Rigetto
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 06/05/2025, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03849/2025REG.PROV.COLL.
N. 10013/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10013 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Marco Valentini, nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originario ricorrente, odierno appellante ha chiesto l’annullamento:
-del provvedimento -OMISSIS- recante l’ordine di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi.
Con la richiamata ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi il Comune di Pozzuoli ha ingiunto al ricorrente la rimozione di quattro cancelli realizzati a chiusura della sua proprietà in via -OMISSIS-, in quanto realizzati senza titolo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Secondo il TAR gli interventi in questione, per il solo fatto di insistere in zona vincolata e di alterare durevolmente il pregresso stato dei luoghi, risultano comunque soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, dovendosi quindi ritenere inconferenti le ulteriori argomentazioni difensive incentrate sulla pretesa realizzabilità delle opere in contestazione mediante semplice C.I.L.A. o S.C.I.A., atteso che la normativa vigente del d.P.R. n. 380 del 2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice D.I.A., in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico.
La peculiare tutela delle aree protette da vincolo paesaggistico si estende, secondo il giudice di prime cure, anche alle opere pertinenziali, quando esse determinano una modificazione dello stato dei luoghi mediante la realizzazione di un quid novi, ovvero mediante la trasformazione di quanto preesistente. Il primo giudice non ha neppure ritenuto fondata la censura fondata sulla violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Sempre per costante giurisprudenza, ha evidenziato il TAR che i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, tanto più quando venga in rilievo un’area soggetta a vincolo paesaggistico come quella in questione, sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico al ripristino e della sua prevalenza sull’interesse privato.
Né può parlarsi, soggiunge il TAR, di tutela dell’affidamento, dato che non è meritevole un affidamento che si basi su un’attività illecita.
Inoltre, la motivazione è ritenuta adeguata allorquando sia stato reso esplicito che il manufatto è stato realizzato in contrasto con la vigente normativa edilizia senza che si renda necessario precisare ulteriori profili.
Infine, il TAR ha ritenuto infondato anche il quarto motivo di ricorso.
La violazione delle regole poste negli articoli 7 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 assume rilievo meramente formale in presenza di una attività vincolata quale quella di repressione degli abusi edilizi, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2 della legge n. 241 del 1990.
Il primo giudice ha pertanto respinto il ricorso.
Avverso la sentenza impugnata in data 21 dicembre 2023 è stato depositato ricorso in appello.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:
-VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27 DEL D.P.R. 06.06.2001 n. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 36 E 37 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L.R. 28.11.2001 n. 19 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 149 del D. Lgs. n° 42 del 2004 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE - DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DATATO 2 MARZO 2018 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 81 DEL 7 APRILE 2018 - OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA - TRAVISAMENTO - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - MANIFESTA INGIUSTIZIA - ALTRI PROFILI.
Con il primo motivo, argomenta l’appellante che la sentenza gravata sarebbe erronea e non può essere condivisa.
Il provvedimento demolitorio impugnato in primo grado sarebbe viziato ed illegittimo perché fondato su erroneo presupposto.
Infatti, contrariamente a quanto asserito dalla P.A., l’appellante non avrebbe realizzato alcun intervento edilizio in assenza di permesso di costruire ed in violazione dell'art. 10 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in quanto per la realizzazione delle opere contestate non occorrerebbe il permesso di costruire ma, al massimo, sarebbe stata necessaria la presentazione di una SCIA.
-ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA – PER OMESSA MOTIVAZIONE – PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA – VIOLAZIONE DEL DPR 380/01 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 34 – 36 – 37 - VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 34, 36 E 37 DEL MEDESIMO T.U. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE
Con il secondo motivo, sostiene l’appellante che la sentenza gravata avrebbe argomentato in maniera errata il motivo di doglianza riguardante la carenza descrittiva dei presupposti giustificativi del provvedimento demolitorio, cui risulterebbe ancorata l’avversata opzione di comminare una misura sanzionatoria di tipo ripristinatorio in luogo di quella pecuniaria.
-ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – ERRORE IN IUDICANDO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E/O FALSA 18 APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 COSI’ COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L. 15/2005 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 12.09.1957 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 22.01.2004 N. 42 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI POZZUOLI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.T.P. DEI CAMPI FLEGREI APPROVATO CON D.M. DEL 26.04.1999 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO – PER OMESSA ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01 ED, IN PARTICOLARE, DEGLI ARTT. 31, 32, 33, 35 - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA E/O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E/O DI LOGICITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA RES PUBLICA
Con il terzo motivo, argomenta l’appellante che il provvedimento demolitorio sarebbe illegittimo ed erroneo anche per vizi propri dell’ordinanza repressiva derivanti dall’assoluto difetto di motivazione. Per tale motivo, il provvedimento demolitorio avrebbe dovuto contenere una motivazione più concreta, analitica, argomentata riguardante l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi e la comparazione, con valutazione prevalente, dello stesso con all’interesse privato dei ricorrenti.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo, che ha ragione il primo giudice a rilevare che gli interventi di cui è causa (i.e. la realizzazione di quattro cancelli a chiusura della sua proprietà in Via -OMISSIS-), per il solo fatto di insistere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e di alterare durevolmente il pregresso stato dei luoghi, risultino comunque soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, evidenziando che la normativa vigente impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico, senza distinguere tra opere per cui è necessario il permesso a costruire e quelle opere per cui sarebbe necessaria una sempice d.i.a..
Ne discende la sussistenza dell’obbligo di acquisire un titolo edilizio per la realizzazione di nuove costruzioni.
Una volta accertato il carattere abusivo dell’opera ai sensi degli artt. 31 e 35 T.U. Edilizia, il provvedimento di ingiunzione alla rimozione del manufatto si configura per l’Amministrazione come atto dovuto e vincolato, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario dare notizia dell’avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto.
Quanto al secondo motivo, concernente il denunciato deficit di descrizione dei presupposti fattuali e giuridici del provvedimento gravato, rileva il Collegio che dalla lettura del provvedimento emerge in modo chiaro la circostanza dirimente che le opere sono state realizzate in assenza di titolo edilizio, da cui consegue la risposta sanzionatoria vincolata.
Circa il terzo motivo, attesa la richiamata natura vincolata dell’atto, il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del provvedimento repressivo non determina un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione.
Va ritenuta altresì priva di pregio l’ulteriore censura fondata sull’assunta rilevanza dell’affidamento del privato alla conservazione di quanto abusivamente realizzato, anche alla luce del tempo trascorso rispetto alla realizzazione delle opere, affidamento il quale, invece, non può trovare spazio alcuno all’interno del meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 35 del T.U. Edilizia, alla luce del quale nei casi di edificazione contra legem non occorre alcun accertamento ulteriore, essendo
sufficiente verificare che nessun titolo è stato rilasciato.
Non è revocabile in dubbio che al momento dell’emanazione del provvedimento di demolizione le opere abusive di cui trattasi non fossero munite di adeguato titolo edilizio.
L’appello, pertanto, va respinto.
Nulla per le spese, non essendo la parte appellata costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.