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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/10/2025, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5520/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NC GE, in esito all'udienza del 15 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5520/2024 R.G. e vertente
TRA
– nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
61 (c.f. , elettivamente domiciliato in Adrano (CT), via Luigi Einaudi C.F._1
n° 30 presso lo studio dell'avv. Riccardo Schillaci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Origlio giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale Inail di Catania
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2024 parte ricorrente ha premesso di avere svolto per molti anni attività lavorativa di muratore edile come ditta individuale con esposizione pagina 1 di 6 a rischio con le sostanze e prodotti utilizzati per lo svolgimento del proprio lavoro assumendo posizione coatte (in ginocchio) ed effettuando movimentazione manuale di carichi eccessivi anche con azioni ripetitive durante l'arco della giornata lavorativa.
Ha riferito che in data 22.1.2017 aveva presentato presso l' sede di Catania CP_1 domanda n° 515711736 volta al riconoscimento di malattia professionale per l'accertamento dei postumi invalidanti permanenti ai fini del pagamento del danno biologico nonché della costituzione della rendita e che l' con provvedimento del 24.5.2017 li aveva comunicato il CP_1 riconoscimento di postumi invalidanti permanenti nella misura del 3% senza nulla riconoscere né a titolo di danno biologico, né a livello di malattia professionale, non costituendo in suo favore alcuna rendita vitalizia.
Ha esposto di aver pertanto inoltrato ricorso in opposizione con richiesta di visita collegiale allegando certificato del dott. tuttavia l' con nota del Persona_1 CP_1
17.09.2022 aveva confermato il grado invalidante del 3% già riconosciuto in precedenza sicché aveva proposto opposizione avverso il suindicato accertamento in data 22.5.2023, allegando relazione medico legale a firma del ctp dott.ssa con la quale veniva accertata una Per_2
“spondiloartrosi del rachide in toto con maggiore interessamento a livello cervicale e lombosacrale” con una percentuale invalidante pari al 25%.
Ha riferito che l' con nota del 7.6.2023, aveva rigettato detta opposizione CP_1 risultando la patologia del ricorrente tabellata con una percentuale inferiore rispetto a quella invocata.
Ha riferito altresì che in data 23 giugno aveva inoltrato nuova domanda per malattia professionale (n° 518996611) per patologia diversa connessa sempre alla propria attività lavorativa e segnatamente per “grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, che l' con CP_1 nota del 18.7.2023 aveva riconosciuto un grado di invalidità pari al 16%, che egli aveva proposto opposizione avverso tale provvedimento, allegando relazione medico-legale a firma del ctp dott.ssa dalla quale si evince che per la patologia uditiva di cui il Persona_3 ricorrente è affetto si può attribuire, secondo scienza e coscienza, una percentuale invalidante di danno biologico pari al 23% tuttavia con nota del 21.02.2024 l' aveva confermato la CP_1 percentuale del 16% per la patologia uditiva e del 18% la menomazione all'integrità psico- fisica.
pagina 2 di 6 Ha chiesto pertanto “…accertare e ritenere, previa disponenda ctu medico-legale, che le patologie di cui è portatore il sig. sono ascrivibili all'attività lavorativa Parte_1 svolta, conseguentemente riconoscere i postumi invalidanti permanenti nella misura del 47%
o in quella accertanda in corso di causa attraverso disponenda CTU medico-legale diretti a ottenere nei confronti dell' la costituzione di una rendita vitalizia. Conseguentemente CP_1 condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento del CP_1 beneficio economico richiesto dalla domanda amministrativa oltre accessori come per legge.
Si chiede, altresì, che il sig. Giudice del lavoro di Catania ordini all' sede di Catania CP_1 la produzione del fascicolo in suo possesso relativo al ricorrente. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 cpc.”.
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata tardivamente in data 16 ottobre CP_1
2024, ha contestato la fondatezza delle domande attoree ed ha chiesto il rigetto del ricorso, instando per la rifusione delle spese di lite.
In esito all'udienza del 15 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte resistente, la causa – istruita documentalmente ed a mezzo ctu medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda attorea è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Con ordinanza del 2 aprile 2025, confermata con ordinanza del 17 giugno 2025, all'esito della dichiarata inammissibilità dell'istanza di ricusazione presentata dalla parte ricorrente nei confronti del nominato ctu, è stata disposta consulenza medico legale per accertare “… la sussistenza di eventuali aggravamenti nella malattia professionale già riconosciuta al ricorrente quantificando la percentuale di danno biologico complessivamente riscontrato”.
Il consulente tecnico, sulla base di un attento e completo esame anamnestico e clinico, nonché di un accurato studio della documentazione medica in atti, ha accertato, fornendo congrua e convincente motivazione del proprio convincimento, che “… per le menomazioni accertate vanno riconosciuti i seguenti valori percentuali ai sensi della tabella delle menomazioni di cui al DM 12/07/2000 ex art. 13 D.lgs. 38/2000: - 'protrusioni discali L3-L4,
L4-L5 e L5-S1 con segni di sofferenza neurogenica': grado 6%; - 'meniscopatia degenerativa bilaterale con moderato deficit funzionale': grado 4%; - 'ipoacusia neurosensoriale bilaterale': grado 16%. Tenuto conto di quanto sopra, il grado complessivo di menomazione pagina 3 di 6 dell'integrità psico-fisica, valutato con calcolo riduzionistico in relazione ai valori predetti, risulta pari al 24% con coefficiente attribuito pari a 0,4 e con decorrenza dalla data dell'ultima denuncia di malattia professionale del 23/06/2022. Non si rilevano aggravamenti apprezzabili delle citate infermità, intercorsi successivamente alla data delle rispettive denunce”.
Il perito ha confermato le proprie conclusioni anche in risposta alle osservazioni del consulente di parte integralmente riportate nella relazione peritale.
Ha osservato “a. Sulla valutazione del deficit uditivo del ricorrente sulla base dei valori riportati alla via ossea del tracciato audiometrico si ribadisce quanto già espresso nella relazione preliminare e, cioè, che trattasi di “determinazione idonea per una valutazione scientificamente fondata e giuridicamente corretta del danno biologico in ambito , che CP_1 stima con esattezza il grado di deficit cocleare (neurosensoriale) da rumore, evitando sovrastime legate a fattori non professionali di natura trasmissiva a carico dell'orecchio medio e dell'orecchio esterno (flogistici, degenerativi, traumatici etc.)”. A tale proposito si riafferma la sussistenza di un consolidato orientamento in medicina del lavoro, nonché medico-legale e giurisprudenziale, universalmente accettato, che tenendo conto che la cosiddetta sordità da rumore si caratterizza unicamente con l'innalzamento delle soglie acustiche rilevate per via ossea, ha sancito che il danno biologico da ipoacusia da rumore deve essere valutato con rigore tecnico e scientifico utilizzando la soglia audiometrica per via ossea allo scopo di garantire equità, precisione e conformità dei parametri medico-legali prescelti (cfr. sentenza n. 1247/2016 Cass. Civ. ex multis).
b. Per quanto riguarda la 'spondilodiscoartrosi' rilevata a carico del periziato, contrariamente a quanto asserito dalla stimata Collega di parte, la stessa non può essere considerata uno stato “favorito ed accentuato dai rischi lavorativi cui lo è stato Pt_1 esposto, quali vibrazioni a tutto il corpo, perfrigerazioni ed alterazioni climatiche, sovraccarico biomeccanico globale, posture incongrue, movimentazione carichi, etc.” in quanto nessuno dei suddetti molteplici fattori di rischio, genericamente citati in modo non specificato né precisato per reale intensità, può essere rilevato per la mansione specifica svolta dal medesimo, fatta eccezione per una moderata attività di movimentazione manuale di carichi
– in questo caso soggetti umani, cioè i pazienti – per la quale è stata riconosciuta la malattia tabellata “ernia del disco” (cfr. punto 73 della tabella delle malattie professionali, agg.to del
DM 10/10/2023). A tale riguardo, nella relazione in bozzo non viene affatto “ridimensionata”
pagina 4 di 6 l'incidenza funzionale complessiva delle protrusioni ed ernie discali lombari, tanto che il corrispondente grado di danno biologico è stato proporzionalmente incrementato. Del resto è ampiamente noto che la spondilodiscoartrosi, processo cronico-degenerativo della colonna vertebrale che coinvolge dischi e articolazioni vertebrali, espressione dell'invecchiamento fisiologico, è assai comune nella popolazione generale a partire dai 45-50, a prescindere dalle attività lavorative svolte dai singoli soggetti. Studi epidemiologici hanno dimostrato che anche soggetti sedentari o con mansioni non gravose sviluppano tale condizione 'para-fisiologica'.
Nella popolazione generale italiana la prevalenza negli individui over 50 anni è stimata negli uomini intorno al 50% (nelle donne over 60 può arrivare fino al 90%). Il processo artrosico e disco-artrosico, talora con inevitabili risvolti radicolopatici, si sviluppa nel tempo in modo graduale ed è influenzato da molteplici fattori individuali (genetici, costituzionali, metabolici), non riconducibili all'attività lavorativa: non esiste una correlazione diretta, scientificamente dimostrata, tra movimentazione manuale di carichi, esposizione a perfrigerazioni, posture incongrue o altri fattori occupazionali e l'insorgenza della spondilo-disco-artrosi; tali fattori possono, tutt'al più, accentuare la sintomatologia algica in soggetti già sofferenti, senza costituirne la causa. Infatti la spondilo-disco-artrosi, come tale, non è classificata tra le malattie professionali tabellate né può essere facilmente considerata tecnopatia in assenza della dimostrazione dei requisiti della specificità e dell'esclusività causale;
pertanto, nella fattispecie, non è giustificabile il riconoscimento di un nesso causale con l'attività lavorativa pregressa né, di conseguenza, di alcun sopravvenuto aggravamento alla stessa riconducibile.
c. La valutazione del danno articolare bilaterale delle ginocchia, infine, è stata puntualmente effettuata in relazione alla simmetria delle lesioni e con riferimento alla documentazione prodotta e acquisita in atti e all'obiettività verificata in occasione delle operazioni peritali - regolarmente condotte alla presenza della CTP ricorrente - rispettando i criteri di proporzionalità con i parametri indicati dalle tabelle di riferimento per il danno biologico in ambito (DM 12/07/2000). Si sottolinea, al riguardo, che anche per tali CP_1 infermità la valutazione della menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica dell'assicurato è stata aumentata dallo scrivente CTU rispetto a quella in precedenza assegnata dall'Istituto assicuratore, proprio a fronte dell'individuazione di una più severa condizione articolare rilevata e nell'interesse del ricorrente”.
pagina 5 di 6 Le conclusioni, nemmeno contestate dalla parte ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto e va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla rendita per danno biologico del 24% con decorrenza dal 23 giugno 2022 con conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore della rendita corrispondente. CP_1
Il limitato accoglimento delle domande attoree, avuto particolare riguardo alla percentuale invalidante riconosciuta inferiore a quella pretesa (24% in luogo del 47%), nonché
a quella già riconosciuta in sede amministrativa, giustifica la compensazione dei due terzi delle spese di lite.
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' resistente. CP_2
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso del 7 giugno 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accerta in capo al ricorrente un danno biologico da malattia professionale pari al 24% con decorrenza dal 23 giugno 2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della relativa CP_1 indennizzo in rendita;
- condanna altresì l' alla rifusione in favore del ricorrente di un terzo delle spese di CP_1 lite che liquida – già ridotte - in euro 899,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell'Istituto resistente le spese della consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Catania, 15 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
NC GE
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa NC GE, in esito all'udienza del 15 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5520/2024 R.G. e vertente
TRA
– nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
61 (c.f. , elettivamente domiciliato in Adrano (CT), via Luigi Einaudi C.F._1
n° 30 presso lo studio dell'avv. Riccardo Schillaci che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Origlio giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale Inail di Catania
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2024 parte ricorrente ha premesso di avere svolto per molti anni attività lavorativa di muratore edile come ditta individuale con esposizione pagina 1 di 6 a rischio con le sostanze e prodotti utilizzati per lo svolgimento del proprio lavoro assumendo posizione coatte (in ginocchio) ed effettuando movimentazione manuale di carichi eccessivi anche con azioni ripetitive durante l'arco della giornata lavorativa.
Ha riferito che in data 22.1.2017 aveva presentato presso l' sede di Catania CP_1 domanda n° 515711736 volta al riconoscimento di malattia professionale per l'accertamento dei postumi invalidanti permanenti ai fini del pagamento del danno biologico nonché della costituzione della rendita e che l' con provvedimento del 24.5.2017 li aveva comunicato il CP_1 riconoscimento di postumi invalidanti permanenti nella misura del 3% senza nulla riconoscere né a titolo di danno biologico, né a livello di malattia professionale, non costituendo in suo favore alcuna rendita vitalizia.
Ha esposto di aver pertanto inoltrato ricorso in opposizione con richiesta di visita collegiale allegando certificato del dott. tuttavia l' con nota del Persona_1 CP_1
17.09.2022 aveva confermato il grado invalidante del 3% già riconosciuto in precedenza sicché aveva proposto opposizione avverso il suindicato accertamento in data 22.5.2023, allegando relazione medico legale a firma del ctp dott.ssa con la quale veniva accertata una Per_2
“spondiloartrosi del rachide in toto con maggiore interessamento a livello cervicale e lombosacrale” con una percentuale invalidante pari al 25%.
Ha riferito che l' con nota del 7.6.2023, aveva rigettato detta opposizione CP_1 risultando la patologia del ricorrente tabellata con una percentuale inferiore rispetto a quella invocata.
Ha riferito altresì che in data 23 giugno aveva inoltrato nuova domanda per malattia professionale (n° 518996611) per patologia diversa connessa sempre alla propria attività lavorativa e segnatamente per “grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, che l' con CP_1 nota del 18.7.2023 aveva riconosciuto un grado di invalidità pari al 16%, che egli aveva proposto opposizione avverso tale provvedimento, allegando relazione medico-legale a firma del ctp dott.ssa dalla quale si evince che per la patologia uditiva di cui il Persona_3 ricorrente è affetto si può attribuire, secondo scienza e coscienza, una percentuale invalidante di danno biologico pari al 23% tuttavia con nota del 21.02.2024 l' aveva confermato la CP_1 percentuale del 16% per la patologia uditiva e del 18% la menomazione all'integrità psico- fisica.
pagina 2 di 6 Ha chiesto pertanto “…accertare e ritenere, previa disponenda ctu medico-legale, che le patologie di cui è portatore il sig. sono ascrivibili all'attività lavorativa Parte_1 svolta, conseguentemente riconoscere i postumi invalidanti permanenti nella misura del 47%
o in quella accertanda in corso di causa attraverso disponenda CTU medico-legale diretti a ottenere nei confronti dell' la costituzione di una rendita vitalizia. Conseguentemente CP_1 condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento del CP_1 beneficio economico richiesto dalla domanda amministrativa oltre accessori come per legge.
Si chiede, altresì, che il sig. Giudice del lavoro di Catania ordini all' sede di Catania CP_1 la produzione del fascicolo in suo possesso relativo al ricorrente. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 cpc.”.
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata tardivamente in data 16 ottobre CP_1
2024, ha contestato la fondatezza delle domande attoree ed ha chiesto il rigetto del ricorso, instando per la rifusione delle spese di lite.
In esito all'udienza del 15 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte resistente, la causa – istruita documentalmente ed a mezzo ctu medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda attorea è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Con ordinanza del 2 aprile 2025, confermata con ordinanza del 17 giugno 2025, all'esito della dichiarata inammissibilità dell'istanza di ricusazione presentata dalla parte ricorrente nei confronti del nominato ctu, è stata disposta consulenza medico legale per accertare “… la sussistenza di eventuali aggravamenti nella malattia professionale già riconosciuta al ricorrente quantificando la percentuale di danno biologico complessivamente riscontrato”.
Il consulente tecnico, sulla base di un attento e completo esame anamnestico e clinico, nonché di un accurato studio della documentazione medica in atti, ha accertato, fornendo congrua e convincente motivazione del proprio convincimento, che “… per le menomazioni accertate vanno riconosciuti i seguenti valori percentuali ai sensi della tabella delle menomazioni di cui al DM 12/07/2000 ex art. 13 D.lgs. 38/2000: - 'protrusioni discali L3-L4,
L4-L5 e L5-S1 con segni di sofferenza neurogenica': grado 6%; - 'meniscopatia degenerativa bilaterale con moderato deficit funzionale': grado 4%; - 'ipoacusia neurosensoriale bilaterale': grado 16%. Tenuto conto di quanto sopra, il grado complessivo di menomazione pagina 3 di 6 dell'integrità psico-fisica, valutato con calcolo riduzionistico in relazione ai valori predetti, risulta pari al 24% con coefficiente attribuito pari a 0,4 e con decorrenza dalla data dell'ultima denuncia di malattia professionale del 23/06/2022. Non si rilevano aggravamenti apprezzabili delle citate infermità, intercorsi successivamente alla data delle rispettive denunce”.
Il perito ha confermato le proprie conclusioni anche in risposta alle osservazioni del consulente di parte integralmente riportate nella relazione peritale.
Ha osservato “a. Sulla valutazione del deficit uditivo del ricorrente sulla base dei valori riportati alla via ossea del tracciato audiometrico si ribadisce quanto già espresso nella relazione preliminare e, cioè, che trattasi di “determinazione idonea per una valutazione scientificamente fondata e giuridicamente corretta del danno biologico in ambito , che CP_1 stima con esattezza il grado di deficit cocleare (neurosensoriale) da rumore, evitando sovrastime legate a fattori non professionali di natura trasmissiva a carico dell'orecchio medio e dell'orecchio esterno (flogistici, degenerativi, traumatici etc.)”. A tale proposito si riafferma la sussistenza di un consolidato orientamento in medicina del lavoro, nonché medico-legale e giurisprudenziale, universalmente accettato, che tenendo conto che la cosiddetta sordità da rumore si caratterizza unicamente con l'innalzamento delle soglie acustiche rilevate per via ossea, ha sancito che il danno biologico da ipoacusia da rumore deve essere valutato con rigore tecnico e scientifico utilizzando la soglia audiometrica per via ossea allo scopo di garantire equità, precisione e conformità dei parametri medico-legali prescelti (cfr. sentenza n. 1247/2016 Cass. Civ. ex multis).
b. Per quanto riguarda la 'spondilodiscoartrosi' rilevata a carico del periziato, contrariamente a quanto asserito dalla stimata Collega di parte, la stessa non può essere considerata uno stato “favorito ed accentuato dai rischi lavorativi cui lo è stato Pt_1 esposto, quali vibrazioni a tutto il corpo, perfrigerazioni ed alterazioni climatiche, sovraccarico biomeccanico globale, posture incongrue, movimentazione carichi, etc.” in quanto nessuno dei suddetti molteplici fattori di rischio, genericamente citati in modo non specificato né precisato per reale intensità, può essere rilevato per la mansione specifica svolta dal medesimo, fatta eccezione per una moderata attività di movimentazione manuale di carichi
– in questo caso soggetti umani, cioè i pazienti – per la quale è stata riconosciuta la malattia tabellata “ernia del disco” (cfr. punto 73 della tabella delle malattie professionali, agg.to del
DM 10/10/2023). A tale riguardo, nella relazione in bozzo non viene affatto “ridimensionata”
pagina 4 di 6 l'incidenza funzionale complessiva delle protrusioni ed ernie discali lombari, tanto che il corrispondente grado di danno biologico è stato proporzionalmente incrementato. Del resto è ampiamente noto che la spondilodiscoartrosi, processo cronico-degenerativo della colonna vertebrale che coinvolge dischi e articolazioni vertebrali, espressione dell'invecchiamento fisiologico, è assai comune nella popolazione generale a partire dai 45-50, a prescindere dalle attività lavorative svolte dai singoli soggetti. Studi epidemiologici hanno dimostrato che anche soggetti sedentari o con mansioni non gravose sviluppano tale condizione 'para-fisiologica'.
Nella popolazione generale italiana la prevalenza negli individui over 50 anni è stimata negli uomini intorno al 50% (nelle donne over 60 può arrivare fino al 90%). Il processo artrosico e disco-artrosico, talora con inevitabili risvolti radicolopatici, si sviluppa nel tempo in modo graduale ed è influenzato da molteplici fattori individuali (genetici, costituzionali, metabolici), non riconducibili all'attività lavorativa: non esiste una correlazione diretta, scientificamente dimostrata, tra movimentazione manuale di carichi, esposizione a perfrigerazioni, posture incongrue o altri fattori occupazionali e l'insorgenza della spondilo-disco-artrosi; tali fattori possono, tutt'al più, accentuare la sintomatologia algica in soggetti già sofferenti, senza costituirne la causa. Infatti la spondilo-disco-artrosi, come tale, non è classificata tra le malattie professionali tabellate né può essere facilmente considerata tecnopatia in assenza della dimostrazione dei requisiti della specificità e dell'esclusività causale;
pertanto, nella fattispecie, non è giustificabile il riconoscimento di un nesso causale con l'attività lavorativa pregressa né, di conseguenza, di alcun sopravvenuto aggravamento alla stessa riconducibile.
c. La valutazione del danno articolare bilaterale delle ginocchia, infine, è stata puntualmente effettuata in relazione alla simmetria delle lesioni e con riferimento alla documentazione prodotta e acquisita in atti e all'obiettività verificata in occasione delle operazioni peritali - regolarmente condotte alla presenza della CTP ricorrente - rispettando i criteri di proporzionalità con i parametri indicati dalle tabelle di riferimento per il danno biologico in ambito (DM 12/07/2000). Si sottolinea, al riguardo, che anche per tali CP_1 infermità la valutazione della menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica dell'assicurato è stata aumentata dallo scrivente CTU rispetto a quella in precedenza assegnata dall'Istituto assicuratore, proprio a fronte dell'individuazione di una più severa condizione articolare rilevata e nell'interesse del ricorrente”.
pagina 5 di 6 Le conclusioni, nemmeno contestate dalla parte ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto e va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla rendita per danno biologico del 24% con decorrenza dal 23 giugno 2022 con conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore della rendita corrispondente. CP_1
Il limitato accoglimento delle domande attoree, avuto particolare riguardo alla percentuale invalidante riconosciuta inferiore a quella pretesa (24% in luogo del 47%), nonché
a quella già riconosciuta in sede amministrativa, giustifica la compensazione dei due terzi delle spese di lite.
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' resistente. CP_2
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso del 7 giugno 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accerta in capo al ricorrente un danno biologico da malattia professionale pari al 24% con decorrenza dal 23 giugno 2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della relativa CP_1 indennizzo in rendita;
- condanna altresì l' alla rifusione in favore del ricorrente di un terzo delle spese di CP_1 lite che liquida – già ridotte - in euro 899,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell'Istituto resistente le spese della consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Catania, 15 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
NC GE
pagina 6 di 6