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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Controparte_1
Registro delle Imprese di RO , rappresentata da P.IVA_1 [...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonio Parte_1
Ferrara (CF ) dal quale è rappresentata e difesa;
CodiceFiscale_1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , elettivamente domiciliato in Vibo Controparte_2 C.F._2 Valentia alla Via Lacquari, 62 nello studio dell'avv. Giuseppe Pasquino (C.F.
), che lo rappresenta e difende;
C.F._3
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita: 1) accogliere l'appello proposto, con la integrale riformulazione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 714/2024, pubblicata il 24/10/2024, resa nell'ambito del giudizio di cui a RG n. 466/2024; 2) condannare controparte alle spese del doppio grado di giudizio secondo il principio della soccombenza.”
Per l'appellata:
“C H I E D E Il rigetto del dispiegato appello in quanto manifestamente e palesemente infondato, con vittoria di spese e competenze del giudizio, condanna per lite temeraria e
pagina 1 di 8 risarcimento del danno a favore del per la dedotta temerarietà e le conseguenze lesive CP_2 allo stesso determinate, secondo equità”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Società ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la CP_1 sentenza n. 714/2024, pubblicata il 24.10.2024, con la quale il Tribunale di Lodi ha accolto l'opposizione a precetto proposta da accertando e dichiarando Controparte_2 l'intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere da in via esecutiva con CP_1 condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Il giudice di primo grado, premesso che con precetto notificato in data 5.3.2024 l'opposta ha agito in via esecutiva in forza del titolo stragiudiziale costituito dal mutuo fondiario stipulato in data 22.07.2003 per il pagamento della somma complessiva di € 593.782,92, oltre interessi e spese di procedura, ha esaminato e accolto l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente per decorso del termine decennale dall'intervenuta risoluzione del contratto, risalente al 23.10.2006.
Eccezione alla quale la creditrice procedente aveva replicato, costituendosi solo dopo la pronuncia di ordinanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo, deducendo “di aver tempestivamente interrotto la prescrizione del diritto di credito tanto in data 28.06.2013, mediante domanda di ammissione del credito nella procedura di prevenzione ex l. 24.12.2012 n. 228 ai sensi dell'art. 58 comma 2 d.lgs.159 del 06.09.2011, nonché mediante successiva lettera di messa in mora in data 04.10.2019”.
Il Tribunale, con la pronuncia gravata, ha premesso che il precetto, notificato il 5.3.2024 nei confronti dell'odierno opponente e degli altri fideiussori e Parte_2 Parte_3
per la somma complessiva di euro 593.782,92, conteneva le seguenti indicazioni
[...] relative alla suddivisione di tale importo: a) quanto ad euro 242.529,48, quale capitale residuo alla data del 23 ottobre 2006; b) quanto ad euro 4.130,92, quale residuo interessi alla data del
23 ottobre 2006; c) quanto ad euro 57.470,52, quale capitale rate scadute ed insolute alla data del 23 ottobre 2006; d) quanto ad euro 30.775,60 quale quota interessi rate scadute ed insolute alla data del 23 ottobre 2006; e) quanto ad euro 6.100,23, quali interessi di mora dal 23 ottobre
2006; f) quanto ad euro 13.581,65, quale commissione risoluzione del contratto;
g) quanto ad euro 239.194,52, quali interessi di mora (tasso globale medio + 50%) dalla data del 24 ottobre
2006 alla data del 23 novembre 2022; oltre interessi di mora ai tassi contrattuali e sempre nei limiti della legge 108/96, dalle singole scadenze sino al soddisfo, oltre spese dell'atto e successive. Tutto ciò, in forza del contratto di credito fondiario stipulato in data 22.07.2003, repertorio nr. 46493, raccolta nr. 18466, con il quale la Banca Monte dei Paschi di Siena Merchant Banca per le Piccole e Medie Imprese S.p.a. con sede in Firenze ha concesso alla società , con sede in San Calogero, C.F. Controparte_3
il mutuo di euro 300.000,00, nr. 339257, con ammortamento in 10 anni. Nel P.IVA_2 predetto atto, al fine di garantire tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria si erano costituiti come fideiussori solidali , odierno opponente, nonché Controparte_2
e . Nel mentre la titolarità del credito è stata acquisita Parte_2 Parte_3 da in quanto cessionaria del medesimo dalla Banca Monte dei Paschi Controparte_1 di Siena S.p.a.”. Il Tribunale ha quindi rilevato che “Al fine della valutazione dell'eccezione sollevata da parte attrice di avvenuta prescrizione del credito di è necessario Controparte_1 preliminarmente cristallizzare la data da cui decorrono i termini stessi di prescrizione. L'odierna opponente rileva quale termine iniziale il 23.10.2006, ovvero il momento in cui è intervenuta la risoluzione del contratto di mutuo, e che conseguentemente ha determinato l'obbligo restitutorio dell'intero importo mutuato e degli interessi. Parte convenuta opposta pagina 2 di 8 costituendosi non ha contestato l'asserzione dell'avvenuta risoluzione del contratto alla data del 23.10.2006. Altresì, nel precetto e nella comparsa di costituzione di parte convenuta si fa riferimento a somme per rate insolute e scadute alla data del 23.10.2006, alla somma di euro
242.529,48 quale capitale residuo alla data del 23.10.2006, ad euro 13.581,65 quale commissione di risoluzione contrattuale, elementi questi che danno conferma dell'avvenuta risoluzione contrattuale alla data del 23.10.2006”. Secondo il giudice di prime cure, quindi, “non solo la mancata contestazione in giudizio, ma lo stesso contenuto dell'atto di precetto e quanto affermato nella comparsa di costituzione e risposta di parte opposta sono valutati come prova dell'avvenuta risoluzione contrattuale al 23.10.2006. Ed invero, se la prescrizione decennale nel contratto di mutuo decorre dalla scadenza dell'ultima rata, va rilevato che "la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero" (così Cass.
