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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/07/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1175/2024
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano v. C. Battisti n.23 presso lo studio dell'Avv. ANCONA GIUSEPPE (C.F. che la C.F._1 rappresenta e difende unitamente all'Avv. MONTELEONE DIEGO ( ) C.F._2
giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in piazzetta CP_1 C.F._3
Guastalla n.3 presso lo studio dell'Avv. GIANNINI TOMMASO (C.F.
che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. PREITE ELENA C.F._4
VA EL ( ) giusta delega in atti;
C.F._5
-APPELLATO-
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI:
Per : come da foglio depositato in via Parte_1
telematica in data 23.4.2025. pagina 1 di 5 Per : come da foglio depositato in via telematica in data 15.4.2024. CP_1
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1175/24 del Tribunale di Milano che aveva accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.17730/22, CP_1
ottenuto nei confronti di questo dall' per l'importo di Euro 6.473,11 a Parte_1
titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori di riparazione sull'autovettura
Audi tg FE546ZG, come da fattura n. 564 del 19.5.2022 (doc.3 appellante). Ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto non provata l'esecuzione delle prestazioni per cui era stato chiesto il pagamento, ed in particolare per aver mal valutato le prove orali assunte nonché la documentazione fotografica prodotta, e per aver attribuito uno speciale significato alla rinuncia alla cessione del credito in prima battuta riconosciuto alla compagnia assicuratrice del ciò essendo CP_1
stato motivato solo dalle difficoltà di solito frapposte da questa al rimborso.
ha chiesto la conferma della sentenza appellata. CP_1
L'appello deve essere respinto, non avendo l fornito la prova (a suo Parte_1
carico alla stregua dell'ordinario criterio di cui all'art.2697 c.c. attesa la sua posizione sostanziale di attore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) dei fatti costitutivi del diritto azionato, e cioè dell'esecuzione delle prestazioni di cui ha chiesto il pagamento. Come già rilevato dal Tribunale, le dichiarazioni dei testi escussi sono tra loro contrastanti, connotandosi per essere favorevoli alla tesi sostenuta dall'appellante (secondo cui le foto prodotte sub doc. 5 Parte_1
sarebbero relative a lavorazioni eseguite nel 2022, oggetto del giudizio) quelle dei testi dalla stessa indicati ( e ) e favorevoli alla Testimone_1 Testimone_2
tesi sostenuta dall'appellato (secondo cui le medesime foto si riferirebbero a lavorazioni eseguite nel 2019, a seguito di analogo sinistro subito dal veicolo a seguito di grandinata) quelle dei testi indicati dal e CP_1 Testimone_3 Tes_4
). Premesso che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, nessuna
[...]
incapacità ex art. 246 cpc - tra l'altro eccepita tardivamente - è ravvisabile in capo pagina 2 di 5 a (che, pur essendo comproprietaria dell'autovettura, non ha alcun Tes_4
interesse giuridico nella presente causa, il cui oggetto è il pagamento del corrispettivo di lavori che si assume siano stati commissionati dal marito), è necessario valutare l'attendibilità delle deposizioni assunte, alla luce del loro legame con le parti e della coerenza delle circostanze riferite. In proposito va considerato come certamente (essendo pacifico tra le parti) l'autovettura venne portata dall'appellato per riparazioni alla carrozzeria danneggiata dalla grandine nel 2019, cosicché la prova necessaria per l'accoglimento della domanda deve essere relativa ad ulteriori interventi eseguiti (nel maggio 2022, secondo quanto allegato) a seguito del successivo danneggiamento (ancora per grandine) verificatosi nell'autunno 2021. Orbene, il rapporto di parentela (figlio/padre) di con il legale rappresentante dell'Autofficina e quello Testimone_1
(moglie/marito) di con l'appellato portano a valutare con estrema Tes_4
cautela quanto dagli stessi riferito: mentre la ha affermato che le foto CP_1
mostratele raffiguravano le condizioni dell'auto nel 2019 piuttosto che quelle del
2021, ha ammesso di non essersi occupato di alcuna lavorazione, Testimone_1
affermando tuttavia che si sarebbe trattato delle condizioni della vettura nel maggio 2022, ma la certezza con la quale si sono espressi entrambi i testi appare del tutto priva di giustificazioni, considerata la scarsa intelligibilità delle fotografie. Ad ogni modo, quel che interessa non è tanto se le foto sub doc.3
rappresentino le condizioni della vettura nel maggio 2022, essendo Parte_1
ammesso che in quella data la stessa venne portata presso l per essere Parte_1
esaminata dal perito della compagnia assicuratrice del ma se siano poi state CP_1
eseguite le riparazioni alla carrozzeria di cui alla fattura sub doc.3 : e, Parte_1
al riguardo, non può assolutamente essere sufficiente la conferma resa in proposito dai testi di parte appellante, i quali hanno ammesso di non essersi occupati delle lavorazioni, ma cionondimeno hanno affermato che sarebbero state rese 76 ore di manodopera (per l'importo di Euro 4.180,00 che costituisce la voce più rilevante della fattura) e che sarebbe stato impiegato materiale (non meglio pagina 3 di 5 specificato) per l'importo di Euro 1.050,00, senza in alcun modo spiegare in quale modo abbiano potuto dar conto di ciò.
