Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 3733
TAR
Ordinanza presidenziale 8 febbraio 2023
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TAR
Sentenza 10 novembre 2023
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CS
Inammissibile
Sentenza 12 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 3 del d.p.r. 16 aprile 2009, n. 52. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e, segnatamente, degli artt. 790, comma 1; 627, commi 1, lettera d e 5; 793, comma 2; 788, comma 1 e 2052, comma 1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di legalità amministrativa

    La Corte ha ritenuto che la frequenza della scuola militare non determina l'iscrizione dell'allievo in alcun ruolo matricolare militare e che il periodo di frequenza configura un servizio 'pre-ruolo' computabile esclusivamente ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio, ma non concorre all'attribuzione dell'assegno funzionale.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del diritto del maggiore RA OM di ottenere l'aggiornamento matricolare a decorrere dal 23 settembre 1993. Violazione e falsa applicazione dell'art. 788 del d.lgs. N. 66/2010 (C.O.M.)

    Il Collegio ha ritenuto che la pretesa relativa all'aggiornamento matricolare ed economico coinvolge l'anzianità di servizio e la posizione complessiva nell'ordinamento militare, che non può che essere stabilita con apposito provvedimento autoritativo. L'azione proposta deve quindi considerarsi irricevibile e tardiva poiché gli atti di inquadramento devono essere impugnati nel termine di decadenza.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 2272 e 788 del d.lgs. N. 66/2010. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto

    Il Collegio ha ritenuto che il periodo di frequenza della scuola militare non concorre all'attribuzione dell'assegno funzionale, in quanto non soddisfa il requisito della provenienza da un profilo professionale militare sistematico e autonomo.

  • Rigettato
    Violazione del principio tempus regit actum. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi)

    Il Collegio ha ritenuto che la normativa applicabile non sia retroattiva e che le situazioni non siano sovrapponibili, pertanto non si ravvisa alcuna lesione del principio di eguaglianza.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 e 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 97 e 24 della costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 296, comma 2 tfue e dell’art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea

    Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti. Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione.

  • Inammissibile
    Questione di legittimità costituzionale dell'art. 788 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 per violazione dell'art. 3 della Costituzione

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché scaturisce da un profilo giuridico non oggetto di ricorso in primo grado. Inoltre, la prospettazione è infondata perché il legislatore ben poteva decidere di mutare la disciplina.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 3733
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3733
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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