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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2209/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza sezione civile nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente est.
dott. Antonio Corte Consigliere
dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in persona dell'amministratore delegato e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Guerrieri (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Viale C.F._1
L. Majno 17/A giusta delega in atti
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 già (P.IVA ) in persona del Curatore dott. Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
(C.F.
[...] C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 678/2022 emessa dal Tribunale di Varese e pubblicata il 21.6.2022
Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
pagina 1 di 11 riformare, per tutti i motivi esposti, la sentenza n. 678/2022 del Tribunale di Varese (R.G.
3051/2019), pubblicata in data 21 giugno 2022 e notificata in duplicato informatico in data 22 giugno 2022 e, per l'effetto, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso:
Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, confermare Controparte_2 il decreto ingiuntivo opposto n. 711/2019 (R. G. n. 2393/2019) emesso dal Tribunale di Varese del 13/17 agosto 2019 oggetto del giudizio di opposizione.
In subordine condannare, previo ogni opportuno accertamento, la società a pagare a Controparte_2 favore di l'importo di € 614.157,97, di cui alle fatture in atti, maggiorato degli Parte_1 interessi di mora decorrenti dalla data di scadenza delle singole fatture rimaste insolute al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria ovvero il maggior o minor importo che eventualmente risulterà in corso di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di alla rifusione delle spese e dei compensi Parte_1 professionali di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, condannare Controparte_2 alla restituzione a favore di delle spese legali del primo grado di giudizio pagate Parte_1
e dell'imposta di registro versata pari complessivamente alla somma di Euro 20.376,52 oltre interessi legali dalla data del 6 ottobre 2022 al saldo.
In via istruttoria: accogliere le seguenti istanze istruttorie formulate nei termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.:
A) ordinare ad ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione per il POD Controparte_4
IT001E0009388 dell'estratto del proprio archivio commerciale, relativo agli anni 2005, 2006,
2007 e 2008 dal quale si possa evincere che la costante energia (moltiplicatore K=1500) utilizzata per la fatturazione dei consumi del periodo non era quella corretta (moltiplicatore
K=3000) accertata a seguito della verifica tecnica del 22 febbraio 2010;
B) ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, indicando come teste su tutti i capitoli di prova il Sig. domiciliato in Gallarate presso e sui Testimone_1 Parte_1 capitoli di prova da n. 14 a n. 17 i signori e domiciliati in Milano Testimone_2 Testimone_3 presso Controparte_4
1. “Vero che opera in qualità di grossista dell'energia elettrica a partire dal 1° Parte_1 gennaio 2008”.
2. “Vero che prima del 1° gennaio 2008, al fine di somministrare energia Parte_1 elettrica ai propri clienti finali, aveva la necessità di collaborare con società terze grossiste utenti del dispacciamento”.
3. “Vero che prima del 1° gennaio 2008, si serviva di società terze grossiste Parte_1 che erano operatori del dispacciamento di energia elettrica e intestatari dei contratti con Terna
S.p.A. e con i distributori locali”.
4. “Vero che prima del 1° gennaio 2008, stipulava per conto dei clienti finali i Parte_1 contratti con le società grossiste che stipulano i contratti per la trasmissione e per il trasporto per la somministrazione dell'energia elettrica ai clienti finali, come da documenti che mi si rammostrano (docc. 12)”.
5. “Vero che conferiva in data 14 ottobre 2004 mandato alla società Controparte_2 consortile a responsabilità limitata di stipulare in suo nome e conto con CP_5 Pt_1
pagina 2 di 11 un accordo per la somministrazione di energia elettrica in favore della stessa società Pt_1 mandante, come da documento che mi si rammostra (doc. 13)”. 6. “Vero che il POD IT001E00093888 sito in Campo di Maggio 17/B è di titolarità di
[...]
CP_2
7. “Vero che corrispondeva ad i corrispettivi per il prezzo Controparte_2 Parte_1 dell'energia elettrica in esecuzione del contratto di mandato del 14 ottobre 2004, come da documento che mi si rammostra (doc. 15)”.
8. “Vero che le fatture delle imprese grossiste indicano che il contratto di distribuzione e trasporto era direttamente stipulato tra EL RI S.p.A. e l'impresa grossista, come da documenti che si rammostrano (docc. 30 – 32)”.
9. “Vero che dal 1° gennaio 2008 diveniva utente del dispacciamento”. Parte_1
10. “Vero che dal 1° gennaio 2008 poteva stipulare direttamente i contratti con Parte_1
Terna e con le imprese di distribuzione”.
11. “Vero che a far data dal 1° gennaio 2008 e stipulavano Parte_1 Controparte_2 un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica, come da documento che mi si rammostra (doc. 17)”.
12. “Vero che nel nuovo ruolo di utente del dispacciamento, riceveva Parte_1 direttamente le fatture del distributore locale e provvedeva a fatturare il prezzo della fornitura ad in base alle indicazioni dei consumi di energia elettrica comunicate Controparte_2 dal distributore locale EL RI S.p.A.)”.
13. “Vero che nel corso del rapporto contrattuale sino alla Controparte_2 comunicazione di EL RI S.p.A. del 15 marzo 2010, pagava regolarmente le fatture di senza contestare la correttezza della tariffa applicata e l'esattezza dei Parte_1 consumi di energia elettrica consumata indicati da Parte_1
14. “Vero che l'installazione del misuratore, identificato dal numero di “presa”
12442017761409, relativo al POD IT001E00093888 avvenuta in data 11 marzo 2003, prevedeva i seguenti coefficienti tecnici “Ta rapporti 100/5 Tv rapporto 15000/100 costante di moltiplicazione 3000”.
15. “Vero che EL RI S.p.A. come da documentazione che mi si rammostra (doc. avv. 3 – 5), accertava nella verifica del 22 febbraio 2010 presso i contatori di Controparte_2 che era stata sbagliata l'impostazione commerciale del coefficiente di valorizzazione
[...] dell'energia elettrica consumata (1500 invece di 3000) in modo tale che Controparte_2 sino alla data del 1 febbraio 2010, per il medesimo quantitativo consumato, aveva pagato
l'energia elettrica per un valore dimezzato rispetto a quello effettivo”. 16. “Vero che in base alla risultanze di EL RI S.p.A. (doc. avv. 3 – 5) e alla correzione del coefficiente K (da 3000 a 1500) l'energia elettrica ulteriore da fatturare a era pari esattamente al doppio di quella già fatturata)”. Controparte_2
17. “Vero che il momento dell'errore di impostazione della costante di lettura che “ha avuto origine dall'istallazione del misuratore GME avvenuto in data 11 marzo 2003, come da documento che mi si rammostra (doc. avv. 3 – 5)”.
