Art. 6.
Dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti articoli 28-bis e 28-ter:
"Art. 28-bis. - All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o sia cessato da tale servizio per ferite, lesioni e infermita' riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una, delle otto categorie previsto dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' concesso, dalla data di cessazione - al servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, e' compilato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o sia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonche' un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei anni.
Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegna o abbia, conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio
permanente; in tal caso, pero', resta escluso l'aumento di sei anni".
"Art. 28-ter. - L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto
di ferite, lesioni e infermita', riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 30 agosto 1950, n. 648 , cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed e' collocato, a seconda della idoneita', in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa la pensione o l'assegno.
L'ufficiale puo', a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente ente qualora conservi la incondizionata idoneita' al servizio, accertata dal Collegio medico logiche. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra.
L'ufficiale che sia cessato dal servizi permanente ai sensi del primo comma del precedente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sara' riammesso in servizio permanente alla data, del relativo accertamento sanitario, seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio permanente, o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente e sempre che non abbia superato il limite di eta' previsto per il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sara' considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa di servizio.
All'ufficiale che, per aver superato i limiti di eta' di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'articolo 27 della presente legge a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia, o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, cime non la raggiunga neppure i limiti di servizio di cui alla predetta lettera b), sara' liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio) all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta, a tale limite, senza pero' che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle, leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall' articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 ".
Dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti articoli 28-bis e 28-ter:
"Art. 28-bis. - All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o sia cessato da tale servizio per ferite, lesioni e infermita' riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una, delle otto categorie previsto dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' concesso, dalla data di cessazione - al servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, e' compilato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.
All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o sia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonche' un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei anni.
Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegna o abbia, conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio
permanente; in tal caso, pero', resta escluso l'aumento di sei anni".
"Art. 28-ter. - L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto
di ferite, lesioni e infermita', riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 30 agosto 1950, n. 648 , cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed e' collocato, a seconda della idoneita', in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa la pensione o l'assegno.
L'ufficiale puo', a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente ente qualora conservi la incondizionata idoneita' al servizio, accertata dal Collegio medico logiche. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra.
L'ufficiale che sia cessato dal servizi permanente ai sensi del primo comma del precedente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sara' riammesso in servizio permanente alla data, del relativo accertamento sanitario, seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio permanente, o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente e sempre che non abbia superato il limite di eta' previsto per il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sara' considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa di servizio.
All'ufficiale che, per aver superato i limiti di eta' di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'articolo 27 della presente legge a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia, o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, cime non la raggiunga neppure i limiti di servizio di cui alla predetta lettera b), sara' liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio) all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta, a tale limite, senza pero' che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle, leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall' articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 ".