Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3393 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. MANERA MONICA Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CARNOVALE Controparte 1
MARCELLO ;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giudizio, depositato in data 5/07/2022, la parte ricorrente, affermando di aver aperto una partita IVA in data 23/10/2020 e di aver svolto, nell'anno 2020, 70 giornate di lavoro autonomo e 74 giornate di lavoro dipendente in agricoltura (con prevalenza di lavoro dipendente per giornate e reddito), ha lamentato l'infondatezza della comunicazione del
27/05/2021, ricevuta in data 15/06/2021, con la quale l'CP_1 ha respinto la sua domanda di disoccupazione agricola, relativa all'anno 2020, presentata il
03/03/2021, con la motivazione di: "svolgimento di attività in proprio in misura prevalente"; previo esperimento di ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha adito l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla suddetta indennità, con condanna dell'CP_1 al pagamento della prestazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
Costituitasi la parte resistente CP_1, ha eccepito l'inammissibilità della domanda avversaria, essendo stata proposta oltre il termine annuale di decadenza previsto dal D.L 19/9/92, n. 384, convertito dalla legge 14/11/92, n. 438,
l'inammissibilità della domanda giudiziaria, ove non sia provata la presentazione della domanda amministrativa e l'improcedibilità della domanda giudiziaria ove non siano stati esperiti i ricorsi amministrativi.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R.
3.12.1970 n. 1049, in quanto il ricorrente svolge attività autonoma.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale.
*****
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di decadenza della domanda sollevata dall' CP_1, avendo il ricorrente presentato domanda di disoccupazione il 03/03/21, come confermato anche dall' CP_1 nel provvedimento impugnato
(doc. 2 e 3 fascicolo di parte), ha proposto ricorso amministrativo il 28/02/22
(doc. 8) e ricorso giudiziario il 05/07/22, quindi ampiamente nel termine di 1 anno computato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, ex art. 4 DL 384/92.
In via assorbente, nel merito, la domanda, finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente resistente alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, presentata il 03/03/2021, è fondata per le motivazioni che seguono.
Giova premettere che non sono in contestazione gli elementi costitutivi della prestazione in contesa. Conformemente alla previsione di cui all'art. 32, comma
1, lett. a) legge 264/1949, risultano per tabulas tanto l'iscrizione del lavoratore negli elenchi, di cui all'art. 12 del R.D. 24.09.40 n. 1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre quello per il quale è richiesta l'indennità, quanto il conseguimento nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, di un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri (cfr. documentazione depositata dalle parti, da cui risultano 134 giornate nell'anno
2019 e 74 nell'anno 2020).
È altrettanto pacifico tra le parti che il ricorrente sia iscritto nella gestione previdenziale commercianti solo dal 30/10/2020 (cfr. documentazione
depositata dalle parti). La difesa del ricorrente si è attestata, inoltre, sul dato reddituale relativo all'anno 2020, dimostrando la prevalenza del lavoro prestato in regime di subordinazione agricola rispetto al lavoro in proprio.
Oggetto della presente controversia si identifica, dunque, nell'individuazione dei limiti di concessione della prestazione temporanea in agricoltura in presenza del contestuale svolgimento di lavoro autonomo e nella ripartizione dell'onere della prova relativo.
Ciò posto, è possibile che il lavoratore agricolo, oltre alla normale attività di dipendente, svolga anche attività lavorativa di tipo autonomo o associato, anche con relativa partita IVA. Di queste ipotesi si occupa l'art. 2 del D.P.R. 1049/1970, che recita: "I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo o associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli [comma 1]. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre
1957 n 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959 n 463, e della legge 22 luglio 1966 n 613 [comma 2]". Alla stregua della previsione legislativa, il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, quando "i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato" (primo comma) oppure quando risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti ovverosia nelle c.d. gestioni autonome (secondo comma). In particolare, il secondo comma dell'articolo richiamato, chiarisce che, "in ogni caso", si considerano esercenti attività agricola autonoma, in via normale o prevalente, gli iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti: con una specificazione che non esaurisce il novero dei lavoratori agricoli autonomi di cui al primo comma, ma, in quel novero, individua una sottocategoria, cui è "in ogni caso" preclusa la fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola che, più in generale, non spetta a coloro che, pur senza essere "coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti", esercitano, comunque, attività agricola autonoma in via normale e prevalente (Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 77/2021). In proposito, deve richiamarsi quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione nella gestione commercianti ha valore di presunzione semplice, a fronte della quale si determina un'inversione dell'onere della prova, per cui compete all'interessato di fornire la dimostrazione contraria (così ex plurimis Cassazione civile sez. lav.,
12/04/2010, n. 8651). Infatti, in materia di previdenza, l'iscrizione negli elenchi dei prestatori della specifica attività autonoma (artigianale o commerciale) ed il suo mantenimento ben possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto, "chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria." (v. Cass., 24 luglio 1996, n. 6625). Applicando queste coordinate alla fattispecie in esame, si osserva che l'CP_1 ha allegato e provato l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti solo dal
30/10/2020 ma non per l'anno 2019.
Dal canto suo, il ricorrente ha prodotto altresì la dichiarazione reddituale 2020 dimostrando la prevalenza del lavoro dipendente su quello autonomo.
In conclusione, appare evidente che nel caso di specie la parte ricorrente abbia provato di avere diritto all'indennità di disoccupazione agricola richiesta possedendone tutti i requisiti previsti (v. estratto conto previdenziale ed elenchi lavoratori agricoli). A riprova della assoluta prevalenza del lavoro agricolo subordinato, ha allegato al ricorso copia della dichiarazione dei redditi (anno d'imposta 2020) e dell'estratto conto contributivo.
Le spese processuali, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione dello scaglione fino ad € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
in composizione monocratica nella persona II TRIBUNALE di CASTROVILLARI
della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020;
-per l'effetto condanna l'CP_1 al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
-condanna l' CP_1 al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 886,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 15/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO