Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art 127 ter cpc, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 11283/'24 del ruolo generale
T R A
rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Maria Serena Dello Iacono, presso il cui studio in Somma Vesuviana (NA), alla Via P. Gobetti,13., elett.te domicilia
E
, in persona del leg rapp.te p.t., rappto e difeso, in virtù di procura CP_1 notarile, dall'avv. A. Di Stefano, con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla via De Gasperi n. 55
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13.5.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito N. 371 2024 00018322 92 000, notificato in data 09/04/2024, dell'importo di € 571,09, avente ad oggetto sanzioni per irregolarità contributive nella gestione di azienda con lavoratori dipendenti relative al periodo 02/2013, per l'importo complessivo di € 571,09.
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Il ricorso merita accoglimento. Parte ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti. Va premesso che oggetto dell'avviso di addebito sono le sanzioni per irregolarità contributive relative a lavoratori dipendente per il mese di febbraio 2013. L'istituto ha dedotto di aver provveduto all'interruzione del termine prescrizione con nota di rettifica del 2015. Agli atti non vi è però prova della ricezione, da parte del ricorrente, della nota di rettifica prodotta, risultando, gli avvisi di ricevimento depositati dall'Istituto, relativi alla notifica dell'avviso di addebito per cui è causa. Né vi è prova dell'inserimento del predetto atto nel cassetto previdenziale. Pertanto, considerato che le sanzioni sono relative al periodo contributivo febbraio 2013 e tenuto conto che l'unico valido atto interruttivo di cui è prova agli atti è l'avviso di addebito in oggetto, ricevuto dalla parte istante in data 9.4.2024, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione delle poste azionate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: A) dichiara non dovute le poste di cui all'avviso di addebito n 371 2024 00018322 92 000 ; B) condanna l alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di CP_1 giudizio, che liquida in euro 350,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Napoli, 17.1.2025
Il GIUDICE (dott.ssa M. Fontana)
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