Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Ordinanza collegiale 15 marzo 2024
Sentenza 13 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/02/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01619/2025REG.PROV.COLL.
N. 08523/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8523 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carla Panizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Presidenza della Repubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Quinta, n. 15814/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Presidenza della Repubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’odierno appellante, originario dello Stato del Bangladesh, ha impugnato il decreto del 23 maggio 2022, con il quale il Presidente della Repubblica ha annullato il decreto di concessione della cittadinanza italiana al medesimo rilasciato in data 4 febbraio 2016 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) l. 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto “ oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di Roma (n.-OMISSIS-- R.G. Ufficio G.I.P.-G.U.P.), attualmente nella fase dell’udienza preliminare, instaurato a seguito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma volta ad accertare l’avvenuta definizione favorevole, pur in presenza di gravi elementi ostativi, di circa 500 pratiche di concessione della cittadinanza, tra le quali risulta ricompresa anche quella dell’istante ”.
Si legge nel suddetto provvedimento che dal citato procedimento penale è stato stralciato altro procedimento definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 13711/2018, divenuta definitiva, con la quale una dipendente della Direzione Centrale per la cittadinanza del Ministero dell’Interno è stata condannata per i reati di cui agli artt. 615- ter e 615- quater c.p., avendo “ definito positivamente, nonostante l’istruttoria fosse alterata, circa 100 istanze di cittadinanza, mediante accesso abusivo al sistema informatico e manipolazione dei dati dietro corrispettivo ”.
Rileva altresì l’Amministrazione con il provvedimento di autotutela che il predetto decreto di concessione della cittadinanza italiana “ è risultato, in base alle conseguenti verifiche amministrative, carente in via assoluta di istruttoria e non altrimenti sanabile, per via delle circostanze emerse in sede penale e non addebitabili all’Amministrazione ”.
Il T.A.R. adito, con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 9 settembre 2022, ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e questa Sezione, in sede di decisione dell’appello proposto avverso la stessa, si è pronunciata con l’ordinanza n. 5676 del 5 dicembre 2022, con la quale, rilevato che deve “ essere approfondito, nell’appropriata sede di merito, il tema controverso delle specifiche ripercussioni che le vicende penali qui in rilievo hanno ingenerato rispetto all’ordinario sviluppo dell’istruttoria procedimentale ”, ha ritenuto che, “ nelle more, le esigenze cautelari prospettate dall’appellante possono essere favorevolmente considerate, per la rilevanza e la gravità delle pregiudizievoli implicazioni sottese al provvedimento impugnato in prime cure (che ha inciso sullo status civitatis), di guisa che, in una valutazione comparativa dei contrapposti interessi, s’impone, previa riforma dell’ordinanza appellata, la sospensione dell’atto gravato in primo grado, onde preservare la posizione azionata, che verrebbe altrimenti irrimediabilmente compromessa ”, facendo “ salvi gli ulteriori motivati provvedimenti ”.
L’Amministrazione quindi, in dichiarata esecuzione della citata ordinanza, ha adottato in data 12 febbraio 2024 un nuovo provvedimento di annullamento del decreto del 4 febbraio 2016 di concessione al ricorrente della cittadinanza italiana, evidenziando tra l’altro, in chiave innovativa ed integrativa rispetto al precedente provvedimento di autotutela, che:
- la predetta dipendente è stata condannata anche nell’ambito del procedimento di cui è oggetto il decreto di concessione della cittadinanza italiana all’odierno ricorrente con la sentenza di patteggiamento n. -OMISSIS- dell’11 maggio 2022 del G.I.P. presso il Tribunale di Roma;
- “ la pratica istruita presso gli Uffici centrali, pur in presenza di un preavviso di diniego era stata successivamente definita positivamente tramite l’utilizzo illecito della credenziale “Dirigente area terza” e che si era proceduto alla concessione della cittadinanza senza la necessaria verifica della situazione reddituale del richiedente ”.
Il predetto provvedimento di riesame ha costituito oggetto della domanda di annullamento proposta dal ricorrente con i motivi aggiunti depositati in data 23 maggio 2024.
Il giudizio è stato complessivamente definito dal T.A.R. con la sentenza n. 15814 del 13 agosto 2024, con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio (in quanto il provvedimento con esso impugnato è stato superato da quello confermativo sopravvenuto) e sono stati respinti i motivi aggiunti, anche sulla scorta del precedente orientamento assunto su casi analoghi dalla Sezione decidente.
La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dall’originario ricorrente.
Questi deduce in primo luogo che, a differenza di quanto ritenuto dal T.A.R., l’ottenimento da parte dello stesso della cittadinanza italiana è avvenuto “ a seguito di regolare procedimento amministrativo e di una rigorosa istruttoria procedimentale ”, caratterizzata dalla partecipazione alla stessa dell’interessato, per il tramite del suo difensore, mediante il deposito di memorie e documentazione, in replica alla comunicazione dei motivi ostativi, e l’acquisizione dei prescritti pareri, sì da rendere l’esito positivo del procedimento di concessione l’unico legittimamente possibile.
Allega inoltre l’appellante che l’Amministrazione avrebbe dovuto eventualmente disporre la retrocessione del procedimento all’ultimo atto ritenuto regolare e, quindi, rivalutare l’istanza mediante un nuovo provvedimento.
Deduce altresì l’appellante che il provvedimento impugnato in primo grado è lesivo dell’affidamento ingenerato in capo allo stesso, sia in quanto estraneo alla vicenda penale, non essendo mai stato imputato né indagato nei due procedimenti penali celebrati dinanzi al Tribunale di Roma a carico della funzionaria infedele, sia in ragione del tempo trascorso.
Infine, lamenta l’appellante che nessun effettivo riesame è stato fatto dall’Amministrazione dopo la predetta ordinanza del Consiglio di Stato né svolta alcuna reale considerazione in merito alle argomentazioni poste a fondamento del primo ricorso, riprendendo il secondo provvedimento pressoché pedissequamente le motivazioni del primo.
Si sono costituiti in giudizio il Presidente della Repubblica ed il Ministero dell’Interno, per opporsi all’accoglimento dell’appello ed eccepire il difetto di legittimazione passiva del primo.
Alla camera di consiglio del 28 novembre 2024, destinata alla trattazione dell’istanza cautelare proposta dall’appellante, il Collegio ha disposto l’abbinamento al merito della stessa, previo accordo sul punto delle parti, contestualmente fissando la data odierna per la celebrazione della relativa udienza pubblica.
All’esito dell’odierna udienza di discussione, quindi, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
Venendo alle valutazioni del Collegio, deve preliminarmente dichiararsi, in accoglimento della relativa eccezione della difesa erariale, la carenza di legittimazione della Presidenza della Repubblica, che deve essere conseguentemente estromessa dal giudizio.
Come affermato da questa Sezione in analoga fattispecie (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 giugno 2020, n. 4074), invero, “ nel caso di impugnazione di atti emanati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, assunto non nell’esercizio di poteri riconducibili a quelli amministrativi e “politici” non liberi nei fini ma, piuttosto, nell’esercizio di un potere neutrale di garanzia e controllo di rilievo costituzionale su atti di altri organi o autorità, la legittimazione passiva deve essere riconosciuta non già al Presidente della Repubblica, bensì all’autorità il cui atto è fatto oggetto del “controllo” presidenziale e alla quale spetta la qualifica di autorità emanante ”.
Sempre in via preliminare, può prescindersi - tenuto conto dell’esito reiettivo dell’appello - da ogni considerazione in ordine alla ritualità del ricorso, essendo stata la procura speciale al difensore dell’odierno appellante perfezionata, mediante l’autentica della firma dell’assistito, solo in data 12 dicembre 2024 (cfr. il documento depositato in data 21 gennaio 2025), sebbene per ragioni che appaiono indipendenti dalla volontà della parte.
Nel merito, come accennato, l’appello non può essere accolto.
Deve premettersi che gli impugnati provvedimenti di annullamento del decreto di concessione della cittadinanza italiana all’odierno appellante del 4 febbraio 2016 si innestano nella vicenda penale che ha interessato, tra gli altri, una dipendente del Ministero dell’Interno, rea (come riconosciuto dal giudice penale all’esito dei relativi giudizi) di essersi abusivamente introdotta nei sistemi informatici del medesimo Ministero e di aver manipolato i relativi dati, al fine di permettere a numerosi cittadini di origine extra-comunitaria di ottenere la cittadinanza italiana pur in mancanza dei relativi presupposti e comunque senza che venisse svolta una approfondita istruttoria in ordine agli stessi.
La connessione tra la suddetta vicenda penale e quella amministrativa sfociata nel rilascio all’odierno appellante del decreto concessivo della cittadinanza italiana è stata ravvisata dall’Amministrazione nel fatto che quest’ultimo provvedimento ha costituito “ oggetto ” del relativo procedimento penale (di quello, in particolare, avente ad oggetto circa 500 pratiche di cittadinanza e conclusosi con la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Roma n. 1638/2022 dell’11 maggio 2022, con la quale alla suddetta dipendente è stata applicata, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni uno di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del suddetto procedimento penale e quelli per i quali la medesima era stata condannata (alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione) con la sentenza del Tribunale di Roma n.-OMISSIS- del 2 dicembre 2020.
Ad irrobustire il nesso tra la vicenda penale e quella amministrativa, l’Amministrazione ha posto inoltre in evidenza che l’”incriminato” decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato emesso nonostante la sussistenza di motivi ostativi, contestati in sede procedimentale mediante la comunicazione ex art. 10- bis l. n. 241/1990, ed in mancanza della prescritta verifica reddituale: circostanze che, a suo avviso, ridonderebbero nella carenza istruttoria del provvedimento ampliativo (che i provvedimenti impugnati qualificano, appunto, “ carente in via assoluta di istruttoria e non altrimenti sanabile ”).
Ciò premesso, il fulcro della controversia, anche alla luce delle deduzioni della parte appellante, è rappresentato dalla questione concernente le condizioni in presenza delle quali il contesto nel cui ambito è venuto in vita il provvedimento amministrativo, caratterizzato dalla realizzazione di condotte criminose accertate (e sanzionate) dal giudice penale, è suscettibile di riflettersi in senso invalidante sullo stesso, determinando la conseguente esigenza di intervenire in chiave eliminatoria nei confronti del provvedimento medesimo al fine di rimuovere gli effetti perturbanti di quelle condotte sull’esercizio della funzione amministrativa secondo canoni imprescindibili di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità: esigenza che, nel peculiare settore della cittadinanza italiana, assume come evidenziato dalla sentenza appellata aspetti di particolare pregnanza e delicatezza, tenuto conto da un lato dell’effetto attributivo di uno status proprio del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, e quindi di una posizione giuridica avente rilevanza temporale tendenzialmente indeterminata, dall’altro lato del fatto che esso incide in via diretta sulla struttura di base dell’ordinamento democratico, rappresentata dalla comunità di coloro che ne fanno parte a pieno titolo, partecipando di tutti i vantaggi e di tutti gli oneri che a quello status si riconducono, ripugnando alla coscienza giuridica che tale peculiare condizione sia attribuita in forza di un atto che, per le modalità con le quali è stato adottato, esprima e testimoni la negazione di quei valori - di lealtà ed osservanza delle leggi dello Stato - che dovrebbero fondare ed ispirare il vincolo di cittadinanza.
Come accennato, la parte appellante, con il primo motivo di appello, contesta appunto che tra la suddetta vicenda penale ed il rilascio a suo favore del decreto di concessione della cittadinanza italiana sia ravvisabile legame alcuno, sia da un punto di vista strettamente soggettivo, non essendo stato il sig. -OMISSIS- parte del procedimento penale e non avendo quindi mai avuto conoscenza dei menzionati fatti illeciti, sia in una prospettiva di carattere oggettivo-procedimentale, essendo l’annullato provvedimento di concessione scaturito da una istruttoria conforme ai criteri di correttezza e completezza oltre che arricchita dal contributo partecipativo dell’interessato, dalla quale sarebbe emersa la sussistenza dei presupposti legittimanti l’esito favorevole della relativa istanza.
Il Collegio non ritiene di condividere la tesi della parte appellante.
Occorre premettere che, così come in altri ambiti di attività della P.A. in cui ugualmente i profili di rilevanza penale dei fatti oggetto del procedimento si intrecciano con quelli di rilevanza amministrativa degli stessi, le valutazioni compiute dall’Amministrazione di quei fatti o sulla base degli stessi, ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa riconosciuti dall’ordinamento, conservano la loro autonomia rispetto a quelle proprie del giudice penale: ciò sia dal punto di vista degli standards probatori applicabili ai fini dell’accertamento di quei fatti (che, non mettendo capo all’applicazione di sanzioni di carattere penale, non richiedono un livello probatorio che conduca a ritenerli realizzati “ oltre ogni ragionevole dubbio ”, peraltro avente carattere non assoluto nemmeno nell’ambito penalistico, dove l’ordinamento conosce la possibilità di incidere sulla sfera di libertà dell’individuo anche prima che si addivenga all’accertamento pieno dei fatti: cfr. art. 273, comma 1, c.p.p.), sia dal punto di vista delle conseguenze logico-deduttive da essi ricavabili.
Nella fattispecie in esame, non può negarsi – perché non è contestato nemmeno dalla parte appellante – che il rilascio della concessione della cittadinanza italiana a favore del sig. -OMISSIS- sia avvenuto con l’ingerenza della funzionaria infedele e attraverso l’uso indebito da parte della stessa degli strumenti informatici di cui l’Amministrazione si avvale ai fini dell’istruttoria e della definizione dei procedimenti di sua competenza: nessun altro significato può infatti attribuirsi all’affermazione dell’Amministrazione secondo cui anche la pratica di cittadinanza italiana del suddetto ha costituito “ oggetto ” del procedimento pena conclusosi con la sentenza di condanna ( recte , di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p.).
Peraltro, se si analizza la citata sentenza di patteggiamento n. 1638/2022, si rileva appunto che, al decimo rigo della terza colonna del capo di imputazione sub B (pag. 3), relativo al delitto di cui agli art. 110, 48 e 479 c.p., e al diciannovesimo rigo della prima colonna del capo di imputazione sub C (pag. 5), relativo ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 615- ter , comma 1, n. 1 e comma 3, e 615- quater c.p. è appunto riportato il numero (K10/0158990) della pratica di concessione della cittadinanza italiana a favore dell’odierno appellante.
Può quindi ritenersi la sussistenza di ragionevoli elementi per affermare che il modus operandi illecito dei responsabili dei fatti illustrati abbia interferito con l’esercizio della funzione concessoria da cui è derivata l’adozione del suddetto decreto di attribuzione della cittadinanza italiana, anche in mancanza del formale coinvolgimento dell’odierno appellante nel relativo procedimento penale: tale circostanza, infatti, non depone univocamente nel senso della completa estraneità del medesimo alla vicenda criminosa, tanto più in quanto la molteplicità delle pratiche illecitamente condizionate, e quindi la sistematicità del meccanismo fraudolento adoperato, inducono plausibilmente a ritenere che tra la funzionaria infedele ed i singoli beneficiari della sua attività illecita vi sia stata l’interposizione di intermediari (come del resto si evince dalla stessa lettura dei capi di imputazione).
Già tale rilievo, ad avviso del Collegio, è sufficiente a ritenere che il decreto di concessione della cittadinanza italiana di cui si tratta fosse intrinsecamente viziato e meritasse, quindi, di essere annullato.
Come evidenziato dal T.A.R., e come ritenuto da costante giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 6535), il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana appartiene al novero degli atti di “ alta amministrazione ”, in quanto espressivo di valutazioni di carattere latamente politico-amministrativo: esso è “ condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede. Si tratta di provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano una esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. St., sez. III, 13 novembre 2018, n. 6374; 27 febbraio 2019, n. 1390). (…) l’Amministrazione, dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, effettua una valutazione ampiamente discrezionale, che non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità - in relazione allo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale - sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e riguardo alle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (così Consiglio di Stato, Sez. III, 2 agosto 2023, n. 7484).
Ebbene, il fatto che l’esercizio del potere de quo abbia subito l’influenza di fattori esterni, di matrice ed indole criminosa, non può che minare in radice le valutazioni ampiamente discrezionali che lo caratterizzano, determinandone la deviazione dall’interesse tipico al cui primario perseguimento le stesse devono orientarsi, come innanzi delineato.