18. “Vero che l'accordo del 25 ottobre 2010 tra ed per la Parte_1 Controparte_2 dilazione di pagamento del debito di avente ad oggetto le fatture per il Controparte_2 periodo di febbraio / agosto 2010 prevedeva l'applicazione della nuova valorizzazione del coefficiente K pari a 3000, come indicato da EL RI S.p.A. (doc. 22)”.
pagina 3 di 11
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. (d'ora in avanti ) proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_2 CP_2 ingiuntivo n.711/2019 emesso il 17.8.2019 dal Tribunale di Varese in favore di Parte_1
a titolo di conguaglio per la somma di € 614.157,97, oltre interessi e spese di procedura, dovuta in forza del contratto di somministrazione di energia elettrica relativa all'utenza distinta con il
POD n.IT001E000938881 sita in Brunello presso la sede dell'opponente, con riferimento agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008. aveva richiesto detta somma a seguito della comunicazione in data 2.3.2010 con cui il Pt_1 concessionario locale dell'attività di trasporto e gestione di energia EL RI segnalava che, a seguito di una verifica del gruppo di misura (contatore) effettuata presso la sede di in data 22.2.2010, aveva “rilevato una costante energia di 3000, diversa da CP_2 quella utilizzata per la fatturazione dei consumi pari a 1500” e che “l'anomalia ha avuto origine dall'istallazione del misuratore GME avvenuta l'11/03/2003”, a seguito della quale con altra comunicazione del 15.3.2010 EL, dopo aver specificato che l'anomalia nell'impostazione della costante di energia era stata “sistemata dall'1/02/2010” riprendendo quindi in base alla corretta fatturazione, comunicava i quantitativi dei consumi ricostruiti espressi in kWh di energia elettrica e di potenza relativi al periodo 1.4.2005-31.1.2010 alla luce della nuova valorizzazione della costante di lettura (K) ricalcolata, per l'appunto, in 3000 anziché in 1500.
in via preliminare eccepiva la carenza di interesse ad agire di (per non avere CP_2 Pt_1 provato l'avvenuto pagamento del conguaglio ad EL RI), l'assenza di prova sull'asserita anomalia ad origine della nuova fatturazione, così come la data a partire dalla quale i consumi sarebbero stati erroneamente calcolati, contestando pertanto di dovere quanto richiesto e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento della propria domanda, l'accertamento della risoluzione dei contratti di mandato stipulati con l'opposta per inadempimento nonché la condanna al risarcimento del danno.
Si costituiva che domandava il rigetto dell'opposizione e precisava che la quantità di Pt_1 energia elettrica prelevata era stata correttamente misurata, come risultava da altra CTU tecnico-contabile disposta in analogo procedimento (Tribunale di Milano nr. 65733/11) per un diverso periodo di fornitura;
eccepiva che l'errore di fatturazione riguardava unicamente la
“costanza di moltiplicazione” rilevata e non incideva sulla correttezza dei consumi;
insisteva, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa sulla base delle sole memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rigettate le istanze di prova dedotte da e l'eccezione preliminare di carenza di interesse sollevata Pt_1 da il primo giudice, ritenendo fondata l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e CP_2 condannava al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il Tribunale affermava che “l'opposta, a fronte della contestazione sulle somme fatturate operata dall'opponente, avrebbe dovuto acquisire la prova dell'effettiva esistenza del c.d. errore di fatturazione eccepito” (cfr. pag. 7 sentenza), senza limitarsi ad affermare
“apoditticamente che i conguagli erano stati conteggiati ricalcolando la costante di moltiplicazione nella misura indicata dal terzo fornitore di energia”. Considerava inoltre pagina 4 di 11 infondata la tesi della resistente in merito alla sussistenza di un mero errore di fatturazione, ritenendo invece che si trattasse di un errore di tipo tecnico “che avrebbe richiesto uno specifico accertamento nel corso del presente giudizio”, non richiesto dall'opposta e non provato nemmeno a mezzo della prodotta CTU le cui conclusioni venivano ritenute inutilizzabili in quanto “relativa ad altro giudizio”. Non sussistendo pertanto la prova del credito vantato, il Tribunale accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo.
2. Con atto di appello notificato a mezzo PEC il 18.7.2022, ha impugnato la sentenza Pt_1 censurando l'erronea interpretazione degli elementi di fatto e l'erronea/mancata valutazione degli elementi di prova forniti.
Si è costituita la quale ha insistito per l'insussistenza di prova della domanda CP_2 avversaria, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 29.11.2022, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2023.
Nelle more del giudizio, ha mutato la propria denominazione in CP_2 Controparte_1
e in data 8.9.2023 ha presentato un'istanza di interruzione del processo, stante l'apertura della liquidazione giudiziale dichiarata nei suoi confronti con provvedimento in data 23.6.2023 del
Tribunale di Varese.
All'udienza del 10.10.2023, la Corte, datone atto, ha dichiarato l'interruzione del processo che ha riassunto in pari data reiterando le conclusioni già presentate. Pt_1
All'udienza del 27.2.2024 fissata per la comparizione delle parti, (già Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita. Ne va pertanto dichiarata, in CP_2 questa sede, la contumacia, come richiesto da controparte alla medesima udienza.
La causa è stata quindi assegnata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
3. Con il primo motivo di appello, rubricato “erronea interpretazione degli elementi di fatto e vizio di erronea o mancata valutazione degli elementi di prova forniti”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato quello che definisce Pt_1
“un mero errore di fatturazione” e che invece è, secondo il giudice di prime cure, “un effettivo errore di tipo tecnico che avrebbe richiesto uno specifico accertamento nel corso del presente giudizio”. L'appellante sostiene invece che l'errore di fatturazione riscontrato prima della rettifica della costante K “non consiste in alcuna valutazione tecnica della stessa rettifica oppure del cattivo
o mancato funzionamento del gruppo di misura”, ma soltanto comporta la necessità, previa correzione del dato numerico della costante di lettura da 1500 a 3000, “della rideterminazione numerica dei consumi effettivi, che nel caso di specie risultano raddoppiati”. Sul punto l'appellante ribadisce che la circostanza ha già formato oggetto di accertamento tecnico nel giudizio avanti al Tribunale di Milano, in relazione ai medesimi consumi relativi al periodo dal 2005 al 2008 e rileva come le conclusioni fornite dal CTU in quel giudizio, sotto l'aspetto della ricostruzione dei consumi e della correttezza contabile della fatturazione, rappresentino elementi decisivi per dimostrare la correttezza dei fatti rappresentati. Lamenta pertanto l'errore del primo giudice che, contravvenendo anche al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, ha ritenuto di disattendere “le conclusioni della CTU relativa ad altro giudizio” ritenendole “inutilizzabili”. pagina 5 di 11 L'appellante richiama altresì il verbale, mai impugnato da con cui EL RI CP_2
(concessionario pubblico del servizio di distribuzione e, come tale, incaricato di pubblico servizio con poteri di certificazione), nel corso della verifica tecnica del 22.2.2010, ha accertato che “il GME funziona regolarmente. La costante di moltiplicazione rilevata è 3000 e non 1500 come indicato nell'archivio commerciale” e che l'errore di impostazione della costante di lettura “ha avuto origine dall'istallazione del misuratore GME avvenuto in data 11/03/2003”(doc. 19), nonché la PEC del 4.3.2020 con cui EL RI ha comunicato che, in relazione al misuratore installato presso i dati ufficiali di attivazione da CP_2 considerarsi corretti, dati tecnici “di targa” quindi immodificabili, sono “Ta rapporti 100/5 Tv rapporto 15000/100 costante 3000”(doc. 30 fasc. primo grado). Da ultimo ha richiamato l'ulteriore comunicazione del 4.3.2020, effettuata a mezzo del portale istituzionale FOUR, con la quale EL RI ribadiva ad che il gruppo di misura installato nel 2003 Pt_1 aveva una diversa costante di misura, erroneamente impostata in sede di installazione, pari a
1500 in luogo di quella corretta pari a 3000 (doc. 31 e 34 fasc. primo grado). Per tali motivi l'appellante denuncia la violazione dell'art. 2729 c.c. per non avere il giudice valutato, nella loro portata complessiva, tutti gli elementi forniti a sostegno della dedotta erronea impostazione del GME, all'origine dell'errore di fatturazione.
3.1 Con il secondo motivo di appello, “condizionato al mancato accoglimento del primo”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha ammesso le istanze istruttorie su circostanze di fatto necessarie a dimostrare il diritto azionato, “la cui mancanza ha costituto il motivo di accoglimento dell'opposizione di e pertanto lamenta che Tribunale, in CP_2 violazione degli artt. 115, 116, 183 e 210 c.p.c., avrebbe, “da un lato, ritenuto non provata
l'anomalia all'origine dell'errore di fatturazione e, dall'altro lato, dichiarato inammissibili le richieste istruttorie proposte da volte a dimostrare i presupposti su cui la stessa Pt_1 anomalia si fondava”.
4. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Il presente giudizio trae origine dalla richiesta del fornitore di energia elettrica al cliente Pt_1 somministrato di pagamento dei corrispettivi a conguaglio, a seguito di una rettifica CP_2 dei consumi di energia elettrica accertati dall'impresa concessionaria (già Controparte_4
EL RI s.p.a.) per gli anni 2005/2008.
Il credito azionato dall'istante nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Varese, poi opposto vittoriosamente dalla debitrice, con revoca dello stesso disposta con la sentenza impugnata. Sul punto si precisa che l'interesse di alla prosecuzione del giudizio, Pt_1 riassunto nei confronti della Curatela della società dichiarata - nelle more - in liquidazione giudiziale, deriva dalla natura concorsuale del credito nei confronti della massa, credito nel frattempo oggetto di domanda di insinuazione al passivo da parte di e ammesso con Pt_1 riserva ex art. 204, co. 2 lett. c) C.C.I.I., “ad esito del giudizio promosso dall'istante avanti la
Corte d'Appello di Milano”, come da provvedimento in data 13.3.2024 del Giudice Delegato della sezione fallimentare del Tribunale di Varese (R.G. n. 18/23).
Come rilevato dall'appellante, da ultimo con la comparsa conclusionale depositata in atti, analoga vicenda - basata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto - ha formato oggetto di precedenti giudizi avanti il Tribunale di Milano (R.G. n. 65733/11) e la Corte di Appello di pagina 6 di 11 Milano (R.G. n. 1689/2019), decisi entrambi con sentenze che hanno integralmente accolto, nel merito, le domande di e respinto le contestazioni di Pt_1 CP_2
Tali sentenze sono passate in giudicato a seguito del rigetto del ricorso proposto da CP_2 innanzi alla Corte di Cassazione e da quest'ultima rigettato con ordinanza emessa il 20.2.2024.
Sono pertanto divenuti definitivi gli accertamenti svolti nell'ambito dei suddetti giudizi che rappresentano l'identico presupposto tecnico-giuridico della presente causa.
Più precisamente, la controversia promossa avanti il Tribunale di Milano riguardava, oltre che gli anni 2009 e 2010, anche il periodo dal 2005 al 2008, oggetto di esame, in relazione al quale il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale determinando Pt_1
a promuovere, per tale credito, azione monitoria avanti il Tribunale di Varese, il cui decreto ingiuntivo ha formato oggetto di opposizione da parte di decisa dalla sentenza qui CP_2 impugnata.
La CTU disposta dal giudice del Tribunale di Milano nel predetto procedimento (tra l'altro, già di per sé, liberamente valutabile dal giudice - Cass. n. 12508/2016), volta a controllare la funzionalità del gruppo di misura installato da EL presso lo stabilimento di a valutare CP_2
l'incidenza sui consumi registrati e sulla loro contabilizzazione, ha ad oggetto il medesimo contratto di distribuzione e i medesimi elementi di fatto, sia pure riferiti a un diverso periodo di fatturazione.
All'esito dell'espletamento della Consulenza tecnica è risultato che:
- il gruppo di misura funzionava regolarmente;
- l'errata indicazione della costante di lettura pari a 1500 invece di 3000 aveva inciso sulla fatturazione di Pt_1
- gli importi e i consumi indicati da nella fatturazione a conguaglio, dopo la correzione Pt_1 della costante di lettura, erano sostanzialmente corretti.
Il Consulente aveva pertanto concluso che “l'errore commesso non attiene, pertanto, ad una ricostruzione dei consumi in senso stretto, quanto ad una corretta contabilizzazione dei consumi già correttamente registrati”. La Corte d'Appello di Milano, nel successivo giudizio di impugnazione promosso da CP_2 con sentenza n. 934/2021, ha confermato la decisione del Tribunale rilevando, sulla questione dell'errore di fatturazione in conseguenza dei maggiori consumi effettivi, quanto segue:
- “nel corso della verifica effettuata dall'EL nel febbraio 2010 non è stato constatato un malfunzionamento del contatore, il quale ha sempre funzionato correttamente e ha registrato gli esatti consumi di energia elettrica somministrati a che sino ad allora li aveva CP_2 regolarmente pagati senza contestazione alcuna, bensì è stato rilevato che 'il GME funziona regolarmente, la costante K di moltiplicazione rilevata è 3000 e non 1500 come indicato nell'archivio commerciale'. In altre parole, a fronte di una esatta rilevazione dei consumi di energia, l'indicazione di una costante di lettura diversa (1500 invece di 3000) ha comportato esclusivamente che vi sia stata una erronea fatturazione dell'energia elettrica consumata da
(la metà di quella effettivamente prelevata)”; CP_2
- “contrariamente a quanto sostenuto [da , non vi è alcuna incertezza sulla data CP_2 iniziale dell'errata contabilizzazione anche perché, come giustamente rilevato dalla difesa della appellata, la circostanza che il misuratore matricola 76003148 installato in data 11 marzo 2003 presso il sito industriale di in Brunello via Campo di Maggio 17, aveva CP_2 una costante di moltiplicazione pari a K=3000 invece di quella K=1500 erroneamente indicata
pagina 7 di 11 negli archivi commerciali, costituisce un dato obiettivo e non contestabile, poiché è riportato tra i dati di targa immutabili di ogni specifico contatore installato. D'altra parte, l'appellante non ha mai impugnato il predetto verbale di accertamento, né ha indicato altra diversa data di installazione del contatore o prodotto la propria copia del verbale di installazione con la quale dimostrare l'erroneità di questi dati. Proprio partendo da questi presupposti oggettivi che, giustamente il Tribunale ha ritenuto accertati, si deve condividere la considerazione del primo giudice sul fatto che non possono trovare applicazione nel caso di specie né l'art. 19.3 del contratto di trasporto stipulato da con EL per conto di secondo il quale “la Pt_1 CP_2 ricostruzione [dei prelievi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura] avrà effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata”, né l'analogo art. 22.5 del TIT allegato alla Delibera ARERA n. 348/07, per il quale il periodo in cui si è verificata l'irregolarità di funzionamento … la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica è effettuata … sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del misuratore, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata” poiché si tratta di norme dettate per la diversa ipotesi del malfunzionamento del contatore a causa di un guasto dalla quale scaturisce la necessità di ricostruzione dei consumi per cui esse limitano la ricostruzione dei consumi ad un determinato periodo temporale, esclusivamente quando non sia possibile accertare diversamente il momento in cui il guasto del contatore si sia verificato. Nel caso qui in discussione, i consumi sono stati regolarmente registrati ma erroneamente fatturati, cioè contabilizzati e, quindi, si pone il diverso problema della loro corretta monetizzazione sulla base delle tariffe contrattuali.
La sentenza della Corte di appello di Milano n. 934/2021 è stata oggetto di ricorso per
Cassazione da parte di respinto con ordinanza n. 15651 pubblicata il 4.6.2024 (prodotta CP_2 in atti al doc. H fasc. appellante), che ne ha confermato la legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di affermando in CP_2 motivazione: “la corte d'appello si è basata su elementi oggettivi così da soddisfare sia il criterio normativo di riparto dell'onere della prova, sia l'integrazione del valore presuntivo della dichiarazione di EL con altri indizi;
infatti ha considerato che, a fronte di una corretta rilevazione dei consumi di energia, l'indicazione di una costante di lettura diversa quale accertata dal CTU costituiva un dato oggettivo perché riportato tra i dati di targa immutabili di ogni specifico contatore installato;
dunque, essendo certa la presenza non di un malfunzionamento del contatore ma dell'errore di calcolo derivante dalla omessa corretta programmazione del medesimo al momento della sua installazione, è evidente che alcun rilievo privilegiato è stato attribuito alla dichiarazione del terzo;
né vi è una inversione delle regole di riparto dell'onere della prova nel passaggio in cui la corte di merito afferma che l'oggettiva erronea programmazione del contatore non era stata contestata dalla la sentenza è CP_2 conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'art. 2697 c.c. pone l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto a carico di chi agisce per la tutela del medesimo e la prova dei fatti impeditivi a carico di chi eccepisca una causa di estinzione del diritto medesimo;
quindi a fronte della prova del corretto funzionamento del contatore, era la onerata CP_2 della prova di fatti impeditivi, onere che la corte del merito ha ritenuto non assolto”.
pagina 8 di 11 5. Alla luce di tali premesse, il Collegio non può che rilevare la sussistenza del giudicato sulle questioni oggetto dell'odierno gravame, che rappresenta, dunque, la legge del caso concreto. Infatti, l'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 20802/2010; Cass. n. 8379/2009; Cass. SS.UU. n. 226/2001) e il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, come fatto nel caso di specie da che ha formulato espressa Pt_1 domanda sul punto nella comparsa conclusionale.
Del resto, il giudicato interno e quello esterno non solo hanno la medesima autorità, che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato a una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, che non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito;
in altre parole, il giudicato va assimilato agli elementi normativi, sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge;
ne consegue che l'accertamento del giudicato può essere effettuato dal giudice anche d'ufficio e pure in grado d'appello (Cass. 15339/2018).
Sussistono quindi i requisiti per far valere e dichiarare opponibile, nel presente giudizio d'appello, l'eccezione di giudicato esterno su tutte le possibili questioni dedotte anche in via di eccezione dalla società con conseguenti effetti sull'accoglimento del presente gravame CP_2 anche nei confronti della che dovrà Controparte_1 essere condannata a restituire l'intero importo reclamato da . Pt_1
6. Quanto alla domanda proposta in via subordinata riconvenzionale da volta ad CP_2 accertare e a dichiarare l'inadempimento di in relazione al contratto di mandato e la Pt_1 condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, trattasi di domanda coperta anch'essa dal giudicato e, in ogni caso, non esaminabile stante la mancata costituzione della società appellata nel giudizio riassunto.
7. All'accoglimento dell'appello consegue la riforma della sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, aveva determinato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con la sua definitiva caducazione.
Va infatti considerato che la sentenza di primo grado di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione ha un effetto sostitutivo del decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto dispone l'art. 653 comma 2 c.p.c., sicché per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, proprio in ragione dell'effetto sostitutivo nei termini anzidetti, non determina alcuna “reviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato e definitivamente caducato (cfr. Cass. ord. n. 20868 del
06/09/2017 e ord. 22874 del 16/08/2024) il cui contenuto deve essere pertanto sostituito da apposita pronuncia di condanna.
pagina 9 di 11 Atteso il carattere sostitutivo dell'appello, la cui decisione è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado, consegue pertanto la condanna dell'appellata al pagamento dell'importo di € 614.157,97, di cui alle fatture in atti, maggiorato degli interessi di mora decorrenti dalla data di scadenza delle singole fatture rimaste insolute al saldo effettivo.
8. All'accoglimento dell'appello e all'integrale riforma della sentenza di primo grado, consegue altresì, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di alla rifusione in CP_2 favore di delle spese di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al Pt_1 primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale di Varese (e non contestata) di complessivi € 16.870,00 di cui € 870,00 per anticipazioni (oltre oneri accessori come per legge) e quanto al presente grado, tenuto conto del valore della controversia (pari all'importo di €
614.157,97) e applicati i criteri indicati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 con i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale (attesa la media complessità delle questioni trattate) e i valori minimi per la fase di trattazione (contenuta nella sola partecipazione all'udienza), nella misura complessiva di € 22.333,00 per compensi (di cui € 5.706,00 per la fase di studio, €
3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge, nonché rimborso spese per il contributo unificato.
9. Va infine accolta la domanda restitutoria ritualmente formulata dall'appellante. Ed invero, in forza di quanto previsto dall'art. 336 comma 2 c.p.c. che disciplina il cd. effetto espansivo “esterno”, la riforma o la cassazione della sentenza impugnata, facendo venir meno
“ex tunc” il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, facendo sorgere automaticamente il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa. Tale effetto, a differenza di quanto previsto dalla disciplina vigente prima della riforma introdotta con L. n. 353/1990, si produce immediatamente, ovvero sin dal momento della pubblicazione della sentenza di secondo grado e a prescindere dall'intervenuto passaggio in giudicato della stessa. Ciò significa che la pronuncia di riforma determina fin da subito la caducazione dei provvedimenti e degli atti dipendenti dalla sentenza riformata, ivi compresi quelli di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, divenuti ormai privi di titolo giustificativo, con la conseguente insorgenza dell'obbligo di restituire le somme pagate o di ripristinare la situazione preesistente
(di recente v. Cass., ord. n. 7088/2022 e in senso conforme Cass., sent. n. 3706/2018).
Va pertanto disposta la condanna della appellata alla restituzione a controparte della somma di
€ 20.376,52 per spese legali del primo grado e imposta di registro, versata ad come da CP_2 documentazione in atti (docc. C, D, E), oltre interessi legali dal 6 ottobre 2022 al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro GIUDIZIALE Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 678/2022 pubblicata in data 21.6.2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento in favore di ella somma di € 614.157,97, Parte_1
pagina 10 di 11 oltre interessi di mora decorrenti dalla data di scadenza delle singole fatture rimaste insolute al saldo effettivo;
2. condanna altresì l'appellata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado nella misura già determinata dal Tribunale di Varese in complessivi € 16.870,00 di cui € 870,00 per anticipazioni
(oltre oneri accessori come per legge) e, quanto al presente grado, nella misura complessiva di € 22.333,00 per compensi (di cui € 5.706,00 per la fase di studio, €
3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge, nonché rimborso spese per il contributo unificato;
3. condanna l'appellata alla restituzione in favore di della somma Parte_1 complessiva di € 20.376,52 per spese legali del primo grado e imposta di registro, oltre interessi legali dal 6 ottobre 2022 al saldo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.12.2024.
Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza sezione civile nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente est.
dott. Antonio Corte Consigliere
dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in persona dell'amministratore delegato e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Guerrieri (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Viale C.F._1
L. Majno 17/A giusta delega in atti
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 già (P.IVA ) in persona del Curatore dott. Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
(C.F.
[...] C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 678/2022 emessa dal Tribunale di Varese e pubblicata il 21.6.2022
Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
pagina 1 di 11 riformare, per tutti i motivi esposti, la sentenza n. 678/2022 del Tribunale di Varese (R.G.
3051/2019), pubblicata in data 21 giugno 2022 e notificata in duplicato informatico in data 22 giugno 2022 e, per l'effetto, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso:
Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, confermare Controparte_2 il decreto ingiuntivo opposto n. 711/2019 (R. G. n. 2393/2019) emesso dal Tribunale di Varese del 13/17 agosto 2019 oggetto del giudizio di opposizione.
In subordine condannare, previo ogni opportuno accertamento, la società a pagare a Controparte_2 favore di l'importo di € 614.157,97, di cui alle fatture in atti, maggiorato degli Parte_1 interessi di mora decorrenti dalla data di scadenza delle singole fatture rimaste insolute al saldo effettivo, oltre rivalutazione monetaria ovvero il maggior o minor importo che eventualmente risulterà in corso di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di alla rifusione delle spese e dei compensi Parte_1 professionali di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, condannare Controparte_2 alla restituzione a favore di delle spese legali del primo grado di giudizio pagate Parte_1
e dell'imposta di registro versata pari complessivamente alla somma di Euro 20.376,52 oltre interessi legali dalla data del 6 ottobre 2022 al saldo.
In via istruttoria: accogliere le seguenti istanze istruttorie formulate nei termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.:
A) ordinare ad ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione per il POD Controparte_4
IT001E0009388 dell'estratto del proprio archivio commerciale, relativo agli anni 2005, 2006,
2007 e 2008 dal quale si possa evincere che la costante energia (moltiplicatore K=1500) utilizzata per la fatturazione dei consumi del periodo non era quella corretta (moltiplicatore
K=3000) accertata a seguito della verifica tecnica del 22 febbraio 2010;
B) ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, indicando come teste su tutti i capitoli di prova il Sig. domiciliato in Gallarate presso e sui Testimone_1 Parte_1 capitoli di prova da n. 14 a n. 17 i signori e domiciliati in Milano Testimone_2 Testimone_3 presso Controparte_4
1. “Vero che opera in qualità di grossista dell'energia elettrica a partire dal 1° Parte_1 gennaio 2008”.
2. “Vero che prima del 1° gennaio 2008, al fine di somministrare energia Parte_1 elettrica ai propri clienti finali, aveva la necessità di collaborare con società terze grossiste utenti del dispacciamento”.
3. “Vero che prima del 1° gennaio 2008, si serviva di società terze grossiste Parte_1 che erano operatori del dispacciamento di energia elettrica e intestatari dei contratti con Terna
S.p.A. e con i distributori locali”.
4. “Vero che prima del 1° gennaio 2008, stipulava per conto dei clienti finali i Parte_1 contratti con le società grossiste che stipulano i contratti per la trasmissione e per il trasporto per la somministrazione dell'energia elettrica ai clienti finali, come da documenti che mi si rammostrano (docc. 12)”.
5. “Vero che conferiva in data 14 ottobre 2004 mandato alla società Controparte_2 consortile a responsabilità limitata di stipulare in suo nome e conto con CP_5 Pt_1
pagina 2 di 11 un accordo per la somministrazione di energia elettrica in favore della stessa società Pt_1 mandante, come da documento che mi si rammostra (doc. 13)”. 6. “Vero che il POD IT001E00093888 sito in Campo di Maggio 17/B è di titolarità di
[...]
CP_2
7. “Vero che corrispondeva ad i corrispettivi per il prezzo Controparte_2 Parte_1 dell'energia elettrica in esecuzione del contratto di mandato del 14 ottobre 2004, come da documento che mi si rammostra (doc. 15)”.
8. “Vero che le fatture delle imprese grossiste indicano che il contratto di distribuzione e trasporto era direttamente stipulato tra EL RI S.p.A. e l'impresa grossista, come da documenti che si rammostrano (docc. 30 – 32)”.
9. “Vero che dal 1° gennaio 2008 diveniva utente del dispacciamento”. Parte_1
10. “Vero che dal 1° gennaio 2008 poteva stipulare direttamente i contratti con Parte_1
Terna e con le imprese di distribuzione”.
11. “Vero che a far data dal 1° gennaio 2008 e stipulavano Parte_1 Controparte_2 un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica, come da documento che mi si rammostra (doc. 17)”.
12. “Vero che nel nuovo ruolo di utente del dispacciamento, riceveva Parte_1 direttamente le fatture del distributore locale e provvedeva a fatturare il prezzo della fornitura ad in base alle indicazioni dei consumi di energia elettrica comunicate Controparte_2 dal distributore locale EL RI S.p.A.)”.
13. “Vero che nel corso del rapporto contrattuale sino alla Controparte_2 comunicazione di EL RI S.p.A. del 15 marzo 2010, pagava regolarmente le fatture di senza contestare la correttezza della tariffa applicata e l'esattezza dei Parte_1 consumi di energia elettrica consumata indicati da Parte_1
14. “Vero che l'installazione del misuratore, identificato dal numero di “presa”
12442017761409, relativo al POD IT001E00093888 avvenuta in data 11 marzo 2003, prevedeva i seguenti coefficienti tecnici “Ta rapporti 100/5 Tv rapporto 15000/100 costante di moltiplicazione 3000”.
15. “Vero che EL RI S.p.A. come da documentazione che mi si rammostra (doc. avv. 3 – 5), accertava nella verifica del 22 febbraio 2010 presso i contatori di Controparte_2 che era stata sbagliata l'impostazione commerciale del coefficiente di valorizzazione
[...] dell'energia elettrica consumata (1500 invece di 3000) in modo tale che Controparte_2 sino alla data del 1 febbraio 2010, per il medesimo quantitativo consumato, aveva pagato
l'energia elettrica per un valore dimezzato rispetto a quello effettivo”. 16. “Vero che in base alla risultanze di EL RI S.p.A. (doc. avv. 3 – 5) e alla correzione del coefficiente K (da 3000 a 1500) l'energia elettrica ulteriore da fatturare a era pari esattamente al doppio di quella già fatturata)”. Controparte_2
17. “Vero che il momento dell'errore di impostazione della costante di lettura che “ha avuto origine dall'istallazione del misuratore GME avvenuto in data 11 marzo 2003, come da documento che mi si rammostra (doc. avv. 3 – 5)”.
