Sentenza 22 maggio 2023
Decreto decisorio 24 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 11 settembre 2025
Parere definitivo 28 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/09/2025, n. 7285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7285 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07285/2025REG.PROV.COLL.
N. 00354/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2024, proposto da NT IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardo IE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto del Presidente del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 124/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e dato atto che gli avvocati Gerardo IE e Tiziana Monti hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 5 dicembre 2023, il signor IE chiedeva la riforma della sentenza n. 3099/2023, resa dal Tribunale Amministrativo per la Regione Campania.
2. A seguito del deposito del ricorso in appello, avvenuto il 15 gennaio 2024, con decreto n. 124/2025, rilevato che l’atto introduttivo del procedimento risultava depositato il giorno 15 gennaio 2024 e che nel termine previsto dall’art. 81, comma 1, del codice del processo amministrativo non è stata presentata istanza di fissazione di udienza, è stato dichiarato estinto l’appello per perenzione.
3. Avverso tale decreto, il signor IE ha proposto ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 85 del codice del processo amministrativo, deducendo un unico articolato motivo in diritto: “ Violazione ed errata applicazione degli artt. 81 e 82 cod. proc. amm., omessa comunicazione dell’avviso di perenzione ”.
4. La Regione Campania, con memoria depositata il giorno 8 maggio 2025, ha contestato le argomentazioni del ricorrente.
5. Alla camera di consiglio del 26 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso è infondato.
7. Il deposito del ricorso in appello è avvenuto il 15 gennaio 2024. Nel termine previsto dall’art. 81, comma 1, c.p.a. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza.
8. Il ricorrente chiede l’applicazione dell’art. 82 del codice del processo amministrativo. Si tratta, però, dell’istituto della perenzione quinquennale per cui è previsto espressamente l’avviso: “ 1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento.
2. Se, in assenza dell’avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto” .
9. L’art. 81 del codice del processo amministrativo, qui applicato, dispone:
“ 1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall’articolo 82 ”.
10. Com’è noto, il decreto di perenzione ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo, atteso che l’effetto estintivo che si annette al decorso del termine annuale è automatico e di esso il provvedimento giudiziale fornisce una pura presa d’atto, del tutto avulsa da qualunque forma di delibazione del grado di diligenza osservato dalla parte interessata (Cons. Stato, sez. III, ord., 21 ottobre 2022, n. 9006).
La perenzione è conseguenza processuale dell’omessa presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza nel termine perentorio di un anno dalla cancellazione della causa dal ruolo.
L’effetto perentivo, inoltre, come sancisce l’articolo 83 c.p.a., opera di diritto e può essere rilevato d’ufficio pertanto, interviene automaticamente nel giudizio e produce i suoi effetti ex lege al compimento del termine annuale normativamente previsto.
11. In definitiva, l’estinzione del giudizio per perenzione è conseguenza automatica dell’evento ( id est , inerzia della parte, qualora questa abbia omesso di compiere, nel corso del termine indicato dalla norma in relazione al tipo di giudizio, un atto di impulso processuale posto a suo carico) a cui la legge collega tale effetto, con valore puramente dichiarativo della successiva pronuncia del giudice al riguardo (Cons. Stato, sez. III, n. 7064 del 2020). La presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il primo anno di pendenza del ricorso è indispensabile per evitare la perenzione, in base agli artt. 71 e 81 c.p.a., e non ha equipollenti in nessun altro atto di procedura (Cons. Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2020, n. 1287, Cons. Stato, Sez. VI, Ordinanza, 10 ottobre 2016, n. 4176).
12. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alle spese della presente fase di giudizio che liquida in € 2.000/00 (duemila) oltre accessori e spese di legge, in favore della Regione Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO