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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25.3.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5201/2022 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO FERRI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
SIMONA MIGLIO, resistente
Le conclusioni delle parti
Parte ricorrente chiede di “accertare la sussistenza in capo alla sig. dei presupposti legali Parte_1 per la concessione di pensione di reversibilità e per l'effetto voglia attribuire alla stessa un quota della pensione spettante al de cuius da quantificarsi con le modalità ed i criteri indicati in premessa, ordinando al competente ente erogante di provvedere alla corresponsione della quota pro parte in costanza di vita della madre e poi per l'intera quota ex lege, oltre accessori di legge.”
Parte resistente chiede “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato”.
Le ragioni della decisione
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver presentato, in data 19.11.2019, la domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di reversibilità del padre , deceduto il 15.4.2017, rigettata dall'ente non avendo riconosciuto la ricorrente Persona_1 come inabile al momento della morte dello stesso. Ha quindi chiesto di dichiarare il diritto alla pensione di reversibilità, pro quota fino al decesso della madre avvenuto il 3.5.2019 e per Persona_2 l'intera quota dopo, sostenendo la sussistenza dei requisiti sanitario e socioeconomico per l'accesso al beneficio richiesto. CP_
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda in ragione del fatto che la ricorrente non ha fornito la prova della vivenza a carico, eccepisce altresì la mancanza del requisito sanitario non essendo sufficiente la invalidità civile ma necessario il requisito dell'inabilità lavorativa ai sensi della legge n. 222/84, conclude quindi per l'insussistenza dei requisiti normativi in capo alla ricorrente.
3. La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per la seguente motivazione.
5. L'art. 22 Legge 21 luglio 1965, n. 903 prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
6. Al fine della sussistenza del diritto, è necessario verificare in capo alla parte istante la sussistenza di due requisiti, uno sanitario ed un altro socioeconomico.
7. Quanto al requisito sanitario, esso consiste in una condizione psico-fisica tale da determinarne “l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, essendo consentito lo svolgimento delle sole attività lavorative aventi finalità terapeutiche e rientranti nelle disposizioni contenute nell'articolo 46 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248. Detta condizione doveva sussistere alla data del decesso del genitore titolare della pensione di cui si chiede la reversibilità.
8. La nozione unitaria di inabilità introdotta dall'art. 8 citato ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, della pensione di reversibilità e delle altre prestazioni previste dalla norma stessa, facendo riferimento alla “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” è più restrittiva di quella precedentemente richiesta dall'art. 39 DPR 818/57, che considerava inabili i soggetti che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad “un proficuo lavoro”. Doveva quindi aversi riguardo, in concreto, alle condizioni oggettive del mercato del lavoro in relazione alle condizioni soggettive della persona, al fine di concludere se essa fosse in condizioni tali da dedicarsi ad una attività lavorativa utile a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9157 del 07/06/2003).
L'accertamento medico non era quindi sufficiente ad esaurire l'indagine.
9. L'attuale requisito presuppone invece, per essere soddisfatto, l'inabilità totale al lavoro posto che, in caso di mancato raggiungimento di essa, non è più consentito dare rilievo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 9946 del 2014).
10. Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di essere affetta da “insufficienza renale progressivamente ingravescente in attuale terapia dialitica con frequenza trisettimanale exeresi di cisti ovariche di natura endometriosica;
ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”, fornendo in prova il verbale della commissione medica del 27.5.2016 nel quale è stata riconosciuta invalida al 100% ex art. 12 l. 118/71 e soggetto in condizioni di disabilità grave ex art. 3 co.3 l. 104/92, con decorrenza dal 26.6.2014 (all. 6 e
7 ricorso), quindi già prima del decesso del padre. Sussiste quindi il requisito sanitario, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori a riguardo.
11. Quanto al requisito della “vivenza a carico”, requisito che secondo la giurisprudenza di legittimità va considerato con particolare rigore essendo necessario dimostrare che il genitore ha provveduto, fino al decesso, in via continuativa ed in misura totale o quanto meno prevalente al mantenimento della figlia inabile (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 9237 del 13/04/2018). Con riferimento a tale aspetto la ricorrente non ha fornito alcuna prova, non provando in che misura il de cuius abbia contribuito al proprio mantenimento. La stessa, infatti, si è limitata a depositare (peraltro tardivamente) la dichiarazione dell'agenzia delle entrate, documento comunque irrilevante posto che in esso è rappresenta la situazione economica della ricorrente stessa, ma non anche quella del de cuius.
12. La ricorrente allega inoltre di non essere in possesso di un reddito superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, affermando così implicitamente di percepire la pensione di inabilità. Sulla base di tale assunto, ella era quindi titolare di una autonoma fonte di sostentamento, ed a maggior ragione sarebbe stato necessario allegare e dimostrare che l'apporto del de cuius alla propria sussistenza fosse non soltanto continuativo ma anche prevalente.
13. Il deposito, anch'esso tardivo, dello stato di famiglia, non sarebbe comunque stato decisivo poiché idoneo a provare la mera convivenza, circostanza che, di per sé, non vale a fornire la prova di un mantenimento continuativo e prevalente.
14. Da ultimo, la ricorrente ha sostenuto di essere stata a carico “dei genitori”, circostanza che avrebbe reso necessaria altresì la dimostrazione dell'apporto dei redditi materni, ancora al fine di stabilire la prevalenza di quelli del padre in relazione al quale la ricorrente invoca il diritto a beneficiare della prestazione di reversibilità.
15. Difetta quindi in radice l'allegazione della sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti normativi per beneficiare della prestazione richiesta.
16. E' appena il caso di notare che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale
(comunque nel caso di specie insufficiente, come già rilevato) o istanza probatoria, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr. anche cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017), non potendosi addossare alla controparte ed al giudice un defatigante lavoro di individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore abbia inteso porre a fondamento delle proprie domande senza esplicitarlo negli atti ritualmente depositati
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3022 del 8/2/2018).
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, esclusa la fase istruttoria a fronte del carattere documentale della stessa e computo ai valori minimi in considerazione della natura delle parti e dei diritti oggetto di causa, in considerazione dell'inidoneità della dichiarazione contenuta in ricorso e della dichiarazione sostitutiva in atti a norma dell'art. 152 c.p.c., difettando l'impegno a comunicare variazioni ed essendo la dichiarazione relativo al limite di reddito previsto per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5201/2022 r.g.:
- Respinge il ricorso.
- Condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 25.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25.3.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5201/2022 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO FERRI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
SIMONA MIGLIO, resistente
Le conclusioni delle parti
Parte ricorrente chiede di “accertare la sussistenza in capo alla sig. dei presupposti legali Parte_1 per la concessione di pensione di reversibilità e per l'effetto voglia attribuire alla stessa un quota della pensione spettante al de cuius da quantificarsi con le modalità ed i criteri indicati in premessa, ordinando al competente ente erogante di provvedere alla corresponsione della quota pro parte in costanza di vita della madre e poi per l'intera quota ex lege, oltre accessori di legge.”
Parte resistente chiede “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato”.
Le ragioni della decisione
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver presentato, in data 19.11.2019, la domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di reversibilità del padre , deceduto il 15.4.2017, rigettata dall'ente non avendo riconosciuto la ricorrente Persona_1 come inabile al momento della morte dello stesso. Ha quindi chiesto di dichiarare il diritto alla pensione di reversibilità, pro quota fino al decesso della madre avvenuto il 3.5.2019 e per Persona_2 l'intera quota dopo, sostenendo la sussistenza dei requisiti sanitario e socioeconomico per l'accesso al beneficio richiesto. CP_
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda in ragione del fatto che la ricorrente non ha fornito la prova della vivenza a carico, eccepisce altresì la mancanza del requisito sanitario non essendo sufficiente la invalidità civile ma necessario il requisito dell'inabilità lavorativa ai sensi della legge n. 222/84, conclude quindi per l'insussistenza dei requisiti normativi in capo alla ricorrente.
3. La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per la seguente motivazione.
5. L'art. 22 Legge 21 luglio 1965, n. 903 prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
6. Al fine della sussistenza del diritto, è necessario verificare in capo alla parte istante la sussistenza di due requisiti, uno sanitario ed un altro socioeconomico.
7. Quanto al requisito sanitario, esso consiste in una condizione psico-fisica tale da determinarne “l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, essendo consentito lo svolgimento delle sole attività lavorative aventi finalità terapeutiche e rientranti nelle disposizioni contenute nell'articolo 46 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248. Detta condizione doveva sussistere alla data del decesso del genitore titolare della pensione di cui si chiede la reversibilità.
