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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/10/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa NI Mussa Presidente
Dott.ssa LL Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 557/2025 R.G. Cont.
Oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso da:
, (C.F ), nata il [...] in Parte_1 C.F._1
NT (Perù residente in [...], elettivamente domiciliata alla
Via De Amicis nr. 1, presso lo Studio dell'Avv.to Francesca Romaniello che la rappresenta e difende, per delega in atti;
Ammessa al patrocinio a spese dello stato in virtù di provvedimento emesso con delibera n. 1931 del 3.12.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea (prot.
n. 5083 del 25.11.2024);
CONTRO
, (C.F. ), nato a [...], in data [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo pagina 1 di 8 studio dell'Avv. Boggio Raimondo Stefano, in Settimo T.se (TO), via Don Paviolo n.6,
che lo rappresenta e difende, per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“-dichiarare la separazione personale dei coniugi in via congiunta autorizzandoli a vivere
separati nel mutuo reciproco rispetto;
-Affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la Persona_1
madre;
-Il padre potrà vedere e tenere con se il figlio previo accordo con la madre ogni Per_1
qualvolta lo desideri tenuto conto dei desideri del minore e gli impegni scolastici e ludici di
questo, in difetto di accordo potrà vederlo e tenerlo con se con le seguenti modalità:
-2 pomeriggi alla settimana e precisamente il martedì dalle 19.00 alle 21.30 quando lo
riaccompagnerà presso la madre ed il venerdì dalle 18.00 alle 21.30 quando lo riaccompagnerà
dalla madre nella settimana in cui il fine settimana il minore è con la madre, mentre nella
settimana in cui è previsto il fine settimana al padre potrà vederlo un pomeriggio e
precisamente il martedì dalle 19.00 alle 21.30 quando lo riaccompagnerà presso la madre, si
precisa che per fine settimana quando di competenza del padre questo dovrà prendere con se il
minore il venerdì dalle 18.00 e riportarlo dalla madre la domenica alle ore 21.00;
-un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle 18.00 alla domenica alle 21.00 con
riaccompagno da parte del padre del figlio presso la casa della madre;
-per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre
al 6 gennaio e così di seguito) e precisamente negli anni dispari il primo periodo e il secondo
con il padre e viceversa negli anni pari;
-ad anni alterni durante le vacanze pasquali coincidenti con la sosta scolastica, nonché in
occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) e
precisamente negli anni dispari pasqua con la madre e pasquetta con il padre e viceversa negli
anni pari;
pagina 2 di 8 -il padre e la madre il giorno del compleanno del figlio si alterneranno il pranzo e la cena al
fine di vivere detta giornata in modo eguale con il minore;
-14 giorni consecutivamente durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 15
giugno di ogni anno, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i luoghi di soggiorno. In
assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli
anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari.
-la madre si occuperà di accompagnare il figlio nelle sue attività ludiche e sportive e vi sarà
libertà per il padre di assistervi così come di assistere alle gare e recite unitamente alla madre.
-Porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento della moglie il CP_1
versamento della somma mensile di E. 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, da corrispondersi entro il giorno “5” di ogni mese, fintanto che la ricorrente non
reperirà una occupazione lavorativa stabile.
-Porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore CP_1
il versamento della somma mensile di E 400,00, rivalutabile Persona_1
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla ricorrente, entro il giorno “5” di
ogni mese, oltre al 100% delle spese mediche non coperte dal Servizio Nazionale, oltre al
100% delle spese scolastiche e ludico sportive, e per tutto il resto come da protocollo del
Tribunale di Ivrea, la madre inoltre come da accordo con il Parte_1
Sig. percepirà il 100% dell'Assegno unico per il minore CP_1 Persona_1
sino a che dovuto.
Spese legali della procedura compensate.
Il P.M. ha reso in data 7.10.2025 le sue conclusioni: “V°, il P.M. conclude per
l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 27.02.2025,
[...]
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale Parte_1
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi, chiedendo l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre ed a carico del padre un pagina 3 di 8 contributo al mantenimento di € 300 per sé e di € 500 per il figlio, AU tutto alla madre e 50% spese extra. La ricorrente ha premesso che i coniugi Parte_1
e hanno contratto matrimonio in Socabaya (Perù) l'8.01.2010,
[...] CP_1
atto trascritto nel registro dello Stato Civile degli atti di Matrimonio del Comune di
Pianezza (TO) con i seguenti estremi: atto n. 6, parte II, serie C, anno 2010;
dall'unione coniugale è nato il figlio il 10.09.2012. Persona_1
Inizialmente il giudice ha rigettato l'istanza della ricorrente, formulata come indifferibile, di assegnazione della casa coniugale sottoposta ad esecuzione,
sottolineando che la documentazione prodotta a corredo dell'istanza attestava l'
avvenuta vendita già ad ottobre 2024 con conseguente ordinanza di liberazione forzosa dell'immobile del 12.2.2025; come già evidenziato nel proprio precedente provvedimento “l'acquirente del bene in sede di vendita forzata acquista, quindi, un bene
libero da pesi senza che allo stesso possano neppure opporsi eventuali diritti acquistati da terzi
sulla cosa, per non avere gli stessi effetto in pregiudizio del creditore pignorante ai sensi
dell'art. 2919 c.c., comma 2” (cfr. cass. sez III, 11.07.2014 n. 15885; cfr. in senso conforme
Cass. 7776/2016).