Civ. sez. III 10 febbraio 2023, nr. 4232) con evidenti ed inevitabili ricadute anche in tema di prescrizione del diritto di credito. Poiché il mutuante può pretendere il pagamento immediato dell'intera prestazione, venendo meno la precedente contrattazione relativa alla rateizzazione del debito, il termine di prescrizione deve essere fatto decorrere dal momento in cui il creditore comunica la decadenza dal beneficio del termine. Dunque, la prescrizione, nel caso di specie, decorre dal 23.10.2006 non solo per effetto della risoluzione contrattuale, sempre dedotta da controparte, ma anche a seguito della richiesta di restituzione della intera prestazione conseguente alla decadenza dal beneficio del termine, palesemente risultante da tutti gli atti di controparte”. Alla luce di ciò il Tribunale ha ritenuto manifestamente fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito di “in quanto risulta dagli atti di causa Controparte_1 che il credito è venuto a scadenza – a seguito di risoluzione del contratto – in data 23.10.2006 e che la domanda di insinuazione svolta dal creditore ai sensi dell'art. 58 del c.d. Codice Antimafia in data 28.06.2013, per espressa previsione di legge (cfr. art. 58 comma 4), non costituisce atto interruttivo della prescrizione per le ragioni di seguito esposte”.
Il giudice ha richiamato in proposito la pronuncia n. 46099/2023 della Suprema Corte di
Cassazione e ha concluso osservando che “Il primo ed effettivo atto interruttivo documentato della prescrizione deve essere individuato nella lettera di messa in mora notificata a
[...]
in data 04.10.2019 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine decennale … Controparte_2 il dettato normativo di cui all'art. 58, co. IV del Codice antimafia che esclude expressis verbis l'effetto interruttivo della prescrizione (“La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore o il terzo intestatario dei beni”), conducono dunque a ritenere fondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito sollevata da parte attrice opponente. In conclusione, per tutte le considerazioni che precedono, il decorso di oltre un decennio tra la data di avvenuta scadenza del diritto di credito - 23.10.2006 - e il primo effettivo atto interruttivo documentato -
04.10.2019 - costituisce valida ragione per cui accogliere la domanda dell'odierno attore di opposizione a precetto e, conseguentemente, revocare il titolo stragiudiziale costituito dal mutuo fondiario stipulato in data 22.07.2003 rep. 46439 rac. 18466, stante l'avvenuta prescrizione del credito vantato da . Controparte_1
2. Con i motivi di appello la creditrice opposta lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 171 ter c.p.c., sostenendo di aver contestato “in modo esplicito e puntuale che in data pagina 3 di 8 23.10.2006 sia intervenuta la risoluzione del rapporto”, atteso che “l'indicazione delle poste dovute ad una determinata data non implica la risoluzione, ma esclusivamente che non siano seguiti ulteriori pagamenti”. Sostiene altresì che a seguito dell'intervenuta confisca dei beni della mutuataria in sede penale il credito nei confronti del era divenuto “inesigibile” CP_2 secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, con “annessa inefficacia di pretesa risolutoria-restitutoria di parte”. Deduce ancora l'appellante che “l'inesigibilità del credito preclude tout court il decorso della prescrizione perché il fondamento stesso dell'istituto de quo si fonda sulla possibilità giuridica dell'esercizio del diritto, possibilità che nella fattispecie era evidentemente preclusa”; sostiene che solo in data 27.7.2015 il credito vantato nei confronti del era divenuto nuovamente CP_2 esigibile, allorchè era divenuta definitiva l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Catanzaro aveva “ammesso al passivo” il credito della banca cedente di cui al contratto di mutuo fondiario nella procedura di esecuzione pendente. Secondo l'appellante il dies a quo del termine prescrizionale dev'essere fissato al 27/07/2015,
“motivo per cui il credito per cui si è agito con la notifica del precetto in data 04/03/2024 non può dirsi prescritto”. Lamenta infine violazione dell'art. 112 c.p.c. perché su tale questione dell'inesigibilità del credito il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi.
3. L'appellato si è costituito con comparsa depositata in data 24.1.2025 ed ha chiesto il rigetto dell'appello proposto da controparte con condanna della stessa per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. All'udienza del 3.6.2025 il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato. La società opposta lamenta che il Tribunale abbia erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione del credito azionato in sede esecutiva perché a suo dire, e contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non vi era stata alcuna risoluzione contrattuale il 23.10.2006, circostanza che era stata tempestivamente contestata in primo grado.
Tale argomentazione non può essere accolta.