Quanto detto è sufficiente al rigetto dell'appello. Si osserva, comunque, che l'ulteriore teste escusso , vicino di casa del ha riferito di Testimone_3 CP_1
aver visto l'autovettura ancora il giorno prima della sua deposizione, e che questa si presentava nelle medesime condizioni in cui si trovava dopo l'evento del maggio 2022, e la credibilità di detta deposizione risulta dalla possibilità di essere smentita ove il Tribunale avesse deciso di disporre una CTU sul veicolo. E, ancora, non può trascurarsi il fatto che l , dopo aver ceduto il credito Parte_1
alla (assicuratore per la RCA dell'Audi), abbia “revocato” la cessione, CP_2
circostanza che mostra quantomeno la volontà di sottrarsi alla preliminare valutazione che il perito della compagnia avrebbe compiuto prima di procedere alla liquidazione del danno.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base della nota spece depositata dall'appellato, formulata sulla base di valori prossimi ai medi previsti dal DM
n.147/22, e senza alcuna richiesta per la fase di trattazione (cui pur avrebbe avuto diritto, trattandosi di fase ineludibile: Cass. n. 30219/23), avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate, con distrazione a favore dei Difensori dell'appellato che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Respinge l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.966,00 (di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro
921,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.911,00 per la fase decisionale), il pagina 4 di 5 tutto oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Tommaso Giannini ed Elena Preite.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano l'1.7.2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Maria Grazia Federici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1175/2024
TRA
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano v. C. Battisti n.23 presso lo studio dell'Avv. ANCONA GIUSEPPE (C.F. che la C.F._1 rappresenta e difende unitamente all'Avv. MONTELEONE DIEGO ( ) C.F._2
giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in piazzetta CP_1 C.F._3
Guastalla n.3 presso lo studio dell'Avv. GIANNINI TOMMASO (C.F.
che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. PREITE ELENA C.F._4
VA EL ( ) giusta delega in atti;
C.F._5
-APPELLATO-
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI:
Per : come da foglio depositato in via Parte_1
telematica in data 23.4.2025. pagina 1 di 5 Per : come da foglio depositato in via telematica in data 15.4.2024. CP_1
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1175/24 del Tribunale di Milano che aveva accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.17730/22, CP_1
ottenuto nei confronti di questo dall' per l'importo di Euro 6.473,11 a Parte_1
titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori di riparazione sull'autovettura
Audi tg FE546ZG, come da fattura n. 564 del 19.5.2022 (doc.3 appellante). Ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto non provata l'esecuzione delle prestazioni per cui era stato chiesto il pagamento, ed in particolare per aver mal valutato le prove orali assunte nonché la documentazione fotografica prodotta, e per aver attribuito uno speciale significato alla rinuncia alla cessione del credito in prima battuta riconosciuto alla compagnia assicuratrice del ciò essendo CP_1
stato motivato solo dalle difficoltà di solito frapposte da questa al rimborso.
ha chiesto la conferma della sentenza appellata. CP_1
L'appello deve essere respinto, non avendo l fornito la prova (a suo Parte_1
carico alla stregua dell'ordinario criterio di cui all'art.2697 c.c. attesa la sua posizione sostanziale di attore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) dei fatti costitutivi del diritto azionato, e cioè dell'esecuzione delle prestazioni di cui ha chiesto il pagamento. Come già rilevato dal Tribunale, le dichiarazioni dei testi escussi sono tra loro contrastanti, connotandosi per essere favorevoli alla tesi sostenuta dall'appellante (secondo cui le foto prodotte sub doc. 5 Parte_1
sarebbero relative a lavorazioni eseguite nel 2022, oggetto del giudizio) quelle dei testi dalla stessa indicati ( e ) e favorevoli alla Testimone_1 Testimone_2
tesi sostenuta dall'appellato (secondo cui le medesime foto si riferirebbero a lavorazioni eseguite nel 2019, a seguito di analogo sinistro subito dal veicolo a seguito di grandinata) quelle dei testi indicati dal e CP_1 Testimone_3 Tes_4
). Premesso che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, nessuna
[...]
incapacità ex art. 246 cpc - tra l'altro eccepita tardivamente - è ravvisabile in capo pagina 2 di 5 a (che, pur essendo comproprietaria dell'autovettura, non ha alcun Tes_4
interesse giuridico nella presente causa, il cui oggetto è il pagamento del corrispettivo di lavori che si assume siano stati commissionati dal marito), è necessario valutare l'attendibilità delle deposizioni assunte, alla luce del loro legame con le parti e della coerenza delle circostanze riferite. In proposito va considerato come certamente (essendo pacifico tra le parti) l'autovettura venne portata dall'appellato per riparazioni alla carrozzeria danneggiata dalla grandine nel 2019, cosicché la prova necessaria per l'accoglimento della domanda deve essere relativa ad ulteriori interventi eseguiti (nel maggio 2022, secondo quanto allegato) a seguito del successivo danneggiamento (ancora per grandine) verificatosi nell'autunno 2021. Orbene, il rapporto di parentela (figlio/padre) di con il legale rappresentante dell'Autofficina e quello Testimone_1
(moglie/marito) di con l'appellato portano a valutare con estrema Tes_4
cautela quanto dagli stessi riferito: mentre la ha affermato che le foto CP_1
mostratele raffiguravano le condizioni dell'auto nel 2019 piuttosto che quelle del
2021, ha ammesso di non essersi occupato di alcuna lavorazione, Testimone_1
affermando tuttavia che si sarebbe trattato delle condizioni della vettura nel maggio 2022, ma la certezza con la quale si sono espressi entrambi i testi appare del tutto priva di giustificazioni, considerata la scarsa intelligibilità delle fotografie. Ad ogni modo, quel che interessa non è tanto se le foto sub doc.3
rappresentino le condizioni della vettura nel maggio 2022, essendo Parte_1
ammesso che in quella data la stessa venne portata presso l per essere Parte_1
esaminata dal perito della compagnia assicuratrice del ma se siano poi state CP_1
eseguite le riparazioni alla carrozzeria di cui alla fattura sub doc.3 : e, Parte_1
al riguardo, non può assolutamente essere sufficiente la conferma resa in proposito dai testi di parte appellante, i quali hanno ammesso di non essersi occupati delle lavorazioni, ma cionondimeno hanno affermato che sarebbero state rese 76 ore di manodopera (per l'importo di Euro 4.180,00 che costituisce la voce più rilevante della fattura) e che sarebbe stato impiegato materiale (non meglio pagina 3 di 5 specificato) per l'importo di Euro 1.050,00, senza in alcun modo spiegare in quale modo abbiano potuto dar conto di ciò.
Quanto detto è sufficiente al rigetto dell'appello. Si osserva, comunque, che l'ulteriore teste escusso , vicino di casa del ha riferito di Testimone_3 CP_1
aver visto l'autovettura ancora il giorno prima della sua deposizione, e che questa si presentava nelle medesime condizioni in cui si trovava dopo l'evento del maggio 2022, e la credibilità di detta deposizione risulta dalla possibilità di essere smentita ove il Tribunale avesse deciso di disporre una CTU sul veicolo. E, ancora, non può trascurarsi il fatto che l , dopo aver ceduto il credito Parte_1
alla (assicuratore per la RCA dell'Audi), abbia “revocato” la cessione, CP_2
circostanza che mostra quantomeno la volontà di sottrarsi alla preliminare valutazione che il perito della compagnia avrebbe compiuto prima di procedere alla liquidazione del danno.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base della nota spece depositata dall'appellato, formulata sulla base di valori prossimi ai medi previsti dal DM
n.147/22, e senza alcuna richiesta per la fase di trattazione (cui pur avrebbe avuto diritto, trattandosi di fase ineludibile: Cass. n. 30219/23), avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate, con distrazione a favore dei Difensori dell'appellato che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Respinge l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.966,00 (di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro
921,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.911,00 per la fase decisionale), il pagina 4 di 5 tutto oltre spese generali nonché IVA ed oneri fiscali secondo legge, con distrazione a favore degli Avv.ti Tommaso Giannini ed Elena Preite.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, I co. quater DPR
n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, in Milano l'1.7.2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Maria Grazia Federici
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