Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4703/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Maxmilian Alberti;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
dell'avv. Marcello Carnovale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07/10/2022, parte ricorrente ha domandato di dichiarare
CP_ l'accertamento negativo dell'indebito preteso da della somma di Euro 18.900,00 ricevuta da aprile 2019 a settembre 2020 a titolo di reddito di cittadinanza e di dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda amministrativa di reddito di cittadinanza presentata in data 5.5.2022.
CP_ L' nel costituirsi ha così chiarito le ragioni della non spettanza del beneficio invocato: “La domanda RdC 2022-5716316, presentata 05/05/2022, è stata respinta, con istruttoria effettuata direttamente dal sistema centrale, per "Residenza estera al momento della domanda", in quanto dal controllo incrociato con i dati presenti Arcanet -storico indirizzo risulta domiciliata in
Germania. La signora, con Linea Inps n.
1-13296026774 del 6 luglio 2022, autocertifica di essere stata in Germania, per cercare lavoro, dal 01/06/2017 al 20/12/2018. Prendendo atto di quanto autocertificato sono state revocate, in data 15 luglio 2022, le domande RdC 2019-
831139 presentata il 29/03/2019 e RDC-2020-2944532 presentata il 05/10/2020 per la mancanza del requisito della permanenza ininterrotta in Italia negli ultimi due anni dalla data di presentazione della domanda RdC (infatti essendo rientrata in Italia il 20/12/2018 i due anni decorrono dal 20/12/2020) generando i debiti contestati. In base alla normativa vigente la revoca della domanda RdC comporta un periodo sanzionatorio di 18 mesi (articolo 7, comma
11, della legge n.26 del 2019) decorrenti dalla data della revoca, nel quale non possono essere
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La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
2. Ai sensi dell'art. 2 del d.l. n.4/2019 conv. con modificazioni nella L.n.26/2019, in merito al riconoscimento della prestazione del reddito di cittadinanza, “con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
…”.
Sul tema è poi intervenuta la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.3803 del 14-04-2020 – emanata su richiesta della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, di chiarimenti in ordine al requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni. Tale circolare ha espresso il parere in cui si privilegia il criterio della sussistenza della residenza effettiva decennale, anche rispetto alle risultanze delle certificazioni di residenza, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro. Le argomentazioni della circolare risiedono nella considerazione che l'attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione che può essere superata dagli ordinari mezzi di prova concessi dall'ordinamento. A tale riguardo la circolare fa propri gli orientamenti della S.C. in materia di sede effettiva dell'azienda che prevale sulla sede legale (Cass. n.15184/2019), di sede effettiva ai fini della regolarità delle notificazioni (Cass. n.30952/2017; n.4274/2019; n.12380/2017), facendo prevalere, per l'appunto, l'effettività della presenza del soggetto in una determinata sede, rispetto alle risultanze formali provenienti dalle certificazioni.
Nel caso in esame, la ricorrente assume di essere residente in Italia da oltre dieci anni prima della domanda di riconoscimento del reddito di cittadinanza. Tale circostanza risulta sconfessata dalla dichiarazione rilasciata dalla medesima ricorrente: “dichiaro di essermi recata in Germania il 1.6.2017 e di essere ritornata in Italia il 20.12.2018 in quanto non ho trovato nessun lavoro”.
La domanda deve essere pertanto rigettata.
2 3. Le spese di lite sono compensate, stante l'assolvimento dell'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 15/01/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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