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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/07/2024, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c.
EN
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al numero 824/2021 R.G., avente ad oggetto
“Assegno - pensione” e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F. indicato: C.F. Parte_1
) e , nata a [...] C.F._1 CP_1
(SA) il 05.11.1974, (C.F. indicato: , nella qualità di C.F._2 genitori esercenti la potestà genitoriale nonché tutori del minore
[...]
nato a [...] il [...], (C.F. indicato: Per_1
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._3 dall'avv. Raffaele Moretti ed elettivamente domiciliati in Solofra (AV) alla via Casapapa n. 4;
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott. Paolo Castellini, ed elettivamente domiciliato con lo stesso avvocato in Avellino alla Via Roma n.1 presso la sede provinciale dell'Ente.
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
1 ******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato in data 23.03.2021, i ricorrenti contestavano le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, espletata nella prima fase giudiziale di accertamento tecnico preventivo dal CTU incaricato, dott. Persona_2
, chiedendo all'adito Tribunale di accogliere l'opposizione e, per
[...]
l'effetto, di dichiarare il proprio figlio, , invalido civile Persona_1 minore di 18 anni con diritto all'indennità di frequenza di cui all'art. 1 comma 11 legge 289/90 dalla data della revoca (17.05.2019); nonché di condannare l' all'erogazione della indennità di frequenza dalla data CP_2 della revoca (17.05.2019) o dalla diversa data riconosciuta in sede di giudizio, oltre che al pagamento del maggior danno subito per la diminuzione del credito da calcolare, previa verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, dalla data della maturazione del diritto.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti, quali genitori esercenti la potestà sul proprio figlio minore, deducevano che la relazione peritale del CTU e la diagnosi conclusiva in essa contenuta non corrispondono all'effettivo e ben più grave grado di invalidità del minore.
Chiarivano, in punto di fatto, che il minore , già titolare Persona_1 dal 19.2.2016 dell'indennità di frequenza ex L. 118/71 e L.289/90 nonché portatore di handicap ai sensi dall'art. 3 comma 1 della L. 104/92, era stato riconosciuto, in sede di revisione (17.5.2019), “NON INVALIDO (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura
INFERIORE ad 1/3 o minore non invalido)”, con conseguente revoca del beneficio e precisavano di aver proposto ricorso amministrativo prima e domanda di accertamento tecnico preventivo, poi conclusosi con perizia negativa.
Contestavano per illogicità le conclusioni rese dal CTU, il quale, pur avendo accertato che il minore è affetto da Disturbo dell'apprendimento secondario e deficit cognitivo di grado lieve e presenta tratti ansiosi evidenti, tali da influenzare discretamente la capacità di concentrazione e di elaborazione del pensiero logico, del calcolo matematico e delle attività prassiche, aveva
2 tuttavia negato la permanenza dello status necessario ai fini del beneficio richiesto.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 28.2.2022 si costituiva l' eccependo, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione. Nel merito,
a sostegno della infondatezza del ricorso evidenziava che la valutazione dei requisiti richiesti ai fini del diritto all'indennità mensile di frequenza ex art. 1 L. n. 289/1990 non è influenzata dall'eventuale riconoscimento dello stato di handicap, anche in fase di gravità, implicando criteri di valutazione differenti, e concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso in opposizione e della certificazione medica sopravvenuta alla precedente fase, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata, da parte dello stesso dott.
il quale, conclusa l'attività, depositava la relazione integrativa in data Per_2
18.1.2024.
Di poi, acquisita la documentazione prodotta, il fascicolo del procedimento di A.T.P.O. e la relazione integrativa del CTU in uno ai successivi chiarimenti, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., disposta in sostituzione della udienza giusta decreto del 28.2.2024, ritualmente comunicato a tutte le parti costituite e all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti nel termine all'uopo fissato dalla sola parte ricorrente, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa con sentenza.
3. In via preliminare, in rito, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 23.3.2021 e quindi entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data
24.2.2021 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
Tanto trova conferma nella documentazione in atti e, segnatamente, dall'esame del fascicolo del procedimento per sotteso alla presente Pt_2 opposizione iscritto al n. 3061/2019 R.G.
4. Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato alla luce delle ragioni che di seguito si esporranno.
3 In punto di diritto, vertendo il presente giudizio sull'indennità di frequenza, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento, rappresentato dalla L.
289/1990 che prevede il beneficio dell'indennità di frequenza e dalla L.
170/2010 che riconosce e descrive i disturbi dell'apprendimento.
L'art. 1 della L. 289/90 prevede che “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (..) è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici
a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza”. La giurisprudenza ha precisato che tale norma richiede non solo la presenza del disturbo, ma anche che esso si traduca e determini difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età.
L'art. 1 della L. 170/2010 precisa che detti disturbi possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana e che i disturbi dell'apprendimento comportano, di norma, difficoltà persistenti nello svolgimento di compiti scolastici, dovendosi, tuttavia, ulteriormente verificare ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 L. 289/90, se essi siano tali da determinare una condizione di invalidità civile.
Ciò premesso, vale osservare che, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., nella fase di opposizione, la parte è tenuta a contestare in maniera specifica le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria, confutando le conclusioni cui è pervenuto il consulente. La specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Nel caso in esame, a fronte degli specifici motivi di contestazione sollevati dalla parte ricorrente e della nuova certificazione medica sopravvenuta all'introduzione della fase sommaria, prodotta nel presente giudizio ed
4 acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., è stata disposta l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Orbene, il consulente incaricato, dott. nella relazione integrativa Per_2 versata in atti, ha operato una valutazione dello stato patologico del minore sulla scorta del dedotto aggravamento intervenuto nel corso del giudizio, formulando il seguente parere conclusivo: “Si ritiene pertanto di poter confermare il giudizio precedentemente espresso e specificamente che non sussistano le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza confermando il giudizio della commissione di: ”MINORE NON INVALIDO
ART.2 LEGGE 118/71.”
Più nel dettaglio, il consulente incaricato ha osservato quanto segue:
“All'esame clinico il periziando ha mostrato tratti ansiosi evidenti condizionanti discretamente la capacità di concentrazione e di elaborazione del pensiero logico, del calcolo matematico e delle attività prassiche. Tuttavia, messo a proprio agio, ha mostrato una discreta capacità nell'elaborazione dell'eloquio, adeguato all'età anagrafica, con risposte consone alle domande poste oltrechè una sufficiente capacità di calcolo aritmetico. Tale esame ha condotto alla diagnosi conclusiva di:
Disturbo dell'apprendimento secondario a deficit cognitivo di grado lieve.
Si è giunti pertanto alla conclusione che non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza confermando il giudizio della commissione di: ”MINORE NON INVALIDO ART.2 LEGGE 118/71.”
In risposta ai rilievi critici di parte ricorrente, il consulente ha chiarito che
“La valutazione da parte dello scrivente consegue all'esame di tutta la documentazione presente nel fascicolo ivi compreso naturalmente il verbale redatto dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidità. Tale valutazione viene completata dalle risultanze dell'esame clinico effettuato in sede peritale. A tal proposito si riporta opportunamente la conclusione, già sopraespressa, dell'esame clinico: “il periziato ha mostrato una discreta capacità' nell'elaborazione dell'eloquio, che è risultato adeguato e congruo alle domande poste;
ha manifestato una sufficiente capacità sia nel ragionamento logico sia nel calcolo aritmetico oltrechè una buona abilità prassica. Tali capacità sono risultate complessivamente adeguate all'età anagrafica, pur in presenza di un
5 temperamento introverso che in un contesto non adeguato può limitare la capacità di esprimere le proprie abilità'”.
Ancora, con i chiarimenti depositati, su invito del Giudice, in data
23.05.2024, il C.T.U. ha concluso che, alla luce di tutta la documentazione esaminata (ivi compreso il referto relativo a visita neuropsichiatrica infantile effettuata in data 22.06.2021 presso la U.O.C. di neuropsichiatria infantile dell'asl di Avellino) e dell'esame obiettivo del periziato, la diagnosi
è di “Disturbo dell'apprendimento secondario a deficit cognitivo di grado lieve”, ribadendo che “non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza confermando il giudizio della commissione di:
”MINORE NON INVALIDO ART.2 LEGGE 118/71”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il medico incaricato ha, dunque, ritenuto non sussistenti, in capo al minore, le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, confermando il giudizio espresso dalla
Commissione nonché la propria precedente valutazione. CP_2
Ebbene, a parere del giudicante, la consulenza tecnica depositata nel presente giudizio ha esaminato esaurientemente tutte le patologie del ricorrente presentandosi completa e ben motivata, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico- deduttivo.
