Articolo 615 quater del Codice penale
Articolo 615 terArticolo 615 quinquies
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14 gennaio 1994
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1 febbraio 2022
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17 luglio 2024
Art. 615-quater.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un ((vantaggio)) o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire dieci milioni.

((La pena e' della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1) )) .

((La pena e' della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma)) .
Entrata in vigore il 17 luglio 2024
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