18. “Vero che l'accordo del 25 ottobre 2010 tra ed per la Parte_1 Controparte_2 dilazione di pagamento del debito di avente ad oggetto le fatture per il Controparte_2 periodo di febbraio / agosto 2010 prevedeva l'applicazione della nuova valorizzazione del coefficiente K pari a 3000, come indicato da EL RI S.p.A. (doc. 22)”.
pagina 3 di 11
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. (d'ora in avanti ) proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_2 CP_2 ingiuntivo n.711/2019 emesso il 17.8.2019 dal Tribunale di Varese in favore di Parte_1
a titolo di conguaglio per la somma di € 614.157,97, oltre interessi e spese di procedura, dovuta in forza del contratto di somministrazione di energia elettrica relativa all'utenza distinta con il
POD n.IT001E000938881 sita in Brunello presso la sede dell'opponente, con riferimento agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008. aveva richiesto detta somma a seguito della comunicazione in data 2.3.2010 con cui il Pt_1 concessionario locale dell'attività di trasporto e gestione di energia EL RI segnalava che, a seguito di una verifica del gruppo di misura (contatore) effettuata presso la sede di in data 22.2.2010, aveva “rilevato una costante energia di 3000, diversa da CP_2 quella utilizzata per la fatturazione dei consumi pari a 1500” e che “l'anomalia ha avuto origine dall'istallazione del misuratore GME avvenuta l'11/03/2003”, a seguito della quale con altra comunicazione del 15.3.2010 EL, dopo aver specificato che l'anomalia nell'impostazione della costante di energia era stata “sistemata dall'1/02/2010” riprendendo quindi in base alla corretta fatturazione, comunicava i quantitativi dei consumi ricostruiti espressi in kWh di energia elettrica e di potenza relativi al periodo 1.4.2005-31.1.2010 alla luce della nuova valorizzazione della costante di lettura (K) ricalcolata, per l'appunto, in 3000 anziché in 1500.
in via preliminare eccepiva la carenza di interesse ad agire di (per non avere CP_2 Pt_1 provato l'avvenuto pagamento del conguaglio ad EL RI), l'assenza di prova sull'asserita anomalia ad origine della nuova fatturazione, così come la data a partire dalla quale i consumi sarebbero stati erroneamente calcolati, contestando pertanto di dovere quanto richiesto e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento della propria domanda, l'accertamento della risoluzione dei contratti di mandato stipulati con l'opposta per inadempimento nonché la condanna al risarcimento del danno.
Si costituiva che domandava il rigetto dell'opposizione e precisava che la quantità di Pt_1 energia elettrica prelevata era stata correttamente misurata, come risultava da altra CTU tecnico-contabile disposta in analogo procedimento (Tribunale di Milano nr. 65733/11) per un diverso periodo di fornitura;
eccepiva che l'errore di fatturazione riguardava unicamente la
“costanza di moltiplicazione” rilevata e non incideva sulla correttezza dei consumi;
insisteva, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa sulla base delle sole memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rigettate le istanze di prova dedotte da e l'eccezione preliminare di carenza di interesse sollevata Pt_1 da il primo giudice, ritenendo fondata l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e CP_2 condannava al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il Tribunale affermava che “l'opposta, a fronte della contestazione sulle somme fatturate operata dall'opponente, avrebbe dovuto acquisire la prova dell'effettiva esistenza del c.d. errore di fatturazione eccepito” (cfr. pag. 7 sentenza), senza limitarsi ad affermare
“apoditticamente che i conguagli erano stati conteggiati ricalcolando la costante di moltiplicazione nella misura indicata dal terzo fornitore di energia”. Considerava inoltre pagina 4 di 11 infondata la tesi della resistente in merito alla sussistenza di un mero errore di fatturazione, ritenendo invece che si trattasse di un errore di tipo tecnico “che avrebbe richiesto uno specifico accertamento nel corso del presente giudizio”, non richiesto dall'opposta e non provato nemmeno a mezzo della prodotta CTU le cui conclusioni venivano ritenute inutilizzabili in quanto “relativa ad altro giudizio”. Non sussistendo pertanto la prova del credito vantato, il Tribunale accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo.
2. Con atto di appello notificato a mezzo PEC il 18.7.2022, ha impugnato la sentenza Pt_1 censurando l'erronea interpretazione degli elementi di fatto e l'erronea/mancata valutazione degli elementi di prova forniti.
Si è costituita la quale ha insistito per l'insussistenza di prova della domanda CP_2 avversaria, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 29.11.2022, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2023.
Nelle more del giudizio, ha mutato la propria denominazione in CP_2 Controparte_1
e in data 8.9.2023 ha presentato un'istanza di interruzione del processo, stante l'apertura della liquidazione giudiziale dichiarata nei suoi confronti con provvedimento in data 23.6.2023 del
Tribunale di Varese.
All'udienza del 10.10.2023, la Corte, datone atto, ha dichiarato l'interruzione del processo che ha riassunto in pari data reiterando le conclusioni già presentate. Pt_1
All'udienza del 27.2.2024 fissata per la comparizione delle parti, (già Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita. Ne va pertanto dichiarata, in CP_2 questa sede, la contumacia, come richiesto da controparte alla medesima udienza.
La causa è stata quindi assegnata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
3. Con il primo motivo di appello, rubricato “erronea interpretazione degli elementi di fatto e vizio di erronea o mancata valutazione degli elementi di prova forniti”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato quello che definisce Pt_1
“un mero errore di fatturazione” e che invece è, secondo il giudice di prime cure, “un effettivo errore di tipo tecnico che avrebbe richiesto uno specifico accertamento nel corso del presente giudizio”. L'appellante sostiene invece che l'errore di fatturazione riscontrato prima della rettifica della costante K “non consiste in alcuna valutazione tecnica della stessa rettifica oppure del cattivo
o mancato funzionamento del gruppo di misura”, ma soltanto comporta la necessità, previa correzione del dato numerico della costante di lettura da 1500 a 3000, “della rideterminazione numerica dei consumi effettivi, che nel caso di specie risultano raddoppiati”. Sul punto l'appellante ribadisce che la circostanza ha già formato oggetto di accertamento tecnico nel giudizio avanti al Tribunale di Milano, in relazione ai medesimi consumi relativi al periodo dal 2005 al 2008 e rileva come le conclusioni fornite dal CTU in quel giudizio, sotto l'aspetto della ricostruzione dei consumi e della correttezza contabile della fatturazione, rappresentino elementi decisivi per dimostrare la correttezza dei fatti rappresentati. Lamenta pertanto l'errore del primo giudice che, contravvenendo anche al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, ha ritenuto di disattendere “le conclusioni della CTU relativa ad altro giudizio” ritenendole “inutilizzabili”. pagina 5 di 11 L'appellante richiama altresì il verbale, mai impugnato da con cui EL RI CP_2
(concessionario pubblico del servizio di distribuzione e, come tale, incaricato di pubblico servizio con poteri di certificazione), nel corso della verifica tecnica del 22.2.2010, ha accertato che “il GME funziona regolarmente. La costante di moltiplicazione rilevata è 3000 e non 1500 come indicato nell'archivio commerciale” e che l'errore di impostazione della costante di lettura “ha avuto origine dall'istallazione del misuratore GME avvenuto in data 11/03/2003”(doc. 19), nonché la PEC del 4.3.2020 con cui EL RI ha comunicato che, in relazione al misuratore installato presso i dati ufficiali di attivazione da CP_2 considerarsi corretti, dati tecnici “di targa” quindi immodificabili, sono “Ta rapporti 100/5 Tv rapporto 15000/100 costante 3000”(doc. 30 fasc. primo grado). Da ultimo ha richiamato l'ulteriore comunicazione del 4.3.2020, effettuata a mezzo del portale istituzionale FOUR, con la quale EL RI ribadiva ad che il gruppo di misura installato nel 2003 Pt_1 aveva una diversa costante di misura, erroneamente impostata in sede di installazione, pari a
1500 in luogo di quella corretta pari a 3000 (doc. 31 e 34 fasc. primo grado). Per tali motivi l'appellante denuncia la violazione dell'art. 2729 c.c. per non avere il giudice valutato, nella loro portata complessiva, tutti gli elementi forniti a sostegno della dedotta erronea impostazione del GME, all'origine dell'errore di fatturazione.
