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Decreto 7 giugno 2025
Decreto 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 07/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
3368/2020
RE PU BBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione,
Protezione Internazionale E Libera Circolazione Dei Cittadini Dell'unione Europea
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Filomena Piccirillo Presidente relatore-estensore
Giudice dott. Michela Bortolami
dott. Andrea D'Alessio Giudice
nel procedimento ex art. 35 bis D.Lgs. 25/2008 presentato da
Parte_1 con l'Avv. BIROLLA CRISTINA MARIA
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte_1
[...]
Resistente
ha emesso il seguente
DECRETO
PREMESSO CHE: C.F. 1 CUI: P.IVA_1 ,cittadino del Kosovo, ha presentato domanda di protezione internazionale ed umanitaria alla
[...]
Controparte_1 A fondamento della propria domanda, il sig. Pt_1 ha dichiarato alla
Commissione di aver lasciato il proprio Paese a causa delle persecuzioni di una banda criminale.
Più precisamente, l'uomo ha riferito di aver lasciato il Kosovo e la propria attività imprenditoriale a causa delle pressanti richieste estorsive provenienti da un ignoto gruppo criminale, a partire dal biennio 2015-2016; ha riferito che le vessazioni,
di cui in precedenza è stato analoga vittima il fratello, si sono aggravate una volta che i persecutori hanno avuto sentore del suo imminente espatrio, nell'estate 2020.
Non potendo più sostenere gli ingenti esborsi, e per sottrarsi alle angherie di cui era vittima da anni, il sig. Pt_1 si è infine ricongiunto al fratello nel nostro
Paese. La CP_1 ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale,
ritenendo il narrato del ricorrente manifestamente infondato. Parte_1 ha quindi proposto ricorso avverso il provvedimento sopra indicato, insistendo per il riconoscimento delle già richieste forme di protezione.
non si è costituita. Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni. La CP_1
Il ricorrente non ha preso parte all'udienza disposta per la sua audizione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio, che l'ha discussa e decisa nella
Camera di Consiglio del 6.06.2025.
Nel merito
Il presente giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, di quella sussidiaria o, in ulteriore subordine, di quella complementare interna (umanitaria/speciale),
essendo l'autorità giudiziaria chiamata ad effettuare un completo riesame nel merito della domanda e non essendo invece vincolata ai motivi di opposizione.
Ciò posto, va premesso che la valutazione della domanda formulata dal ricorrente verrà effettuata sulla base della documentazione depositata in giudizio, nonché sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente alla stregua dei criteri dettati dall'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007.
In particolare, alla luce della richiamata disposizione normativa, allorché,
come generalmente avviene nelle controversie di questo tipo, il richiedente non offra
- in tutto o in parte - prove a sostegno dei fatti posti a fondamento della domanda,
nondimeno tali fatti possono ritenersi provati, laddove il richiedente risulti credibile alla luce di una valutazione complessiva dei parametri legali relativi alla presentazione tempestiva della domanda, all'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, alla deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi, all'attendibilità c.d. estrinseca delle dichiarazioni,
intesa come non contraddittorietà rispetto alla situazione del Paese, nonché
all'attendibilità intrinseca delle medesime, sotto il profilo della loro logicità, linearità
e grado di specificità.
Alla stregua di tali criteri, il racconto dell'odierno richiedente non appare credibile, in relazione ai fatti esposti, per le ragioni di seguito indicate.
Non è possibile procedere ad un compiuto esame nel merito della vicenda narrata dal sig. Pt_1 che è estremamene stringata ed insuperabilmente generica.
L'uomo si è limitato a riferire il claim, stereotipato, del pagamento del pizzo ad una organizzazione criminale attiva nella propria zona. Tuttavia, al netto della sola indicazione del nominativo del persecutore principale -tale Per 1 pag. 7 del
verbale di audizione-, è mancata un'individuazione, anche sommaria, degli altri soggetti coinvolti, degli episodi di minacce, della loro collocazione temporale
(teoricamente sviluppata su oltre un quinquennio: pag. 5 del verbale di audizione) e delle concrete tutele che avrebbe potuto conseguire dalle autorità: in tal senso, non è
dato comprendere per quale motivo solo al fratello (e non anche a lui) sia stata accordata la possibilità di agire in giudizio, contro i medesimi soggetti (pag. 7 del verbale di audizione). Le varie lacune del racconto non sono state colmate in fase giudiziale posto che il richiedente, in violazione dei suoi obblighi di cooperazione istruttoria, non è
comparso all'udienza fissata per la sua audizione.
Vieppiù, dal momento che gli avvenimenti narrati risalgono a (quantomeno)
cinque anni fa e non sono stati dedotti successivi eventi di rilievo, è possibile escludere anche il requisito dell'attualità del rischio.
Risulta, dunque, esclusa la possibilità di ricollegare i fatti di causa alle fattispecie di tutela maggiore (così come previste dal d.lgs. 251/2007), quali lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 14, d.lgs.
251/2007: le relative istanze vanno, perciò, rigettate.
In riferimento alla ipotesi di cui alla lett. c) dell'articolo 14, d.lgs. 251/2007 va detto che può essere riconosciuta la protezione sussidiaria quando, nella specifica zona di provenienza del richiedente, sussista un conflitto armato.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente è risultato attendibile, già in fase amministrativa, quanto alla sua provenienza dal Kosovo, e in particolare dalla località meridionale di Ferizaj, capoluogo del medesimo distretto. Le informazioni aggiornate reperite dal Tribunale portano ad escludere un tale rischio.
Ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15
lettera c), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C - 285
/12 - Diakité) secondo cui “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione".
La stessa decisione ha, inoltre, precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da "violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo", avendo il legislatore comunitario optato "per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).
Con riguardo al Kosovo, esso ha firmato un accordo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea (Ue) e pertanto, essendo un potenziale candidato per l'adesione all'Ue, è sotto un continuo monitoraggio da parte della Commissione
europea¹. Dall'analisi dei report consultati², sebbene sia stata rilevata una continua instabilità politica nel 2022 e in parte del 2023, la situazione non risulta essere gravemente insicura e conflittuale. Ciononostante, si rileva che la situazione nel nord del Paese rimane difficile, in particolare in termini di corruzione, criminalità
organizzata e libertà di espressione³.
In seguito all'attacco mortale contro agenti di polizia kosovari nel nord del
Paese, alla fine di settembre 2023 la NATO ha rafforzato la sua missione di pace in
Kosovo. In particolare, il Regno Unito il 1° ottobre ha annunciato il dispiegamento di circa 200 soldati, la Romania il 3 ottobre ha promesso circa 100 truppe e la Germania il 6 ottobre ha promesso 155 truppe. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno accolto con favore l'annuncio della Serbia di ritirare alcune truppe dal confine, ma hanno sottolineato la continua preoccupazione per il "ciclo di tensioni crescenti e violenza sporadica nel Kosovo settentrionale”4.
L'Ue e gli Stati Uniti hanno esortato CP_4 e CP_5 a riprendere il dialogo.
Il premier _2 e quello serbo ER si sono incontrati il 26 ottobre a margine del Consiglio europeo nella capitale belga Bruxelles, ma non sono riusciti a raggiungere un accordo. Francia, Italia e Germania hanno invitato il 27 ottobre il
Kosovo ad avviare la procedura per la creazione dell'Associazione dei Comuni a maggioranza serba e la Serbia a "rispettare il riconoscimento de facto" del Kosovo.
Nel 2024 i rapporti tra Serbia e Kosovo rimangono tesi a causa delle tensioni al confine. Il 21 marzo, il premier _2 ha condiviso un filmato di unità dell'esercito serbo vicino al confine con il Kosovo, affermando che CP_5 stava "aspettando la migliore occasione possibile per invadere il Kosovo"; CP_5 ha respinto le accuse come "campagna di disinformazione"5. Lo stesso giorno le forze guidate dalla NATO
hanno dichiarato che la situazione è “calma ma fragile". I mesi successivi si sono caratterizzati per il persistere di una situazione di stallo.
I principali negoziatori di CP e _5 hanno tenuto il 2 luglio un incontro trilaterale con il rappresentante speciale dell'UE RS nel tentativo di riprendere i colloqui di normalizzazione, ma non hanno raggiunto un accordo. Il premier _2 il 17 luglio, ha discusso dell'apertura del ponte sul fiume
Ibar, che divide Mitrovica Nord, a maggioranza serba, e Mitrovica Sud, a maggioranza albanese, durante l'incontro con gli ambasciatori del QUINT (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Italia) e dell'Ue. _2 ha poi affermato che il ponte potrebbe servire come "simbolo della normalizzazione", facilitando la libera circolazione e lo sviluppo economico. Nel frattempo, il 31 luglio il Presidente Osmani ha riunito diverse formazioni parlamentari per discutere la possibile data delle elezioni all'inizio del 2025; non hanno partecipato né i rappresentanti del partito al potere né quelli della Lista Serba, il più grande partito politico serbo in Kosovo.
Nonostante il persistere delle tensioni, dal 2022 a oggi il livello di sicurezza risulta esser nettamente migliorato nel distretto di Mitrovica, teatro delle tensioni nelle aree settentrionali. Nel 2022 LE registrava 59 episodi di violenza (violenze contro i civili, battaglie, esplosioni, rivolte, proteste), di cui 16 contro i civili8. L'anno successivo LE riportava, invece, 103 eventi relativi alla sicurezza, di cui 12
contro i civili. Sono stati, infine, registrati 26 episodi di violenza, dei quali 15 contro la popolazione civile 10. Si attesta così nell'ultimo anno una significativa diminuzione degli eventi violenti.
Come si vede, dalle segnalazioni sopra riportate non può desumersi un contesto di gravità generalizzata tale da far sì che il ricorrente, in caso di rimpatrio,
si trovi concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione. Si ritiene, quindi, che nell'area di provenienza del ricorrente non sussistano conflitti armati interni o internazionali che diano luogo a violenza generalizzata e che, di conseguenza, non possa ritenersi fondata neppure la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) che va,
pertanto, rigettata. Con riferimento alla forma di protezione minore, quella interna, va preliminarmente osservato che quest'ultima ha subito nel corso degli ultimi anni alcune, radicali, modifiche legislative.
Da ultimo, il legislatore ha disciplinato la materia attraverso il decreto-legge
21 ottobre 2020, n. 130, così nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost., e comunque al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica,
-
economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2,
comma 2, Costituzione) - sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della “tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi,
disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente "salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano".
Nel caso di specie troverà applicazione, ratione temporis, l'art. 19 co.
1.1. e 1.2. del d.lvo 286/1998, nella versione introdotta dal d.l. 130/2020, anteriore alla recente modifica apportata con d.l. 20/2023.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d.l. 130/2020 aveva modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la richiamata normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in
Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Quanto all'applicabilità ratione temporis, la normativa senz'altro regolamenta anche il caso di specie, giusta il disposto l'articolo 15, comma 1, il quale stabilisce che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali (orientamento peraltro confermato dalla citata sentenza Cass. SU 24413/2021). può avere riscontro Neppure questo profilo del ricorso del sig. Pt_1
positivo.
Nulla è stato documentato a riprova del percorso di integrazione sul territorio.
Il ricorrente, peraltro, in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria,
non ha presenziato all'udienza fissata per la sua audizione, non consentendo, dunque, al Collegio di acclarare le sue attuali condizioni di vita in Italia.
Da questo punto di vista, risultano dunque preclusi qualunque valutazione sulla sua integrazione nel contesto italiano e ogni raffronto con le condizioni di vita che rinverrebbe nell'ipotesi di un rimpatrio.
La domanda formulata va quindi rigettata.
Sulle spese.
Nulla si dispone sulle spese posto che l'amministrazione non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, pronunciando nel procedimento di protezione internazionale ex art. 35bis d.lgs. 25/2008, così provvede:
RIGETTA il ricorso presentato avverso la decisione della Controparte_1
[...] ;
NULLA per le spese.
Così deciso in Trieste, 6.06.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Filomena Piccirillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 European Commission, Kosovo Report 2022 [SWD (2023) 692 final], 8 novembre 2023 < https://neighbourhood- enlargement.ec.europa. > ultima consultazione 27 marzo 2024. Email_1 2 International Crisis Watch (Filters applied: Europe, CP_2
Kosovo) https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location_region%5B%5D'56location%5B%5D'68crisis_s ultimo accesso 27 agosto 2024; Kosovo Email_2 : EU Urges Kosovo To Allow More Time For Conversion Report 2023, pag. 3-4; Controparte_3 Plates, 29 ottobre 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2080865.html> ultimo Serbian License Of accesso
CIA, World Factbook. https://www.cia.gov/the-world- 9 novembre 2022; Kosovo The factbook/countries/kosovo/#military-and-security> ultima consultazione 22 giugno 2022.
3 Kosovo Report 2023, pag. 3-5.
4 International Crisis Group, Crisis Watch (Filters applied: Europe, Kosovo).
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 LE LO (Filters applied:
Kosovo, Mitrovica, All type of actors, Event type: violence against civilians, battle, explosions/remote violence, protests, riots;
Period 01/01/2022-23/08/2022) < https://acleddata.com/explorer/> ultimo accesso 28 agosto 2024.