Occorre evidenziare innanzitutto che è lo stesso contenuto del precetto notificato al dalla CP_2 società a contenere indicazioni inequivoche in tal senso, in quanto l'importo CP_1 precettato di 593.782,92 è stato così suddiviso nel dettaglio dalla creditrice “a) quanto ad euro
242.529,48, quale capitale residuo alla data del 23 ottobre 2006; b) quanto ad euro 4.130,92, quale residuo interessi alla data del 23 ottobre 2006; c) quanto ad euro 57.470,52, quale capitale rate scadute ed insolute alla data del 23 ottobre 2006; d) quanto ad euro 30.775,60 quale quota interessi rate scadute ed insolute alla data del 23 ottobre 2006; e) quanto ad euro
6.100,23, quali interessi di mora dal 23 ottobre 2006; f) quanto ad euro 13.581,65, quale commissione risoluzione del contratto;
g) quanto ad euro 239.194,52, quali interessi di mora
(tasso globale medio + 50%) dalla data del 24 ottobre 2006 alla data del 23 novembre 2022; oltre interessi di mora ai tassi contrattuali e sempre nei limiti della legge 108/96, dalle singole scadenze sino al soddisfo, oltre spese dell'atto e successive”. Quindi, agendo in via esecutiva nei confronti del fideiussore per il debito contratto dalla CP_2 mutuataria, la società la creditrice ha chiesto non solo il pagamento delle Controparte_3 rate scadute alla data del 23.10.2006, ma anche dell'intero capitale residuo (euro 242.529,48), ciò che comprova l'avvenuta decadenza del debitore dal beneficio del termine con conseguente obbligo di restituire l'intera somma mutuata. Circostanza ulteriormente comprovata dalla richiesta di pagamento della somma di euro 13.581,65 a titolo di “commissione risoluzione del contratto”: il contenuto dell'atto di precetto, redatto, sottoscritto e notificato dalla società
pagina 4 di 8 opposta – cessionaria della mutuante MPS – dimostra di per sé e in via documentale che alla data del 23.10.2006 il contratto di mutuo era stato risolto per inadempimento della mutuataria. Sulla scorta di tale dato documentale pacifico, l'opponente ha conseguentemente eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato nei suoi confronti con unico motivo articolato nell'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato il 7.3.2024, contestualmente formulando istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. A fronte di ciò, la società opposta non si è costituita in giudizio e il Tribunale, preso atto della mancata prova di atti interruttivi del termine decennale di prescrizione, ha disposto inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo fissando per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare adottato l'udienza, nel contraddittorio delle parti, del 17.7.2024. Solo in data 4.7.2024 la società si è costituita in giudizio, e non solo non ha contestato CP_1 l'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo nella data da essa stessa indicata in precetto, ma ha anzi nuovamente richiamato (p. 5 della comparsa di costituzione) le causali di pagamento delle singole somme ivi indicate e, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, si è difesa sostenendo che il dies a quo del relativo termine dovesse essere fissato alla data di “chiusura del procedimento penale ad oggi ancora pendente” e che tale termine non solo non era decorso ma “addirittura risulta stato interrotto prima della sua scadenza grazie alla insinuazione al passivo del credito vantato nel procedimento penale di esecuzione come da documentazione che si deposita”. Ha dedotto nello specifico che “l'ammissione del credito nella procedura di esecuzione penale pendente presso la Corte di Appello di Catanzaro assume particolare importanza ai fini del rigetto della presente opposizione e relativamente alla revoca della ordinanza di sospensione del titolo esecutivo posto che la pendenza della procedura di esecuzione penale giusta confisca dei beni determina la interruzione del termine prescrizionale sino alla conclusione della stessa”.
A fronte di ciò è certamente tardiva la contestazione introdotta dalla società solo con la CP_1 memoria ex art. 171 ter c.p.c., allorchè la stessa ha sostenuto che alcuna risoluzione del contratto di mutuo vi fosse stata alla data indicata in precetto (23.10.2006), in quanto in tal modo l'opposta ha introdotto un fatto totalmente diverso e nuovo a sostegno della propria difesa e, peraltro, assolutamente contraddittorio rispetto ai fatti fino a quel momento dedotti in giudizio al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente. In ogni caso quanto tardivamente sostenuto dall'opposta è anche del tutto irrilevante, non solo alla luce della palese intrinseca contraddittorietà delle difese svolte in primo grado, ma anche perché, lo si ribadisce, il contenuto del precetto redatto e notificato dalla società e il CP_1 dettaglio delle somme ivi indicate quali componenti del debito del e degli altri fideiussori CP_2 comprovano pacificamente l'intervenuta risoluzione del contratto alla data del 23.10.2006. Diversamente, l'opponente avrebbe dovuto spiegare per quale ragione ha intimato il pagamento non solo delle rate scadute, ma anche di tutto il capitale a scadere, e per quali ragioni abbia altresì richiesto in precetto somme a titolo di “commissione risoluzione del contratto”.
Non può nemmeno essere accolta e condivisa l'ulteriore argomentazione di parte appellante – anch'essa peraltro tardivamente sollevata solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. – secondo la quale il credito nei confronti del sarebbe stato in ogni caso “inesigibile” e CP_2
“congelato” stante l'intervenuta confisca in sede penale, nel maggio 2005, dell'immobile di titolarità della società Immagine oggetto di garanzia ipotecaria;
circostanza da cui l'appellante fa discendere l'ulteriore considerazione per cui il dies a quo del termine prescrizionale andrebbe fissato alla data del 27.7.2015. La tesi, infatti, è frutto di un'interpretazione del tutto personale dell'opposta della normativa applicabile al caso di specie. Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente all'assunto della creditrice procedente, il chiaro disposto normativo di cui all'art. 58, comma 4, D.Lgs. n. 159 del 2011, su cui si tornerà pagina 5 di 8 a breve, non si presta ad equivoci e non può certamente essere vanificato dal disposto di una Circolare della Banca d'Italia, quale quella invocata dall'appellante al fine di sostenere la “non esigibilità” del credito azionato, che è mera normativa interna volta a regolare i rapporti con gli istituti di credito.
Tale circolare, come si evince dal suo tenore letterale, riguarda l'inserimento o meno tra le sofferenze bancarie di quelle situazioni che concretamente possano determinare l'impossibilità di recuperare il credito vantato, ma ciò non certo perché la legge ne dispone l'inesigibilità; la circolare fa piuttosto riferimento a quei casi che riguardano “soggetti destinatari di provvedimenti che, direttamente o indirettamente, determinano l'inesigibilità temporanea del credito”. Lo scopo di tale provvedimento della Banca d'Italia è quindi quello di consentire una verifica in concreto circa la esigibilità o meno del credito, dovendo la posizione di “sofferenza” essere
“il risultato di una valutazione da parte dell'intermediario dello stato di insolvenza e quindi della complessiva situazione economico finanziaria e patrimoniale del debitore” (come rilevato dalla stessa opposta). Una valutazione, pertanto, da operare caso per caso e che non rende certamente il credito inesigibile per legge.
