Ordinanza presidenziale 8 febbraio 2023
Sentenza 10 novembre 2023
Inammissibile
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 3733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3733 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03733/2026REG.PROV.COLL.
N. 04393/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2024, proposto da
RA OM, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni OM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Carabinieri - Comando Generale - Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. 16826/2023 del 10 novembre 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo di Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2026 il Cons. AR EL NO e udito per l’appellante l’avvocato Giovanni OM;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento della nota del 17 marzo 2016 del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, nonché l'accertamento del diritto all'aggiornamento matricolare e stipendiale a decorrere dal 23 settembre 1993 e la corresponsione dell'assegno funzionale (art. 8, comma 3, d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52) per il periodo di frequenza del ricorrente presso la Scuola militare LL, richiedendosi il riconoscimento dell’anzianità di servizio ai sensi degli artt. 788 e 2052 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare, di seguito anche solo c.m.) e dei relativi arretrati dal 23 settembre 2010 al 31 dicembre 2014.
2. In base al contenuto della documentazione prodotta in giudizio e non specificamente contestata dalle parti si illustrano i fatti salienti del presente giudizio.
2.1. L’odierno appellante espone di essersi iscritto il 23 settembre 1993 alla Scuola militare LL (all'età di 15 anni), frequentandola nel triennio 1993-1996, arruolandosi come allievo il 28 giugno 1994 (al compimento dei 16 anni), ai sensi della previgente normativa (art. 17 d.P.R. 20 giugno 1956, n. 950, come sostituito da d.P.R. 9 marzo 1976, n. 471).
2.2. Con istanze del 27 novembre 2015 e 5 dicembre 2015, il militare chiedeva l'aggiornamento matricolare e stipendiale a far data dal 23 settembre 1993 (data di iscrizione alla Scuola militare), nonché l'assegno funzionale (art. 8, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52) e i relativi arretrati dal 23 settembre 2010 al 31 dicembre 2014.
2.3. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri (con nota del 17 marzo 2016, prot. n. 808043BV41-4-3-2015) rigettava le istanze, negando rilevanza al periodo di frequenza prima dei 16 anni di età, stante il suo carattere formativo e la non ascrivibilità a "carriera o ruolo diverso" sistematico, utili ai fini dell’assegno ed escludendo l’efficacia retroattiva degli artt. 788, 627 comma 5, 790, comma 1, e 2052 c.m., come modificati.
3. L’odierno ricorrente proponeva ricorso al T.a.r., articolando quattro motivi di ricorso, con i quali lamentava:
a) con il primo motivo (esteso da pagina7 a 12 del ricorso introduttivo), “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 3 del d.p.r. 16 aprile 2009, n. 52. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e, segnatamente, degli artt. 790, comma 1; 627, commi 1, lettera d e 5; 793, comma 2; 788, comma 1 e 2052, comma 1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di legalità amministrativa ”;
b) con il secondo motivo (esteso da pagina 12 a 14 del ricorso introduttivo) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2272 e 788 del d.lgs. N. 66/2010. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ”;
c) con il terzo motivo (esteso da pagina14 a 16 del ricorso introduttivo) “ Violazione del principio tempus regit actum. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi) ”;
d) con il quarto motivo (esteso da pagina16 a 17 del ricorso introduttivo) “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 e 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 97 e 24 della costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 296, comma 2 tfue e dell’art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea ”.
4. Con la sentenza n. 16826 del 10 novembre 2023 oggetto di impugnazione il T.a.r. per il Lazio, sez. I, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
5. L’interessato ha tempestivamente proposto appello – notificato in data 7 maggio 2024 e depositato il successivo 31 maggio 2024 – affidato a due motivi:
a) primo motivo (esteso da pagina 5 a pagina 8 dell’atto di appello), rubricato: “ Omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del diritto del maggiore RA OM di ottenere l'aggiornamento matricolare a decorrere dal 23 settembre 1993. Violazione e falsa applicazione dell'art. 788 del d.lgs. N. 66/2010 (C.O.M.) .";
b) secondo motivo (esteso da pagina 8 a pagina 10 dell’atto di appello), rubricato: “ Questione di legittimità costituzionale dell'art. 788 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 per violazione dell'art. 3 della Costituzione ”.
5.1. In sintesi, con il primo motivo la sentenza è stata censurata nella parte in cui il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta autonoma di accertamento del diritto all'aggiornamento matricolare e stipendiale dal 23 settembre 1993 (iscrizione Scuola LL), violando e falsamente applicando l'art. 788 c.m.
In tesi di parte, la previgente disciplina (art. 17 d.P.R. n. 950/1956), interpretata autenticamente alla luce dell’art. 788 citato e successive modificazioni, equiparerebbe l’iscrizione (a 15 anni) all’arruolamento con ferma speciale triennale, sanando le disparità per i c.d. "anticipatari" e permettendo di computare il relativo periodo ai fini economici/previdenziali, ex artt. 2050-2052.
5.2. Con il secondo motivo, l’appellante argomenta circa l’illegittimità costituzionale dell'art. 788 del d.lgs. n. 66/2010, qualora non ritenuto retroattivamente applicabile, stante la violazione dell’art. 3 Cost.: situazioni identiche (minori iscritti a 15 anni) finirebbero per essere discriminate solo a causa dell’epoca storica, creando un’irragionevole disparità senza giustificazione oggettiva ed in contrasto con i principi di uguaglianza consolidati in giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
6. In data 9 luglio 2025 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere all’appello, provvedendo al deposito, in data 22 gennaio 2026, di documenti e, in data 26 marzo 2026, di una memoria.
7. In data 14 aprile 2026, l’appellante ha depositato una memoria di replica.
8. All’udienza pubblica del 5 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
9. L’appello è inammissibile, secondo quanto eccepito dall’Amministrazione costituita, e comunque infondato.
9.1. Quanto alla questione in rito, l’Amministrazione ha dedotto che < la pretesa avanzata relativa “ad aggiornamento matricolare ed economico” non è meramente economica, ma coinvolge l’anzianità di servizio e la posizione complessiva nell’ordinamento militare e nei relativi ruoli dell’istante, per cui tale posizione ed inquadramento non può che essere stabilito con apposito provvedimento autoritativo d’inquadramento giuridico e di riflesso economico >, traendone la conseguenza che l’azione proposta con ricorso nel 2016 (oltre un decennio dopo il primo inquadramento e le varie progressioni di carriera) deve considerarsi irricevibile e tardiva.
9.2. L’appellante, nella memoria di replica, ha dedotto che le domande, volte sia al riconoscimento dell’assegno funzionale che al riconoscimento dell’anzianità di servizio a decorrere dal 23 settembre 1993, con conseguente aggiornamento matricolare e stipendiale, in assenza di un termine perentorio previsto dalla legge per la loro proposizione, sono state ritualmente formulate mediante le istanze del 27 novembre 2015 e del 5 dicembre 2015. Nè, argomenta l’appellante, egli aveva alcun onere di attivarsi mediante il rimedio del silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 248/2012.
10. L’eccezione preliminare ad avviso del Collegio è fondata, essendo pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale la materia dell'inquadramento nel pubblico impiego si caratterizza per la presenza di atti autoritativi di inserimento del personale nell'organizzazione dei pubblici uffici che regolano lo status del dipendente pubblico, ossia il coacervo dei diritti (tra cui quello al trattamento giuridico ed economico) e dei doveri inscindibilmente connessi a quella posizione cristallizzata dall'inquadramento, con la conseguenza che quest'ultimo deve essere impugnato nel termine di decadenza, stanti gli effetti lesivi che da essi derivano direttamente sia sul piano giuridico che economico (Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2012, n. 5881). In particolare, i vari provvedimenti con i quali l’amministrazione dispone circa l'anzianità dei militari fissano autoritativamente il dies a quo dell'anzianità giuridica riconoscibile.
Ne consegue che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo accertabile dal G.A., può essere azionata soltanto mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimamente incidenti su di esse ( ex multis : Consiglio di Stato, sez. II, 11/07/2022 n. 5750/2022, 4/2/2020, n. 917, 16/12/2019, n. 8495; sez. VI, 18/8/2010, n. 5869; sez. V, 10/8/2010, n. 5568).
Gli atti di inquadramento, attenendo alla collocazione, autoritativa, del soggetto nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dell'ente pubblico, hanno natura provvedimentale ed autoritativa, anche ai fini della determinazione della decorrenza giuridica, e devono, quindi, essere impugnati nel termine decadenziale previsto dalla normativa vigente, il che nella specie non è avvenuto.
Di conseguenza, in carenza della tempestiva e puntuale impugnazione dei provvedimenti attributivi dello status che il ricorrente rivestiva al momento della proposizione del ricorso, se ne è determinata l'inoppugnabilità, che osta all'accoglimento della pretesa del ricorrente anche ai fini meramente economici.
11. Il ricorso è comunque infondato.
11.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso introduttivo sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) la questione nodale concerne la computabilità del periodo di frequenza presso la Scuola militare LL ai fini del riconoscimento dell'assegno funzionale disciplinato dall'articolo 8, comma 3, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, istituto originariamente previsto dal d.l. 16 settembre 1987, n. 387 (convertito con modifiche nella l. 14 novembre 1987, n. 468) in favore degli ufficiali non dirigenti provenienti da carriere e ruoli diversi, con maturata anzianità di servizio;
b) tale emolumento postula un duplice requisito: i) la provenienza da un profilo professionale militare sistematico e autonomo, non limitato a fasi meramente formative o transitorie; ii) un’anzianità specifica, come precisato dalla circolare del Ministero della difesa del 4 dicembre 2001, che esclude categoricamente la semplice frequenza di scuole militari prima dell'ingresso nella carriera ufficiale dal concetto di "ruolo inferiore". Il ricorrente, pertanto, non soddisfa il presupposto sostanziale, rendendo inapplicabili le disposizioni del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (in particolare gli artt. 627 comma 5, 788 comma 1, 790 comma 1 e 2052);
c) la nota amministrativa del 17 marzo 2016 ha correttamente rilevato la difettosa provenienza e implicitamente evaso la domanda di aggiornamento matricolare e ricalcolo stipendiale.
11.2. L’appellante contesta anzitutto la parziale omessa pronuncia del primo giudice, precisando che le domande presentate all’Amministrazione avevano ad oggetto, rispettivamente, l’assegno funzionale ex art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 52/2009 (che presuppone la "provenienza da ruolo inferiore" e attiene a un beneficio retributivo aggiuntivo riconosciuto agli ufficiali che abbiano già prestato servizio militare sistematico prima di diventare ufficiali e costituisce una voce stipendiale accessoria che si aggiunge al trattamento economico ordinario) e l’aggiornamento matricolare e stipendiale a decorrere dal 23 settembre 1993 con il riconoscimento formale dell'anzianità di servizio maturata come allievo della scuola militare e il conseguente ricalcolo del trattamento stipendiale, delle progressioni di carriera e del trattamento previdenziale.
Nel merito, lamenta la mancata applicazione degli artt. 788 e 2052 del codice dell'ordinamento militare, alla stregua della stessa ratio che ha ispirato la disciplina dell'istituto, dalla quale deriverebbe che, nel suo caso, il periodo di frequenza della Scuola Militare costituisce servizio militare effettivo a tutti gli effetti - ivi compresi la durata del servizio, gli avanzamenti di grado e la data di pensionamento - e deve essere riconosciuto come tale fin dalla data di iscrizione alla scuola.
12. La ricostruzione però non persuade.
12.1. Lo stato giuridico degli allievi è contemplato dall'art 788 c.m. mentre i doveri speciali dei frequentatori delle scuole militari sono previsti dall’art. 666 r.m.
L'art. 788 c.m. riproduce, ai commi 1 e 2, opportunamente riformulati (sono stati infatti eliminati i riferimenti normativi ormai superati), l'art. 17, d.P.R. n. 950/1956, come sostituito dall'art. unico, d.P.R. n. 471/1976, e gli artt. 9, c. 8, d.m. n. 302/2000, e 13, c. 5, d.m. n. 212/2006.
La norma stabilisce che gli allievi, dal compimento del 15° anno di età e sino alla maggiore età, sono arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potestà e contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno. Gli allievi che non presentano domanda di arruolamento volontario cessano di appartenere all'istituto militare.
Il comma 3 dell'art. 788 c.m. è stato inserito per conformità alla normativa internazionale che vieta l'impiego di minori in attività belliche. A tale scopo gli allievi in ferma speciale volontaria non possono essere impiegati in attività operative.
Il comma 4 dell'art. 788 c.m. recepisce la sentenza della Corte costituzionale 3 marzo 1989 n. 78, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 263 c.p.m.p. e 9, r.d.1. 20 luglio 1934 n. 1404, nella parte in cui sottraggono al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni 18 appartenenti alle Forze armate. In sostanza, rimane ferma la giurisdizione del tribunale per i minorenni per i reati militari commessi dagli allievi.
Il comma 5 dell'art. 788 c.m. riproduce in sintesi gli artt. 12, c. 3, d.m. n. 302/2000 e 17, c. 3, d.m. n. 212/2006. In particolare, il genitore o il tutore dell'allievo minorenne, ovvero l'allievo maggiorenne, possono ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla scuola, con il proscioglimento da ogni vincolo di ferma.
II comma 6 riproduce il 5° periodo della nota alla tabella allegata alla l. 24 dicembre 1986 n. 958, in materia di trattamento economico spettante agli allievi delle scuole militari. In base a tale disposizione, agli allievi delle scuole militari è corrisposta una paga netta giornaliera determinata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12.2. L'art. 788 c.m. è conforme alla normativa internazionale sui diritti de fanciullo, in particolare:
a) art. 38, Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con l. 27 maggio 1991 n. 176,
b) art. 3 Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati del 6 settembre 2000, ratificato in Italia con l. 11 marzo 2002 n.46.
12.3. Infatti, va ricordato che l'art. 17, d.P.R. n. 950/1956, stabiliva che gli allievi delle scuole militari, al compimento del 16° anno di età, erano arruolati a domanda e con il consenso di chi esercitasse la potestà e contraevano una ferma di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto. Gli allievi, inoltre, potevano contrarre successive rafferme di un anno, qualora ammessi a ripetere un anno scolastico.
Disponeva l'art. 1 della l. 10 giugno 1964 n. 447 il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina e nell' Aeronautica in anni 16.
Coerentemente con il quadro normativo dell'epoca, l'art. 3, c. 5, 1. 31 maggio 1975 n. 191, consentiva a chi avesse compiuto il 17° anno di età di adempiere volontariamente agli obblighi di leva. Rimaneva fermo il divieto di avviare coattivamente minorenni agli obblighi di leva.
12.4. È successivamente intervenuta la Convenzione sui diritti del fanciullo la quale all'art. 38 ha così stabilito:
“ 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell’incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione .”.
Successivamente sono intervenuti i protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo; in particolare, l'art. 3, ai commi 3 e seguenti, così recita:
“ 3. Gli Stati Parte che autorizzano l'arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di diciotto anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue:
a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario;
b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell'interessato;
c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti a servizio militare e nazionale;
d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.
4. Ogni Stato Parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifica a tal fine indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati Parte. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.
5. L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario di cui al paragrafo 1 del presente art. non si applica agli istituti scolastici posti sotto l'amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati Parte in conformità agli artt. 28 e 29 [diritto all'educazione del fanciullo] della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo .”.
12.5. In dichiarata esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, la l. 8 gennaio 2001 n. 2 ha abrogato l'art. 3, l. n. 191/1975, in materia di arruolamento dei minorenni.
Sembra che il legislatore nazionale abbia voluto attuare la Convenzione eliminando in radice la possibilità per tutti i minorenni di assumere un pieno stato di militare, e tanto anche in considerazione della lettera dell’ultimo comma dell'art. 3 del Protocollo citato, che esclude l’obbligo di monitoraggio dell'età minima per gli allievi degli istituti scolastici gestiti dalle Forze armate.
Resta il fatto che la l. n. 2/2001 non ha abrogato le disposizioni sancite dal menzionato art. 17 d.P.R. n. 950/1956, così come non ha abrogato l’art. 1, l. n. 447/1964.
12.6. Stante il quadro normativo nazionale e internazionale, di non particolare chiarezza, e la delicatezza degli interessi coinvolti, in relazione allo stato giuridico degli allievi di età compresa tra il 15° e il 18° anno di età, il c.m. ha preferito adottare una soluzione intermedia che contemperi i contrapposti interessi, considerando gli allievi delle scuole militari, dal compimento del 15° anno sino alla maggiore età, soggetti ad una “speciale ferma volontaria”, cui consegue l’acquisto dello status di militare ma senza possibilità di impiego in compiti operativi. È in base a questa soluzione che è stato formulato l’articolo in questione (in tal senso, la relazione illustrativa al codice, pagine 167 ss.).
In conclusione, la frequenza di una scuola militare non determina l'iscrizione dell'allievo in alcun ruolo matricolare militare.
L'arruolamento dell'allievo è limitato ai soli fini della frequenza del corso presso la scuola militare, precludendone l'impiego in attività operative; il periodo di frequenza quale allievo, pertanto, non è computabile ai fini della ferma di leva (art. 2028 c.m.).
Il periodo di frequenza della scuola militare configura un servizio "pre-ruolo" ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, computabile esclusivamente ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio (da ultimo, Corte dei conti, Sez. I centr. appello, 3 febbraio 2026, n. 21); tale periodo, tuttavia, non concorre all'attribuzione dell'assegno funzionale, come correttamente rilevato dal T.a.r.
Da tale ricostruzione deriva l’infondatezza della pretesa del ricorrente, alla base di entrambe le istanze.
13. Infatti, il periodo reclamato dal ricorrente, non solo non concorre all'attribuzione dell'assegno funzionale, ma neanche può essere valorizzato ai fini di “aggiornamento matricolare e stipendiale”; l’art.788 come novellato ha disciplinato la “speciale ferma volontaria” anticipata all’età di 15 anni, ma il ricorrente si arruolò, in base alla previgente disciplina, al compimento dei 16 anni, posto che l'art. 4 del d.p.r. 950/1956 consentiva l'ammissione alle scuole militari di coloro che avessero compiuto il quindicesimo anno di età ma l’art.17 stabiliva per gli allievi, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e con gli effetti dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, l'arruolamento volontario di anni 3 per il compimento del corso di studi prescelto al compimento del 16° anno di età.
13.1. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che < La domanda del ricorrente si basa sull'asserita irragionevolezza del vigente sistema normativo che, da un lato, consente l'accesso alle scuole militari all'età di quindici anni e, dall'altro, fa decorrere l'arruolamento volontario nell'esercito dall'età di sedici anni. A giudizio del Collegio la questione di costituzionalità prospettata appare manifestamente infondata poiché, se norma generale é quella che consente l'arruolamento al compimento del sedicesimo anno di età, il fatto di consentire l'accesso alle scuole militari a partire dal quindicesimo anno di età rappresenta una favor per il giovane che intenda intraprendere i corsi di formazione finalizzati all'ingresso nell'Arma. Egli viene in tal modo ammesso alla formazione anticipatamente rispetto alla previsione generale in materia di decorrenza dell'arruolamento nell'esercito. Non si tratta quindi di disparità di trattamento tra identiche situazioni bensì di favorire i giovani interessati ad intraprendere la carriera militare, consentendo loro di iniziare la formazione anticipatamente.Il mancato computo del periodo trascorso dal ricorrente alla Scuola militare tra i quindici e i sedici anni di età trova quindi spiegazione nel fatto che l'accesso anticipato rispetto all'età minima stabilita per l'arruolamento nell'esercito rappresenta un'eccezione, la quale non può spiegare effetti oltre quelli espressamente previsti dall'ordinamento ed in particolare per il computo dell'anzianità contributiva a fini pensionistici. La disparità di trattamento contestata dal ricorrente sembra quindi operare, rectius avere operato, a suo favore avendogli permesso l'accesso al corso di studi militari con un anno di anticipo rispetto alla normativa generale . > (T.A.R. Toscana sez. I, 19/03/2013, n. 413 ).
13.2. Per cui non si vede come all’appellante possa essere applicata la nuova disposizione, comunque non retroattiva, avendo significativamente innovato la previgente disciplina: in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. III, che con la decisione n. 4 del 2/1/2024 ha precisato condivisibilmente che < La predetta disciplina è stata introdotta, con riferimento agli allievi delle scuole militari, con l'art. 4, co. 1, lett. m), d.lgs. 31.12.2012, n. 248, senza alcuna specificazione in ordine alla relativa decorrenza. Va ritenuto, tuttavia, dall'evoluzione della relativa normativa, che non si tratti di norma retroattiva ovvero meramente interpretativa, bensì innovativa. 114. Vale osservare, al riguardo, che già la legge 24.12.1986, n. 958, nell'ambito della complessiva regolamentazione del servizio militare di leva e della ferma di leva prolungata, prevedeva, all'art. 20, che "Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico". Tale disciplina trovava, peraltro, precipua giustificazione in ragione dell'obbligatorietà del servizio militare, onde l'esigenza di misure "compensative" del possibile pregiudizio sotto il profilo delle opportunità professionali. 115. Rispetto a tale fattispecie, la speciale ferma volontaria contratta dagli allievi delle scuole militari, funzionale al conseguimento del titolo di studio, non si mostra equiparabile. L'estensione del predetto regime in punto di riconoscimento ai fini dell'inquadramento economico, sebbene coerente con i successivi sviluppi conseguenti all'abolizione del servizio di leva obbligatorio, non poteva, infatti, intendersi ricompresa nella disposizione generale di cui al citato art. 20 della legge n. 958/1986 nel periodo in cui il ricorrente ha frequentato la scuola militare (1994-1997). Il d.lgs. 248/2012, intervenendo sull'art. 788 del nuovo codice dell'ordinamento militare ha inteso, pertanto, innovare la pregressa disciplina, con effetto, in coerenza con i principi generali, non retroattivo .>.
14. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la stessa risulta intanto inammissibile, come eccepito dall’Amministrazione resistente, perché scaturisce da un profilo giuridico non oggetto di ricorso in primo grado.
14.1. L’appellante, nella memoria di replica, osserva che “ la questione di legittimità costituzionale è rilevabile anche d'ufficio e sollevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, purché nei limiti della rilevanza e non manifesta infondatezza ”.
Il Collegio osserva, al riguardo, che nel giudizio amministrativo, per superare il vaglio della rilevanza, la questione di legittimità costituzionale deve fare riferimento ai vizi denunciati con il ricorso, che delimitano il thema decidendi , stante il principio del divieto dei nova in appello recepito dall'art. 104, comma 1, c.p.a.; pertanto, se è vero che non vi è un limite temporale anche nel giudizio amministrativo di secondo grado per sollevare la questione di legittimità costituzionale, non possono essere ritenute rilevanti questioni che riguardino violazioni che il proponente non abbia ritualmente evidenziato in primo grado (Consiglio di Stato sez. IV, 4/05/2023, n. 4523; sez. V, 3/07/2014, n. 3356).
15. La prospettazione è comunque infondata perché il legislatore ben poteva decidere di mutare la disciplina, come ha fatto, per le ragioni descritte nella ricostruzione di cui sopra circa la genesi della modifica dell’impianto normativo.
E proprio nella vicenda del ricorrente vengono in evidenza le differenze tra le due discipline: come esponeva lo stesso appellante nel ricorso di primo grado, egli < nel triennio ricompreso tra gli anni 1993-1996 frequentava la Scuola militare "LL" dell'Esercito italiano, accedendovi, nello specifico, ancora quindicenne, in data 23 settembre 1993. Ciononostante, il OR OM risulta essersi arruolato in data 28 giugno 1994, ovverosia nel giorno del suo 16° compleanno. Ciò in quanto, all'epoca, per potersi arruolare, bisognava aver compiuto i sedici anni di età, sicché tutti coloro che, come il OR OM, frequentavano le scuole militari da "anticipatari", intraprendevano tale percorso senza essere iscritti a ruolo. 2. L'entrata in vigore, nell'ottobre del 2010, del D.Lg. 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. Codice dell'Ordinamento Militare) ha modificato il quadro normativo allora vigente …..>.
Ma la modifica non ha riguardato solo l’età per l’arruolamento, avendo comportato una complessiva riscrittura dello status degli allievi delle scuole militari, anche al fine di allineamento alle convezioni internazionali, come sopra ricostruito (infatti oggi gli allievi delle scuole militari, dal compimento del 15° anno di età sino alla maggiore età, sono soggetti ad una “speciale ferma volontaria”, senza possibilità di impiego in compiti operativi).
Motivo per cui le situazioni non sono affatto sovrapponibili, come sostiene l’appellante, e quindi non si evidenzia alcuna lesione del principio di eguaglianza.
16. Conclusivamente, l’appello risulta in parte inammissibile e per il resto infondato.
17. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
18. In considerazione della novità della questione, sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente fra le parti, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto infondato e pertanto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI OT BE, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
AR EL NO, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AR EL NO | LI OT BE |
IL SEGRETARIO