Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, qualora il contravventore abbia eccepito la prescrizione della sanzione in sede di opposizione dinanzi al pretore allegando il decorso di oltre cinque anni dalla violazione in assenza di atti interruttivi, il giudice può accogliere l'eccezione tutte le volte in cui risulti accertato l'effettivo spirare del detto termine (previsto dall'art. 28 della legge 689/81) ancorché sia stata erroneamente indicata dall'opponente una norma di legge diversa da quella applicabile, ma non può, viceversa, ove la parte abbia dedotto l'estinzione con riferimento ad un periodo più breve di cinque anni previsti dal citato art. 28 (nella specie, al periodo di due anni di cui all'art. 157 n. 6 cod. pen.), accertare d'ufficio il decorso - non addotto - del termine quinquennale, e conseguentemente dichiarare la prescrizione, dovendosi, per converso, limitare a rigettare l'eccezione erroneamente proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4143 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTO pro tempore di FOGGIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AF EP;
- intimato -
avverso la sentenza n. 24/96 della Pretura di FOGGIA, depositata 1108/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1 MA US, con ricorso 21 maggio 1992 proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 3434/87 del Prefetto di Foggia, notificatagli il 28 aprile 1992, con la quale gli era stata irrogata una sanzione amministrativa per avere, il 24 aprile 1987, alla guida della autobetoniera di proprietà della Salice costruzioni s.r.l., tg. FG 148878, trasportato un carico di calcestruzzo eccedente quello consentito. Lamentava la violazione dell'art. 555 del regolamento di attuazione del codice della strada, per il mancato rispetto delle modalità di pesatura;
la violazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, per non essere stato il verbale di contestazione notificato nei modi, termini e modi di legge;
per essere la sanzione amministrativa prescritta ex art. 157, n. 6, cod. pen. La Prefettura di Foggia si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Pretore di Foggia, con sentenza depositata il giorno 8 febbraio 1996, accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza opposta, ritenendo la sanzione amministrativa prescritta ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Avverso tale sentenza il Prefetto di Foggia ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al MA il giorno 30 gennaio 1997, con il quale ha formulato un unico motivo di gravame. La parte intimata non ha controdedotto.
Motivi della decisione
1 Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 28 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. Si lamenta che il Pretore abbia accolto l'opposizione ritenendo prescritta la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, nonostante che l'opponente avesse dedotto la prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen., che regola le differenti ipotesi di estinzione dei reati, con specifico riferimento al n. 6, che disciplina la prescrizione delle contravvenzioni. A sostegno del motivo si cita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il carattere dispositivo della prescrizione implica, per la parte che proponga la relativa eccezione, l'onere di tipizzarla in riferimento alle ipotesi previste dalla legge, con il correlativo divieto per il giudice di applicare di ufficio un'ipotesi di prescrizione diversa da quella specificamente eccepita;
si deduce che, comunque, in materia di opposizione alla irrogazione di sanzioni amministrative il giudice non può accogliere l'opposizione per motivi diversi da quelli addotti. Si deduce, altresì, che il termine prescrizionale per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non decorre dal momento della commissione della violazione, ma da quello in cui gli atti relativi pervengono all'Autorità competente ad emettere l'ingiunzione. 2 Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale il carattere dispositivo della prescrizione comporta la sua non rilevabilità di ufficio e l'onere per la parte che la eccepisca di tipizzarla in relazione ad una delle ipotesi previste dalla legge, con le allegazioni di fatto necessarie a verificarne la fondatezza (Cass. 7 dicembre 1996, n. 10904; 24 ottobre 1995, n. 11047; 26 agosto 1993, n. 9019; 6 aprile 1993, n. 4130). Tale principio, peraltro, non implica che la eccezione non possa essere accolta ove la parte indichi erroneamente la norma applicabile, dovendosi intendere la tipizzazione dell'eccezione riferita alla specificità degli elementi di fatto da porsi a fondamento dell'eccezione, poiché la esatta individuazione della norma che rende fondata l'eccezione spetta al giudice e non alla parte (Cass. 8 novembre 1997, n. 11024; 17 giugno 1992, n. 7427). Ne deriva che ove la parte, in materia di sanzioni amministrative - nella quale pure si applica il principio della non rilevabilità di ufficio della prescrizione (Cass. 28 ottobre 1994, n. 8913) - abbia eccepito la prescrizione della sanzione, allegando il decorso di oltre cinque anni dalla violazione, senza il compimento, prima della notifica dell'ingiunzione, di atti interruttivi, deve ritenersi che il giudice debba accogliere l'eccezione, ove accerti che il su detto termine previsto dall'art.28 della legge n. 689 del 1981 sia trascorso senza il compimento di atti interruttivi, ancorché la parte abbia erroneamente indicato la norma applicabile. Viceversa, ove la parte, nel formulare l'eccezione, attraverso riferimenti di fatto o normativi, deduca l'estinzione della sanzione con riferimento ad un periodo più breve dei cinque anni previsti dall'art. 28 della legge n. 689 del 198, il giudice non può, di ufficio, accertare il decorso - non addotto - del termine quinquennale previsto dall'art. 28, accertando altrimenti un fatto diverso da quello addotto, in violazione del principio dispositivo, e deve conseguentemente rigettare l'eccezione. Nel caso di specie, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l'opponente aveva addotto il decorso del termine prescrizionale di due anni previsto per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda dall'art. 157, n. 6 cod. pen., e cioè un fatto che non era idoneo a determinare la prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Ne deriva che il giudice non poteva accertare di ufficio il fatto - non addotto secondo la sentenza impugnata - del decorso del più ampio termine richiesto dall'art. 28 per la prescrizione della sanzione e, conseguentemente, non poteva dichiarare prescritto il diritto dell'Amministrazione a riscuotere la sanzione amministrativa e annullare l'ingiunzione. Ne consegue che il ricorso va accolto in relazione a tale assorbente profilo del motivo e la sentenza va cassata, con rinvio al Pretore di Foggia, in persona di altro magistrato, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Pretore di Foggia in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 19 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999