi a Verbania in data 28.04.2018, fosse da ascrivere a colpa e responsabilità esclusiva della conducente e proprietaria dell'autovettura IT C2, tg. CB295PG, . CP_1
Riferiva la che in data 28.04.2018 verso le ore 17:15, a Verbania, il veicolo IT Pt_1
C2, tg. CB295PG, condotto dalla sig.ra , omettendo di dare la CP_1
precedenza nella rotatoria posta all'incrocio tra la via Luigi Zappelli e Corso Italia, aveva urtato l'autovettura DI A6, tg. TÖL-S 8698, condotta da e di proprietà Parte_2
della società, . Parte_1
A sostegno della domanda risarcitoria, allegava modulo di constatazione Parte_1
amichevole, sottoscritto dalle parti all'atto dell'evento, fotografie del luogo dell'incidente e documentazione dei costi di riparazione, costituita dalla fattura della
DI Zentrum Arona S.p.A. datata 08.06.2018 di €. 15.428,33, nonché perizie di parte relative al fermo tecnico (18 gg. x € 150,00) e alla dinamica dell'incidente.
4 Si costituiva in giudizio in data 23.09.2020 la convenuta, , contestando CP_1
la domanda dell'attrice, di cui chiedeva il rigetto. Chiedeva, inoltre, di essere manlevata e tenuta indenne dalla Compagnia Assicurativa, Controparte_2
Alla prima udienza il Giudice rilevava la mancata notifica alla convenuta,
[...]
e, quindi, disponeva la rinnovazione della citazione nei confronti di Controparte_2
detta Compagnia.
In data 19.01.2021 si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_2
delle domande della società attrice, affermando doversi attribuire la responsabilità per il sinistro a , conducente dell'DI. Parte_2
All'udienza del 10.02.2021 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e ammetteva le prove orali (interrogatorio formale e prova testi) riservando, all'esito, la valutazione delle altre istanze.
Assunte le prove orali, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 21.06.2023, nulla statuendo sulle istanze istruttorie dell'attrice, rinnovate da quest'ultima in sede di precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 494/2023, pubblicata il 29.12.2023, il Tribunale di Verbania decideva la controversia, rigettando la domanda risarcitoria di , che condannava al Parte_1
pagamento delle spese di lite a favore di ciascuna convenuta.
Il Giudice di prime cure motivava la decisione, affermando che il sinistro doveva attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida del conducente ) della Parte_2
vettura attorea, che, sulla base delle prove orali esperite, risultava aver omesso di concedere la precedenza alla IT C2 (condotta dalla che aveva già CP_1
impegnato la rotatoria.
Poiché la dinamica dell'incidente era stata ricostruita tramite l'istruttoria esperita, con conseguente attribuzione piena della responsabilità, il Tribunale motivava ulteriormente che nella fattispecie non poteva trovare applicazione l'art. 2054 c.c. quale norma avente natura sussidiaria.
Con atto di citazione notificato in data 28.06.2024, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Verbania, chiedendone la riforma.
5 Nel primo motivo di appello la impugnava il capo della sentenza in cui il Parte_1
Tribunale appariva aver interpretato in modo erroneo le dichiarazioni rese dalle testimoni, omettendo di considerare le parti nelle quali queste avevano, invece, avvalorato la dinamica rappresentata dall'attrice.
Secondo l'appellante, la teste, , nella deposizione aveva confermato che la Tes_2
aveva attraversato l'intersezione a rotatoria, con taglio netto della corona CP_1
giratoria, passando sopra l'isola centrale;
anche la teste aveva Tes_3
confermato tale circostanza, aggiungendo che, sebbene la rotatoria fosse di piccolissime dimensioni, era comunque ben visibile.
Tali dichiarazioni, secondo l'appellante, contrariamente all'interpretazione data dal
Tribunale, avvaloravano la testimonianza di , conducente dell'autovettura Parte_2
intestata alla società appellante, relativa alla dinamica dell'evento.