9 LE LO (Filters applied:
Kosovo, Mitrovica, All type of actors, Event type: violence against civilians, battle, explosions/remote violence, protests, riots;
Period 01/01/2023-31/12/2023) https://acleddata.com/explorer/> ultimo accesso 28 agosto 2024. 10 LE LO
(Filters applied: Kosovo, Mitrovica, All type of actors, Event type: violence against civilians, battle, explosions/remote violence, protests, riots;
Period 01/01/2024-31/12/2024) https://acleddata.com/explorer/, ultimo accesso 20 febbraio 2025.
RE PU BBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione,
Protezione Internazionale E Libera Circolazione Dei Cittadini Dell'unione Europea
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Filomena Piccirillo Presidente relatore-estensore
Giudice dott. Michela Bortolami
dott. Andrea D'Alessio Giudice
nel procedimento ex art. 35 bis D.Lgs. 25/2008 presentato da
Parte_1 con l'Avv. BIROLLA CRISTINA MARIA
Ricorrente
Nei confronti di
Controparte_1
[...]
Resistente
ha emesso il seguente
DECRETO
PREMESSO CHE: C.F. 1 CUI: P.IVA_1 ,cittadino del Kosovo, ha presentato domanda di protezione internazionale ed umanitaria alla
[...]
Controparte_1 A fondamento della propria domanda, il sig. Pt_1 ha dichiarato alla
Commissione di aver lasciato il proprio Paese a causa delle persecuzioni di una banda criminale.
Più precisamente, l'uomo ha riferito di aver lasciato il Kosovo e la propria attività imprenditoriale a causa delle pressanti richieste estorsive provenienti da un ignoto gruppo criminale, a partire dal biennio 2015-2016; ha riferito che le vessazioni,
di cui in precedenza è stato analoga vittima il fratello, si sono aggravate una volta che i persecutori hanno avuto sentore del suo imminente espatrio, nell'estate 2020.
Non potendo più sostenere gli ingenti esborsi, e per sottrarsi alle angherie di cui era vittima da anni, il sig. Pt_1 si è infine ricongiunto al fratello nel nostro
Paese. La CP_1 ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale,
ritenendo il narrato del ricorrente manifestamente infondato. Parte_1 ha quindi proposto ricorso avverso il provvedimento sopra indicato, insistendo per il riconoscimento delle già richieste forme di protezione.
non si è costituita. Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni. La CP_1
Il ricorrente non ha preso parte all'udienza disposta per la sua audizione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio, che l'ha discussa e decisa nella
Camera di Consiglio del 6.06.2025.
Nel merito
Il presente giudizio ha ad oggetto il diritto del ricorrente di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, di quella sussidiaria o, in ulteriore subordine, di quella complementare interna (umanitaria/speciale),
essendo l'autorità giudiziaria chiamata ad effettuare un completo riesame nel merito della domanda e non essendo invece vincolata ai motivi di opposizione.
Ciò posto, va premesso che la valutazione della domanda formulata dal ricorrente verrà effettuata sulla base della documentazione depositata in giudizio, nonché sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente alla stregua dei criteri dettati dall'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007.
In particolare, alla luce della richiamata disposizione normativa, allorché,
come generalmente avviene nelle controversie di questo tipo, il richiedente non offra
- in tutto o in parte - prove a sostegno dei fatti posti a fondamento della domanda,
nondimeno tali fatti possono ritenersi provati, laddove il richiedente risulti credibile alla luce di una valutazione complessiva dei parametri legali relativi alla presentazione tempestiva della domanda, all'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, alla deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi, all'attendibilità c.d. estrinseca delle dichiarazioni,
intesa come non contraddittorietà rispetto alla situazione del Paese, nonché
all'attendibilità intrinseca delle medesime, sotto il profilo della loro logicità, linearità
e grado di specificità.
Alla stregua di tali criteri, il racconto dell'odierno richiedente non appare credibile, in relazione ai fatti esposti, per le ragioni di seguito indicate.
Non è possibile procedere ad un compiuto esame nel merito della vicenda narrata dal sig. Pt_1 che è estremamene stringata ed insuperabilmente generica.
