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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. GI TT Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. RA ES Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3656 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. VALENTINA MEREU, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro nato a [...] il [...], C.F. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. PATRIZIA CARTA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito confermare i provvedimenti
1 provvisori assunti.
(“
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. Dispone l'affidamento della minore a entrambi i genitori;
3. Dispone che la minore sia collocata presso la madre, e possa incontrare il padre secondo accordi
liberamente assunti fra loro;
4. Pone in capo a 'obbligo di versare in favore di l'importo mensile CP_1 Parte_1
di euro 250, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, con
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge;
5. Dispone che i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno nel pagamento delle spese
straordinarie nell'interesse della figlia (quali, esemplificativamente, spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione, sportive e ricreative in genere), preventivamente
concordate, salvo le urgenti”)”.
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , CP_1 Parte_1
- disporre che il sig. versi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro CP_1
200,00, somma rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive per la figlia;
Part
- nulla disporre per il mantenimento della sig.ra
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/05/2023, premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
n Cagliari il 14/07/2001, e che dalla loro unione era nata il [...] la figlia CP_1
che nel tempo il rapporto fra i coniugi si era deteriorato irrimediabilmente anche a Per_1
causa dei comportamenti aggressivi del marito, e che dal giugno 2021 vivevano di fatto separatamente;
di provvedere in via esclusiva al mantenimento della figlia con il suo modesto reddito quale educatrice di 600 euro al mese, nel totale disinteresse morale e materiale del padre,
che dal settembre 2022 era stato licenziato dalla fabbrica di Sarroch in cui lavorava e ora svolgeva
2 in nero l'attività di manovale;
ciò premesso, ha chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi,
oltre al versamento mensile in suo favore della somma di euro 500 per il suo mantenimento e della figlia.
Si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 26/07/2023, non CP_1
opponendosi alla pronuncia della separazione ma chiedendo che fosse stabilito un contributo per il solo mantenimento della figlia quantificato in euro 200.
Il resistente ha contestato quanto allegato dalla ricorrente circa suoi pretesi comportamenti violenti o alterati dal consumo di alcol evidenziando di avere svolto per 15 anni il lavoro di autista e quindi di essere stato sottoposto a continui controlli.
Ha inoltre contestato di essersi disinteressato della cura e mantenimento della figlia , Per_1
sostenendo di avere conservato con questa un rapporto costante e quotidiano, andando a prenderla a e tenendola con sé per il pranzo presso i propri genitori.
Ha inoltre allegato di essere rimasto privo di occupazione dal gennaio dell'anno 2022, era stato poi assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, come autista, presso la Cedimar srl, ma licenziato per riduzione di personale nel mese di luglio 2023. Fino al momento del licenziamento,
aveva percepito una retribuzione mensile di circa 1.800,00, un reddito annuo nel 2022 di 4.022,00
euro, nel 2021 di 27.052,00 e nel 2020 di 26.125,00, gravato dalla rata di 371,00 per un finanziamento contratto nell'interesse della famiglia (doc.48), e da oneri locativi pari a euro 403,00
per l'alloggio condiviso con i genitori.
Sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data
2/11/2023, il Giudice Delegato, rilevato che nulla era stato chiesto in ordine all'affidamento della minore (17 anni) e al suo collocamento prevalente, essendo peraltro pacifica la Per_1
convivenza della minore con la madre e apparendo superfluo il suo ascolto considerata l'età e la possibilità di decidere autonomamente delle visite del padre;
tenuto conto di una retribuzione della ricorrente di euro 800 (CU/2022), oltre assegno unico di 220, non considerate le rate allegate ma non documentate;
considerata la piena capacità lavorativa anche specifica del resistente, attualmente privo di stabile occupazione, e l'assenza di oneri abitativi, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affidamento condiviso della minore, il collocamento presso la madre
3 con libero diritto di visita del padre, e determinando in capo al padre l'obbligo di versare la somma di 250 euro, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Respinte le istanze istruttorie formulate, e assegnati i termini di cui all'art. 473bis.28 cpc, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione sulle domande formulate.
***
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
***
La ricorrente non ha insistito conclusivamente per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, dovendosi quindi ritenere che vi abbia implicitamente rinunciato.
Nelle more del giudizio la figlia delle parti nata il [...], è divenuta maggiorenne. Per_1
È conseguentemente cessata la materia del contendere anche in ordine alla disciplina del suo affidamento.
È peraltro incontroverso fra le parti che la figlia conviva con la madre e che non sia economicamente autosufficiente, come può desumersi dalla richiesta di entrambe di determinazione di un contributo per il suo mantenimento in capo al padre, quale genitore non convivente.
Deve quindi essere previsto, ai sensi dell'art. 337ter c.c. e 337quinquies c.c., il versamento da parte del resistente di un contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, in favore della ricorrente,
che si ritiene congruo confermare nell'importo di euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, essendo immutati i presupposti e le condizioni economiche delle parti valutate dal giudice delegato.
La ricorrente infatti documenta un reddito di circa 900 euro al mese (CU/2024), mentre il resistente,
che non ha documentato alcun reddito, quand'anche fosse tuttora privo di stabile occupazione sarebbe nondimeno tenuto a contribuire al mantenimento della figlia facendo ricorso alla sua
4 capacità di lavoro anche occasionale e saltuaria (per tutte, Cass. 29 ottobre 2013 n. 24424).
Le spese del giudizio, considerata la natura della causa e le questioni trattate, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato CP_1
Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. dispone che corrisponda in favore di la somma di euro 250, CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona_2
oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 18/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
RA ES GI TT
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