Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 8 della Legge 9 luglio 1990, n. 187
Articolo 7
Articolo 8 della Legge 9 luglio 1990, n. 187
Versione
17 luglio 1990
17 luglio 1990