Ben avrebbe potuto di conseguenza l'istituto di credito agire in via esecutiva nei confronti del immediatamente dopo la comunicazione di avvenuta risoluzione del contratto di mutuo CP_2
e in assenza di spontaneo adempimento, considerato peraltro che la confisca disposta in sede penale riguardava il solo immobile ipotecato, di proprietà della società mutuataria e non dell'opponente, mai sottoposto a procedimento penale o di prevenzione (instaurato nei confronti di ). Parte_3 L'opposta, in altri termini, avrebbe potuto agire tempestivamente nei confronti del – che CP_2 rispondeva del debito come fideiussore unitamente a e , Parte_2 Parte_3 parimenti destinatari dell'atto di precetto - per soddisfarsi sui beni di sua proprietà in sede di esecuzione forzata individuale, senza che possano in alcun modo rilevare, in senso contrario, l'intervenuta confisca dell'immobile di proprietà della società e le argomentazioni conseguentemente svolte dalla sulla pretesa inesigibilità del credito derivante dal mutuo, CP_1 non fondate su alcuna norma di legge. Un'implicita conferma in tal senso si trae dal disposto di cui all'art. 58 D.Lgs. n. 159/2011, rubricato “Domanda del creditore”, norma che, richiamando l'art. 52, disciplina la procedura di accertamento e verifica dei crediti dei terzi nell'ambito della procedura di prevenzione finalizzata alla confisca dei beni. Il comma 4 dell'art. 58 testualmente prevede che la domanda del creditore “non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni”. Da ciò si desume che, pur in pendenza della procedura di prevenzione, il termine di prescrizione del diritto dei terzi creditori continua a decorrere non solo nel rapporto con il proposto, ma anche con il terzo intestatario dei beni, a conferma del fatto che il credito è pienamente esigibile e che non vi è alcun ostacolo all'esercizio del relativo diritto. Nel caso di specie, infine, nonostante il sequestro preventivo sia stato effettuato il 23 gennaio
2004, il conteggio del dovuto sottoposto alla Corte di Appello di Catanzaro, nella domanda di ammissione al passivo sottoscritta da MPS il 28.6.2013, risulta cristallizzato al 23 ottobre 2006 e prevedeva il rimborso dell'intera somma mutuata nonostante la restituzione fosse prevista in dieci anni, e dunque al 2013, a conferma non solo dell'avvenuta risoluzione del mutuo nel 2006 ma anche del fatto che il credito era già stato inserito a sofferenza e quindi non assolutamente
“congelato” come afferma ora parte appellante.
Rileva in ultimo la Corte, alla luce della normativa richiamata e come correttamente evidenziato dal Tribunale, che la domanda di accertamento del credito svolta dalla cedente MPS solo in data 28.06.2013 (doc. n. 13 fascicolo di primo grado opposta) non può costituire atto interruttivo della prescrizione, sia in considerazione della chiara formulazione dell'art. 58 comma 4, sia in pagina 6 di 8 forza dei principi espressi sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione penale con la sentenza della seconda sezione n. 46099 del 2023. La Corte ha infatti chiarito che la domanda di ammissione del credito in una procedura finalizzata al sequestro ed alla confisca di prevenzione antimafia non può essere equiparata alla domanda di insinuazione al passivo fallimentare. Nella parte motiva della citata sentenza si legge: “Come affermato di recente dalla Corte (Sez. 2, n. 24311 del 01/04/2022, Coscia, Rv. 283626 - 01) il giudizio che ha ad oggetto la verifica dei crediti nell'ambito del procedimento di prevenzione si connota per l'obiettivo della realizzazione dell'effettività della misura reale, assicurando al contempo la tutela dei terzi, a condizione che "le forme della tutela siano realizzate alla stregua del Codice antimafia entro il procedimento di prevenzione. ……. La peculiarità del procedimento incidentale di verifica dei crediti (ribadita autorevolmente dalla giurisprudenza a Sezioni unite: n. 40797 del 22/06/2023, Fall. LavRederia Giglio snc, Rv. 285144 - 01, p. 7.1.) trova evidenti conferme nella struttura processuale del giudizio, definita dalle norme del D.Lgs. n. 159 del 2011; si tratta di procedimento che presuppone sì una domanda giudiziale (l'istanza del creditore di ammissione, con il necessario corredo degli elementi a sostegno della stessa: D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 58, comma 2), sottoposta però ad un criterio di accertamento differente da quello del giudizio civile ordinario (che si fonda sul principio dell'iniziativa delle parti), atteso l'espresso riconoscimento dei poteri officiosi riconosciuti al giudice della prevenzione (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 59, comma 1), in sintonia con la natura pubblicistica dell'intero procedimento di prevenzione;
rilevante, allo stesso modo, l'esclusione dell'efficacia della domanda così proposta nell'interrompere la prescrizione
e nell'impedire la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato
o il terzo intestatario (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 58, comma 4), il che rivela come la domanda non sia diretta nei confronti del soggetto proposto. Ciò trova riscontro in altre disposizioni regolatrici del procedimento incidentale, atteso che gli "interessati" destinatari dell'immediata notificazione del decreto dell'udienza di verifica dei crediti (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 57, comma 2), si identificano con i soli creditori che hanno depositato tempestivamente le "istanze di accertamento dei rispettivi diritti"; in detta udienza è prevista la partecipazione dei soli
"interessati" (e facoltativamente del P.M. e dell'Agenzia), ma non del proposto ( D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 59, commi 1 e 2); i provvedimenti conclusivi della fase di verifica (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 59, comma 4) "producono effetti solo nei confronti dell'ErarioIl primo ed effettivo atto interruttivo documentato della prescrizione deve essere individuato nella lettera di messa in mora notificata a in data 04.10.2019 e, quindi, ben oltre la scadenza Controparte_2 del termine decennale ".
A fronte di quanto esposto, sono ancora una volta inconferenti le argomentazioni in senso contrario di parte appellante che richiama la citata circolare della Banca d'Italia, mera normativa interna che non può incidere su una norma di rango primario dal contenuto chiaro quale quella contenuta nell'art. 58 comma 4 D.Lgs. n. 159/2011.
In conclusione, per tutte le considerazioni che precedono, atteso il decorso di oltre un decennio tra la data di avvenuta scadenza del diritto di credito - 23.10.2006 - e il primo effettivo atto interruttivo documentato dalla società - 04.10.2019 –, la sentenza di primo grado va CP_1 integralmente confermata, stante l'avvenuta prescrizione del credito vantato dall'odierna appellante nei confronti del con conseguente insussistenza del diritto della prima a CP_2 procedere in via esecutiva.
5. La società appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 593.782,92 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria. pagina 7 di 8 Non sussistono i presupposti per disporre condanna della società appellante ai sensi dell'art. 96
c.p.c.. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 714/2024, Controparte_1 pubblicata il 24.10.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 22.333,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano
Cicuto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Controparte_1
Registro delle Imprese di RO , rappresentata da P.IVA_1 [...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Antonio Parte_1
Ferrara (CF ) dal quale è rappresentata e difesa;
CodiceFiscale_1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , elettivamente domiciliato in Vibo Controparte_2 C.F._2 Valentia alla Via Lacquari, 62 nello studio dell'avv. Giuseppe Pasquino (C.F.
), che lo rappresenta e difende;
C.F._3
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita: 1) accogliere l'appello proposto, con la integrale riformulazione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 714/2024, pubblicata il 24/10/2024, resa nell'ambito del giudizio di cui a RG n. 466/2024; 2) condannare controparte alle spese del doppio grado di giudizio secondo il principio della soccombenza.”
Per l'appellata:
“C H I E D E Il rigetto del dispiegato appello in quanto manifestamente e palesemente infondato, con vittoria di spese e competenze del giudizio, condanna per lite temeraria e
pagina 1 di 8 risarcimento del danno a favore del per la dedotta temerarietà e le conseguenze lesive CP_2 allo stesso determinate, secondo equità”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La Società ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la CP_1 sentenza n. 714/2024, pubblicata il 24.10.2024, con la quale il Tribunale di Lodi ha accolto l'opposizione a precetto proposta da accertando e dichiarando Controparte_2 l'intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere da in via esecutiva con CP_1 condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Il giudice di primo grado, premesso che con precetto notificato in data 5.3.2024 l'opposta ha agito in via esecutiva in forza del titolo stragiudiziale costituito dal mutuo fondiario stipulato in data 22.07.2003 per il pagamento della somma complessiva di € 593.782,92, oltre interessi e spese di procedura, ha esaminato e accolto l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente per decorso del termine decennale dall'intervenuta risoluzione del contratto, risalente al 23.10.2006.
Eccezione alla quale la creditrice procedente aveva replicato, costituendosi solo dopo la pronuncia di ordinanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo, deducendo “di aver tempestivamente interrotto la prescrizione del diritto di credito tanto in data 28.06.2013, mediante domanda di ammissione del credito nella procedura di prevenzione ex l. 24.12.2012 n. 228 ai sensi dell'art. 58 comma 2 d.lgs.159 del 06.09.2011, nonché mediante successiva lettera di messa in mora in data 04.10.2019”.
Il Tribunale, con la pronuncia gravata, ha premesso che il precetto, notificato il 5.3.2024 nei confronti dell'odierno opponente e degli altri fideiussori e Parte_2 Parte_3
per la somma complessiva di euro 593.782,92, conteneva le seguenti indicazioni
[...] relative alla suddivisione di tale importo: a) quanto ad euro 242.529,48, quale capitale residuo alla data del 23 ottobre 2006; b) quanto ad euro 4.130,92, quale residuo interessi alla data del
23 ottobre 2006; c) quanto ad euro 57.470,52, quale capitale rate scadute ed insolute alla data del 23 ottobre 2006; d) quanto ad euro 30.775,60 quale quota interessi rate scadute ed insolute alla data del 23 ottobre 2006; e) quanto ad euro 6.100,23, quali interessi di mora dal 23 ottobre
2006; f) quanto ad euro 13.581,65, quale commissione risoluzione del contratto;
g) quanto ad euro 239.194,52, quali interessi di mora (tasso globale medio + 50%) dalla data del 24 ottobre
2006 alla data del 23 novembre 2022; oltre interessi di mora ai tassi contrattuali e sempre nei limiti della legge 108/96, dalle singole scadenze sino al soddisfo, oltre spese dell'atto e successive. Tutto ciò, in forza del contratto di credito fondiario stipulato in data 22.07.2003, repertorio nr. 46493, raccolta nr. 18466, con il quale la Banca Monte dei Paschi di Siena Merchant Banca per le Piccole e Medie Imprese S.p.a. con sede in Firenze ha concesso alla società , con sede in San Calogero, C.F. Controparte_3
il mutuo di euro 300.000,00, nr. 339257, con ammortamento in 10 anni. Nel P.IVA_2 predetto atto, al fine di garantire tutte le obbligazioni assunte dalla parte mutuataria si erano costituiti come fideiussori solidali , odierno opponente, nonché Controparte_2
e . Nel mentre la titolarità del credito è stata acquisita Parte_2 Parte_3 da in quanto cessionaria del medesimo dalla Banca Monte dei Paschi Controparte_1 di Siena S.p.a.”. Il Tribunale ha quindi rilevato che “Al fine della valutazione dell'eccezione sollevata da parte attrice di avvenuta prescrizione del credito di è necessario Controparte_1 preliminarmente cristallizzare la data da cui decorrono i termini stessi di prescrizione. L'odierna opponente rileva quale termine iniziale il 23.10.2006, ovvero il momento in cui è intervenuta la risoluzione del contratto di mutuo, e che conseguentemente ha determinato l'obbligo restitutorio dell'intero importo mutuato e degli interessi. Parte convenuta opposta pagina 2 di 8 costituendosi non ha contestato l'asserzione dell'avvenuta risoluzione del contratto alla data del 23.10.2006. Altresì, nel precetto e nella comparsa di costituzione di parte convenuta si fa riferimento a somme per rate insolute e scadute alla data del 23.10.2006, alla somma di euro
242.529,48 quale capitale residuo alla data del 23.10.2006, ad euro 13.581,65 quale commissione di risoluzione contrattuale, elementi questi che danno conferma dell'avvenuta risoluzione contrattuale alla data del 23.10.2006”. Secondo il giudice di prime cure, quindi, “non solo la mancata contestazione in giudizio, ma lo stesso contenuto dell'atto di precetto e quanto affermato nella comparsa di costituzione e risposta di parte opposta sono valutati come prova dell'avvenuta risoluzione contrattuale al 23.10.2006. Ed invero, se la prescrizione decennale nel contratto di mutuo decorre dalla scadenza dell'ultima rata, va rilevato che "la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero" (così Cass.