3.1 Con il secondo motivo di appello, “condizionato al mancato accoglimento del primo”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha ammesso le istanze istruttorie su circostanze di fatto necessarie a dimostrare il diritto azionato, “la cui mancanza ha costituto il motivo di accoglimento dell'opposizione di e pertanto lamenta che Tribunale, in CP_2 violazione degli artt. 115, 116, 183 e 210 c.p.c., avrebbe, “da un lato, ritenuto non provata
l'anomalia all'origine dell'errore di fatturazione e, dall'altro lato, dichiarato inammissibili le richieste istruttorie proposte da volte a dimostrare i presupposti su cui la stessa Pt_1 anomalia si fondava”.
4. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Il presente giudizio trae origine dalla richiesta del fornitore di energia elettrica al cliente Pt_1 somministrato di pagamento dei corrispettivi a conguaglio, a seguito di una rettifica CP_2 dei consumi di energia elettrica accertati dall'impresa concessionaria (già Controparte_4
EL RI s.p.a.) per gli anni 2005/2008.
Il credito azionato dall'istante nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Varese, poi opposto vittoriosamente dalla debitrice, con revoca dello stesso disposta con la sentenza impugnata. Sul punto si precisa che l'interesse di alla prosecuzione del giudizio, Pt_1 riassunto nei confronti della Curatela della società dichiarata - nelle more - in liquidazione giudiziale, deriva dalla natura concorsuale del credito nei confronti della massa, credito nel frattempo oggetto di domanda di insinuazione al passivo da parte di e ammesso con Pt_1 riserva ex art. 204, co. 2 lett. c) C.C.I.I., “ad esito del giudizio promosso dall'istante avanti la
Corte d'Appello di Milano”, come da provvedimento in data 13.3.2024 del Giudice Delegato della sezione fallimentare del Tribunale di Varese (R.G. n. 18/23).
Come rilevato dall'appellante, da ultimo con la comparsa conclusionale depositata in atti, analoga vicenda - basata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto - ha formato oggetto di precedenti giudizi avanti il Tribunale di Milano (R.G. n. 65733/11) e la Corte di Appello di pagina 6 di 11 Milano (R.G. n. 1689/2019), decisi entrambi con sentenze che hanno integralmente accolto, nel merito, le domande di e respinto le contestazioni di Pt_1 CP_2
Tali sentenze sono passate in giudicato a seguito del rigetto del ricorso proposto da CP_2 innanzi alla Corte di Cassazione e da quest'ultima rigettato con ordinanza emessa il 20.2.2024.
Sono pertanto divenuti definitivi gli accertamenti svolti nell'ambito dei suddetti giudizi che rappresentano l'identico presupposto tecnico-giuridico della presente causa.
Più precisamente, la controversia promossa avanti il Tribunale di Milano riguardava, oltre che gli anni 2009 e 2010, anche il periodo dal 2005 al 2008, oggetto di esame, in relazione al quale il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale determinando Pt_1
a promuovere, per tale credito, azione monitoria avanti il Tribunale di Varese, il cui decreto ingiuntivo ha formato oggetto di opposizione da parte di decisa dalla sentenza qui CP_2 impugnata.
La CTU disposta dal giudice del Tribunale di Milano nel predetto procedimento (tra l'altro, già di per sé, liberamente valutabile dal giudice - Cass. n. 12508/2016), volta a controllare la funzionalità del gruppo di misura installato da EL presso lo stabilimento di a valutare CP_2
l'incidenza sui consumi registrati e sulla loro contabilizzazione, ha ad oggetto il medesimo contratto di distribuzione e i medesimi elementi di fatto, sia pure riferiti a un diverso periodo di fatturazione.
All'esito dell'espletamento della Consulenza tecnica è risultato che:
- il gruppo di misura funzionava regolarmente;
- l'errata indicazione della costante di lettura pari a 1500 invece di 3000 aveva inciso sulla fatturazione di Pt_1
- gli importi e i consumi indicati da nella fatturazione a conguaglio, dopo la correzione Pt_1 della costante di lettura, erano sostanzialmente corretti.
Il Consulente aveva pertanto concluso che “l'errore commesso non attiene, pertanto, ad una ricostruzione dei consumi in senso stretto, quanto ad una corretta contabilizzazione dei consumi già correttamente registrati”. La Corte d'Appello di Milano, nel successivo giudizio di impugnazione promosso da CP_2 con sentenza n. 934/2021, ha confermato la decisione del Tribunale rilevando, sulla questione dell'errore di fatturazione in conseguenza dei maggiori consumi effettivi, quanto segue:
- “nel corso della verifica effettuata dall'EL nel febbraio 2010 non è stato constatato un malfunzionamento del contatore, il quale ha sempre funzionato correttamente e ha registrato gli esatti consumi di energia elettrica somministrati a che sino ad allora li aveva CP_2 regolarmente pagati senza contestazione alcuna, bensì è stato rilevato che 'il GME funziona regolarmente, la costante K di moltiplicazione rilevata è 3000 e non 1500 come indicato nell'archivio commerciale'. In altre parole, a fronte di una esatta rilevazione dei consumi di energia, l'indicazione di una costante di lettura diversa (1500 invece di 3000) ha comportato esclusivamente che vi sia stata una erronea fatturazione dell'energia elettrica consumata da
(la metà di quella effettivamente prelevata)”; CP_2
- “contrariamente a quanto sostenuto [da , non vi è alcuna incertezza sulla data CP_2 iniziale dell'errata contabilizzazione anche perché, come giustamente rilevato dalla difesa della appellata, la circostanza che il misuratore matricola 76003148 installato in data 11 marzo 2003 presso il sito industriale di in Brunello via Campo di Maggio 17, aveva CP_2 una costante di moltiplicazione pari a K=3000 invece di quella K=1500 erroneamente indicata
pagina 7 di 11 negli archivi commerciali, costituisce un dato obiettivo e non contestabile, poiché è riportato tra i dati di targa immutabili di ogni specifico contatore installato. D'altra parte, l'appellante non ha mai impugnato il predetto verbale di accertamento, né ha indicato altra diversa data di installazione del contatore o prodotto la propria copia del verbale di installazione con la quale dimostrare l'erroneità di questi dati. Proprio partendo da questi presupposti oggettivi che, giustamente il Tribunale ha ritenuto accertati, si deve condividere la considerazione del primo giudice sul fatto che non possono trovare applicazione nel caso di specie né l'art. 19.3 del contratto di trasporto stipulato da con EL per conto di secondo il quale “la Pt_1 CP_2 ricostruzione [dei prelievi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura] avrà effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata”, né l'analogo art. 22.5 del TIT allegato alla Delibera ARERA n. 348/07, per il quale il periodo in cui si è verificata l'irregolarità di funzionamento … la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica è effettuata … sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del misuratore, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata” poiché si tratta di norme dettate per la diversa ipotesi del malfunzionamento del contatore a causa di un guasto dalla quale scaturisce la necessità di ricostruzione dei consumi per cui esse limitano la ricostruzione dei consumi ad un determinato periodo temporale, esclusivamente quando non sia possibile accertare diversamente il momento in cui il guasto del contatore si sia verificato. Nel caso qui in discussione, i consumi sono stati regolarmente registrati ma erroneamente fatturati, cioè contabilizzati e, quindi, si pone il diverso problema della loro corretta monetizzazione sulla base delle tariffe contrattuali.