Non vi è quindi spazio, al fine di mettere al riparo il provvedimento concessorio così radicalmente viziato dalla sanzione invalidante, per fare applicazione di clausole sananti concepite dal legislatore in previsione di ben altre - e meno gravi - situazioni patologiche: basti considerare, avendo lo sguardo rivolto all’art. 21- octies , comma 2, l. n. 241/1990, che non ricorre nella specie né la natura procedimentale o formale della norma violata (venendo qui in rilievo la mancata osservanza del dovere fondamentale dei pubblici funzionari di esercitare i compiti ad essi affidati “ con disciplina ed onore ”, ex art. 54 Cost.), né la possibilità di dimostrare che, ove il potere pubblico non avesse subito un così grave allontanamento dalla sua finalità tipica, il contenuto del provvedimento finale non sarebbe stato diverso da quello concretamente assunto.
Deve inoltre rilevarsi che, al di là dell’evidenziato collegamento tra il decreto di concessione della cittadinanza italiana all’odierno appellante e la suesposta vicenda penale, quale traspare dai relativi capi di imputazione, emergono dagli atti del giudizio ulteriori elementi per ritenere che l’istruttoria procedimentale sia stata gravemente alterata e che, quindi, il suddetto provvedimento non possa ritenersi espressivo della volontà dell’Amministrazione da cui formalmente promana, ma del funzionario pubblico che, nel perseguimento dei suoi (e di quelli dei suoi sodali) egoistici interessi, si è illecitamente ingerito nel relativo procedimento formativo.
Come si evince dal provvedimento confermativo impugnato con i motivi aggiunti e dal documento n. 7, depositato dall’Amministrazione in data 1° febbraio 2024 agli atti del giudizio di primo grado, l’irregolarità riscontrata a carico del decreto di concessione della cittadinanza italiana di cui si tratta è così descritta: “ Utilizzo illecito delle credenziali “DIRIGENTE AREA III” per la definizione in concessione dopo un 10 bis e il giorno prima della verifica del casellario giudiziale, senza alcuna giustificazione, a fronte dei pareri contrari della Questura e dell’UTG di Pordenone – Mancanza della verifica reddituale in sede istruttoria ”.
Due, quindi, sono i profili di carenza istruttoria (oltre che potenzialmente ostativi all’esito favorevole della pratica di concessione della cittadinanza italiana) che hanno condotto all’adozione dell’impugnato provvedimento di autotutela, rispettivamente relativi al deferimento dell’interessato alla A.G. in data 10 luglio 2004 per i reati di lesioni personali, percosse e minacce ed all’assenza di redditi adeguati.
Tali profili, va evidenziato, erano stati espressamente valorizzati in sede procedimentale, essendo alla base della comunicazione ex art. 10- bis l. n. 241/1990 del 30 marzo 2015 (che il ricorrente dichiara di aver ricevuto solo il 26 maggio 2015), con la quale l’Amministrazione richiedeva l’invio della “ documentazione relativa ai redditi percepiti e dichiarati ai fini fiscali dell’ultimo triennio ”, nonché, con particolare riguardo al primo, del parere non favorevole della Questura di Pordenone del 28 agosto 2012, che considerava il suddetto deferimento un “ indice di inaffidabilità del richiedente ” e di “ non compiuta integrazione nella comunità nazionale ”.
Sebbene la suddetta comunicazione sia stata riscontrata dal difensore dell’interessato con le osservazioni del 4 giugno 2015, intese ad evidenziare che nessun procedimento penale, in mancanza di querela, era mai stato avviato nei confronti del suddetto ed a documentare i redditi del fratello convivente, non può ritenersi che, come predicato dall’appellante, il procedimento di concessione, alla luce del suddetto contributo partecipativo, non potesse sortire che esito favorevole.
In primo luogo, infatti, nessuna espressa motivazione è recata dal decreto di concessione in ordine alle suddette osservazioni procedimentali ed alla loro idoneità a superare i motivi ostativi rappresentati con la predetta comunicazione.
Inoltre, come già detto, la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana non consente di effettuare valutazioni sostitutive, atte a superare l’intrinseco carattere viziato di quelle (apparentemente) compiute dall’Amministrazione mediante la sua adozione.
