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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
494/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti
Maurizio Colotto e Fabio Virgili del Foro di Reggio Emilia e Stefano Piccioli del
Foro di La Spezia, ed elettivamente domiciliato presso i relativi domicili digitali;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede legale in Mercato Controparte_1 P.IVA_1
Saraceno (FC), via Paul Harris – fraz. Cella nn. 31/33, in persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 16.05.2025, il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito:
1) accertare e dichiarare, per i motivi esplicitati in ricorso, l'illegittimità e/o nullità
e/o inefficacia del contratto a tempo determinato e/o delle successive proroghe intercorsi tra la e il Sig. e Parte_2 Parte_1
per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza tra il Sig. Parte_1
e la di un rapporto di lavoro subordinato a
[...] Parte_2
tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di inizio contratto a termine, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, ed alle condizioni dallo stesso disciplinate ordinando il ripristino del rapporto di lavoro;
2) condannare la in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore, a corrispondere al Sig. l'indennità da 2,5 Parte_1
a 12 mensilità prevista dall'art. 28, comma secondo, del D. Lgs. n. 81/2015, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari.”.
- che il ricorrente, con nota depositata in data 09.06.2025, dava atto dell'intervenuta composizione della controversia in sede stragiudiziale anche sotto il profilo delle spese di lite;
considerato che – come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019); considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
494/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti
Maurizio Colotto e Fabio Virgili del Foro di Reggio Emilia e Stefano Piccioli del
Foro di La Spezia, ed elettivamente domiciliato presso i relativi domicili digitali;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede legale in Mercato Controparte_1 P.IVA_1
Saraceno (FC), via Paul Harris – fraz. Cella nn. 31/33, in persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 16.05.2025, il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito:
1) accertare e dichiarare, per i motivi esplicitati in ricorso, l'illegittimità e/o nullità
e/o inefficacia del contratto a tempo determinato e/o delle successive proroghe intercorsi tra la e il Sig. e Parte_2 Parte_1
per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza tra il Sig. Parte_1
e la di un rapporto di lavoro subordinato a
[...] Parte_2
tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di inizio contratto a termine, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, ed alle condizioni dallo stesso disciplinate ordinando il ripristino del rapporto di lavoro;
2) condannare la in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore, a corrispondere al Sig. l'indennità da 2,5 Parte_1
a 12 mensilità prevista dall'art. 28, comma secondo, del D. Lgs. n. 81/2015, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari.”.
- che il ricorrente, con nota depositata in data 09.06.2025, dava atto dell'intervenuta composizione della controversia in sede stragiudiziale anche sotto il profilo delle spese di lite;
considerato che – come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019); considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)