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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/10/2025, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2022 /3690
(IN PROPRIO E QUALE RE RE ) /PICCINNO Parte_1 Persona_1 Pt_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 10.10.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3690/2022 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art
2049 – 2051 – 2052 c.c. e vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente Persona_1 C.F._1 in Monteroni di Lecce (LE) alla Via Caravaggio n. 43, rappresentata e difesa in giudizio, con poteri congiunti e disgiunti, dagli avv.ti Rosa Fanizzi ed A l e x a n d r o P a l m a r i g g i ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata nel loro studio
Attrice
E
in persona del legale rappresentante, pro tempore , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mazzotta in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata nel suo studio Convenuta
E
, rappresentato e difeso dell'Avv. Fabio Valentini in virtù di mandato in Controparte_2 atti ed elettivamente domiciliato nel suo studio
Convenuto
E
CP_3
Convenuto contumace
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Controparte_4 difesa dall'avv. Luisa Tricarico in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata nel suo studio
Terza chiamata
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda attrice è infondata e viene rigettata.
Come noto, colui che introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui afferma l'esistenza, assume l'obbligo di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, invece, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, si troverà avvantaggiata poiché se dagli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, "reus absolvitur" (art. 2967, comma primo,
c.c.).
L'art. 2967 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit) consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assolta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur (art. 2697, comma primo, c.c.). Per converso, il soggetto negatore del diritto vantato dall'attore, positivamente affermando l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi, sarà a sua volta onerato alla prova degli stessi (art. 2697, comma secondo, c.c.).
Premesso quanto sopra bisogna rilevare che l' attrice non ha assolto l'onere, che incombeva su di lei, di provare la domanda: nessuno dei testimoni ha dichiarato di aver visto l'aggressione né la presenza del cane del;
la teste ha CP_2 Testimone_1 escluso la presenza di cani quel giorno, aggiungendo che – essendo in gravidanza a rischio – non avrebbe mai potuto restare in un ambiente con animali;
i luoghi erano delimitati da un cancello in ferro, regolarmente chiuso, che separava la proprietà dallo stradone interpoderale;
lo stesso cancello fu lasciato aperto solo successivamente dal padre della minore, allontanatosi per acquistare sigarette, circostanza CP_3 che consentì ai ragazzi ( e , figlio del ) di allontanarsi oltre la zona Per_1 Per_2 CP_2 abitativa, verso le stalle, dove sarebbe avvenuto l'episodio; lo stesso , Persona_3 presente con dichiarava di non aver visto l'aggressione ma solo di aver visto un Per_1 cane scappare, senza alcuna possibilità di indicarne razza, colore e taglia;
lo stesso padre della minore, nell'immediatezza dei fatti, in sede di pronto soccorso dell'Ospedale di Scorrano, riferiva che si trattava di un cane randagio.
Alla luce di dette risultanze istruttorie conseguentemente nessuna responsabilità può essere quindi addebitata ai convenuti.
Le spese del giudizio stante la peculiarità dell'evento sono interamente compensate.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico dell'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da così provvede: Persona_1
1) Rigetta la domanda per le ragioni esposte in motivazione;
2) Compensa interamente le spese del giudizio;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di ctu come liquidate. Così deciso in Lecce il 10 ottobre 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta
(IN PROPRIO E QUALE RE RE ) /PICCINNO Parte_1 Persona_1 Pt_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 10.10.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3690/2022 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art
2049 – 2051 – 2052 c.c. e vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente Persona_1 C.F._1 in Monteroni di Lecce (LE) alla Via Caravaggio n. 43, rappresentata e difesa in giudizio, con poteri congiunti e disgiunti, dagli avv.ti Rosa Fanizzi ed A l e x a n d r o P a l m a r i g g i ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata nel loro studio
Attrice
E
in persona del legale rappresentante, pro tempore , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mazzotta in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata nel suo studio Convenuta
E
, rappresentato e difeso dell'Avv. Fabio Valentini in virtù di mandato in Controparte_2 atti ed elettivamente domiciliato nel suo studio
Convenuto
E
CP_3
Convenuto contumace
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Controparte_4 difesa dall'avv. Luisa Tricarico in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata nel suo studio
Terza chiamata
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda attrice è infondata e viene rigettata.
Come noto, colui che introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui afferma l'esistenza, assume l'obbligo di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, invece, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, si troverà avvantaggiata poiché se dagli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, "reus absolvitur" (art. 2967, comma primo,
c.c.).
L'art. 2967 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit) consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assolta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur (art. 2697, comma primo, c.c.). Per converso, il soggetto negatore del diritto vantato dall'attore, positivamente affermando l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi, sarà a sua volta onerato alla prova degli stessi (art. 2697, comma secondo, c.c.).
Premesso quanto sopra bisogna rilevare che l' attrice non ha assolto l'onere, che incombeva su di lei, di provare la domanda: nessuno dei testimoni ha dichiarato di aver visto l'aggressione né la presenza del cane del;
la teste ha CP_2 Testimone_1 escluso la presenza di cani quel giorno, aggiungendo che – essendo in gravidanza a rischio – non avrebbe mai potuto restare in un ambiente con animali;
i luoghi erano delimitati da un cancello in ferro, regolarmente chiuso, che separava la proprietà dallo stradone interpoderale;
lo stesso cancello fu lasciato aperto solo successivamente dal padre della minore, allontanatosi per acquistare sigarette, circostanza CP_3 che consentì ai ragazzi ( e , figlio del ) di allontanarsi oltre la zona Per_1 Per_2 CP_2 abitativa, verso le stalle, dove sarebbe avvenuto l'episodio; lo stesso , Persona_3 presente con dichiarava di non aver visto l'aggressione ma solo di aver visto un Per_1 cane scappare, senza alcuna possibilità di indicarne razza, colore e taglia;
lo stesso padre della minore, nell'immediatezza dei fatti, in sede di pronto soccorso dell'Ospedale di Scorrano, riferiva che si trattava di un cane randagio.
Alla luce di dette risultanze istruttorie conseguentemente nessuna responsabilità può essere quindi addebitata ai convenuti.
Le spese del giudizio stante la peculiarità dell'evento sono interamente compensate.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico dell'attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da così provvede: Persona_1
1) Rigetta la domanda per le ragioni esposte in motivazione;
2) Compensa interamente le spese del giudizio;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di ctu come liquidate. Così deciso in Lecce il 10 ottobre 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta