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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/07/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 201/2024, avverso la sentenza n. 396/2023 emessa dal
Tribunale di Massa, in data 11/07/2023
Tra
, in persona del suo rappresentante pro tempore, e Parte_1
, non in proprio ma nella sua qualità di Liquidatore giudiziale Parte_2 nell'ambito della procedura di concordato preventivo di rappresentati e difesi Parte_1 dall'Avv. Alessandro Pasquini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Carrara (MS),
Piazza Matteotti n. 24 -APPELLANTE
Contro
in persona del suo rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Lembo ed elettivamente domiciliata presso il suo in Carrara
(MS) Via Cavour n. 43 - APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Massa n. 396/2023, pubblicata l'11.7.2023, non notificata, e in accoglimento dei motivi di appello formulati in narrativa: (a) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni e le causali espresse in parte narrativa, che è titolare di un Parte_1 Parte_1 Contr diritto di credito di natura risarcitoria nei confronti di di importo complessivamente pari ad euro
383.717 o ad altra diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
(b) Contr conseguentemente, condannare al pagamento di detta somma in favore di Parte_1
, oltre agli interessi legali ex art. 1284, pen. comma, c.c. decorrenti dai singoli prelievi
[...] Contr sino al saldo sulla somma rivalutata anno per anno;
(c) condannare al pagamento in favore di delle spese e dei compensi di avvocato relativi ai due gradi di Parte_1 Parte_1 giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge, nonché Contr alla restituzione dell'importo di € 29.182,40 medio tempore versato a in esecuzione del decisum di primo grado in parte qua (condanna al pagamento delle spese di lite nel giudizio di primo grado), oltre interessi e rivalutazione dalla data di esecuzione del pagamento sino al saldo. Senza accettazione del contraddittorio sulle nuove domande avversarie”.
PER L'APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, In via preliminare e pregiudiziale “Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc per i motivi tutti di cui alle eccezioni preliminari e pregiudiziali esposti in punto di diritto. Nel merito Richiamato anche ai sensi dell'art. 346 cpc., il contenuto nonché le deduzioni ed eccezioni e relative produzioni degli atti depositati in giudizio di primo grado in favore della propria assistita respingere il gravame in quanto totalmente infondato sia in fatto che CP_3 in diritto oltreché non provato, e conseguentemente confermare in toto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado e di CTU oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, I.V.A. e C.N.A.P. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, così riassunto dal Tribunale:
(d'ora innanzi in persona del suo Parte_1 Parte_1
liquidatore e legale rappresentante e , quale liquidatore giudiziale della Parte_2 medesima società nell'ambito della procedura di concordato preventivo, convenivano in giudizio, Cont dinanzi al Tribunale di Massa, (d'ora innanzi , chiedendo Controparte_1
venisse dichiarata tenuta e condannata, a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale, al risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati in complessivi € 383.717,00, o nella diversa somma che fosse risultata di giustizia all'esito dell'istruttoria, maggiorata di accessori di legge - derivati alla predetta società attrice, per effetto di ammanchi cagionati da tale , già Persona_1 dipendente della medesima, attraverso l'emissione non autorizzata di n. 85 assegni con firma di traenza falsa (apposta contraffacendo quella del legale rappresentante della correntista), per l'importo complessivo di € 34.364,00, tratti sul conto corrente intestato alla stessa d Parte_1
Cont acceso presso – condotta posta in essere nell'ambito di una più ampia condotta di illecita spoliazione delle liquidità della correntista, compiuta negli anni 2004-2009, ammontante ad un totale di € 2.288.900,00, mediante operazioni di prelievo presso sportelli bancari ed emissione di assegni anche presso altri vari istituti di credito ed integrante un vero e proprio disegno criminoso – avendo la medesima dipendente utilizzato il denaro di cui aveva in tal modo acquisito l'illecita disponibilità in parte versandolo su conti correnti propri e di altri soggetti ed in parte verosimilmente trasferendolo all'estero, secondo quanto emerso dalle indagini compiute dalla Guardia di Finanza.
Con l'atto introduttivo del giudizio, veniva dedotto: - che la era stata licenziata da Per_1 per giusta causa, con atto notificatole il 30.09.2009; che il procedimento penale Parte_1
radicato presso questo stesso Tribunale si era concluso con sentenza n. 227/2014, emessa con applicazione di pena richiesta dalle parti, ex art. 444 c.p.p., in forza della quale la dipendente infedele era stata condannata, per i reati ascrittile (previsti e puniti ex artt. 81 cpv, 61 n. 7 e 11, 640
c.p., 81 cpv, 61 n. 11, 482, 485 c.p.), alla pena di anni due di reclusione ed € 200,00 di multa, sentenza non impugnabile e divenuta irrevocabile;
- che, all'esito del giudizio cautelare ante causam ex att.
671 e 669 bis c.p.c. introdotto dinanzi a questo Tribunale, era stata autorizzata a Parte_1
procedere a sequestro conservativo sul patrimonio della fino a concorrenza della somma di Per_1
€ 200.000,00, a tutela del credito risarcitorio prospettato in riferimento alla condotta illecita di cui si quest'ultima si era resa responsabile;
- che il successivo giudizio di merito, svoltosi, ratione materiae, dinanzi al Giudice del Lavoro, si era conclusa in primo grado con sentenza resa il
01.12.2015, non impugnata e passata in giudicato, in forza della quale, a fronte di un complessivo credito risarcitorio derivato a all'appropriazione indebita perpetrata ai suoi danni, Parte_1 pari ad un totale di € 3.164.155,60 (in tal misura determinato mediante C.T.U.), e previa compensazione con un controcredito inerente a spettanze retributive fatte valere in via riconvenzionale dalla (pari ad € 3.000,44), quest'ultima era stata condannata al pagamento Per_1 dell'importo di € 3.161.154,60, maggiorato di interessi legali maturati con decorrenza dal
30.09.2009 fino al saldo;
- che corresponsabile in via solidale del danno patrimoniale subito doveva ritenersi anche la banca convenuta, in riferimento agli ammanchi riconducibili a condotte illecite poste in essere in base alla convenzione di assegno, operando sul conto corrente intestato a resso lo stesso istituto di credito, per la negligente negoziazione dei titoli, ovvero per Parte_1
avere i suoi cassieri omesso di verificare la conformità rispetto allo specimen delle firme di traenza e di girata (solo apparentemente riferibili al legale rappresentante della correntista) degli assegni falsificati dalla e dalla medesima incassati, tenuto anche conto del fatto che la stessa Per_1
aveva rapporti commerciali prevalentemente con clienti esteri, con conseguente Parte_1 anomalia dell'esigenza di incasso di somme liquide così consistenti, condotta che aveva assunto efficacia concausale rispetto alla produzione del danno patrimoniale dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria;
che l'importo complessivo degli ammanchi determinati dalle operazioni poste in essere dalla in riferimento alle disponibilità giacenti sul conto corrente acceso presso Per_1
Cont ammontava ad € 383.717.
Si costituiva la banca convenuta, successivamente all'udienza ex art. 183 c.p.c., resistendo all'avversa pretesa risarcitoria, sul rilievo della non agevole riconoscibilità, da parte del proprio personale, dell'apocrifia delle firme apposte sui titoli oggetto di negoziazione, alla stregua della diligenza esigibile, non risultando la falsificazione delle stesse (emersa con certezza soltanto all'esito di C.T.U. grafologica) rilevabile ictu oculi, essendo stati, non a caso, indotti in errore anche i cassieri degli altri istituti di credito coinvolti nelle operazioni illecite poste in essere dalla che, negli Per_1
anni dei fatti per cui è controversia aveva agito con pienezza di poteri (essendo capo dell'ufficio amministrativo di conosciuta da anni dal personale addetto alla cassa della banca), Parte_1
senza che fosse stata mai mossa rimostranza o richiesti chiarimenti di sorta dal parte della società correntista, sua datrice di lavoro;
che l'anomalia degli incassi delle consistenti somme di denaro attraverso gli assegni falsificati non era stata del resto rilevata dalla società correntista in sede di redazione dei bilanci annuali e di esame degli estratti conto periodici (nei quali risultavano registrate le operazioni), avendo quest'ultima evidentemente omesso di effettuare i dovuti controlli, risultando siffatta condotta di inerzia incompatibile con la volontà di rifiutare (o non ratificare) l'operato della dipendente e generando, in tal guisa, il legittimo affidamento in capo al personale della banca circa la sua legittimità, ciò che valeva ad escludere ogni addebito colposo in capo a quest'ultima, necessario presupposto della responsabilità ex adverso ascrittale. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
La causa, istruita in forma documentale e mediante C.T.U. grafologica, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 05.11.2021, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte.”
(cfr sentenza)
Veniva emessa la sentenza gravata n' 396/2023 del 11.07.2023, con la quale: “Il Tribunale di
Massa, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta la domanda proposta nei confronti di Condanna le parti attrici, in solido tra loro, alla Controparte_1
rifusione in favore di delle spese processuali, che liquida in Controparte_1 complessivi € 20.000,00 per compenso professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge. Pone definitivamente a carico delle parti attrici, in solido tra loro, il compenso liquidato in favore del C.T.U. dott.ssa con decreto Persona_2 depositato il 17.08.2020”.
Il Tribunale rilevava che la diligenza esigibile dall'operatore bancario doveva essere conforme a quella dell'accurato banchiere in conformità con l'art. 1176 comma 2 c.c. e veniva valutata, dal giudice di merito, secondo i canoni per cui la mancata rilevazione della falsificazione, avrebbe potuto costituire fonte di responsabilità per la banca “solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (cfr. Cass. n. 6513/2014, conf. Id. n. 16178/2018, Id. n. 1377/2016, Id. n. 16332/2016, Id. n. 6524/2000). Nel caso in esame, all'esito dell'espletata istruttoria ed in considerazione relative alle caratteristiche esteriori dei titoli falsificati oggetto di indagine, quali posti in luce dall'accertamento compiuto dalla C.T.U. dott.ssa (esperta grafologa), non è Per_2
emersa dimostrazione della rilevabilità esteriore, pur alla stregua della diligenza qualificata stabilita dal citato art. 1176 comma 2 c.c., della falsificazione delle firme apposte sugli assegni negoziati ed incassati presso gli sportelli della banca convenuta apposte sui contestati assegni. La C.T.U., in effetti, è stata chiamata – in perfetta conformità al criterio di giudizio enunciato nelle succitate pronunce della Corte regolatrice - a verificare “se il non controverso carattere apocrifo delle firme apposte ai fini della negoziazione degli assegni oggetto di giudizio possa considerarsi riconoscibile alla stregua della diligenza qualificata dell'operatore bancario”; e, in risposta a detto quesito, all'esito delle indagini peritali, ha evidenziato come “nelle firme in esame non sono presenti forme grafiche riconoscibili, la cui imitazione poteva creare difficoltà più evidenti e avrebbe favorito l'operatore bancario nell'individuazione della contraffazione, ma solo movimenti rapidi in successione, peraltro con una certa variabilità in entrambe le serie a confronto”, di modo che
“l'operatore bancario, normalmente concentrato sugli aspetti più evidenti delle firme, sarebbe stato difficilmente in grado di percepire tale differenza”. Il C.T.U. ha inoltre segnalato come “lo stesso sportellista poteva indifferentemente ricevere sottoscrizioni autografe in diverso formato (esteso o sintetico), e apocrife in modo del tutto casuale, che potevano senz'altro apparire come variabilità dello stesso autore”. Come correttamente rimarcato dal medesimo ausiliario dell'Ufficio, “è da tenere presente che, trattandosi di cliente abituale e noto alla Banca, in un tale contesto di somiglianza, sarebbe stato alquanto improbabile che all'operatore, anche attento, potesse sorgere il dubbio che le firme presentate potessero essere oggetto di falsificazione”; né, come ha avuto cura di precisare la dott.ssa in tale contesto, “l'osservazione degli originali, peraltro sovrapposti Per_2 dal timbro”, avrebbe potuto “consentire un migliore rilevamento delle caratteristiche dei tracciati”
(“sostanzialmente integri, senza interruzioni o alzate di penna” e privi di “distorsioni, soste o esitazioni”), - omissis -”. (Cfr. sentenza). La mancanza di colpa da parte del personale della banca escludeva la responsabilità solidale con la dipendente infedele, tenuto conto anche della durata negli anni della condotta illecita, tale da ingenerare affidamento, cui va aggiunta la circostanza che gli incassi di titoli di rilevante importo, ripetuto negli anni, non avrebbe dovuto e potuto passare inosservato in sede di approvazione dei bilanci da parte della società cui venivano trasmessi gli estratti conto trimestrali, non negato dagli attori. L'eccepita irrilevanza della mancata contestazione degli estratti conto periodici entro il termine stabilito dall'art, 1832 c.c. – proseguiva il Tribunale - non è attinente al caso concreto in quanto essa è riferibile solo ad eventuali errori di scritturazione o conteggio, o per omissioni o duplicazioni, attinenti a “difformità degli stessi rispetto alla disciplina legale e pattizia che regola il medesimo rapporto di conto corrente, non già in riferimento a circostanze estranee ai compiti ed agli adempimenti rimessi alla banca nella sua gestione, o ulteriori ed eccedenti rispetto al limite della diligenza (per quanto qualificata) gravante sull'operatore professionale, ex art. 1176 comma 2 c.c.;” (cfr sentenza)
Sulla mancata ammissione delle prove, il Tribunale motivava: “Alla luce della ratio decidendi, sin qui argomentata, la prova testimoniale sui capitoli dedotti in memoria attorea ex art. 183 comma
VI n 2 c.p.c., la cui istanza di ammissione è stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, si configura superflua ed inconferente, anche in ragione dell'irrituale formulazione degli stessi (priva di allegazione di circostanza specifica, non consentendo la capitolazione di prova contraria, oltre che inerente a circostanze di per sé pacifiche e/o comunque evincibili per tabulas, quale l'avvenuta falsificazione delle firme di traenza e di girata apposta sugli assegni oggetto di negoziazione e quale l'esito delle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza nel procedimento penale già definito con la succitata sentenza n. 227/2014 di questo Tribunale); istanza che, in quanto tale, non può che essere disattesa.” (Cfr sentenza)
Con atto di citazione 12.02.2024 proponevano appello , e Parte_1
, non in proprio ma nella sua qualità di Liquidatore giudiziale Parte_2
lamentando i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto per violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo accolto l'eccezione della banca, concernente il mancato assolvimento dell'onere probatorio, proposta tardivamente per la mancata costituzione della stessa nei termini di legge;
- errore in fatto ed in diritto per aver invertito l'onere della prova, poiché gravava sulla banca provare la non configurabilità di un suo inadempimento e l'adozione della dovuta diligenza;
- errore in fatto ed in diritto per aver fondato il rigetto della domanda sul ragionevole affidamento della banca sulla regolarità della negoziazione degli assegni per la mancata contestazione degli estratti conto inviati dalla - errore in fatto ed CP_1
in diritto per aver fondato il rigetto della domanda sulla configurabilità di un ragionevole affidamento da parte della banca sulla regolarità della negoziazione degli assegni apocrifi;
- errore in fatto ed in diritto per non aver ritenuto la responsabilità della banca nonostante plurimi e concordanti indizi sulla non riconducibilità degli assegni negoziati al legale rappresentate Parte_1
Chiedeva la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento delle domande di risarcimento proposte in primo grado, con il favore delle spese dei due gradi.
Contr
Si costituiva, nel giudizio di appello, la con comparsa di costituzione 17.06.2024 con la quale eccepiva l'inammissibilità dei motivi di appello perché fondati su circostanze nuove non rilevate in primo grado con violazione dell'art. 348 bic cpc. Nel merito eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello. Chiedeva il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese del grado.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 18.02.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Il primo motivo, sulla violazione dell'art. 112 cpc per aver il giudice pronunciato ultra petitum ed il secondo motivo, sull'accoglimento di un'eccezione proposta tardivamente dalla Banca convenuta in primo grado, sono strettamente connessi e sono infondati.
L'odierna appellata, con la comparsa di costituzione e risposta 1.10.2018, ha proposto delle mere difese dirette a contrastare l'eccezione di inadempimento, producendo due soli documenti: 1 la procura generale alle liti e 2 l'atto di citazione notificato il 9.4.2018.
Secondo la Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 28793, “il convenuto può svolgere mere difese in ogni fase del giudizio. Infatti, il convenuto che si limiti a negare la titolarità del diritto fatto valere dall'attore non subisce la decadenza prevista dall'art. 167 c. 2 c.p.c.
Il secondo comma della citata disposizione dispone che si debbano proporre, nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, le eccezioni in senso stretto;
mentre il primo comma impone che si propongano tutte le difese ma non prevede alcuna preclusione.”
Parte appellata, pur costituendosi tardivamente in primo grado, non ha proposto eccezioni in senso stretto, essendosi limitata a sostenere la non riconoscibilità delle firme apocrife da parte dei cassieri ed a rilevare l'affidamento derivante sia dalla particolare qualifica della dipendente, Capo Ufficio
Amministrativo della Società e dipendente storica di sia dalla omessa verifica, negli Parte_1
anni, dei rilevanti ammanchi nella gestione annuale della società. Essa ha evidenziato un fatto impeditivo della responsabilità da inadempimento. Come rilevato dalla difesa della appellata “… la causa non imputabile dell'inadempimento non rientra in tale categoria, non essendo la sua contrapposizione all'inadempimento (dedotto quale fatto costitutivo della domanda) riservata per legge alla parte, né potendo essa ritenersi coordinata con un'azione costitutiva. Costituisce piuttosto un fatto di per sé idoneo a impedire il sorgere del diritto fondato sull'inadempimento, escludendone l'imputabilità, indipendentemente da un apposito atto di manifestazione di volontà in tal senso;
come tale, essa è rilevabile d'ufficio (allo stesso modo di come lo sarebbe un fatto estintivo, quale ad es. il pagamento), ove risultante ex actis.>> (Cass. Civ. Sez. VI sott. n.
3. ord. 30 .06.2020 n. 12980; Corte
App. Palermo 1123/2018 del 25.05.2018). Conseguentemente non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 cpc, né l'accoglimento di eccezioni tardive, bensì l'esame e verifica della sussistenza dei fatti posti a base dell'inadempimento.
Tutti gli altri motivi, inerenti all'onere della prova del ragionevole affidamento della banca nella negoziazione degli assegni e della non riconducibilità delle operazioni alla sono Parte_1
infondati e possono essere trattati unitariamente. Parte appellata ha semplicemente svolto mere difese sostenendo l'assenza di inadempimento, ed ha dedotto, diversamente da quanto assume l'appellante, nonché provato, alla luce dell'istruttoria svolta, che non vi è stato inadempimento a lei imputabile, offrendo la prova liberatoria dell'assenza di ogni sua colpa.
Al riguardo, la Corte condivide la motivazione della sentenza gravata sul rispetto del grado di diligenza in concreto esigibile in capo all'operatore bancario nella negoziazione di titoli riferibili al proprio correntista.
Con la sentenza n. 34153 del 21 novembre 2022, la Corte di Cassazione si è espressa nuovamente, in conformità delle precedenti pronunce, in materia di assegni falsi e obbligo di diligenza della banca evidenziando come “la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di assegni falsi è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., con la conseguenza che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche.”
Come evidenziato dalla sentenza gravata, solo l'attento esame dei titoli da parte della CTU Per_2
ha consentito di rilevare le firme apocrife, presuntivamente realizzate dalla dipendente Per_1
particolarmente qualificata della e persona nota alla banca per la sua operatività da anni Parte_1
per la propria ditta. La Corte condivide la valutazione del giudice di merito di primo grado che qui di seguito si riporta integralmente: “La C.T.U., in effetti, è stata chiamata – in perfetta conformità al criterio di giudizio enunciato nelle succitate pronunce della Corte regolatrice - a verificare “se il non controverso carattere apocrifo delle firme apposte ai fini della negoziazione degli assegni oggetto di giudizio possa considerarsi riconoscibile alla stregua della diligenza qualificata dell'operatore bancario”; e, in risposta a detto quesito, all'esito delle indagini peritali, ha evidenziato come “nelle firme in esame non sono presenti forme grafiche riconoscibili, la cui imitazione poteva creare difficoltà più evidenti e avrebbe favorito l'operatore bancario nell'individuazione della contraffazione, ma solo movimenti rapidi in successione, peraltro con una certa variabilità in entrambe le serie a confronto”, di modo che “l'operatore bancario, normalmente concentrato sugli aspetti più evidenti delle firme, sarebbe stato difficilmente in grado di percepire tale differenza”. Il C.T.U. ha inoltre segnalato come “lo stesso sportellista poteva indifferentemente ricevere sottoscrizioni autografe in diverso formato (esteso o sintetico), e apocrife in modo del tutto casuale, che potevano senz'altro apparire come variabilità dello stesso autore”.
Come correttamente rimarcato dal medesimo ausiliario dell'Ufficio, “è da tenere presente che, trattandosi di cliente abituale e noto alla Banca, in un tale contesto di somiglianza, sarebbe stato alquanto improbabile che all'operatore, anche attento, potesse sorgere il dubbio che le firme presentate potessero essere oggetto di falsificazione”; né, come ha avuto cura di precisare la dott.ssa in tale contesto, “l'osservazione degli originali, peraltro sovrapposti dal timbro”, avrebbe Per_2 potuto “consentire un migliore rilevamento delle caratteristiche dei tracciati” (“sostanzialmente integri, senza interruzioni o alzate di penna” e privi di “distorsioni, soste o esitazioni”), presentando il tratto delle firme apposte sui titoli, in definitiva, “scioltezza e rapidità, tanto da strutturare un vero e proprio engramma stabile, la cui gestualità è ben evidente anche dalle copie” ed evincendosi dal confronto con lo specimen significative “corrispondenze che riguardano assetto generale della scrittura e rapidità esecutiva, ovvero quei particolari subito percettibili senza procedere ad analisi approfondita”, essendo i profili di differenza, in buona sostanza, evincibili soltanto all'esito delle indagini peritali espletate in corso di giudizio, come ha opportunamente sottolineato la stessa C.T.U., la quale, in definitiva, ha concluso affermando “molto improbabile che un operatore bancario potesse riconoscere il carattere apocrifo delle sottoscrizioni in verifica.” Siffatto accertamento, compiuto con rigore analitico e secondo criterio scientifico puntuale ed obiettivo, congruamente argomentato ed esente da censure di ordine logico, merita di essere posto a fondamento della presente decisione, a fronte anche della mancata presentazione di osservazioni all'elaborato del
C.T.U. da parte del C.T.P. di parte attrice, avendo la medesima dott.ssa fornito precisa e Per_2
Cont convincente risposta a quelle formulate dal C.T.P. di ” (cfr sentenza pag. 6-7)
A confermare l'incolpevole affidamento della Banca si pongono sia la circostanza che la Per_1
fosse conosciuta, da sempre, come una dipendente qualificata della normalmente Parte_1
preposta ai rapporti con gli istituti di credito, sia il fatto che, nonostante la rilevanza degli ammanchi, nell'arco di diversi anni, gli organi di controllo della non avessero riscontrato alcuna Parte_1 anomalia sia nei rendiconti ricevuti periodicamente dall'istituto, sia nelle operazioni di verifica dei conti ed approvazione dei bilanci. Trattasi di circostanze pacifiche e non contestate che hanno consentito alla di ritenere l'approvazione tacita da parte della delle operazioni CP_1 Parte_1
compiute dalla dipendente, ininterrottamente per un lungo periodo di tempo.
Quanto all'assunto dell'appellante per cui l'approvazione tacita dell'estratto conto non impedisce al correntista di contestare la validità delle operazioni ivi esposte e quello per cui se il Tribunale di
Massa avesse correttamente applicato i principi giurisprudenziali che regolano la materia, non avrebbe dovuto attribuire alla mancata contestazione degli estratti conto efficacia preclusiva alla impugnazione della validità e della legittimità della negoziazione degli effetti sottoscritti con firma apocrifa della signora osserva la Corte che in realtà il Tribunale ha fatto corretto Persona_1 riferimento alla difesa della parte attrice che richiamava il “principio, consolidato nella giurisprudenza del Supremo Collegio, in virtù del quale l'approvazione tacita da parte del correntista degli estratti conto periodici, per mancata contestazione entro il termine stabilito dall'art. 1832 c.c., attiene esclusivamente ad eventuali errori di scritturazione o conteggio, ovvero per omissioni o duplicazioni, non precludendo mai al correntista il diritto di far valere, entro il termine prescrizionale decennale (decorrente dalla chiusura definitiva del rapporto di conto corrente),
l'invalidità o l'inefficacia dei titoli dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti (cfr., ex plurimis,
Cass. SS.UU. n. 10129/2001, Id. n. 10186/2001, Id. n. 10129/2001, 870/2006, Id. n. 5067/2010, Id.
Id. n. 10376/2006, Id. n. 18626/2003, Id. n. 6548/2001, Id. n. 1250/1999, n. 4846/2998 n. 4735/1986,
n. 1112/1984)”. Il Tribunale ha aggiunto che “peraltro Il richiamo al principio appena enunciato, operato in tale contesto dalla difesa attorea, risulta peraltro ultroneo, facendo lo stesso riferimento alla possibilità da parte del correntista di far valere motivi di invalidità ed efficacia di addebiti registrati nella contabilità del conto per difformità degli stessi rispetto alla disciplina legale e pattizia che regola il medesimo rapporto di conto corrente, non già in riferimento a circostanze estranee ai compiti ed agli adempimenti rimessi alla banca nella sua gestione, o ulteriori ed eccedenti rispetto al limite della diligenza (per quanto qualificata) gravante sull'operatore professionale, ex art. 1176 comma 2 c.c.; in particolare, non pare revocabile in dubbio che l'eventuale mancata autorizzazione delle operazioni effettuate sul conto vada segnalata dal correntista entro il termine previsto dal citato art. 1832 c.c., trattandosi di verifica di sua competenza (e che risponde, del resto, al suo interesse).”.
(cfr. sentenza impugnata, pag. 9 e segg.)
In sostanza l'osservazione del Tribunale non riguarda tanto la contestazione sulle operazioni sottostanti, quanto la inosservanza da parte della società di diligenza nella verifica degli importi addebitati conseguenti alla negoziazione degli assegni e del difetto di autorizzazione. I motivi dal terzo al sesto risultano, pertanto, risultano infondati, né può in questa sede rilevare una limitazione derivante da una delega non presente in atti, circostanza neppure dedotta in primo grado da parte appellante.
La Corte conferma integralmente la sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate nel dispositivo in base al D.M. 55/2014 sullo scaglione determinato dalle parti, in conformità dell'art. 5
c. 1, tenuto conto della non complessità della questione.
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR
n.115/2002.
PQM
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 201/2024, avverso la sentenza n. 396/2023 emessa dal Tribunale di Massa, in data 11/07/2023così decide:
1. Respinge l'appello con conferma della sentenza gravata;
2. Condanna parte appellante , e , Parte_1 Parte_2
Contr non in proprio ma nella sua qualità di Liquidatore giudiziale, delle spese del grado in favore di che liquida in € 16.000,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge;
3. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 13 giugno 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Valeria Albino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 201/2024, avverso la sentenza n. 396/2023 emessa dal
Tribunale di Massa, in data 11/07/2023
Tra
, in persona del suo rappresentante pro tempore, e Parte_1
, non in proprio ma nella sua qualità di Liquidatore giudiziale Parte_2 nell'ambito della procedura di concordato preventivo di rappresentati e difesi Parte_1 dall'Avv. Alessandro Pasquini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Carrara (MS),
Piazza Matteotti n. 24 -APPELLANTE
Contro
in persona del suo rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Lembo ed elettivamente domiciliata presso il suo in Carrara
(MS) Via Cavour n. 43 - APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Massa n. 396/2023, pubblicata l'11.7.2023, non notificata, e in accoglimento dei motivi di appello formulati in narrativa: (a) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni e le causali espresse in parte narrativa, che è titolare di un Parte_1 Parte_1 Contr diritto di credito di natura risarcitoria nei confronti di di importo complessivamente pari ad euro
383.717 o ad altra diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
(b) Contr conseguentemente, condannare al pagamento di detta somma in favore di Parte_1
, oltre agli interessi legali ex art. 1284, pen. comma, c.c. decorrenti dai singoli prelievi
[...] Contr sino al saldo sulla somma rivalutata anno per anno;
(c) condannare al pagamento in favore di delle spese e dei compensi di avvocato relativi ai due gradi di Parte_1 Parte_1 giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge, nonché Contr alla restituzione dell'importo di € 29.182,40 medio tempore versato a in esecuzione del decisum di primo grado in parte qua (condanna al pagamento delle spese di lite nel giudizio di primo grado), oltre interessi e rivalutazione dalla data di esecuzione del pagamento sino al saldo. Senza accettazione del contraddittorio sulle nuove domande avversarie”.
PER L'APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, In via preliminare e pregiudiziale “Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc per i motivi tutti di cui alle eccezioni preliminari e pregiudiziali esposti in punto di diritto. Nel merito Richiamato anche ai sensi dell'art. 346 cpc., il contenuto nonché le deduzioni ed eccezioni e relative produzioni degli atti depositati in giudizio di primo grado in favore della propria assistita respingere il gravame in quanto totalmente infondato sia in fatto che CP_3 in diritto oltreché non provato, e conseguentemente confermare in toto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di giudizio di primo e secondo grado e di CTU oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, I.V.A. e C.N.A.P. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, così riassunto dal Tribunale:
(d'ora innanzi in persona del suo Parte_1 Parte_1
liquidatore e legale rappresentante e , quale liquidatore giudiziale della Parte_2 medesima società nell'ambito della procedura di concordato preventivo, convenivano in giudizio, Cont dinanzi al Tribunale di Massa, (d'ora innanzi , chiedendo Controparte_1
venisse dichiarata tenuta e condannata, a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale, al risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati in complessivi € 383.717,00, o nella diversa somma che fosse risultata di giustizia all'esito dell'istruttoria, maggiorata di accessori di legge - derivati alla predetta società attrice, per effetto di ammanchi cagionati da tale , già Persona_1 dipendente della medesima, attraverso l'emissione non autorizzata di n. 85 assegni con firma di traenza falsa (apposta contraffacendo quella del legale rappresentante della correntista), per l'importo complessivo di € 34.364,00, tratti sul conto corrente intestato alla stessa d Parte_1
Cont acceso presso – condotta posta in essere nell'ambito di una più ampia condotta di illecita spoliazione delle liquidità della correntista, compiuta negli anni 2004-2009, ammontante ad un totale di € 2.288.900,00, mediante operazioni di prelievo presso sportelli bancari ed emissione di assegni anche presso altri vari istituti di credito ed integrante un vero e proprio disegno criminoso – avendo la medesima dipendente utilizzato il denaro di cui aveva in tal modo acquisito l'illecita disponibilità in parte versandolo su conti correnti propri e di altri soggetti ed in parte verosimilmente trasferendolo all'estero, secondo quanto emerso dalle indagini compiute dalla Guardia di Finanza.
Con l'atto introduttivo del giudizio, veniva dedotto: - che la era stata licenziata da Per_1 per giusta causa, con atto notificatole il 30.09.2009; che il procedimento penale Parte_1
radicato presso questo stesso Tribunale si era concluso con sentenza n. 227/2014, emessa con applicazione di pena richiesta dalle parti, ex art. 444 c.p.p., in forza della quale la dipendente infedele era stata condannata, per i reati ascrittile (previsti e puniti ex artt. 81 cpv, 61 n. 7 e 11, 640
c.p., 81 cpv, 61 n. 11, 482, 485 c.p.), alla pena di anni due di reclusione ed € 200,00 di multa, sentenza non impugnabile e divenuta irrevocabile;
- che, all'esito del giudizio cautelare ante causam ex att.
671 e 669 bis c.p.c. introdotto dinanzi a questo Tribunale, era stata autorizzata a Parte_1
procedere a sequestro conservativo sul patrimonio della fino a concorrenza della somma di Per_1
€ 200.000,00, a tutela del credito risarcitorio prospettato in riferimento alla condotta illecita di cui si quest'ultima si era resa responsabile;
- che il successivo giudizio di merito, svoltosi, ratione materiae, dinanzi al Giudice del Lavoro, si era conclusa in primo grado con sentenza resa il
01.12.2015, non impugnata e passata in giudicato, in forza della quale, a fronte di un complessivo credito risarcitorio derivato a all'appropriazione indebita perpetrata ai suoi danni, Parte_1 pari ad un totale di € 3.164.155,60 (in tal misura determinato mediante C.T.U.), e previa compensazione con un controcredito inerente a spettanze retributive fatte valere in via riconvenzionale dalla (pari ad € 3.000,44), quest'ultima era stata condannata al pagamento Per_1 dell'importo di € 3.161.154,60, maggiorato di interessi legali maturati con decorrenza dal
30.09.2009 fino al saldo;
- che corresponsabile in via solidale del danno patrimoniale subito doveva ritenersi anche la banca convenuta, in riferimento agli ammanchi riconducibili a condotte illecite poste in essere in base alla convenzione di assegno, operando sul conto corrente intestato a resso lo stesso istituto di credito, per la negligente negoziazione dei titoli, ovvero per Parte_1
avere i suoi cassieri omesso di verificare la conformità rispetto allo specimen delle firme di traenza e di girata (solo apparentemente riferibili al legale rappresentante della correntista) degli assegni falsificati dalla e dalla medesima incassati, tenuto anche conto del fatto che la stessa Per_1
aveva rapporti commerciali prevalentemente con clienti esteri, con conseguente Parte_1 anomalia dell'esigenza di incasso di somme liquide così consistenti, condotta che aveva assunto efficacia concausale rispetto alla produzione del danno patrimoniale dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria;
che l'importo complessivo degli ammanchi determinati dalle operazioni poste in essere dalla in riferimento alle disponibilità giacenti sul conto corrente acceso presso Per_1
Cont ammontava ad € 383.717.
Si costituiva la banca convenuta, successivamente all'udienza ex art. 183 c.p.c., resistendo all'avversa pretesa risarcitoria, sul rilievo della non agevole riconoscibilità, da parte del proprio personale, dell'apocrifia delle firme apposte sui titoli oggetto di negoziazione, alla stregua della diligenza esigibile, non risultando la falsificazione delle stesse (emersa con certezza soltanto all'esito di C.T.U. grafologica) rilevabile ictu oculi, essendo stati, non a caso, indotti in errore anche i cassieri degli altri istituti di credito coinvolti nelle operazioni illecite poste in essere dalla che, negli Per_1
anni dei fatti per cui è controversia aveva agito con pienezza di poteri (essendo capo dell'ufficio amministrativo di conosciuta da anni dal personale addetto alla cassa della banca), Parte_1
senza che fosse stata mai mossa rimostranza o richiesti chiarimenti di sorta dal parte della società correntista, sua datrice di lavoro;
che l'anomalia degli incassi delle consistenti somme di denaro attraverso gli assegni falsificati non era stata del resto rilevata dalla società correntista in sede di redazione dei bilanci annuali e di esame degli estratti conto periodici (nei quali risultavano registrate le operazioni), avendo quest'ultima evidentemente omesso di effettuare i dovuti controlli, risultando siffatta condotta di inerzia incompatibile con la volontà di rifiutare (o non ratificare) l'operato della dipendente e generando, in tal guisa, il legittimo affidamento in capo al personale della banca circa la sua legittimità, ciò che valeva ad escludere ogni addebito colposo in capo a quest'ultima, necessario presupposto della responsabilità ex adverso ascrittale. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
La causa, istruita in forma documentale e mediante C.T.U. grafologica, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 05.11.2021, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte.”
(cfr sentenza)
Veniva emessa la sentenza gravata n' 396/2023 del 11.07.2023, con la quale: “Il Tribunale di
Massa, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta la domanda proposta nei confronti di Condanna le parti attrici, in solido tra loro, alla Controparte_1
rifusione in favore di delle spese processuali, che liquida in Controparte_1 complessivi € 20.000,00 per compenso professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge. Pone definitivamente a carico delle parti attrici, in solido tra loro, il compenso liquidato in favore del C.T.U. dott.ssa con decreto Persona_2 depositato il 17.08.2020”.
Il Tribunale rilevava che la diligenza esigibile dall'operatore bancario doveva essere conforme a quella dell'accurato banchiere in conformità con l'art. 1176 comma 2 c.c. e veniva valutata, dal giudice di merito, secondo i canoni per cui la mancata rilevazione della falsificazione, avrebbe potuto costituire fonte di responsabilità per la banca “solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (cfr. Cass. n. 6513/2014, conf. Id. n. 16178/2018, Id. n. 1377/2016, Id. n. 16332/2016, Id. n. 6524/2000). Nel caso in esame, all'esito dell'espletata istruttoria ed in considerazione relative alle caratteristiche esteriori dei titoli falsificati oggetto di indagine, quali posti in luce dall'accertamento compiuto dalla C.T.U. dott.ssa (esperta grafologa), non è Per_2
emersa dimostrazione della rilevabilità esteriore, pur alla stregua della diligenza qualificata stabilita dal citato art. 1176 comma 2 c.c., della falsificazione delle firme apposte sugli assegni negoziati ed incassati presso gli sportelli della banca convenuta apposte sui contestati assegni. La C.T.U., in effetti, è stata chiamata – in perfetta conformità al criterio di giudizio enunciato nelle succitate pronunce della Corte regolatrice - a verificare “se il non controverso carattere apocrifo delle firme apposte ai fini della negoziazione degli assegni oggetto di giudizio possa considerarsi riconoscibile alla stregua della diligenza qualificata dell'operatore bancario”; e, in risposta a detto quesito, all'esito delle indagini peritali, ha evidenziato come “nelle firme in esame non sono presenti forme grafiche riconoscibili, la cui imitazione poteva creare difficoltà più evidenti e avrebbe favorito l'operatore bancario nell'individuazione della contraffazione, ma solo movimenti rapidi in successione, peraltro con una certa variabilità in entrambe le serie a confronto”, di modo che
“l'operatore bancario, normalmente concentrato sugli aspetti più evidenti delle firme, sarebbe stato difficilmente in grado di percepire tale differenza”. Il C.T.U. ha inoltre segnalato come “lo stesso sportellista poteva indifferentemente ricevere sottoscrizioni autografe in diverso formato (esteso o sintetico), e apocrife in modo del tutto casuale, che potevano senz'altro apparire come variabilità dello stesso autore”. Come correttamente rimarcato dal medesimo ausiliario dell'Ufficio, “è da tenere presente che, trattandosi di cliente abituale e noto alla Banca, in un tale contesto di somiglianza, sarebbe stato alquanto improbabile che all'operatore, anche attento, potesse sorgere il dubbio che le firme presentate potessero essere oggetto di falsificazione”; né, come ha avuto cura di precisare la dott.ssa in tale contesto, “l'osservazione degli originali, peraltro sovrapposti Per_2 dal timbro”, avrebbe potuto “consentire un migliore rilevamento delle caratteristiche dei tracciati”
(“sostanzialmente integri, senza interruzioni o alzate di penna” e privi di “distorsioni, soste o esitazioni”), - omissis -”. (Cfr. sentenza). La mancanza di colpa da parte del personale della banca escludeva la responsabilità solidale con la dipendente infedele, tenuto conto anche della durata negli anni della condotta illecita, tale da ingenerare affidamento, cui va aggiunta la circostanza che gli incassi di titoli di rilevante importo, ripetuto negli anni, non avrebbe dovuto e potuto passare inosservato in sede di approvazione dei bilanci da parte della società cui venivano trasmessi gli estratti conto trimestrali, non negato dagli attori. L'eccepita irrilevanza della mancata contestazione degli estratti conto periodici entro il termine stabilito dall'art, 1832 c.c. – proseguiva il Tribunale - non è attinente al caso concreto in quanto essa è riferibile solo ad eventuali errori di scritturazione o conteggio, o per omissioni o duplicazioni, attinenti a “difformità degli stessi rispetto alla disciplina legale e pattizia che regola il medesimo rapporto di conto corrente, non già in riferimento a circostanze estranee ai compiti ed agli adempimenti rimessi alla banca nella sua gestione, o ulteriori ed eccedenti rispetto al limite della diligenza (per quanto qualificata) gravante sull'operatore professionale, ex art. 1176 comma 2 c.c.;” (cfr sentenza)
Sulla mancata ammissione delle prove, il Tribunale motivava: “Alla luce della ratio decidendi, sin qui argomentata, la prova testimoniale sui capitoli dedotti in memoria attorea ex art. 183 comma
VI n 2 c.p.c., la cui istanza di ammissione è stata ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, si configura superflua ed inconferente, anche in ragione dell'irrituale formulazione degli stessi (priva di allegazione di circostanza specifica, non consentendo la capitolazione di prova contraria, oltre che inerente a circostanze di per sé pacifiche e/o comunque evincibili per tabulas, quale l'avvenuta falsificazione delle firme di traenza e di girata apposta sugli assegni oggetto di negoziazione e quale l'esito delle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza nel procedimento penale già definito con la succitata sentenza n. 227/2014 di questo Tribunale); istanza che, in quanto tale, non può che essere disattesa.” (Cfr sentenza)
Con atto di citazione 12.02.2024 proponevano appello , e Parte_1
, non in proprio ma nella sua qualità di Liquidatore giudiziale Parte_2
lamentando i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto per violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo accolto l'eccezione della banca, concernente il mancato assolvimento dell'onere probatorio, proposta tardivamente per la mancata costituzione della stessa nei termini di legge;
- errore in fatto ed in diritto per aver invertito l'onere della prova, poiché gravava sulla banca provare la non configurabilità di un suo inadempimento e l'adozione della dovuta diligenza;
- errore in fatto ed in diritto per aver fondato il rigetto della domanda sul ragionevole affidamento della banca sulla regolarità della negoziazione degli assegni per la mancata contestazione degli estratti conto inviati dalla - errore in fatto ed CP_1
in diritto per aver fondato il rigetto della domanda sulla configurabilità di un ragionevole affidamento da parte della banca sulla regolarità della negoziazione degli assegni apocrifi;
- errore in fatto ed in diritto per non aver ritenuto la responsabilità della banca nonostante plurimi e concordanti indizi sulla non riconducibilità degli assegni negoziati al legale rappresentate Parte_1
Chiedeva la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento delle domande di risarcimento proposte in primo grado, con il favore delle spese dei due gradi.
Contr
Si costituiva, nel giudizio di appello, la con comparsa di costituzione 17.06.2024 con la quale eccepiva l'inammissibilità dei motivi di appello perché fondati su circostanze nuove non rilevate in primo grado con violazione dell'art. 348 bic cpc. Nel merito eccepiva l'infondatezza dei motivi di appello. Chiedeva il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese del grado.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 18.02.2025, tenuta in forma cartolare, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Il primo motivo, sulla violazione dell'art. 112 cpc per aver il giudice pronunciato ultra petitum ed il secondo motivo, sull'accoglimento di un'eccezione proposta tardivamente dalla Banca convenuta in primo grado, sono strettamente connessi e sono infondati.
L'odierna appellata, con la comparsa di costituzione e risposta 1.10.2018, ha proposto delle mere difese dirette a contrastare l'eccezione di inadempimento, producendo due soli documenti: 1 la procura generale alle liti e 2 l'atto di citazione notificato il 9.4.2018.
Secondo la Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 28793, “il convenuto può svolgere mere difese in ogni fase del giudizio. Infatti, il convenuto che si limiti a negare la titolarità del diritto fatto valere dall'attore non subisce la decadenza prevista dall'art. 167 c. 2 c.p.c.
Il secondo comma della citata disposizione dispone che si debbano proporre, nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, le eccezioni in senso stretto;
mentre il primo comma impone che si propongano tutte le difese ma non prevede alcuna preclusione.”
Parte appellata, pur costituendosi tardivamente in primo grado, non ha proposto eccezioni in senso stretto, essendosi limitata a sostenere la non riconoscibilità delle firme apocrife da parte dei cassieri ed a rilevare l'affidamento derivante sia dalla particolare qualifica della dipendente, Capo Ufficio
Amministrativo della Società e dipendente storica di sia dalla omessa verifica, negli Parte_1
anni, dei rilevanti ammanchi nella gestione annuale della società. Essa ha evidenziato un fatto impeditivo della responsabilità da inadempimento. Come rilevato dalla difesa della appellata “… la causa non imputabile dell'inadempimento non rientra in tale categoria, non essendo la sua contrapposizione all'inadempimento (dedotto quale fatto costitutivo della domanda) riservata per legge alla parte, né potendo essa ritenersi coordinata con un'azione costitutiva. Costituisce piuttosto un fatto di per sé idoneo a impedire il sorgere del diritto fondato sull'inadempimento, escludendone l'imputabilità, indipendentemente da un apposito atto di manifestazione di volontà in tal senso;
come tale, essa è rilevabile d'ufficio (allo stesso modo di come lo sarebbe un fatto estintivo, quale ad es. il pagamento), ove risultante ex actis.>> (Cass. Civ. Sez. VI sott. n.
3. ord. 30 .06.2020 n. 12980; Corte
App. Palermo 1123/2018 del 25.05.2018). Conseguentemente non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 cpc, né l'accoglimento di eccezioni tardive, bensì l'esame e verifica della sussistenza dei fatti posti a base dell'inadempimento.
Tutti gli altri motivi, inerenti all'onere della prova del ragionevole affidamento della banca nella negoziazione degli assegni e della non riconducibilità delle operazioni alla sono Parte_1
infondati e possono essere trattati unitariamente. Parte appellata ha semplicemente svolto mere difese sostenendo l'assenza di inadempimento, ed ha dedotto, diversamente da quanto assume l'appellante, nonché provato, alla luce dell'istruttoria svolta, che non vi è stato inadempimento a lei imputabile, offrendo la prova liberatoria dell'assenza di ogni sua colpa.
Al riguardo, la Corte condivide la motivazione della sentenza gravata sul rispetto del grado di diligenza in concreto esigibile in capo all'operatore bancario nella negoziazione di titoli riferibili al proprio correntista.
Con la sentenza n. 34153 del 21 novembre 2022, la Corte di Cassazione si è espressa nuovamente, in conformità delle precedenti pronunce, in materia di assegni falsi e obbligo di diligenza della banca evidenziando come “la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di assegni falsi è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., con la conseguenza che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche.”
Come evidenziato dalla sentenza gravata, solo l'attento esame dei titoli da parte della CTU Per_2
ha consentito di rilevare le firme apocrife, presuntivamente realizzate dalla dipendente Per_1
particolarmente qualificata della e persona nota alla banca per la sua operatività da anni Parte_1
per la propria ditta. La Corte condivide la valutazione del giudice di merito di primo grado che qui di seguito si riporta integralmente: “La C.T.U., in effetti, è stata chiamata – in perfetta conformità al criterio di giudizio enunciato nelle succitate pronunce della Corte regolatrice - a verificare “se il non controverso carattere apocrifo delle firme apposte ai fini della negoziazione degli assegni oggetto di giudizio possa considerarsi riconoscibile alla stregua della diligenza qualificata dell'operatore bancario”; e, in risposta a detto quesito, all'esito delle indagini peritali, ha evidenziato come “nelle firme in esame non sono presenti forme grafiche riconoscibili, la cui imitazione poteva creare difficoltà più evidenti e avrebbe favorito l'operatore bancario nell'individuazione della contraffazione, ma solo movimenti rapidi in successione, peraltro con una certa variabilità in entrambe le serie a confronto”, di modo che “l'operatore bancario, normalmente concentrato sugli aspetti più evidenti delle firme, sarebbe stato difficilmente in grado di percepire tale differenza”. Il C.T.U. ha inoltre segnalato come “lo stesso sportellista poteva indifferentemente ricevere sottoscrizioni autografe in diverso formato (esteso o sintetico), e apocrife in modo del tutto casuale, che potevano senz'altro apparire come variabilità dello stesso autore”.
Come correttamente rimarcato dal medesimo ausiliario dell'Ufficio, “è da tenere presente che, trattandosi di cliente abituale e noto alla Banca, in un tale contesto di somiglianza, sarebbe stato alquanto improbabile che all'operatore, anche attento, potesse sorgere il dubbio che le firme presentate potessero essere oggetto di falsificazione”; né, come ha avuto cura di precisare la dott.ssa in tale contesto, “l'osservazione degli originali, peraltro sovrapposti dal timbro”, avrebbe Per_2 potuto “consentire un migliore rilevamento delle caratteristiche dei tracciati” (“sostanzialmente integri, senza interruzioni o alzate di penna” e privi di “distorsioni, soste o esitazioni”), presentando il tratto delle firme apposte sui titoli, in definitiva, “scioltezza e rapidità, tanto da strutturare un vero e proprio engramma stabile, la cui gestualità è ben evidente anche dalle copie” ed evincendosi dal confronto con lo specimen significative “corrispondenze che riguardano assetto generale della scrittura e rapidità esecutiva, ovvero quei particolari subito percettibili senza procedere ad analisi approfondita”, essendo i profili di differenza, in buona sostanza, evincibili soltanto all'esito delle indagini peritali espletate in corso di giudizio, come ha opportunamente sottolineato la stessa C.T.U., la quale, in definitiva, ha concluso affermando “molto improbabile che un operatore bancario potesse riconoscere il carattere apocrifo delle sottoscrizioni in verifica.” Siffatto accertamento, compiuto con rigore analitico e secondo criterio scientifico puntuale ed obiettivo, congruamente argomentato ed esente da censure di ordine logico, merita di essere posto a fondamento della presente decisione, a fronte anche della mancata presentazione di osservazioni all'elaborato del
C.T.U. da parte del C.T.P. di parte attrice, avendo la medesima dott.ssa fornito precisa e Per_2
Cont convincente risposta a quelle formulate dal C.T.P. di ” (cfr sentenza pag. 6-7)
A confermare l'incolpevole affidamento della Banca si pongono sia la circostanza che la Per_1
fosse conosciuta, da sempre, come una dipendente qualificata della normalmente Parte_1
preposta ai rapporti con gli istituti di credito, sia il fatto che, nonostante la rilevanza degli ammanchi, nell'arco di diversi anni, gli organi di controllo della non avessero riscontrato alcuna Parte_1 anomalia sia nei rendiconti ricevuti periodicamente dall'istituto, sia nelle operazioni di verifica dei conti ed approvazione dei bilanci. Trattasi di circostanze pacifiche e non contestate che hanno consentito alla di ritenere l'approvazione tacita da parte della delle operazioni CP_1 Parte_1
compiute dalla dipendente, ininterrottamente per un lungo periodo di tempo.
Quanto all'assunto dell'appellante per cui l'approvazione tacita dell'estratto conto non impedisce al correntista di contestare la validità delle operazioni ivi esposte e quello per cui se il Tribunale di
Massa avesse correttamente applicato i principi giurisprudenziali che regolano la materia, non avrebbe dovuto attribuire alla mancata contestazione degli estratti conto efficacia preclusiva alla impugnazione della validità e della legittimità della negoziazione degli effetti sottoscritti con firma apocrifa della signora osserva la Corte che in realtà il Tribunale ha fatto corretto Persona_1 riferimento alla difesa della parte attrice che richiamava il “principio, consolidato nella giurisprudenza del Supremo Collegio, in virtù del quale l'approvazione tacita da parte del correntista degli estratti conto periodici, per mancata contestazione entro il termine stabilito dall'art. 1832 c.c., attiene esclusivamente ad eventuali errori di scritturazione o conteggio, ovvero per omissioni o duplicazioni, non precludendo mai al correntista il diritto di far valere, entro il termine prescrizionale decennale (decorrente dalla chiusura definitiva del rapporto di conto corrente),
l'invalidità o l'inefficacia dei titoli dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti (cfr., ex plurimis,
Cass. SS.UU. n. 10129/2001, Id. n. 10186/2001, Id. n. 10129/2001, 870/2006, Id. n. 5067/2010, Id.
Id. n. 10376/2006, Id. n. 18626/2003, Id. n. 6548/2001, Id. n. 1250/1999, n. 4846/2998 n. 4735/1986,
n. 1112/1984)”. Il Tribunale ha aggiunto che “peraltro Il richiamo al principio appena enunciato, operato in tale contesto dalla difesa attorea, risulta peraltro ultroneo, facendo lo stesso riferimento alla possibilità da parte del correntista di far valere motivi di invalidità ed efficacia di addebiti registrati nella contabilità del conto per difformità degli stessi rispetto alla disciplina legale e pattizia che regola il medesimo rapporto di conto corrente, non già in riferimento a circostanze estranee ai compiti ed agli adempimenti rimessi alla banca nella sua gestione, o ulteriori ed eccedenti rispetto al limite della diligenza (per quanto qualificata) gravante sull'operatore professionale, ex art. 1176 comma 2 c.c.; in particolare, non pare revocabile in dubbio che l'eventuale mancata autorizzazione delle operazioni effettuate sul conto vada segnalata dal correntista entro il termine previsto dal citato art. 1832 c.c., trattandosi di verifica di sua competenza (e che risponde, del resto, al suo interesse).”.
(cfr. sentenza impugnata, pag. 9 e segg.)
In sostanza l'osservazione del Tribunale non riguarda tanto la contestazione sulle operazioni sottostanti, quanto la inosservanza da parte della società di diligenza nella verifica degli importi addebitati conseguenti alla negoziazione degli assegni e del difetto di autorizzazione. I motivi dal terzo al sesto risultano, pertanto, risultano infondati, né può in questa sede rilevare una limitazione derivante da una delega non presente in atti, circostanza neppure dedotta in primo grado da parte appellante.
La Corte conferma integralmente la sentenza gravata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate nel dispositivo in base al D.M. 55/2014 sullo scaglione determinato dalle parti, in conformità dell'art. 5
c. 1, tenuto conto della non complessità della questione.
Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR
n.115/2002.
PQM
definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 201/2024, avverso la sentenza n. 396/2023 emessa dal Tribunale di Massa, in data 11/07/2023così decide:
1. Respinge l'appello con conferma della sentenza gravata;
2. Condanna parte appellante , e , Parte_1 Parte_2
Contr non in proprio ma nella sua qualità di Liquidatore giudiziale, delle spese del grado in favore di che liquida in € 16.000,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge;
3. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 13 giugno 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Valeria Albino