La testimonianza del affermava ulteriormente l'appellante, era supportata dal Pt_2
parere redatto dall'Ing. in data 10.03.2020; il perito aveva sostenuto che, Persona_1
viste le posizioni all'urto, doveva ritenersi che l'DI condotta dal fosse giunta Pt_2
all'impatto a una velocità particolarmente moderata;
la IT, condotta dalla invece, provenendo da un lungo rettilineo, dalla posizione statica finale e dagli CP_1
esiti della collisione, doveva ritenersi che avesse velocità maggiore di quella dell'DI; ne conseguiva che, a parere del ridetto perito, l'autovettura DI si era immessa nella rotatoria prima dell'autovettura IT e quest'ultima aveva attraversato l'intersezione a rotatoria in netto taglio della corona giratoria, passando sopra l'isola centrale e violando l'art. 146 del Codice della Strada.
Sulla base di tale ricostruzione, l'appellante lamentava che il Tribunale, ritenendo che il conducente della vettura attorea fosse l'unico responsabile del sinistro, non avesse valorizzato il comportamento illecito della sebbene dalla visione delle CP_1
fotografie risultasse che con le ruote anteriori la IT era ben oltre la rotonda e l'DI era stata urtata nella portiera anteriore destra.
Quale ulteriore profilo del dedotto motivo di gravame, l'appellante lamentava anche che il Giudice di prime cure non avesse adeguatamente valutato l'attendibilità delle testimoni indicate dalla CP_1
6 Dalle deposizioni assunte era emerso che le due testimoni avevano una visuale limitata e, soprattutto, non stavano prestando attenzione a quello che stava succedendo sulla strada.
La presenza delle testi in questione, inoltre, non era stata indicata dalla nel CP_1
modulo CAI e neppure nella fase stragiudiziale, con conseguente inammissibilità delle stesse.
Quale secondo motivo di gravame, la società appellante riteneva la sentenza carente di motivazione in ordine alla richiesta di ammissione delle consulenze tecniche (C.T.U. meccanica e C.T.U. dinamica) perizie che sarebbero state essenziali ai fini della decisione, oltre alla mancata ammissione della testimonianza di in merito Testimone_1
alla riparazione della macchina sinistrata.
Lamentava l'appellante che il Giudice di prime cure aveva ritenuto di procedere all'istruzione progressiva della causa, disponendo prima le prove orali e riservandosi, a seguire, la decisione sulle C.T.U. Esperite le prove orali, tuttavia, il Giudice aveva fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza nulla statuire sulle altre istanze.
Ad avviso dell'appellante, in considerazione del fatto che, conducenti e passeggeri in caso di sinistro stradale non erano ammissibili quali testimoni, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilità dei testi e disporre invece le C.T.U. richieste dall'attrice.
Pertanto, l'appellante richiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nella memoria del 15.04.2021 di primo grado e non accolti.
In subordine, quale terzo motivo di gravame, l'appellante chiedeva l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2054 co. 2 c.c. atteso che il Tribunale non aveva valutato la condotta di guida illecita della che, sulla base delle circostanze suesposte, risultava CP_1
aver violato l'art. 146 del Codice della Strada.
Si costituiva nel giudizio in appello, con comparsa di costituzione e risposta del
17.10.2024, la quale prendeva posizione Controparte_2
sull'impugnazione avversaria, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Pt_1
[...]
Secondo l'appellata il Giudice di prime cure aveva attribuito alle prove testimoniali
7 esperite un'interpretazione corretta, tanto più avendo le dichiarazioni rese dalle testimoni un contenuto tra loro preciso e concordante.
L'appellata contestava anche il rilievo negativo attribuito dall'appellante alle dichiarazioni delle testi, per quanto riguardava il profilo dell'attenzione e della visibilità, in ragione del contenuto complessivo delle dichiarazioni, che smentiva la tesi avversaria.
L'appellata negava, infine, la fondatezza all'eccezione della mancata indicazione delle testimoni sul modulo CAI, atteso che l'appellante non aveva contestato in primo grado la loro presenza a bordo del veicolo ed esse, in ogni caso, erano state indicate nella fase stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio in data 05.11.2024 anche , che contestava in fatto CP_1
e in diritto i motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 21.11.2024, fissata quale prima udienza di comparizione, la Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, disponeva il rinvio della causa al 10.04.2025, indicando i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
Con ordinanza collegiale emessa in pari data, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata formulata dall'appellante.
All'udienza del 10.04.2025, infine, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le deduzioni delle parti, valutate le relative argomentazioni, esaminato il materiale probatorio acquisito al giudizio, letta la sentenza impugnata, osserva quanto segue.
Il primo motivo di gravame, dedotto dall'appellante, censura, sotto plurimi profili, la valutazione e la valorizzazione delle prove testimoniali, posta dal Tribunale a fondamento della parte motiva della sentenza.
Secondo l'appellante, il Giudice avrebbe pretermesso di rilevare che le testimoni indicate dalla convenuta avevano, in realtà, confermato la dinamica CP_1
rappresentata dall'attrice; parimenti, avrebbe pretermesso di rilevare che le medesime
8 testimoni avevano una visuale limitata e non stavano prestando attenzione a quello che succedeva in strada;
infine, le testimoni avrebbero dovuto ritenersi inammissibili, perché indicate dalla in violazione dell'art. 135, n. 3 bis del Codice delle CP_1
Assicurazioni.
Partendo dalla contestazione dell'ammissibilità dei testi, per violazione dell'art. 135, n.
3 bis del Codice delle Assicurazioni, l'eccezione si rivela infondata, in ragione delle produzioni documentali rese da parte di già nella 2° memoria Controparte_2
ex art. 183, 6° comma c.p.c. con il documento n. 2, rappresentata dall'indicazione dei nominativi delle sigg.re e , effettuata dalla in data Tes_2 Tes_3 CP_1
03.05.2018.
Respinta l'eccezione ex art. 135, 3 bis del Codice delle Assicurazioni, deve riesaminarsi, alla luce delle argomentazioni dell'appellante, il contenuto delle dichiarazioni rese dalle testimoni e la loro attendibilità.
Avuto riguardo al contenuto delle testimonianze, il motivo di appello si appalesa infondato sotto tutti i profili dedotti.
La teste , indifferente rispetto alle parti in causa (circostanza non Tes_2
specificamente contestata dall'appellante e come comunque emerge dalla stessa motivazione contingente per la sua presenza a bordo dell'auto della CP_1
nell'ambito della prova assunta all'udienza dell'01.02.2022 rendeva le deduzioni che seguono:
“Il 28/04/2018 ero in macchina con eravamo andate a fare un giro al CP_1
mercato a Verbania e stavamo tornando all'Ospedale di Piancavallo.
Ricordo che, lungo la strada verso Piancavallo, ci siamo fermate al semaforo, poi quando è scattato il verde siamo ripartite. Dopo poco ci siamo trovate all'incrocio che si vede nelle fotografie di cui al doc. 4 fasc. att. Tra il semaforo e l'incrocio non c'è molta distanza. Saranno due minuti se si va piedi.
Arrivate all'incrocio che si vede in foto abbiamo imboccato la rotonda, pronte a girare per andare verso l'ospedale.
Eravamo già a metà rotonda quando l'DI c'è arrivata davanti.
Ricordo che l'DI non fece alcun cenno di frenare, io dissi a “ci viene addosso” CP_1
9 e lei rispose “ma no ci vede”, invece ci venne addosso senza guardare.
Non so dire il nome della via da cui stavamo arrivando, so solo che arrivavamo da
Verbania e stavamo andando a Piancavallo e che, arrivate all'incrocio, dovevamo girare;
eravamo nella rotonda e ci siamo trovate davanti l'DI che arrivava a velocità sostenuta.
aveva messo la freccia per girare. CP_1
La rotonda è molto bassa, è un cerchio rosso sull'asfalto.
Nell'attraversare l'incrocio, la nostra macchina era passata sopra il cerchio rosso della rotonda con due ruote (una davanti e una dietro). Quando è avvenuto l'impatto la ruota davanti era già fuori dal cerchio rosso mentre quella dietro era ancora sopra la rotonda.