Difatti, le conclusioni formulate dal CTU, e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame obiettivo, anamnestico e documentale della condizione patologica lamentata in ricorso, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Difatti, precisato che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché
6 queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico- scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento. Inoltre, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2
c.p.c. (Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Dunque, allorquando il ricorrente prospetti, in maniera generica, la sussistenza di difformità tra la propria valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico e la valutazione operata dal consulente, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009, n. 4254).
Infine, priva di pregio deve ritenersi la doglianza di parte ricorrente, secondo cui il C.T.U. avrebbe omesso di procedere alla rinnovazione dell'esame obiettivo del periziato, atteso che la detta attività veniva demandata al C.T.U. soltanto ove lo stesso l'avesse ritenuta strettamente necessaria e previa specificazione dei motivi (vedasi ordinanza del
25.11.2022), sicchè il subprocedimento peritale deve ritenersi espletato in conformità alle previsioni della ordinanza del 25.11.2022.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altro profilo.
7
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., non sussistono le condizioni previste per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite della presente fase, dovendo essere rilevata la inefficacia della dichiarazione ex art. 152 d.a.
c.p.c. contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. pag. 5 del ricorso), in quanto non sottoscritta personalmente dalla parte (cfr. Cass.
Civ. sez. L, Ordinanza n. 30594 del 18/10/2022), né essendo rinvenibile in atti una dichiarazione sostitutiva redatta su foglio separato (cfr. la documentazione prodotta col ricorso introduttivo depositata nel fascicolo telematico in data 23.3.2021), né essendo all'uopo utile la dichiarazione allegata al ricorso della precedente fase sommaria (cfr. il ricorso per ATPO iscritto al n. R.G. 3061/2019 in cui è inserita la dichiarazione di esenzione) in quanto riferita ad una diversa annualità fiscale.
Pertanto, le spese di lite relative alla presente fase di opposizione seguono la soccombenza e vanno addebitate alla odierna parte ricorrente: esse sono liquidate in complessivi euro 1.312,00 oltre accessori come per legge.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio della precedente fase, già liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_2
Non vi è luogo a provvedere sulle spese della relazione integrativa, in difetto di istanza in tal senso da parte del C.T.U..
P. Q. M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 1.314,00 CP_2
(milletrecentoquattordici/00) per compenso, oltre accessori.
3) Pone le spese di CTU della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O., definitivamente a carico della parte ricorrente.
Così deciso in Avellino il 01.07.2024
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c.
EN
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al numero 824/2021 R.G., avente ad oggetto
“Assegno - pensione” e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F. indicato: C.F. Parte_1
) e , nata a [...] C.F._1 CP_1
(SA) il 05.11.1974, (C.F. indicato: , nella qualità di C.F._2 genitori esercenti la potestà genitoriale nonché tutori del minore
[...]
nato a [...] il [...], (C.F. indicato: Per_1
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._3 dall'avv. Raffaele Moretti ed elettivamente domiciliati in Solofra (AV) alla via Casapapa n. 4;
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott. Paolo Castellini, ed elettivamente domiciliato con lo stesso avvocato in Avellino alla Via Roma n.1 presso la sede provinciale dell'Ente.
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
1 ******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato in data 23.03.2021, i ricorrenti contestavano le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, espletata nella prima fase giudiziale di accertamento tecnico preventivo dal CTU incaricato, dott. Persona_2
, chiedendo all'adito Tribunale di accogliere l'opposizione e, per
[...]
l'effetto, di dichiarare il proprio figlio, , invalido civile Persona_1 minore di 18 anni con diritto all'indennità di frequenza di cui all'art. 1 comma 11 legge 289/90 dalla data della revoca (17.05.2019); nonché di condannare l' all'erogazione della indennità di frequenza dalla data CP_2 della revoca (17.05.2019) o dalla diversa data riconosciuta in sede di giudizio, oltre che al pagamento del maggior danno subito per la diminuzione del credito da calcolare, previa verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, dalla data della maturazione del diritto.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti, quali genitori esercenti la potestà sul proprio figlio minore, deducevano che la relazione peritale del CTU e la diagnosi conclusiva in essa contenuta non corrispondono all'effettivo e ben più grave grado di invalidità del minore.
Chiarivano, in punto di fatto, che il minore , già titolare Persona_1 dal 19.2.2016 dell'indennità di frequenza ex L. 118/71 e L.289/90 nonché portatore di handicap ai sensi dall'art. 3 comma 1 della L. 104/92, era stato riconosciuto, in sede di revisione (17.5.2019), “NON INVALIDO (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura
INFERIORE ad 1/3 o minore non invalido)”, con conseguente revoca del beneficio e precisavano di aver proposto ricorso amministrativo prima e domanda di accertamento tecnico preventivo, poi conclusosi con perizia negativa.
Contestavano per illogicità le conclusioni rese dal CTU, il quale, pur avendo accertato che il minore è affetto da Disturbo dell'apprendimento secondario e deficit cognitivo di grado lieve e presenta tratti ansiosi evidenti, tali da influenzare discretamente la capacità di concentrazione e di elaborazione del pensiero logico, del calcolo matematico e delle attività prassiche, aveva
2 tuttavia negato la permanenza dello status necessario ai fini del beneficio richiesto.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 28.2.2022 si costituiva l' eccependo, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione. Nel merito,
a sostegno della infondatezza del ricorso evidenziava che la valutazione dei requisiti richiesti ai fini del diritto all'indennità mensile di frequenza ex art. 1 L. n. 289/1990 non è influenzata dall'eventuale riconoscimento dello stato di handicap, anche in fase di gravità, implicando criteri di valutazione differenti, e concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso in opposizione e della certificazione medica sopravvenuta alla precedente fase, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata, da parte dello stesso dott.
il quale, conclusa l'attività, depositava la relazione integrativa in data Per_2
18.1.2024.
Di poi, acquisita la documentazione prodotta, il fascicolo del procedimento di A.T.P.O. e la relazione integrativa del CTU in uno ai successivi chiarimenti, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., disposta in sostituzione della udienza giusta decreto del 28.2.2024, ritualmente comunicato a tutte le parti costituite e all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti nel termine all'uopo fissato dalla sola parte ricorrente, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa con sentenza.
3. In via preliminare, in rito, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 23.3.2021 e quindi entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data
24.2.2021 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
Tanto trova conferma nella documentazione in atti e, segnatamente, dall'esame del fascicolo del procedimento per sotteso alla presente Pt_2 opposizione iscritto al n. 3061/2019 R.G.
4. Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato alla luce delle ragioni che di seguito si esporranno.
3 In punto di diritto, vertendo il presente giudizio sull'indennità di frequenza, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento, rappresentato dalla L.
289/1990 che prevede il beneficio dell'indennità di frequenza e dalla L.
170/2010 che riconosce e descrive i disturbi dell'apprendimento.
L'art. 1 della L. 289/90 prevede che “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (..) è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici
a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza”. La giurisprudenza ha precisato che tale norma richiede non solo la presenza del disturbo, ma anche che esso si traduca e determini difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età.
L'art. 1 della L. 170/2010 precisa che detti disturbi possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana e che i disturbi dell'apprendimento comportano, di norma, difficoltà persistenti nello svolgimento di compiti scolastici, dovendosi, tuttavia, ulteriormente verificare ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 L. 289/90, se essi siano tali da determinare una condizione di invalidità civile.
Ciò premesso, vale osservare che, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., nella fase di opposizione, la parte è tenuta a contestare in maniera specifica le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria, confutando le conclusioni cui è pervenuto il consulente. La specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Nel caso in esame, a fronte degli specifici motivi di contestazione sollevati dalla parte ricorrente e della nuova certificazione medica sopravvenuta all'introduzione della fase sommaria, prodotta nel presente giudizio ed
4 acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., è stata disposta l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Orbene, il consulente incaricato, dott. nella relazione integrativa Per_2 versata in atti, ha operato una valutazione dello stato patologico del minore sulla scorta del dedotto aggravamento intervenuto nel corso del giudizio, formulando il seguente parere conclusivo: “Si ritiene pertanto di poter confermare il giudizio precedentemente espresso e specificamente che non sussistano le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza confermando il giudizio della commissione di: ”MINORE NON INVALIDO
ART.2 LEGGE 118/71.”
Più nel dettaglio, il consulente incaricato ha osservato quanto segue:
“All'esame clinico il periziando ha mostrato tratti ansiosi evidenti condizionanti discretamente la capacità di concentrazione e di elaborazione del pensiero logico, del calcolo matematico e delle attività prassiche. Tuttavia, messo a proprio agio, ha mostrato una discreta capacità nell'elaborazione dell'eloquio, adeguato all'età anagrafica, con risposte consone alle domande poste oltrechè una sufficiente capacità di calcolo aritmetico. Tale esame ha condotto alla diagnosi conclusiva di:
Disturbo dell'apprendimento secondario a deficit cognitivo di grado lieve.
