Sentenza 20 maggio 1999
Massime • 1
Non è causa ne' di inammissibilità ne' di improponibilità della domanda (nè, tantomeno, di rigetto della medesima) la mancata produzione, da parte dell'ex coniuge superstite, dell'atto notorio dal quale risultino "tutti gli eventuali aventi diritto" in caso di richiesta di attribuzione, a titolo di assegno divorzile, di una quota della pensione di reversibilità erogata dall'INPS al coniuge superstite. A tale, mancata produzione consegue, difatti, il solo effetto che il richiedente, dichiarando implicitamente, di essere l'unico avente diritto all'attribuzione di una quota di pensione, si assume la relativa responsabilità nel caso di dichiarazione non rispondente al vero, al pari di quanto avviene nell'ipotesi in cui, nell'atto notorio, non siano indicati tutti gli aventi diritto, ma solo alcuni di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1999, n. 4902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4902 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. EN PROTO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - rel. Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RN DI UI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4 SC A/13, presso l'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta procura in calce al ricorso notificato;
- resistente -
contro
NN EN ALICE;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 25/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/99 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Petti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cosenza in data 24 aprile 1987, LU NA IO, premesso di avere contratto matrimonio con EN MA, che il tribunale di Paolo, con sentenza del 26 febbraio 1974, ne aveva pronunciato lo scioglimento, attribuendole un assegno;
che il MA, dopo aver contratto nuovo matrimonio con RE CE BI, era deceduto in Belgio il 26 giugno 1978, chiedeva che le venisse attribuita una quota della pensione di reversibilità erogata dall'INPS al coniuge superstite. Il Tribunale adito, con sentenza del 20 maggio 1989, rigettava la domanda e la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 25 giugno 1996, rigettava il reclamo proposto dalla NA IO.
La Corte osservava che l'istante non aveva assolto ad alcuno degli oneri probatori stabiliti dall'art. 9 l. n. 898/70 (nel testo novellato dall'art. 13 l. n. 74/87): in particolare, non aveva provato la durata del vincolo, essendo insufficiente la documentazione prodotta e dovendo risultare dagli atti introduttivi, anche ai fini del rispetto del contraddittorio nei confronti delle parti rimaste contumaci;
non aveva prodotto un atto notorio contenete l'indicazione di tutti gli aventi diritto;
non aveva dimostrato di essere in possesso dei requisiti necessari per la pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della legge n.898/70; non aveva neppure indicato il tipo di prestazione previdenziale goduta dal MA, che non era desumibile dalla nota INPS allegata.
Per la cassazione di tale sentenza NA IO ha proposto ricorso con un unico motivo. Gli intimati INPS e BI non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9 l. n. 898/70 (come sostituito dall'art. 13 l. n. 74/85), in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente, premesso che i requisiti del diritto ad una quota della pensione di reversibilità sono che vi sia un coniuge AT e che questi sia titolare di un assegno divorzile, censura la sentenza impugnata, da un lato, per non avere considerato che la durata del rapporto era ricavabile dalla sentenza che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio e, dall'altro lato, per avere ritenuto che fosse suo onere provare il requisito dell'esistenza di una pensione di reversibilità, mentre il diritto consegue soltanto dal trattamento pensionistico astrattamente dovuto al coniuge superstite. La censura è fondata.
L'affermazione della Corte di merito, secondo cui l'odierna ricorrente avrebbe dovuto provare la durata del vincolo, non tiene conto che tale elemento, necessario ai soli fini della determinazione della quota da attribuirsi al coniuge AT titolare di assegno (circostanza, quest'ultima, incontroversa nel caso di specie), è agevolmente desumibile dalla sentenza di divorzio e non occorre che sia indicato anche nel ricorso introduttivo del giudizio. Quanto alla mancata allegazione dell'atto notorio dal quale risultino tutti gli aventi diritto, va osservato che dalla stessa formulazione dell'art.9 ultimo comma, della legge n. 898 del 1970 (nel testo risultante a seguito dell'art. 13 della legge n. 74/87) emerge chiaramente che dalla mancata produzione di tale documento non possa derivare ne' l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda, ne' il suo rigetto: come è stato rilevato in dottrina, la norma, stabilendo che "in ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità della sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci", evidentemente non considera l'atto notorio alla stregua di un presupposto processuale o di una condizione dell'azione, dal momento che la pronuncia di accoglimento della domanda fa comunque salvi i diritti di altri eventuali soggetti. Ciò stà a significare che dalla mancata allegazione dell'atto notorio consegue il solo effetto che il richiedente dichiara implicitamente di essere l'unico avente diritto all'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, assumendosi la relativa responsabilità nel caso di dichiarazione non rispondente al vero, al pari di quanto avviene nell'ipotesi in cui nell'atto notorio non siano indicati tutti gli aventi diritto, ma solo alcuni di essi.
L'impugnata sentenza non è conforme a diritto anche in punto di prova dei requisiti richiesti per il riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità in capo al coniuge AT. Con la sentenza n. 159/98, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, "a mente dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 898/70, come novellati dall'art. 13 l. n. 74/87, ove al momento della morte dell'ex coniuge titolare di un diritto a pensione, allo stesso sopravvivono il coniuge AT (a sua volta, titolare di assegno divorzile) ed un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, entrambi i coniugi, AT e superstite, hanno pari ed autonomo diritto all'unico trattamento di reversibilità che l'ordinamento previdenziale riconosce al coniuge sopravvissuto: inoltre, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra detti coniugi deve essere effettuata esclusivamente sulla base del criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni ed in rigorosa proposizione con i relativi periodi, sicché rimane preclusa l'adozione di qualsiasi altro elemento di valutazione, anche in funzione di mera emenda o correzione del risultato conseguito" (cfr. anche Cass. 5926/98 e SS.UU. 12540/98 sulla natura ontologicamente previdenziale del diritto in questione).
Per quel che maggiormente rileva ai fini del presente ricorso, le Sezioni Unite hanno osservato che il terzo comma dell'art. 9 non regola la mera attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, ma la vera e propria ripartizione di tale pensione che detta ripartizione va effettuata con riferimento al trattamento di reversibilità previsto in via astratta nei singoli ordinamenti per il coniuge superstite e non al diritto concretamente maturato da quest'ultimo; che la norma, quindi, non configura un diritto del coniuge AT nei confronti del coniuge superstite, avente natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno divorzile, ma un autonomo diritto al trattamento di reversibilità, che l'ordinamento attribuisce al coniuge sopravvissuto, solo che tale diritto, potenzialmente all'intero trattamento, è quantitativamente limitato dall'analogo diritto spettante al coniuge superstite. Se così è, nel caso di specie non ha alcun fondamento l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui la NA IO avrebbe dovuto provare di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9 comma 3, della legge n. 898/70, nonché il tipo di prestazione previdenziale goduto dall'ex - coniuge poi defunto:
sotto il primo profilo, perché non è dubbia l'esistenza di un coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità (nè, come si è visto, che l'istante fosse coniuge AT dal MA e titolare di un assegno divorzile); sotto il secondo profilo, perché non si tratta di attribuire una quota del trattamento di reversibilità concretamente goduto dalla BI, quale diritto della IO nei confronti di quest'ultima, sibbene di ripartire tra di esse la pensione di reversibilità astrattamente prevista per il coniuge superstite, non senza considerare in ogni caso, che nella stessa sentenza impugnata si dà atto che dalla nota INPS acquisita risulta la corresponsione della pensione alla vedova "pro quota" ed in attuazione della normativa Cee..
In conclusione, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice, designato in diversa sezione della Corte d'appello di Catanzaro, che, attenendosi ai principi di diritto enunciati, procederà a nuovo esame del reclamo proposto dalla NA IO avverso la decisione di prime cure, provvedendo anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1999