TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/07/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 270/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rodolfo Magri' Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 270/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Stefano MATTIO (c.f. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Giuliana VICINANZA (C.F.
che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
1 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 giugno 2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte come da accordo contenuto nella memoria depositata telematicamente in data 3 giugno 2025.
Il P.M. è intervenuto in data 5 giugno 2025 chiedendo che si accogliessero le conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 10 febbraio 2025 da , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio con rito civile con in data 25 giugno 2017, nel Comune di Controparte_1
Moretta (CN) regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1 Parte I
Anno 2017 e dalla cui unione nascevano i figli in Savigliano (CN) il 7 luglio 2011 e Persona_1 Per_2 in Savigliano (CN) il 5 agosto 2015, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile.
Chiedeva, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi, che i figli minori fossero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica prevalente presso la madre, alla quale assegnare la casa coniugale sita in Moretta in P.zza Regina Elena n. 15 – in comproprietà fra le parti – con versamento, a carico dello stesso ricorrente, di un assegno di mantenimento ordinario mensile per i figli di €
400,00 con ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie nonché assegnazione al 100% dell'assegno unico alla sig.ra . CP_1
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c., depositata in data telematicamente 28 marzo 2025, si costituiva in giudizio che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, chiedeva Controparte_1 dichiararsi la separazione personale dei coniugi, insistendo che venisse disposto a carico del sig. un Pt_1 contributo al mantenimento per i figli minori di € 700,00 mensili con ripartizione delle spese straordinarie al
70% a carico del ricorrente e al 30% a carico di parte resistente.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
2 All'udienza del 29 aprile 2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione dando atto che fossero in corso delle trattative al fine di formulare conclusioni congiunte. Veniva, perciò, disposto un breve rinvio per valutare l'esito delle succitate trattative.
All'udienza del 5 giugno 2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e precisavano congiuntamente le proprie conclusioni come memoria depositata telematicamente in data 3 giugno 2025, debitamente sottoscritta dalle parti e dai difensori.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 5 giugno 2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la congruità delle condizioni economiche concordate tra le parti, prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle stesse e provvede in conformità.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conformi agli Per interessi ed alle esigenze dei figli minori e , di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex Per_1 art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il 24 Parte_1 settembre 1979, e , nata a [...] il [...], che hanno Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in Moretta (CN) il 25 giugno 2017, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune n. 1 Parte I Anno 2017;
3 2) Omologa le condizioni di separazione provvedendo in conformità alle conclusioni congiunte di cui alla memoria depositata telematicamente in data 3 giugno 2025, da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott. Rodolfo Magri'
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rodolfo Magri' Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 270/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Stefano MATTIO (c.f. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Giuliana VICINANZA (C.F.
che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
1 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 giugno 2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte come da accordo contenuto nella memoria depositata telematicamente in data 3 giugno 2025.
Il P.M. è intervenuto in data 5 giugno 2025 chiedendo che si accogliessero le conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 10 febbraio 2025 da , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio con rito civile con in data 25 giugno 2017, nel Comune di Controparte_1
Moretta (CN) regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1 Parte I
Anno 2017 e dalla cui unione nascevano i figli in Savigliano (CN) il 7 luglio 2011 e Persona_1 Per_2 in Savigliano (CN) il 5 agosto 2015, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile.
Chiedeva, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi, che i figli minori fossero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica prevalente presso la madre, alla quale assegnare la casa coniugale sita in Moretta in P.zza Regina Elena n. 15 – in comproprietà fra le parti – con versamento, a carico dello stesso ricorrente, di un assegno di mantenimento ordinario mensile per i figli di €
400,00 con ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie nonché assegnazione al 100% dell'assegno unico alla sig.ra . CP_1
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c., depositata in data telematicamente 28 marzo 2025, si costituiva in giudizio che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, chiedeva Controparte_1 dichiararsi la separazione personale dei coniugi, insistendo che venisse disposto a carico del sig. un Pt_1 contributo al mantenimento per i figli minori di € 700,00 mensili con ripartizione delle spese straordinarie al
70% a carico del ricorrente e al 30% a carico di parte resistente.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
2 All'udienza del 29 aprile 2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione dando atto che fossero in corso delle trattative al fine di formulare conclusioni congiunte. Veniva, perciò, disposto un breve rinvio per valutare l'esito delle succitate trattative.
All'udienza del 5 giugno 2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e precisavano congiuntamente le proprie conclusioni come memoria depositata telematicamente in data 3 giugno 2025, debitamente sottoscritta dalle parti e dai difensori.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 5 giugno 2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la congruità delle condizioni economiche concordate tra le parti, prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle stesse e provvede in conformità.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conformi agli Per interessi ed alle esigenze dei figli minori e , di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex Per_1 art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il 24 Parte_1 settembre 1979, e , nata a [...] il [...], che hanno Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in Moretta (CN) il 25 giugno 2017, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune n. 1 Parte I Anno 2017;
3 2) Omologa le condizioni di separazione provvedendo in conformità alle conclusioni congiunte di cui alla memoria depositata telematicamente in data 3 giugno 2025, da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott. Rodolfo Magri'
4