Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 618/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 618 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Pierangela Abbate, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania (NA) alla
Via Arco S. Antonio n.30, elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti Parte_2 C.F._2 dall'avv. Elena Petraio, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania (NA) al Viale
Piedimonte d'Alife n.7, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 19.3.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 22.05.2025, i difensori costituiti chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1
Il Pubblico Ministero in data 20.3.2025 ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14.2.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio a Napoli il 12.6.2018 e che dalla loro unione erano nate 2 figlie - e entrambe nate a Napoli il 6.10.2020 -, chiedevano Persona_1 Persona_2
pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 20.3.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 22.05.2025, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il Giudice relatore con provvedimento del 20.06.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Nulla a disporre in merito al mantenimento dei coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti;
3) La casa coniugale condotta in locazione, con gli arredi ivi esistenti resterà nella disponibilità della sig.ra ; Parte_2
4) I signori e avranno l'affido condiviso delle figlie minori Parte_1 Parte_2 [...]
Pers e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Persona_1
Alla luce di ciò le decisioni di maggiore interesse inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute delle loro figlie minori, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori;
mentre le decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione saranno adottate, secondo le esigenze che si presenteranno, dal genitore che avrà la necessità di adottarle.
5) Le minori avranno residenza privilegiata presso la madre in LA (NA) alla Via della
Libertà n. 478;
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6) Per il diritto di visita il Sig. terrà con se le figlie secondo il seguente Parte_1
calendario:
- il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 fino alle ore 21:00 e per due fine settimana a settimane alterne e precisamente la prima e la terza settimana le minori staranno con il padre dal sabato alle ore 10:00 fino alla domenica alle ore 21:00 con pernottamento. Si precisa che ogni variazione di orario o impedimento a vedere le minori sarà comunicata dal padre almeno il giorno prima, lo stesso vale per la madre se vi è impossibilità per le minori di andare dal padre Si precisa, altresì, che in accordo con i genitori la regolamentazione delle visite padre-figlie potrà variare. -
Per le festività Natalizie, le minori trascorreranno con la madre la Vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale e con la madre la vigilia di Capodanno e con il padre il giorno di Capodanno, con la madre il giorno dell'Epifania, procedendo ad anni alterni, salvo possibilità per le parti di accordarsi diversamente. - Per le festività Pasquali, le minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il lunedì in albis, procedendo ad anni alterni. - Per il periodo estivo i genitori entro il 30 maggio di ogni anno si comunicheranno il periodo di 10 giorni consecutivi o ripartiti nei mesi estivi, in cui le minori trascorreranno con loro le vacanze e sarà loro obbligo di comunicare, entro lo stesso termine, la località ove condurranno le figlie. Ad entrambi i genitori, durante i periodi di vacanza, saranno garantite comunicazioni con le minori. -
I compleanni e gli onomastici delle minori verranno organizzati dai genitori accordandosi di anno in anno, ovvero, in mancanza, si seguirà il principio dell'alternanza. - Per la festa della mamma le minori rimarranno con la madre, mentre per la festa del papà staranno con il padre. Per i compleanni dei genitori le minori li trascorreranno rispettivamente con la madre e con il padre, in deroga a quanto statuito circa il diritto di visita dei genitori. - Per tutte le altre festività segnate di rosso sul calendario verranno trascorse ad anni alterni una volta con il padre e una volta con la madre;
7) I signori e si impegnano, rispettivamente, a favorire il Parte_1 Parte_2
rapporto tra le minori e i nonni paterni e materni nonché a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, scambiandosi le rispettive utenze telefoniche nonché cambi di residenza, presso i quali dovranno essere reperibili, in modo da garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno dei genitori.
8) il Sig. si obbliga a versare, a titolo di mantenimento per le figlie minori Parte_1 [...]
Pers e la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per figlia), somma da rivalutarsi Persona_1
di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Tale somma dovrà essere versate entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con
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bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra IBAN: Parte_2
[...];
9) Le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.
Tali spese saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
10) L'assegno unico verrò ripartito al 50% tra i sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
11) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, nonché per quelli delle figlie minori”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(nato il [...] a [...]) e (nata il [...] a [...]_2
Cattolica (FO)) con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 24 , parte II , Serie A , Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2018) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 20.06.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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