Si è giunti pertanto alla conclusione che non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza confermando il giudizio della commissione di: ”MINORE NON INVALIDO ART.2 LEGGE 118/71.”
In risposta ai rilievi critici di parte ricorrente, il consulente ha chiarito che
“La valutazione da parte dello scrivente consegue all'esame di tutta la documentazione presente nel fascicolo ivi compreso naturalmente il verbale redatto dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidità. Tale valutazione viene completata dalle risultanze dell'esame clinico effettuato in sede peritale. A tal proposito si riporta opportunamente la conclusione, già sopraespressa, dell'esame clinico: “il periziato ha mostrato una discreta capacità' nell'elaborazione dell'eloquio, che è risultato adeguato e congruo alle domande poste;
ha manifestato una sufficiente capacità sia nel ragionamento logico sia nel calcolo aritmetico oltrechè una buona abilità prassica. Tali capacità sono risultate complessivamente adeguate all'età anagrafica, pur in presenza di un
5 temperamento introverso che in un contesto non adeguato può limitare la capacità di esprimere le proprie abilità'”.
Ancora, con i chiarimenti depositati, su invito del Giudice, in data
23.05.2024, il C.T.U. ha concluso che, alla luce di tutta la documentazione esaminata (ivi compreso il referto relativo a visita neuropsichiatrica infantile effettuata in data 22.06.2021 presso la U.O.C. di neuropsichiatria infantile dell'asl di Avellino) e dell'esame obiettivo del periziato, la diagnosi
è di “Disturbo dell'apprendimento secondario a deficit cognitivo di grado lieve”, ribadendo che “non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza confermando il giudizio della commissione di:
”MINORE NON INVALIDO ART.2 LEGGE 118/71”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il medico incaricato ha, dunque, ritenuto non sussistenti, in capo al minore, le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, confermando il giudizio espresso dalla
Commissione nonché la propria precedente valutazione. CP_2
Ebbene, a parere del giudicante, la consulenza tecnica depositata nel presente giudizio ha esaminato esaurientemente tutte le patologie del ricorrente presentandosi completa e ben motivata, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico- deduttivo.
Difatti, le conclusioni formulate dal CTU, e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame obiettivo, anamnestico e documentale della condizione patologica lamentata in ricorso, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Difatti, precisato che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché
6 queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico- scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento. Inoltre, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2
c.p.c. (Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Dunque, allorquando il ricorrente prospetti, in maniera generica, la sussistenza di difformità tra la propria valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico e la valutazione operata dal consulente, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009, n. 4254).
Infine, priva di pregio deve ritenersi la doglianza di parte ricorrente, secondo cui il C.T.U. avrebbe omesso di procedere alla rinnovazione dell'esame obiettivo del periziato, atteso che la detta attività veniva demandata al C.T.U. soltanto ove lo stesso l'avesse ritenuta strettamente necessaria e previa specificazione dei motivi (vedasi ordinanza del
25.11.2022), sicchè il subprocedimento peritale deve ritenersi espletato in conformità alle previsioni della ordinanza del 25.11.2022.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altro profilo.
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5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., non sussistono le condizioni previste per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite della presente fase, dovendo essere rilevata la inefficacia della dichiarazione ex art. 152 d.a.
c.p.c. contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. pag. 5 del ricorso), in quanto non sottoscritta personalmente dalla parte (cfr. Cass.
Civ. sez. L, Ordinanza n. 30594 del 18/10/2022), né essendo rinvenibile in atti una dichiarazione sostitutiva redatta su foglio separato (cfr. la documentazione prodotta col ricorso introduttivo depositata nel fascicolo telematico in data 23.3.2021), né essendo all'uopo utile la dichiarazione allegata al ricorso della precedente fase sommaria (cfr. il ricorso per ATPO iscritto al n. R.G. 3061/2019 in cui è inserita la dichiarazione di esenzione) in quanto riferita ad una diversa annualità fiscale.
Pertanto, le spese di lite relative alla presente fase di opposizione seguono la soccombenza e vanno addebitate alla odierna parte ricorrente: esse sono liquidate in complessivi euro 1.312,00 oltre accessori come per legge.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio della precedente fase, già liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_2
Non vi è luogo a provvedere sulle spese della relazione integrativa, in difetto di istanza in tal senso da parte del C.T.U..
P. Q. M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 1.314,00 CP_2
(milletrecentoquattordici/00) per compenso, oltre accessori.
3) Pone le spese di CTU della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O., definitivamente a carico della parte ricorrente.
Così deciso in Avellino il 01.07.2024
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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