8. La nozione unitaria di inabilità introdotta dall'art. 8 citato ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, della pensione di reversibilità e delle altre prestazioni previste dalla norma stessa, facendo riferimento alla “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” è più restrittiva di quella precedentemente richiesta dall'art. 39 DPR 818/57, che considerava inabili i soggetti che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad “un proficuo lavoro”. Doveva quindi aversi riguardo, in concreto, alle condizioni oggettive del mercato del lavoro in relazione alle condizioni soggettive della persona, al fine di concludere se essa fosse in condizioni tali da dedicarsi ad una attività lavorativa utile a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9157 del 07/06/2003).
L'accertamento medico non era quindi sufficiente ad esaurire l'indagine.
9. L'attuale requisito presuppone invece, per essere soddisfatto, l'inabilità totale al lavoro posto che, in caso di mancato raggiungimento di essa, non è più consentito dare rilievo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 9946 del 2014).
10. Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di essere affetta da “insufficienza renale progressivamente ingravescente in attuale terapia dialitica con frequenza trisettimanale exeresi di cisti ovariche di natura endometriosica;
ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico”, fornendo in prova il verbale della commissione medica del 27.5.2016 nel quale è stata riconosciuta invalida al 100% ex art. 12 l. 118/71 e soggetto in condizioni di disabilità grave ex art. 3 co.3 l. 104/92, con decorrenza dal 26.6.2014 (all. 6 e
7 ricorso), quindi già prima del decesso del padre. Sussiste quindi il requisito sanitario, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori a riguardo.
11. Quanto al requisito della “vivenza a carico”, requisito che secondo la giurisprudenza di legittimità va considerato con particolare rigore essendo necessario dimostrare che il genitore ha provveduto, fino al decesso, in via continuativa ed in misura totale o quanto meno prevalente al mantenimento della figlia inabile (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 9237 del 13/04/2018). Con riferimento a tale aspetto la ricorrente non ha fornito alcuna prova, non provando in che misura il de cuius abbia contribuito al proprio mantenimento. La stessa, infatti, si è limitata a depositare (peraltro tardivamente) la dichiarazione dell'agenzia delle entrate, documento comunque irrilevante posto che in esso è rappresenta la situazione economica della ricorrente stessa, ma non anche quella del de cuius.
12. La ricorrente allega inoltre di non essere in possesso di un reddito superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, affermando così implicitamente di percepire la pensione di inabilità. Sulla base di tale assunto, ella era quindi titolare di una autonoma fonte di sostentamento, ed a maggior ragione sarebbe stato necessario allegare e dimostrare che l'apporto del de cuius alla propria sussistenza fosse non soltanto continuativo ma anche prevalente.
13. Il deposito, anch'esso tardivo, dello stato di famiglia, non sarebbe comunque stato decisivo poiché idoneo a provare la mera convivenza, circostanza che, di per sé, non vale a fornire la prova di un mantenimento continuativo e prevalente.
14. Da ultimo, la ricorrente ha sostenuto di essere stata a carico “dei genitori”, circostanza che avrebbe reso necessaria altresì la dimostrazione dell'apporto dei redditi materni, ancora al fine di stabilire la prevalenza di quelli del padre in relazione al quale la ricorrente invoca il diritto a beneficiare della prestazione di reversibilità.
15. Difetta quindi in radice l'allegazione della sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti normativi per beneficiare della prestazione richiesta.
16. E' appena il caso di notare che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale
(comunque nel caso di specie insufficiente, come già rilevato) o istanza probatoria, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr. anche cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017), non potendosi addossare alla controparte ed al giudice un defatigante lavoro di individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore abbia inteso porre a fondamento delle proprie domande senza esplicitarlo negli atti ritualmente depositati
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3022 del 8/2/2018).
17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, esclusa la fase istruttoria a fronte del carattere documentale della stessa e computo ai valori minimi in considerazione della natura delle parti e dei diritti oggetto di causa, in considerazione dell'inidoneità della dichiarazione contenuta in ricorso e della dichiarazione sostitutiva in atti a norma dell'art. 152 c.p.c., difettando l'impegno a comunicare variazioni ed essendo la dichiarazione relativo al limite di reddito previsto per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5201/2022 r.g.:
- Respinge il ricorso.
- Condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 25.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni