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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36716/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Giuseppa Gulletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36716 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA
, nata nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Parte_1
Brasile, il 05/05/1958; , nata nella città di Rio de Janeiro, Controparte_1 stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 27/11/1959; , nato Parte_2 nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 20/07/1962; Parte_3
, nata nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il
[...]
06/03/1986, che quale agisce in proprio e, unitamente con Controparte_2
, nato nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 02/08/1975, in
[...] rappresentanza del figlio minore , nato nella Persona_1 città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 13/01/2021; , nato Parte_4 nella città di Criciúma, stato di Santa Catarina, Brasile, il 20/08/1999, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Mignacca presso il cui studio sito a Roma via Salaria 83 eleggono domicilio
Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_3 italiana iure sanguinis per tutti i ricorrenti.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da
[...]
nato a [...] il [...]. Persona_2
Il si è costituito non contestando nel merito la domanda Controparte_3 giudizialmente avanzata, chiedendo al Tribunale di verificare la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto e di compensare le spese di lite.
Il PM, ritualmente convocato, nulla ha fatto pervenire.
pagina 1 di 5 All'udienza del 14/01/2025 il procuratore dei ricorrenti ha depositato tempestivamente le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. precisando le proprie conclusioni, all'esito delle quali il giudice si è riservato.
********************* La linea di discendenza diretta trova riscontro nella documentazione depositata.
Preliminarmente, occorre rilevare che gli odierni ricorrenti fanno valere il loro diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, quali discendenti in linea retta dall'avo IG. nato a [...], Italia, il 05/07/1896 E' emigrato in Persona_2
Brasile, non ha mai acquistato la cittadinanza brasiliana e non ha mai perduto la cittadinanza italiana, circostanza provata e confermata dal Ministero della Giustizia Brasiliano - Segreteria Nazionale di Giustizia – Dipartimento di Migrazioni (doc. 28). Dall'unione del SI.
[...] con la SI.ra , sono nati i IG.ri e IA Persona_2 Parte_5 Parte_6 Per_2
Discendenza Parte_6
-Il IG. è nato nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, in Parte_6 data 07/03/1929 (doc. 11); lo stesso in data 09/04/1959 nella città di Rio de Janeiro, stato di
Rio de Janeiro, Brasile, ha contratto matrimonio con la SI.ra Persona_3
(doc. 12);
Dalla loro unione è nata la IG.ra nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Parte_7
Janeiro, Brasile, in data 17/05/1961 (doc. 14); la stessa in data 09/04/1986 nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, ha contratto matrimonio con il SI.
[...]
(doc. 15). Dalla loro unione sono nati , nella città di Parte_8 Parte_3
Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, in data 06/03/1986 (doc. 16) e
[...]
, nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, in data Persona_1
13/01/2021 (doc. 17); lo stesso è stato riconosciuto dalla SI.ra , Pt_3 Parte_3 attraverso la dichiarazione di maternità (doc. 18).
Pt_ Discendenza Pozzi
-La IG.ra nata nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, in data Parte_9
20/06/1931 (doc. 19); la stessa in data 19/07/1957 nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, ha contratto matrimonio con il SI. da (doc. 20). Persona_4 Parte_1
Dalla loro unione sono nati:
a) IG.ra , nata nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Parte_1
Brasile, in data 05/05/1958 (doc. 22). Dall'unione extraconiugale della IG.ra Parte_1 [...]
con il SI. , è nato, poi dichiarato da entrambi i genitori all'atto di Parte_1 Parte_10 nascita: 1) SI. , nato nella città di Criciúma, stato di Santa Catarina, Brasile, in Parte_4 data 20/08/1999 (doc. 23).
b) IG.ra , nata nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Controparte_1
Brasile, in data 27/11/1959 (All. 24); la stessa in data 17/06/1992 nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, ha contratto matrimonio con il SI. e SI Controparte_4
CI (doc. 25).
c) IG. , nato nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Parte_2
Brasile, in data 20/07/1962 (All. 26); lo stesso in data 08/06/2010 nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, ha contratto matrimonio con la SI.ra SI Pt_11 [...]
(doc. 27). Pt_12 Il IG. ha trasmesso la cittadinanza italiana “jure sanguinis” a sui figlii Persona_2 che a sua volta, l'hanno trasmessa fino agli odierni ricorrenti. La trasmissione del diritto jure sanguinis è provata dai certificati di nascita e matrimonio.
pagina 2 di 5 Nel nostro ordinamento, già la legge organica sulla cittadinanza n. 555 del 16.06.1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano. Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane dell'avo. Ne consegue che tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente titolari per nascita e sin dalla nascita. Nel caso di specie, i ricorrenti risultano essere diretti discendenti del IG. cittadino italiano, emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla Persona_2 cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. L'antenato, dunque, non ha mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana e, conseguentemente, l'ha trasmessa “iure sanguinis” ai propri discendenti. Infatti, la cittadinanza italiana viene trasmessa senza interruzione a partire dall'avo italiano, ai discendenti di prima, seconda generazione e oltre, sino all'odierna ricorrente, che è così cittadina italiana per nascita e sin dalla nascita. Pertanto, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta da cittadino italiano degli odierni ricorrenti. Ebbene, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_3 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale presso il Tribunale competente. Con particolare riferimento all'iter procedimentale per il riconoscimento della cittadinanza in sede consolare, la domanda va presentata alla autorità consolare competente per territorio ovvero quella in cui risiede il richiedente.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno preliminarmente tentato di presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza all'organo amministrativo di competenza, il Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro già dal 2023 e hanno avuto come riscontro, dapprima, il messaggio “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”, in seguito,
“Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente” (doc 30 - 34). In tale quadro, è emerso, che l'ultima convocazione pubblicata sul sito del Consolato generale d'Italia a Rio de Janeiro, a settembre 2022, prevedeva l'evasione delle richieste formulate 6 anni prima, tra il 25 febbraio e il 30 giugno 2016 (doc. 35). Ad oggi, non risultano nuove convocazioni né comunicazioni in merito all'andamento delle pratiche da parte dell'Autorità consolare e risulta di vano esercizio presumere la data di convocazione da parte degli odierni ricorrenti, totalmente impossibilitati all'accesso al Servizio Email_1
Il Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro versa peraltro in uno stato di paralisi dei propri uffici ed infatti il tempo di attesa totale stimabile per ottenere il riconoscimento di uno status già presente dalla nascita si aggira intorno a 6 anni, tempo che si espande in maniera abnorme considerato che decorrerebbe poi un ulteriore termine di 730 giorni per il completamento della pratica determinando una lesione del diritto soggettivo ingiustificata e irragionevole. I ricorrenti hanno dimostrato di aver tentato di prenotare un appuntamento al fine di far analizzare tutta la documentazione in possesso per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, ma tutti i tentativi sono risultati vani (doc. 29). Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta amministrativa presentata dai ricorrenti. Questa incertezza è contraria a disposizioni normative, in quanto l'art. 2 della Legge n. 241/1990 stabilisce che i procedimenti pagina 3 di 5 delle Amministrazioni statali debbano concludersi entro termini determinati e certi. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando pertanto l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Infatti, l'art. 3 D.P.R. n. 362/1994 prevede che l'Amministrazione statale debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Termine che nel caso in esame non è stato e non sarà sicuramente rispettato. Tale situazione di paralisi amministrativa in cui versano i Consolati italiani in Brasile, è palesemente lesiva del diritto dei discendenti italiani ad ottenere il riconoscimento dei loro diritto di cittadinanza. Giova ricordare, infatti, che secondo la Cassazione sentenze a sezioni unite n. 4466 e 4467 del 2009 condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma della costituzione”. Lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è dunque “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Inoltre, nella linea genealogica dei ricorrenti si evidenziano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale, sequenza che, sulla base della legge vigente in tale epoca, determinava l'interruzione della cittadinanza “iure sanguinis” ai propri discendenti. Ancora attualmente la legislazione italiana esclude infatti la possibilità di ottenere in via amministrativa la cittadinanza ai figli di donna cittadina italiana nati prima del 1948 non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali legati alle pronunce della Corte
Costituzionale (n. 87/1975 e n. 30/1983) e della Corte di Cassazione, di cui infra; la giurisprudenza ha poi comunque escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass. SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008). Da qui l'evidente interesse dei ricorrenti a cui non è consentito instare in via amministrativa (in via consolare) per il riconoscimento della cittadinanza.