A domanda avv. Aquino risponde:
Io ero seduta davanti di fianco all'autista cioè di fianco a . CP_1
Ero però seduta di sbieco perché parlavo sia con sia con l'altra signora seduta CP_1
dietro. Per questa ragione ho potuto vedere bene l'DI quando ci è arrivata addosso.”
L'esito della testimonianza della seconda teste, (anch'essa indifferente Tes_3
per i medesimi motivi) assunta con prova delegata avanti il Tribunale di Roma in data
05.05.2022, era il seguente:
“capo 1 memoria ex art. 183 co. VI n° 2 c.p.c. depositata per “E' vero. CP_1
Non ricordo con esattezza l'ora, ma è verosimile perché dovevamo rientrare per ora di cena in ospedale, ma confermo la circostanza.” capo 2 memoria ex art. 183 co. VI n° 2 c.p.c. depositata per “E' vero. CP_1
La vettura condotta da rocedeva a velocità moderata anche perché la CP_1
strada era in salita e ci eravamo appena messe in moto dopo esserci arrestate a un semaforo.” capo 1 memoria ex art. 183 co. VI n° 2 c.p.c. depositata per OL “Non è CP_6
vero poichè viaggiavo sulla vettura ma non nel sedile anteriore”. capo 2 memoria ex art. 183 co. VI n° 2 c.p.c. depositata per “E' vero. Controparte_7
Viaggiavo occupando il sedile posteriore” capo 3 memoria ex art. 183 co. VI n° 2 c.p.c. depositata per OL “E' vero. CP_6
Confermo che al momento della nostra immissione non si vedevano altri veicoli”
10 capo 4 memoria ex art. 183 co. VI n° 2 c.p.c. depositata per “E' vero. Controparte_7
La vettura AUDI è arrivata da destra all'improvviso, quando la nostra vettura già impegnava il rondò.” capo 5 memoria ex art. 183 co. VI n° 2 c.p.c. depositata per “E' vero. Controparte_7
ha frenato, ma non c'è stato modo di evitare l'impatto, anche per le CP_1
ridotte dimensioni del rondò” capo 4 memoria ex art. 183 co. VI n° 2 c.p.c. depositata per “Non è vero. Pt_1
L'autovettura AUDI è sopraggiunta in velocità.” capo 6 memoria ex art. 183 co. VI n° 2 c.p.c. depositata per “Non è vero. La sig.ra Pt_1
si trovava nella sede stradale. Preciso che la rotatoria è di piccolissime CP_1
dimensioni trattandosi di strade di montagna, ma rimaneva comunque bene visibile”.
L'esito delle prove testimoniali, riportate per esteso per consentirne una valutazione del contenuto completa e in parallelo, appare univoco nell'attestare le seguenti circostanze, sulle quali entrambe le testimoni sono concordi:
- La IT condotta dalla era appena ripartita in salita da una sosta CP_1
prevista da un impianto semaforico (e, dunque, non poteva avere una velocità particolarmente elevata);
- La era già all'interno della rotonda, quando sopraggiungeva l'DI, a CP_1
velocità sostenuta, senza rallentare.
A fronte della chiarezza del contenuto delle testimonianze rese dalle sigg.re Tes_2
e , tra l'altro assunte in giorni e in Uffici diversi, talché si deve escludere Tes_3
nella fattispecie anche qualsiasi condizionamento legato alla compresenza delle testimoni, rilevata l'assenza nelle medesime di elementi idonei a farle ritenere inattendibili, le doglianze e le censure dell'appellante basate: a) sull'assenza nel tratto di strada percorso in precedenza dall'auto della i impianto semaforico;
b) dal CP_1
fatto che le testimoni stavano parlando tra loro e, quindi, non potevano prestare attenzione alla dinamica del sinistro;
risultano inidonee a confutare il contenuto delle dichiarazioni rese e di conseguenza anche la motivazione della sentenza di primo grado.