Infine, il carattere monco dell’istruttoria procedimentale si evince dal fatto che, come rilevato dall’Amministrazione, il decreto di concessione è stato rilasciato il giorno prima che venisse acquisito il certificato del casellario giudiziale, necessario evidentemente a verificare la veridicità di quanto affermato con le predette osservazioni, nel senso che dal suddetto deferimento non era derivato alcun procedimento penale a carico dell’interessato.
Dai rilievi che precedono si evince quindi che, a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a favore del sig. -OMISSIS- non è stato rilasciato in un contesto immune dalle illecite influenze della predetta dipendente ministeriale né queste sono risultate indifferenti ai fini dell’esito del procedimento concessorio, essendone state le sottese valutazioni discrezionali intrinsecamente contaminate.
Quanto invece alla tesi della parte appellante secondo cui l’Amministrazione non avrebbe svolto alcun giudizio di bilanciamento tra l’interesse pubblico perseguito e l’affidamento dell’interessato e, comunque, avrebbe adottato il provvedimento di autotutela dopo che si era consolidato in capo al suddetto l’affidamento in ordine al mantenimento dello status di cittadino italiano, è sufficiente evidenziare in senso contrario che sussistono ragionevoli elementi, innanzi evidenziati, per escludere che lo stesso fosse totalmente estraneo alla vicenda penale, non potendosi ritenere decisiva la circostanza per la quale il medesimo non ha acquisito la veste di indagato/imputato nel relativo procedimento penale.
Quanto invece alla violazione del termine di cui all’art. 21- nonies , comma 1, l. n. 241/1990, è sufficiente rilevare la sua inapplicabilità alla fattispecie in esame, essendo la suddetta disposizione temporale circoscritta ai “ provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici ”, al cui novero non può ritenersi appartenere quello concessivo della cittadinanza italiana.
Nemmeno può essere accolta la censura intesa a sostenere che l’Amministrazione non avrebbe dovuto limitarsi ad annullare il decreto di concessione della cittadinanza italiana, ma avrebbe dovuto rinnovare il procedimento a partire dal segmento viziato.
Deve infatti osservarsi che così come la rinnovazione del procedimento costituisce un posterius rispetto all’annullamento del suo atto conclusivo, con la conseguenza che essa non rappresenta una condizione di legittimità del provvedimento di autotutela né deve necessariamente inverarsi contestualmente alla sua adozione, l’interesse alla rinnovazione del procedimento concessorio costituisce oggetto di una situazione giuridica di carattere pretensivo, da far eventualmente valere mediante lo strumento processuale all’uopo preordinato ( ex art. 117 c.p.a.), diversa da quella di carattere oppositivo fatta valere con il ricorso introduttivo del giudizio (ed i successivi motivi aggiunti) in sede di impugnazione del provvedimento di autotutela.
Quanto infine all’assunto secondo cui il provvedimento confermativo di annullamento, impugnato con i motivi aggiunti, sarebbe meramente reiterativo di quello originario, non avendo l’Amministrazione preso in esame le censure formulate con il relativo mezzo di impugnazione, deve rilevarsi in senso contrario che essa, come si è detto, ha inteso arricchire la motivazione del provvedimento originario attraverso due rilievi ulteriori, ovvero richiamando da un lato la nuova condanna intervenuta a carico della funzionaria infedele (proprio all’esito del procedimento penale che aveva riguardato, tra gli altri, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a favore dell’odierno ricorrente) e ponendo l’accento dall’altro, in linea con la citata ordinanza cautelare di questa Sezione, sugli specifici profili indicativi dell’effetto perturbante che la vicenda penale aveva riverberato sul relativo procedimento (ovvero, come si è visto, evidenziando che la pratica, “ pur in presenza di un preavviso di diniego ”, era stata “ definita positivamente tramite l’utilizzo illecito della credenziale “Dirigente area terza” ” e che “ si era proceduto alla concessione della cittadinanza senza la necessaria verifica della situazione reddituale del richiedente ”).
L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, mentre la peculiarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 8523/2024, previa estromissione dal giudizio della Presidenza della Repubblica, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.