Ciò premesso, nel merito, può dirsi accertato che la linea di discendenza riportata dai ricorrenti (e non specificamente contestata dalla resistente) trova corrispondenza nella documentazione versata in atti (completa di appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità). Oltre al principio di non contestazione, vale anche richiamarsi al contenuto delle c.d. sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318 delle Sezioni Unite con cui si è ribadito quale sia l'onere della prova in questi procedimenti: spetta invero a chi vuole eccepire una circostanza impeditiva od estintiva (nel caso di specie il resistente ) dimostrare CP_3 le relative circostanze. Alla luce dell'analisi della documentazione prodotta (debitamente legalizzata secondo la procedura delle apostille – il Brasile è, infatti, firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille) nonché a seguito dell'istruttoria esperita, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto, altresì, della peculiarità della materia e della sostanziale non opposizione del resistente sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese.
pagina 4 di 5 **************
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica: accoglie il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti:
, nata nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Parte_1
Brasile, il 05/05/1958; , nata nella città di Rio de Janeiro, Controparte_1 stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 27/11/1959; , nato Parte_2 nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 20/07/1962; Parte_3
, nata nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il
[...]
06/03/1986, che quale agisce in proprio e, unitamente con Controparte_2
, nato nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 02/08/1975, in
[...] rapprasentanza del figlio minore , nato nella Persona_1 città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 13/01/2021; , nato Parte_4 nella città di Criciúma, stato di Santa Catarina, Brasile, il 20/08/1999,
sono cittadini italiani
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Milano, 24/1/2025.
Il Giudice dott.ssa Giuseppa Gulletta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Giuseppa Gulletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36716 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA
, nata nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Parte_1
Brasile, il 05/05/1958; , nata nella città di Rio de Janeiro, Controparte_1 stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 27/11/1959; , nato Parte_2 nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 20/07/1962; Parte_3
, nata nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il
[...]
06/03/1986, che quale agisce in proprio e, unitamente con Controparte_2
, nato nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 02/08/1975, in
[...] rappresentanza del figlio minore , nato nella Persona_1 città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 13/01/2021; , nato Parte_4 nella città di Criciúma, stato di Santa Catarina, Brasile, il 20/08/1999, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Mignacca presso il cui studio sito a Roma via Salaria 83 eleggono domicilio
Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_3 italiana iure sanguinis per tutti i ricorrenti.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da
[...]
nato a [...] il [...]. Persona_2
Il si è costituito non contestando nel merito la domanda Controparte_3 giudizialmente avanzata, chiedendo al Tribunale di verificare la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto e di compensare le spese di lite.
Il PM, ritualmente convocato, nulla ha fatto pervenire.
pagina 1 di 5 All'udienza del 14/01/2025 il procuratore dei ricorrenti ha depositato tempestivamente le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. precisando le proprie conclusioni, all'esito delle quali il giudice si è riservato.
********************* La linea di discendenza diretta trova riscontro nella documentazione depositata.
Preliminarmente, occorre rilevare che gli odierni ricorrenti fanno valere il loro diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, quali discendenti in linea retta dall'avo IG. nato a [...], Italia, il 05/07/1896 E' emigrato in Persona_2
Brasile, non ha mai acquistato la cittadinanza brasiliana e non ha mai perduto la cittadinanza italiana, circostanza provata e confermata dal Ministero della Giustizia Brasiliano - Segreteria Nazionale di Giustizia – Dipartimento di Migrazioni (doc. 28). Dall'unione del SI.
[...] con la SI.ra , sono nati i IG.ri e IA Persona_2 Parte_5 Parte_6 Per_2
Discendenza Parte_6
-Il IG. è nato nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, in Parte_6 data 07/03/1929 (doc. 11); lo stesso in data 09/04/1959 nella città di Rio de Janeiro, stato di
Rio de Janeiro, Brasile, ha contratto matrimonio con la SI.ra Persona_3
(doc. 12);
Dalla loro unione è nata la IG.ra nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Parte_7
Janeiro, Brasile, in data 17/05/1961 (doc. 14); la stessa in data 09/04/1986 nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, ha contratto matrimonio con il SI.
[...]
(doc. 15). Dalla loro unione sono nati , nella città di Parte_8 Parte_3
Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, in data 06/03/1986 (doc. 16) e
[...]
, nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, in data Persona_1
13/01/2021 (doc. 17); lo stesso è stato riconosciuto dalla SI.ra , Pt_3 Parte_3 attraverso la dichiarazione di maternità (doc. 18).
Pt_ Discendenza Pozzi
-La IG.ra nata nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, in data Parte_9
20/06/1931 (doc. 19); la stessa in data 19/07/1957 nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, ha contratto matrimonio con il SI. da (doc. 20). Persona_4 Parte_1
Dalla loro unione sono nati:
a) IG.ra , nata nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Parte_1
Brasile, in data 05/05/1958 (doc. 22). Dall'unione extraconiugale della IG.ra Parte_1 [...]
con il SI. , è nato, poi dichiarato da entrambi i genitori all'atto di Parte_1 Parte_10 nascita: 1) SI. , nato nella città di Criciúma, stato di Santa Catarina, Brasile, in Parte_4 data 20/08/1999 (doc. 23).
b) IG.ra , nata nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Controparte_1
Brasile, in data 27/11/1959 (All. 24); la stessa in data 17/06/1992 nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, ha contratto matrimonio con il SI. e SI Controparte_4
CI (doc. 25).
c) IG. , nato nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Parte_2
Brasile, in data 20/07/1962 (All. 26); lo stesso in data 08/06/2010 nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, ha contratto matrimonio con la SI.ra SI Pt_11 [...]
(doc. 27). Pt_12 Il IG. ha trasmesso la cittadinanza italiana “jure sanguinis” a sui figlii Persona_2 che a sua volta, l'hanno trasmessa fino agli odierni ricorrenti. La trasmissione del diritto jure sanguinis è provata dai certificati di nascita e matrimonio.
pagina 2 di 5 Nel nostro ordinamento, già la legge organica sulla cittadinanza n. 555 del 16.06.1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano. Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane dell'avo. Ne consegue che tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente titolari per nascita e sin dalla nascita. Nel caso di specie, i ricorrenti risultano essere diretti discendenti del IG. cittadino italiano, emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla Persona_2 cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. L'antenato, dunque, non ha mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana e, conseguentemente, l'ha trasmessa “iure sanguinis” ai propri discendenti. Infatti, la cittadinanza italiana viene trasmessa senza interruzione a partire dall'avo italiano, ai discendenti di prima, seconda generazione e oltre, sino all'odierna ricorrente, che è così cittadina italiana per nascita e sin dalla nascita. Pertanto, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta da cittadino italiano degli odierni ricorrenti. Ebbene, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_3 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale presso il Tribunale competente. Con particolare riferimento all'iter procedimentale per il riconoscimento della cittadinanza in sede consolare, la domanda va presentata alla autorità consolare competente per territorio ovvero quella in cui risiede il richiedente.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno preliminarmente tentato di presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza all'organo amministrativo di competenza, il Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro già dal 2023 e hanno avuto come riscontro, dapprima, il messaggio “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”, in seguito,
“Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente” (doc 30 - 34). In tale quadro, è emerso, che l'ultima convocazione pubblicata sul sito del Consolato generale d'Italia a Rio de Janeiro, a settembre 2022, prevedeva l'evasione delle richieste formulate 6 anni prima, tra il 25 febbraio e il 30 giugno 2016 (doc. 35). Ad oggi, non risultano nuove convocazioni né comunicazioni in merito all'andamento delle pratiche da parte dell'Autorità consolare e risulta di vano esercizio presumere la data di convocazione da parte degli odierni ricorrenti, totalmente impossibilitati all'accesso al Servizio Email_1
Il Consolato Generale d'Italia a Rio de Janeiro versa peraltro in uno stato di paralisi dei propri uffici ed infatti il tempo di attesa totale stimabile per ottenere il riconoscimento di uno status già presente dalla nascita si aggira intorno a 6 anni, tempo che si espande in maniera abnorme considerato che decorrerebbe poi un ulteriore termine di 730 giorni per il completamento della pratica determinando una lesione del diritto soggettivo ingiustificata e irragionevole. I ricorrenti hanno dimostrato di aver tentato di prenotare un appuntamento al fine di far analizzare tutta la documentazione in possesso per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, ma tutti i tentativi sono risultati vani (doc. 29). Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta amministrativa presentata dai ricorrenti. Questa incertezza è contraria a disposizioni normative, in quanto l'art. 2 della Legge n. 241/1990 stabilisce che i procedimenti pagina 3 di 5 delle Amministrazioni statali debbano concludersi entro termini determinati e certi. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando pertanto l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Infatti, l'art. 3 D.P.R. n. 362/1994 prevede che l'Amministrazione statale debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Termine che nel caso in esame non è stato e non sarà sicuramente rispettato. Tale situazione di paralisi amministrativa in cui versano i Consolati italiani in Brasile, è palesemente lesiva del diritto dei discendenti italiani ad ottenere il riconoscimento dei loro diritto di cittadinanza. Giova ricordare, infatti, che secondo la Cassazione sentenze a sezioni unite n. 4466 e 4467 del 2009 condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma della costituzione”. Lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è dunque “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Inoltre, nella linea genealogica dei ricorrenti si evidenziano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale, sequenza che, sulla base della legge vigente in tale epoca, determinava l'interruzione della cittadinanza “iure sanguinis” ai propri discendenti. Ancora attualmente la legislazione italiana esclude infatti la possibilità di ottenere in via amministrativa la cittadinanza ai figli di donna cittadina italiana nati prima del 1948 non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali legati alle pronunce della Corte
Costituzionale (n. 87/1975 e n. 30/1983) e della Corte di Cassazione, di cui infra; la giurisprudenza ha poi comunque escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass. SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008). Da qui l'evidente interesse dei ricorrenti a cui non è consentito instare in via amministrativa (in via consolare) per il riconoscimento della cittadinanza.
Ciò premesso, nel merito, può dirsi accertato che la linea di discendenza riportata dai ricorrenti (e non specificamente contestata dalla resistente) trova corrispondenza nella documentazione versata in atti (completa di appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità). Oltre al principio di non contestazione, vale anche richiamarsi al contenuto delle c.d. sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318 delle Sezioni Unite con cui si è ribadito quale sia l'onere della prova in questi procedimenti: spetta invero a chi vuole eccepire una circostanza impeditiva od estintiva (nel caso di specie il resistente ) dimostrare CP_3 le relative circostanze. Alla luce dell'analisi della documentazione prodotta (debitamente legalizzata secondo la procedura delle apostille – il Brasile è, infatti, firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille) nonché a seguito dell'istruttoria esperita, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto, altresì, della peculiarità della materia e della sostanziale non opposizione del resistente sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica: accoglie il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti:
, nata nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Parte_1
Brasile, il 05/05/1958; , nata nella città di Rio de Janeiro, Controparte_1 stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 27/11/1959; , nato Parte_2 nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 20/07/1962; Parte_3
, nata nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il
[...]
06/03/1986, che quale agisce in proprio e, unitamente con Controparte_2
, nato nella città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 02/08/1975, in
[...] rapprasentanza del figlio minore , nato nella Persona_1 città di Rio de Janeiro, stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 13/01/2021; , nato Parte_4 nella città di Criciúma, stato di Santa Catarina, Brasile, il 20/08/1999,
sono cittadini italiani
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Milano, 24/1/2025.
Il Giudice dott.ssa Giuseppa Gulletta
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