Infatti: dell'assenza dell'impianto semaforico non è stata fornita tempestivamente, nell'ambito del primo grado di giudizio, alcuna confutazione;
l'assenza di attenzione
11 rispetto alla dinamica del sinistro è contraddetta dalla precisazione della ricostruzione in sede testimoniale dalle sigg.re e , sulla cui attendibilità Tes_2 Tes_3
l'appellante non ha indicato alcun elemento concreto per dubitare.
Invero, essendo esse estranee alla cerchia familiare della e non avendo CP_1
riportato, neppure nel sinistro, alcuna lesione, non risultano motivi oggettivi per dubitare della loro attendibilità.
Ben diversa si presenta la posizione del teste di parte attrice, la cui qualità di conducente lo poneva in una situazione di incapacità ex art. 246 c.p.c. che, anche se non coltivata dalle altre parti, riverbera sulla valutazione dell'attendibilità della testimonianza dal medesimo fornita (sul punto: Cass. Civ. Sez. VI, 15.11.2022, n.
33536).
A quanto precede deve aggiungersi l'assenza di elementi documentali atti a confermare la ricostruzione della dinamica dell'evento operata dall'appellante: quanto alle foto, alcune sono risalenti al 2011 e al 2015, quindi nulla dicono sullo stato dei luoghi al momento del sinistro;
il posizionamento dell'auto DI A6 appare ambiguo, apparendo aver appena imboccato la rotonda;
in una delle foto è visibile un rappresentante delle
Forze dell'ordine, ma non è stato allegato alcun verbale;
il parere tecnico rilasciato a firma dell'Ing. presenta una ricostruzione incerta della dinamica, Persona_1
affermando (vedasi pag. 2) “che non è possibile stabilire in maniera oggettiva e certa la cronologia di immissione”.
Nel parere, la maggiore velocità della IT è supposta e le conclusioni sono esposte in termini di verosimiglianza, in modo insufficiente, a parere di questa Corte, per confutare la ricostruzione emersa in sede testimoniale.
Di contro, va rilevato che l'DI proveniva da una strada in discesa e con visuale parzialmente impedita e quindi è ben plausibile che egli tenesse una velocità elevata incongrua con la presenza della rotonda e non si fosse accorto trattarsi di una rotatoria in cui doveva dare precedenza.
Ad abundantiam si rileva, inoltre, che nel modulo di constatazione amichevole il conducente dell'DI aveva crocettato la circostanza che egli “proveniva da destra”, con ciò evidenziando un elemento che, da un lato è irrilevante ai fini della valutazione
12 della condotta in relazione all'immissione in una rotatoria e dall'altro pare svelare la sua intima (ma erronea) convinzione circa la natura di un mero incrocio del luogo del sinistro e la correttezza della sua condotta.
Ne consegue che il motivo di appello deve essere respinto nella sua interezza.
Le considerazioni che precedono e la conferma della ratio decidendi della sentenza comportano l'assorbimento in senso negativo anche dei restanti motivi.
In ragione dell'esito del presente grado di giudizio, che vede l'appellante soccombente nei confronti delle parti appellate, la Corte dispone che le spese del grado, in ossequio agli ordinari principi che regolano la soccombenza, siano imputate alla prima e liquidate a favore delle seconde, determinandone l'importo secondo i valori tariffari medi del DM
55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia.
Il prospetto riassuntivo che segue illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese.
Valore della causa (da € 5.201,00.= a € 26.000,00.=): fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 1.911,00 totale compenso dovuto 3.966,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto da Pt_1
respinto integralmente, la Corte provvede in conformità alla ridetta disposizione,
[...]
con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte appellante.
P.Q.M.
13 La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 494/2023, Parte_1
emessa dal Tribunale di Verbania in data 29.12.2023, che conferma;
b) condanna l'appellante, a rifondere alle parti appellate, Parte_1 CP_1
e le spese del presente giudizio, liquidate
[...] Controparte_2
a ciascuna in € 3.966,00.=, oltre al rimborso forfettario in misura del 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR 30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante ). Parte_1
Così deciso, nella Camera di Consiglio tenuta il 17.07.2025 in videoconferenza mediante collegamento telematico.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Rossana ZAPPASODI
14