La sentenza della Corte di appello di Milano n. 934/2021 è stata oggetto di ricorso per
Cassazione da parte di respinto con ordinanza n. 15651 pubblicata il 4.6.2024 (prodotta CP_2 in atti al doc. H fasc. appellante), che ne ha confermato la legittimità.
In particolare, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di affermando in CP_2 motivazione: “la corte d'appello si è basata su elementi oggettivi così da soddisfare sia il criterio normativo di riparto dell'onere della prova, sia l'integrazione del valore presuntivo della dichiarazione di EL con altri indizi;
infatti ha considerato che, a fronte di una corretta rilevazione dei consumi di energia, l'indicazione di una costante di lettura diversa quale accertata dal CTU costituiva un dato oggettivo perché riportato tra i dati di targa immutabili di ogni specifico contatore installato;
dunque, essendo certa la presenza non di un malfunzionamento del contatore ma dell'errore di calcolo derivante dalla omessa corretta programmazione del medesimo al momento della sua installazione, è evidente che alcun rilievo privilegiato è stato attribuito alla dichiarazione del terzo;
né vi è una inversione delle regole di riparto dell'onere della prova nel passaggio in cui la corte di merito afferma che l'oggettiva erronea programmazione del contatore non era stata contestata dalla la sentenza è CP_2 conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'art. 2697 c.c. pone l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto a carico di chi agisce per la tutela del medesimo e la prova dei fatti impeditivi a carico di chi eccepisca una causa di estinzione del diritto medesimo;
quindi a fronte della prova del corretto funzionamento del contatore, era la onerata CP_2 della prova di fatti impeditivi, onere che la corte del merito ha ritenuto non assolto”.
pagina 8 di 11 5. Alla luce di tali premesse, il Collegio non può che rilevare la sussistenza del giudicato sulle questioni oggetto dell'odierno gravame, che rappresenta, dunque, la legge del caso concreto. Infatti, l'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 20802/2010; Cass. n. 8379/2009; Cass. SS.UU. n. 226/2001) e il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, come fatto nel caso di specie da che ha formulato espressa Pt_1 domanda sul punto nella comparsa conclusionale.
Del resto, il giudicato interno e quello esterno non solo hanno la medesima autorità, che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato a una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, che non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito;
in altre parole, il giudicato va assimilato agli elementi normativi, sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge;
ne consegue che l'accertamento del giudicato può essere effettuato dal giudice anche d'ufficio e pure in grado d'appello (Cass. 15339/2018).
Sussistono quindi i requisiti per far valere e dichiarare opponibile, nel presente giudizio d'appello, l'eccezione di giudicato esterno su tutte le possibili questioni dedotte anche in via di eccezione dalla società con conseguenti effetti sull'accoglimento del presente gravame CP_2 anche nei confronti della che dovrà Controparte_1 essere condannata a restituire l'intero importo reclamato da . Pt_1
6. Quanto alla domanda proposta in via subordinata riconvenzionale da volta ad CP_2 accertare e a dichiarare l'inadempimento di in relazione al contratto di mandato e la Pt_1 condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni, trattasi di domanda coperta anch'essa dal giudicato e, in ogni caso, non esaminabile stante la mancata costituzione della società appellata nel giudizio riassunto.
7. All'accoglimento dell'appello consegue la riforma della sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, aveva determinato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con la sua definitiva caducazione.
Va infatti considerato che la sentenza di primo grado di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione ha un effetto sostitutivo del decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto dispone l'art. 653 comma 2 c.p.c., sicché per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, proprio in ragione dell'effetto sostitutivo nei termini anzidetti, non determina alcuna “reviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato e definitivamente caducato (cfr. Cass. ord. n. 20868 del
06/09/2017 e ord. 22874 del 16/08/2024) il cui contenuto deve essere pertanto sostituito da apposita pronuncia di condanna.
pagina 9 di 11 Atteso il carattere sostitutivo dell'appello, la cui decisione è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado, consegue pertanto la condanna dell'appellata al pagamento dell'importo di € 614.157,97, di cui alle fatture in atti, maggiorato degli interessi di mora decorrenti dalla data di scadenza delle singole fatture rimaste insolute al saldo effettivo.
8. All'accoglimento dell'appello e all'integrale riforma della sentenza di primo grado, consegue altresì, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di alla rifusione in CP_2 favore di delle spese di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, quanto al Pt_1 primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale di Varese (e non contestata) di complessivi € 16.870,00 di cui € 870,00 per anticipazioni (oltre oneri accessori come per legge) e quanto al presente grado, tenuto conto del valore della controversia (pari all'importo di €
614.157,97) e applicati i criteri indicati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 con i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale (attesa la media complessità delle questioni trattate) e i valori minimi per la fase di trattazione (contenuta nella sola partecipazione all'udienza), nella misura complessiva di € 22.333,00 per compensi (di cui € 5.706,00 per la fase di studio, €
3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge, nonché rimborso spese per il contributo unificato.
9. Va infine accolta la domanda restitutoria ritualmente formulata dall'appellante. Ed invero, in forza di quanto previsto dall'art. 336 comma 2 c.p.c. che disciplina il cd. effetto espansivo “esterno”, la riforma o la cassazione della sentenza impugnata, facendo venir meno
“ex tunc” il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, facendo sorgere automaticamente il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa. Tale effetto, a differenza di quanto previsto dalla disciplina vigente prima della riforma introdotta con L. n. 353/1990, si produce immediatamente, ovvero sin dal momento della pubblicazione della sentenza di secondo grado e a prescindere dall'intervenuto passaggio in giudicato della stessa. Ciò significa che la pronuncia di riforma determina fin da subito la caducazione dei provvedimenti e degli atti dipendenti dalla sentenza riformata, ivi compresi quelli di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, divenuti ormai privi di titolo giustificativo, con la conseguente insorgenza dell'obbligo di restituire le somme pagate o di ripristinare la situazione preesistente
(di recente v. Cass., ord. n. 7088/2022 e in senso conforme Cass., sent. n. 3706/2018).
Va pertanto disposta la condanna della appellata alla restituzione a controparte della somma di
€ 20.376,52 per spese legali del primo grado e imposta di registro, versata ad come da CP_2 documentazione in atti (docc. C, D, E), oltre interessi legali dal 6 ottobre 2022 al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro GIUDIZIALE Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 678/2022 pubblicata in data 21.6.2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento in favore di ella somma di € 614.157,97, Parte_1
pagina 10 di 11 oltre interessi di mora decorrenti dalla data di scadenza delle singole fatture rimaste insolute al saldo effettivo;
2. condanna altresì l'appellata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado nella misura già determinata dal Tribunale di Varese in complessivi € 16.870,00 di cui € 870,00 per anticipazioni
(oltre oneri accessori come per legge) e, quanto al presente grado, nella misura complessiva di € 22.333,00 per compensi (di cui € 5.706,00 per la fase di studio, €
3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge, nonché rimborso spese per il contributo unificato;
3. condanna l'appellata alla restituzione in favore di della somma Parte_1 complessiva di € 20.376,52 per spese legali del primo grado e imposta di registro, oltre interessi legali dal 6 ottobre 2022 al saldo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.12.2024.
Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
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