Civ. sez. III 10 febbraio 2023, nr. 4232) con evidenti ed inevitabili ricadute anche in tema di prescrizione del diritto di credito. Poiché il mutuante può pretendere il pagamento immediato dell'intera prestazione, venendo meno la precedente contrattazione relativa alla rateizzazione del debito, il termine di prescrizione deve essere fatto decorrere dal momento in cui il creditore comunica la decadenza dal beneficio del termine. Dunque, la prescrizione, nel caso di specie, decorre dal 23.10.2006 non solo per effetto della risoluzione contrattuale, sempre dedotta da controparte, ma anche a seguito della richiesta di restituzione della intera prestazione conseguente alla decadenza dal beneficio del termine, palesemente risultante da tutti gli atti di controparte”. Alla luce di ciò il Tribunale ha ritenuto manifestamente fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di credito di “in quanto risulta dagli atti di causa Controparte_1 che il credito è venuto a scadenza – a seguito di risoluzione del contratto – in data 23.10.2006 e che la domanda di insinuazione svolta dal creditore ai sensi dell'art. 58 del c.d. Codice Antimafia in data 28.06.2013, per espressa previsione di legge (cfr. art. 58 comma 4), non costituisce atto interruttivo della prescrizione per le ragioni di seguito esposte”.
Il giudice ha richiamato in proposito la pronuncia n. 46099/2023 della Suprema Corte di
Cassazione e ha concluso osservando che “Il primo ed effettivo atto interruttivo documentato della prescrizione deve essere individuato nella lettera di messa in mora notificata a
[...]
in data 04.10.2019 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine decennale … Controparte_2 il dettato normativo di cui all'art. 58, co. IV del Codice antimafia che esclude expressis verbis l'effetto interruttivo della prescrizione (“La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore o il terzo intestatario dei beni”), conducono dunque a ritenere fondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito sollevata da parte attrice opponente. In conclusione, per tutte le considerazioni che precedono, il decorso di oltre un decennio tra la data di avvenuta scadenza del diritto di credito - 23.10.2006 - e il primo effettivo atto interruttivo documentato -
04.10.2019 - costituisce valida ragione per cui accogliere la domanda dell'odierno attore di opposizione a precetto e, conseguentemente, revocare il titolo stragiudiziale costituito dal mutuo fondiario stipulato in data 22.07.2003 rep. 46439 rac. 18466, stante l'avvenuta prescrizione del credito vantato da . Controparte_1
2. Con i motivi di appello la creditrice opposta lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 171 ter c.p.c., sostenendo di aver contestato “in modo esplicito e puntuale che in data pagina 3 di 8 23.10.2006 sia intervenuta la risoluzione del rapporto”, atteso che “l'indicazione delle poste dovute ad una determinata data non implica la risoluzione, ma esclusivamente che non siano seguiti ulteriori pagamenti”. Sostiene altresì che a seguito dell'intervenuta confisca dei beni della mutuataria in sede penale il credito nei confronti del era divenuto “inesigibile” CP_2 secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, con “annessa inefficacia di pretesa risolutoria-restitutoria di parte”. Deduce ancora l'appellante che “l'inesigibilità del credito preclude tout court il decorso della prescrizione perché il fondamento stesso dell'istituto de quo si fonda sulla possibilità giuridica dell'esercizio del diritto, possibilità che nella fattispecie era evidentemente preclusa”; sostiene che solo in data 27.7.2015 il credito vantato nei confronti del era divenuto nuovamente CP_2 esigibile, allorchè era divenuta definitiva l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Catanzaro aveva “ammesso al passivo” il credito della banca cedente di cui al contratto di mutuo fondiario nella procedura di esecuzione pendente. Secondo l'appellante il dies a quo del termine prescrizionale dev'essere fissato al 27/07/2015,
“motivo per cui il credito per cui si è agito con la notifica del precetto in data 04/03/2024 non può dirsi prescritto”. Lamenta infine violazione dell'art. 112 c.p.c. perché su tale questione dell'inesigibilità del credito il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi.
3. L'appellato si è costituito con comparsa depositata in data 24.1.2025 ed ha chiesto il rigetto dell'appello proposto da controparte con condanna della stessa per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. All'udienza del 3.6.2025 il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato. La società opposta lamenta che il Tribunale abbia erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione del credito azionato in sede esecutiva perché a suo dire, e contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non vi era stata alcuna risoluzione contrattuale il 23.10.2006, circostanza che era stata tempestivamente contestata in primo grado.
Tale argomentazione non può essere accolta.
Occorre evidenziare innanzitutto che è lo stesso contenuto del precetto notificato al dalla CP_2 società a contenere indicazioni inequivoche in tal senso, in quanto l'importo CP_1 precettato di 593.782,92 è stato così suddiviso nel dettaglio dalla creditrice “a) quanto ad euro
242.529,48, quale capitale residuo alla data del 23 ottobre 2006; b) quanto ad euro 4.130,92, quale residuo interessi alla data del 23 ottobre 2006; c) quanto ad euro 57.470,52, quale capitale rate scadute ed insolute alla data del 23 ottobre 2006; d) quanto ad euro 30.775,60 quale quota interessi rate scadute ed insolute alla data del 23 ottobre 2006; e) quanto ad euro
6.100,23, quali interessi di mora dal 23 ottobre 2006; f) quanto ad euro 13.581,65, quale commissione risoluzione del contratto;
g) quanto ad euro 239.194,52, quali interessi di mora
(tasso globale medio + 50%) dalla data del 24 ottobre 2006 alla data del 23 novembre 2022; oltre interessi di mora ai tassi contrattuali e sempre nei limiti della legge 108/96, dalle singole scadenze sino al soddisfo, oltre spese dell'atto e successive”. Quindi, agendo in via esecutiva nei confronti del fideiussore per il debito contratto dalla CP_2 mutuataria, la società la creditrice ha chiesto non solo il pagamento delle Controparte_3 rate scadute alla data del 23.10.2006, ma anche dell'intero capitale residuo (euro 242.529,48), ciò che comprova l'avvenuta decadenza del debitore dal beneficio del termine con conseguente obbligo di restituire l'intera somma mutuata. Circostanza ulteriormente comprovata dalla richiesta di pagamento della somma di euro 13.581,65 a titolo di “commissione risoluzione del contratto”: il contenuto dell'atto di precetto, redatto, sottoscritto e notificato dalla società
pagina 4 di 8 opposta – cessionaria della mutuante MPS – dimostra di per sé e in via documentale che alla data del 23.10.2006 il contratto di mutuo era stato risolto per inadempimento della mutuataria. Sulla scorta di tale dato documentale pacifico, l'opponente ha conseguentemente eccepito la prescrizione del diritto di credito azionato nei suoi confronti con unico motivo articolato nell'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato il 7.3.2024, contestualmente formulando istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. A fronte di ciò, la società opposta non si è costituita in giudizio e il Tribunale, preso atto della mancata prova di atti interruttivi del termine decennale di prescrizione, ha disposto inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo fissando per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare adottato l'udienza, nel contraddittorio delle parti, del 17.7.2024. Solo in data 4.7.2024 la società si è costituita in giudizio, e non solo non ha contestato CP_1 l'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo nella data da essa stessa indicata in precetto, ma ha anzi nuovamente richiamato (p. 5 della comparsa di costituzione) le causali di pagamento delle singole somme ivi indicate e, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, si è difesa sostenendo che il dies a quo del relativo termine dovesse essere fissato alla data di “chiusura del procedimento penale ad oggi ancora pendente” e che tale termine non solo non era decorso ma “addirittura risulta stato interrotto prima della sua scadenza grazie alla insinuazione al passivo del credito vantato nel procedimento penale di esecuzione come da documentazione che si deposita”. Ha dedotto nello specifico che “l'ammissione del credito nella procedura di esecuzione penale pendente presso la Corte di Appello di Catanzaro assume particolare importanza ai fini del rigetto della presente opposizione e relativamente alla revoca della ordinanza di sospensione del titolo esecutivo posto che la pendenza della procedura di esecuzione penale giusta confisca dei beni determina la interruzione del termine prescrizionale sino alla conclusione della stessa”.
A fronte di ciò è certamente tardiva la contestazione introdotta dalla società solo con la CP_1 memoria ex art. 171 ter c.p.c., allorchè la stessa ha sostenuto che alcuna risoluzione del contratto di mutuo vi fosse stata alla data indicata in precetto (23.10.2006), in quanto in tal modo l'opposta ha introdotto un fatto totalmente diverso e nuovo a sostegno della propria difesa e, peraltro, assolutamente contraddittorio rispetto ai fatti fino a quel momento dedotti in giudizio al fine di paralizzare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente. In ogni caso quanto tardivamente sostenuto dall'opposta è anche del tutto irrilevante, non solo alla luce della palese intrinseca contraddittorietà delle difese svolte in primo grado, ma anche perché, lo si ribadisce, il contenuto del precetto redatto e notificato dalla società e il CP_1 dettaglio delle somme ivi indicate quali componenti del debito del e degli altri fideiussori CP_2 comprovano pacificamente l'intervenuta risoluzione del contratto alla data del 23.10.2006. Diversamente, l'opponente avrebbe dovuto spiegare per quale ragione ha intimato il pagamento non solo delle rate scadute, ma anche di tutto il capitale a scadere, e per quali ragioni abbia altresì richiesto in precetto somme a titolo di “commissione risoluzione del contratto”.
Non può nemmeno essere accolta e condivisa l'ulteriore argomentazione di parte appellante – anch'essa peraltro tardivamente sollevata solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. – secondo la quale il credito nei confronti del sarebbe stato in ogni caso “inesigibile” e CP_2
“congelato” stante l'intervenuta confisca in sede penale, nel maggio 2005, dell'immobile di titolarità della società Immagine oggetto di garanzia ipotecaria;
circostanza da cui l'appellante fa discendere l'ulteriore considerazione per cui il dies a quo del termine prescrizionale andrebbe fissato alla data del 27.7.2015. La tesi, infatti, è frutto di un'interpretazione del tutto personale dell'opposta della normativa applicabile al caso di specie. Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente all'assunto della creditrice procedente, il chiaro disposto normativo di cui all'art. 58, comma 4, D.Lgs. n. 159 del 2011, su cui si tornerà pagina 5 di 8 a breve, non si presta ad equivoci e non può certamente essere vanificato dal disposto di una Circolare della Banca d'Italia, quale quella invocata dall'appellante al fine di sostenere la “non esigibilità” del credito azionato, che è mera normativa interna volta a regolare i rapporti con gli istituti di credito.
Tale circolare, come si evince dal suo tenore letterale, riguarda l'inserimento o meno tra le sofferenze bancarie di quelle situazioni che concretamente possano determinare l'impossibilità di recuperare il credito vantato, ma ciò non certo perché la legge ne dispone l'inesigibilità; la circolare fa piuttosto riferimento a quei casi che riguardano “soggetti destinatari di provvedimenti che, direttamente o indirettamente, determinano l'inesigibilità temporanea del credito”. Lo scopo di tale provvedimento della Banca d'Italia è quindi quello di consentire una verifica in concreto circa la esigibilità o meno del credito, dovendo la posizione di “sofferenza” essere
“il risultato di una valutazione da parte dell'intermediario dello stato di insolvenza e quindi della complessiva situazione economico finanziaria e patrimoniale del debitore” (come rilevato dalla stessa opposta). Una valutazione, pertanto, da operare caso per caso e che non rende certamente il credito inesigibile per legge.
Ben avrebbe potuto di conseguenza l'istituto di credito agire in via esecutiva nei confronti del immediatamente dopo la comunicazione di avvenuta risoluzione del contratto di mutuo CP_2
e in assenza di spontaneo adempimento, considerato peraltro che la confisca disposta in sede penale riguardava il solo immobile ipotecato, di proprietà della società mutuataria e non dell'opponente, mai sottoposto a procedimento penale o di prevenzione (instaurato nei confronti di ). Parte_3 L'opposta, in altri termini, avrebbe potuto agire tempestivamente nei confronti del – che CP_2 rispondeva del debito come fideiussore unitamente a e , Parte_2 Parte_3 parimenti destinatari dell'atto di precetto - per soddisfarsi sui beni di sua proprietà in sede di esecuzione forzata individuale, senza che possano in alcun modo rilevare, in senso contrario, l'intervenuta confisca dell'immobile di proprietà della società e le argomentazioni conseguentemente svolte dalla sulla pretesa inesigibilità del credito derivante dal mutuo, CP_1 non fondate su alcuna norma di legge. Un'implicita conferma in tal senso si trae dal disposto di cui all'art. 58 D.Lgs. n. 159/2011, rubricato “Domanda del creditore”, norma che, richiamando l'art. 52, disciplina la procedura di accertamento e verifica dei crediti dei terzi nell'ambito della procedura di prevenzione finalizzata alla confisca dei beni. Il comma 4 dell'art. 58 testualmente prevede che la domanda del creditore “non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni”. Da ciò si desume che, pur in pendenza della procedura di prevenzione, il termine di prescrizione del diritto dei terzi creditori continua a decorrere non solo nel rapporto con il proposto, ma anche con il terzo intestatario dei beni, a conferma del fatto che il credito è pienamente esigibile e che non vi è alcun ostacolo all'esercizio del relativo diritto. Nel caso di specie, infine, nonostante il sequestro preventivo sia stato effettuato il 23 gennaio
2004, il conteggio del dovuto sottoposto alla Corte di Appello di Catanzaro, nella domanda di ammissione al passivo sottoscritta da MPS il 28.6.2013, risulta cristallizzato al 23 ottobre 2006 e prevedeva il rimborso dell'intera somma mutuata nonostante la restituzione fosse prevista in dieci anni, e dunque al 2013, a conferma non solo dell'avvenuta risoluzione del mutuo nel 2006 ma anche del fatto che il credito era già stato inserito a sofferenza e quindi non assolutamente
“congelato” come afferma ora parte appellante.
Rileva in ultimo la Corte, alla luce della normativa richiamata e come correttamente evidenziato dal Tribunale, che la domanda di accertamento del credito svolta dalla cedente MPS solo in data 28.06.2013 (doc. n. 13 fascicolo di primo grado opposta) non può costituire atto interruttivo della prescrizione, sia in considerazione della chiara formulazione dell'art. 58 comma 4, sia in pagina 6 di 8 forza dei principi espressi sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione penale con la sentenza della seconda sezione n. 46099 del 2023. La Corte ha infatti chiarito che la domanda di ammissione del credito in una procedura finalizzata al sequestro ed alla confisca di prevenzione antimafia non può essere equiparata alla domanda di insinuazione al passivo fallimentare. Nella parte motiva della citata sentenza si legge: “Come affermato di recente dalla Corte (Sez. 2, n. 24311 del 01/04/2022, Coscia, Rv. 283626 - 01) il giudizio che ha ad oggetto la verifica dei crediti nell'ambito del procedimento di prevenzione si connota per l'obiettivo della realizzazione dell'effettività della misura reale, assicurando al contempo la tutela dei terzi, a condizione che "le forme della tutela siano realizzate alla stregua del Codice antimafia entro il procedimento di prevenzione. ……. La peculiarità del procedimento incidentale di verifica dei crediti (ribadita autorevolmente dalla giurisprudenza a Sezioni unite: n. 40797 del 22/06/2023, Fall. LavRederia Giglio snc, Rv. 285144 - 01, p. 7.1.) trova evidenti conferme nella struttura processuale del giudizio, definita dalle norme del D.Lgs. n. 159 del 2011; si tratta di procedimento che presuppone sì una domanda giudiziale (l'istanza del creditore di ammissione, con il necessario corredo degli elementi a sostegno della stessa: D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 58, comma 2), sottoposta però ad un criterio di accertamento differente da quello del giudizio civile ordinario (che si fonda sul principio dell'iniziativa delle parti), atteso l'espresso riconoscimento dei poteri officiosi riconosciuti al giudice della prevenzione (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 59, comma 1), in sintonia con la natura pubblicistica dell'intero procedimento di prevenzione;
rilevante, allo stesso modo, l'esclusione dell'efficacia della domanda così proposta nell'interrompere la prescrizione
e nell'impedire la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato
o il terzo intestatario (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 58, comma 4), il che rivela come la domanda non sia diretta nei confronti del soggetto proposto. Ciò trova riscontro in altre disposizioni regolatrici del procedimento incidentale, atteso che gli "interessati" destinatari dell'immediata notificazione del decreto dell'udienza di verifica dei crediti (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 57, comma 2), si identificano con i soli creditori che hanno depositato tempestivamente le "istanze di accertamento dei rispettivi diritti"; in detta udienza è prevista la partecipazione dei soli
"interessati" (e facoltativamente del P.M. e dell'Agenzia), ma non del proposto ( D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 59, commi 1 e 2); i provvedimenti conclusivi della fase di verifica (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 59, comma 4) "producono effetti solo nei confronti dell'ErarioIl primo ed effettivo atto interruttivo documentato della prescrizione deve essere individuato nella lettera di messa in mora notificata a in data 04.10.2019 e, quindi, ben oltre la scadenza Controparte_2 del termine decennale ".
A fronte di quanto esposto, sono ancora una volta inconferenti le argomentazioni in senso contrario di parte appellante che richiama la citata circolare della Banca d'Italia, mera normativa interna che non può incidere su una norma di rango primario dal contenuto chiaro quale quella contenuta nell'art. 58 comma 4 D.Lgs. n. 159/2011.
In conclusione, per tutte le considerazioni che precedono, atteso il decorso di oltre un decennio tra la data di avvenuta scadenza del diritto di credito - 23.10.2006 - e il primo effettivo atto interruttivo documentato dalla società - 04.10.2019 –, la sentenza di primo grado va CP_1 integralmente confermata, stante l'avvenuta prescrizione del credito vantato dall'odierna appellante nei confronti del con conseguente insussistenza del diritto della prima a CP_2 procedere in via esecutiva.
5. La società appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 593.782,92 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria. pagina 7 di 8 Non sussistono i presupposti per disporre condanna della società appellante ai sensi dell'art. 96
c.p.c.. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
(inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 714/2024, Controparte_1 pubblicata il 24.10.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 22.333,00, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano
Cicuto
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