L'uomo si è limitato a riferire il claim, stereotipato, del pagamento del pizzo ad una organizzazione criminale attiva nella propria zona. Tuttavia, al netto della sola indicazione del nominativo del persecutore principale -tale Per 1 pag. 7 del
verbale di audizione-, è mancata un'individuazione, anche sommaria, degli altri soggetti coinvolti, degli episodi di minacce, della loro collocazione temporale
(teoricamente sviluppata su oltre un quinquennio: pag. 5 del verbale di audizione) e delle concrete tutele che avrebbe potuto conseguire dalle autorità: in tal senso, non è
dato comprendere per quale motivo solo al fratello (e non anche a lui) sia stata accordata la possibilità di agire in giudizio, contro i medesimi soggetti (pag. 7 del verbale di audizione). Le varie lacune del racconto non sono state colmate in fase giudiziale posto che il richiedente, in violazione dei suoi obblighi di cooperazione istruttoria, non è
comparso all'udienza fissata per la sua audizione.
Vieppiù, dal momento che gli avvenimenti narrati risalgono a (quantomeno)
cinque anni fa e non sono stati dedotti successivi eventi di rilievo, è possibile escludere anche il requisito dell'attualità del rischio.
Risulta, dunque, esclusa la possibilità di ricollegare i fatti di causa alle fattispecie di tutela maggiore (così come previste dal d.lgs. 251/2007), quali lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 14, d.lgs.
251/2007: le relative istanze vanno, perciò, rigettate.
In riferimento alla ipotesi di cui alla lett. c) dell'articolo 14, d.lgs. 251/2007 va detto che può essere riconosciuta la protezione sussidiaria quando, nella specifica zona di provenienza del richiedente, sussista un conflitto armato.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente è risultato attendibile, già in fase amministrativa, quanto alla sua provenienza dal Kosovo, e in particolare dalla località meridionale di Ferizaj, capoluogo del medesimo distretto. Le informazioni aggiornate reperite dal Tribunale portano ad escludere un tale rischio.
Ricordato che l'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15
lettera c), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C - 285
/12 - Diakité) secondo cui “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione".
La stessa decisione ha, inoltre, precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da "violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo", avendo il legislatore comunitario optato "per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).
Con riguardo al Kosovo, esso ha firmato un accordo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea (Ue) e pertanto, essendo un potenziale candidato per l'adesione all'Ue, è sotto un continuo monitoraggio da parte della Commissione
europea¹. Dall'analisi dei report consultati², sebbene sia stata rilevata una continua instabilità politica nel 2022 e in parte del 2023, la situazione non risulta essere gravemente insicura e conflittuale. Ciononostante, si rileva che la situazione nel nord del Paese rimane difficile, in particolare in termini di corruzione, criminalità
organizzata e libertà di espressione³.
In seguito all'attacco mortale contro agenti di polizia kosovari nel nord del
Paese, alla fine di settembre 2023 la NATO ha rafforzato la sua missione di pace in
Kosovo. In particolare, il Regno Unito il 1° ottobre ha annunciato il dispiegamento di circa 200 soldati, la Romania il 3 ottobre ha promesso circa 100 truppe e la Germania il 6 ottobre ha promesso 155 truppe. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno accolto con favore l'annuncio della Serbia di ritirare alcune truppe dal confine, ma hanno sottolineato la continua preoccupazione per il "ciclo di tensioni crescenti e violenza sporadica nel Kosovo settentrionale”4.
L'Ue e gli Stati Uniti hanno esortato CP_4 e CP_5 a riprendere il dialogo.
Il premier _2 e quello serbo ER si sono incontrati il 26 ottobre a margine del Consiglio europeo nella capitale belga Bruxelles, ma non sono riusciti a raggiungere un accordo. Francia, Italia e Germania hanno invitato il 27 ottobre il
Kosovo ad avviare la procedura per la creazione dell'Associazione dei Comuni a maggioranza serba e la Serbia a "rispettare il riconoscimento de facto" del Kosovo.
Nel 2024 i rapporti tra Serbia e Kosovo rimangono tesi a causa delle tensioni al confine. Il 21 marzo, il premier _2 ha condiviso un filmato di unità dell'esercito serbo vicino al confine con il Kosovo, affermando che CP_5 stava "aspettando la migliore occasione possibile per invadere il Kosovo"; CP_5 ha respinto le accuse come "campagna di disinformazione"5. Lo stesso giorno le forze guidate dalla NATO
hanno dichiarato che la situazione è “calma ma fragile". I mesi successivi si sono caratterizzati per il persistere di una situazione di stallo.
I principali negoziatori di CP e _5 hanno tenuto il 2 luglio un incontro trilaterale con il rappresentante speciale dell'UE RS nel tentativo di riprendere i colloqui di normalizzazione, ma non hanno raggiunto un accordo. Il premier _2 il 17 luglio, ha discusso dell'apertura del ponte sul fiume
Ibar, che divide Mitrovica Nord, a maggioranza serba, e Mitrovica Sud, a maggioranza albanese, durante l'incontro con gli ambasciatori del QUINT (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Italia) e dell'Ue. _2 ha poi affermato che il ponte potrebbe servire come "simbolo della normalizzazione", facilitando la libera circolazione e lo sviluppo economico. Nel frattempo, il 31 luglio il Presidente Osmani ha riunito diverse formazioni parlamentari per discutere la possibile data delle elezioni all'inizio del 2025; non hanno partecipato né i rappresentanti del partito al potere né quelli della Lista Serba, il più grande partito politico serbo in Kosovo.
Nonostante il persistere delle tensioni, dal 2022 a oggi il livello di sicurezza risulta esser nettamente migliorato nel distretto di Mitrovica, teatro delle tensioni nelle aree settentrionali. Nel 2022 LE registrava 59 episodi di violenza (violenze contro i civili, battaglie, esplosioni, rivolte, proteste), di cui 16 contro i civili8. L'anno successivo LE riportava, invece, 103 eventi relativi alla sicurezza, di cui 12
contro i civili. Sono stati, infine, registrati 26 episodi di violenza, dei quali 15 contro la popolazione civile 10. Si attesta così nell'ultimo anno una significativa diminuzione degli eventi violenti.
Come si vede, dalle segnalazioni sopra riportate non può desumersi un contesto di gravità generalizzata tale da far sì che il ricorrente, in caso di rimpatrio,
si trovi concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione. Si ritiene, quindi, che nell'area di provenienza del ricorrente non sussistano conflitti armati interni o internazionali che diano luogo a violenza generalizzata e che, di conseguenza, non possa ritenersi fondata neppure la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) che va,
pertanto, rigettata. Con riferimento alla forma di protezione minore, quella interna, va preliminarmente osservato che quest'ultima ha subito nel corso degli ultimi anni alcune, radicali, modifiche legislative.
Da ultimo, il legislatore ha disciplinato la materia attraverso il decreto-legge
21 ottobre 2020, n. 130, così nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost., e comunque al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica,
-
economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2,
comma 2, Costituzione) - sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della “tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi,
disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente "salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano".
Nel caso di specie troverà applicazione, ratione temporis, l'art. 19 co.
1.1. e 1.2. del d.lvo 286/1998, nella versione introdotta dal d.l. 130/2020, anteriore alla recente modifica apportata con d.l. 20/2023.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d.l. 130/2020 aveva modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la richiamata normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in
Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Quanto all'applicabilità ratione temporis, la normativa senz'altro regolamenta anche il caso di specie, giusta il disposto l'articolo 15, comma 1, il quale stabilisce che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali (orientamento peraltro confermato dalla citata sentenza Cass. SU 24413/2021). può avere riscontro Neppure questo profilo del ricorso del sig. Pt_1
positivo.
Nulla è stato documentato a riprova del percorso di integrazione sul territorio.
Il ricorrente, peraltro, in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria,
non ha presenziato all'udienza fissata per la sua audizione, non consentendo, dunque, al Collegio di acclarare le sue attuali condizioni di vita in Italia.
Da questo punto di vista, risultano dunque preclusi qualunque valutazione sulla sua integrazione nel contesto italiano e ogni raffronto con le condizioni di vita che rinverrebbe nell'ipotesi di un rimpatrio.
La domanda formulata va quindi rigettata.
Sulle spese.
Nulla si dispone sulle spese posto che l'amministrazione non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, pronunciando nel procedimento di protezione internazionale ex art. 35bis d.lgs. 25/2008, così provvede:
RIGETTA il ricorso presentato avverso la decisione della Controparte_1
[...] ;
NULLA per le spese.
Così deciso in Trieste, 6.06.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Filomena Piccirillo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 European Commission, Kosovo Report 2022 [SWD (2023) 692 final], 8 novembre 2023 < https://neighbourhood- enlargement.ec.europa. > ultima consultazione 27 marzo 2024. Email_1 2 International Crisis Watch (Filters applied: Europe, CP_2
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5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
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Kosovo, Mitrovica, All type of actors, Event type: violence against civilians, battle, explosions/remote violence, protests, riots;
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Period 01/01/2023-31/12/2023) https://acleddata.com/explorer/> ultimo accesso 28 agosto 2024. 10 LE LO
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