Il convenuto si è costituito in giudizio concordando con le richieste della ricorrente,
(ad eccezione assegnazione casa coniugale), ed offrendo per la moglie € 150 e per il figlio € 400.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 17.06.2025, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e, dopo ampio confronto, i coniugi hanno trovato un accordo parziale e hanno chiesto il rinvio per rassegnare le loro conclusioni congiunte definitive.
Con le note del 30.9.2025 le parti - trovato l'accordo - hanno rassegnato conclusioni concordi, previa rinuncia ai mezzi istruttori, ai provvedimenti provvisori ed urgenti ed ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
Con note del 30.09.2025, i coniugi hanno quindi rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
pagina 4 di 8 Il P.M. in data 10.10.2025 ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalla ricorrente ed anche dal resistente (prospettando una difficile situazione familiare e lamentando reciprocamente comportamenti inadeguati dell'altro), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in Socabaya (Perù) l'8.01.2010, atto trascritto nel registro dello Stato
Civile degli atti di Matrimonio del Comune di Pianezza (TO) con i seguenti estremi:
atto n. 6, parte II, serie C, anno 2010.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi,
in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento pagina 5 di 8 relativamente al compenso da liquidare al difensore della ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Socabaya (Perù) l'8.01.2010, atto CP_1
trascritto nel registro dello Stato Civile degli atti di Matrimonio del Comune di
Pianezza (TO) con i seguenti estremi: atto n. 6, parte II, serie C, anno 2010.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
b) dispone l'affido condiviso del figlio con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre;
c) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con la Per_1
madre ogni qualvolta lo desideri tenuto conto dei desideri del minore e gli impegni scolastici e ludici di questo, in difetto di accordo potrà vederlo e tenerlo con se con le seguenti modalità:
-2 pomeriggi alla settimana e precisamente il martedì dalle 19.00 alle 21.30 quando lo riaccompagnerà presso la madre ed il venerdì dalle 18.00 alle 21.30 quando lo riaccompagnerà dalla madre nella settimana in cui il fine settimana il minore è con la madre, mentre nella settimana in cui è previsto il fine settimana al padre potrà
vederlo un pomeriggio e precisamente il martedì dalle 19.00 alle 21.30 quando lo riaccompagnerà presso la madre, si precisa che per fine settimana quando di competenza del padre questo dovrà prendere con se il minore il venerdì dalle 18.00 e riportarlo dalla madre la domenica alle ore 21.00;
-un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle 18.00 alla domenica alle 21.00 con riaccompagno da parte del padre del figlio presso la casa della madre;
pagina 6 di 8 -per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31
dicembre al 6 gennaio e così di seguito) e precisamente negli anni dispari il primo periodo e il secondo con il padre e viceversa negli anni pari;
-ad anni alterni durante le vacanze pasquali coincidenti con la sosta scolastica,
nonché in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”) e precisamente negli anni dispari Pasqua con la madre e pasquetta con il padre e viceversa negli anni pari;
-il padre e la madre il giorno del compleanno del figlio si alterneranno il pranzo e la cena al fine di vivere detta giornata in modo eguale con il minore;
-14 giorni consecutivamente durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 15 giugno di ogni anno, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i luoghi di soggiorno. In assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari.
-la madre si occuperà di accompagnare il figlio nelle sue attività ludiche e sportive e vi sarà libertà per il padre di assistervi così come di assistere alle gare e recite unitamente alla madre;
d) pone a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento della CP_1
moglie il versamento della somma mensile di E. 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno “5” di ogni mese, fintanto che la ricorrente non reperirà una occupazione lavorativa stabile;
e) pone a carico del sig. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1
minore , il versamento della somma mensile di E 400,00, Persona_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla ricorrente,
entro il giorno “5” di ogni mese, oltre al 100% delle spese mediche non coperte dal
Servizio Nazionale, oltre al 100% delle spese scolastiche e ludico sportive, e per tutto il resto come da protocollo del Tribunale di Ivrea, la madre Parte_1
pagina 7 di 8 inoltre come da accordo con il Sig. percepirà il 100% Pt_1 CP_1
dell'Assegno unico per il minore sino a che dovuto;
Persona_1
f) spese legali della procedura compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23 ottobre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
LL ET NI SA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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