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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/09/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 642 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 7.5.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.) con la concessione di termini previsti dall'art. 190 c.p.c., e vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Falerna (CZ), Parte_1 C.F._1 via Zara n. 6, presso lo studio legale dell'avv. Giselda Mercurio, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE CONTRO (C.F. , P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., e per essa la mandataria (C.F. , Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC), via Tommaso Campanella n. 46, presso lo studio dell'avv. Elettra Cortese, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.). CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto, notificatogli in data 3.5.2022, con il quale la società gli aveva Controparte_1 intimato il pagamento della somma di euro 26.243,71, riconosciutagli dall'intestato Tribunale mediante decreto ingiuntivo n. 148/2019 del 21.3.2019, non opposto e dichiarato esecutivo. 1.1 A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente deduceva di non avere mai ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell'atto di precetto impugnato, quindi di non avere avuto alcuna conoscenza della pretesa creditoria vantata dalla società opposta. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
nel merito, domandava che fosse dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 148/2019 ex art. 644 c.p.c. e che, per l'effetto, fosse negato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 nei suoi confronti;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. 1.2. Si costituiva in giudizio la convenuta e per essa la mandataria Controparte_1 [...] la quale denunciava, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_2 proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in quanto, avendo l'opponente eccepito, quale unico motivo di doglianza, la mancata notifica – nei suoi riguardi – del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto, l'unico strumento corretto rispetto alla predetta contestazione era da individuarsi
1 nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.. Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla parte avversa e ne chiedeva il rigetto, essendo stato il decreto ingiuntivo in questione tempestivamente e correttamente notificato a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario mediante consegna effettuata “a mani della figlia (del destinatario) capace e convivente”. Si opponeva alla Parte_2 richiesta avversaria, giudicata generica e indeterminata, di sospensione del titolo esecutivo azionato. Domandava, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo contestato, una pronuncia sulla fondatezza della pretesa creditoria, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 24.911,92, oltre interessi di mora fino al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge. 1.3. Con provvedimento del 26.6.2023, il Tribunale, rilevata la mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettava la richiesta dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
1.4. La causa, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.5.2025, svoltasi in modalità cartolare come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione a precetto proposta da è infondata e, pertanto, non merita di trovare Parte_1 accoglimento per le ragioni di diritto di seguito illustrate. 2.1. L'unico motivo di doglianza, lamentato dall'opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio, riguarda la mancata notificazione del decreto ingiuntivo n. 148/2019 posto a fondamento dell'atto di precetto notificatogli dalla società convenuta in data 3.5.2022. 2.2. Orbene, preliminare è l'esame della corrispondente eccezione di inammissibilità proposta da controparte, la quale ha rilevato che l'attore avrebbe dovuto far valere il suddetto motivo non già nel corso del presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., bensì utilizzando il corretto strumento offerto dall'opposizione tardiva previsto dall'art. 650 c.p.c., potendosi, pertanto, ormai riferire all'anzidetta ingiunzione di pagamento gli effetti giuridici propri del giudicato. A tal proposito la Suprema Corte ha pacificamente ammesso che “di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”, aggiungendo che “tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso” (cfr. Corte di Cassazione, terza sez. civ., ordinanza n. 51 del 3.1.2023). Pertanto, con riferimento all'eccezione in esame non valgono quelle barriere preclusive riferite al profilo sostanziale della pretesa creditoria ingiunta, le quali – per l'appunto – possono essere fatte valere non già in sede di opposizione all'esecuzione, bensì soltanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Quindi, correttamente l'attore ha scelto di utilizzare lo strumento dell'opposizione all'esecuzione per far valere le sue specifiche ragioni. 2.3. La Suprema Corte, nella citata ordinanza n. 51/2023, ha specificato, inoltre, come si distribuisce, e in cosa si concreta, l'onere della prova nel caso in cui l'ingiunto affermi di non aver ricevuto la notificazione del titolo esecutivo posto a base dell'ormai prossima esecuzione forzata. Ha ribadito l'orientamento risalente secondo il quale, concretando l'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo un fatto costitutivo dell'efficacia dello stesso, tale notifica deve essere dimostrata, ove
2 l'ingiunto contesti di averla mai ricevuta, dal creditore opposto. “Ciò, tenuto conto non solo della regola generale che pone in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche in ragione della considerazione che il debitore ingiunto opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso” (cfr. già cit. Corte di Cassazione ordinanza n. 51 del 3.1.2023; v. anche Cass. 16/03/1977, n. 1045; Cass. 18/05/2020, n. 9050). Tanto chiarito, la convenuta ha correttamente adempiuto – in sede di Controparte_1 costituzione – all'onere di dimostrare l'avvenuta notifica del titolo esecutivo, producendo relata di notificazione del decreto ingiuntivo n. 148/2019 (cfr. documento n. 5 allegato alla comparsa di costituzione), dalla quale si evince che l'atto notificando, stante l'assenza del destinatario presso l'indirizzo di residenza, è stato consegnato alla di lui figlia, rispetto alla quale l'ufficiale giudiziario ne ha accertato e dichiarato lo stato di capacità e di convivenza col destinatario. Siffatta notifica è stata eseguita per mezzo dell'Ufficiale giudiziario, conformemente a quanto disposto dall'art. 139 c.p.c. e, non a mezzo posta, come invece prospettato dall'opponente, con la conseguente inapplicabilità della legge n. 890 del 1982 (“Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”). Nel caso di specie, basta richiamare l'art. 139 c.p.c. per verificare che il perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo non era in alcun modo subordinato alla spedizione e ricezione di alcuna raccomanda informativa, richiesta soltanto per la notifica fatta a mani del portiere dello stabile o al vicino: “se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”. Allo stesso modo, non appaiono suscettibili di condivisione le contestazioni afferenti alla nullità della notifica per mancata sottoscrizione da parte del ricevente, in quanto elemento non richiesto dalla citata norma del codice di rito ai fini del perfezionamento del procedimento. D'altronde, come giustamente osservato dalla difesa dell'opposta, “l'Ufficiale Giudiziario esercita pubbliche funzioni e gli atti che attestano le operazioni da lui compiute sono assistiti da fede privilegiata, sia con riferimento alla ricezione delle dichiarazioni resegli che al contenuto estrinseco delle notizie apprese (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sent. 27-03-2013, n. 7714)”. Priva di fondatezza, dunque, è la difesa del il quale ha affermato che nel caso in cui l'atto Pt_1 notificando venga consegnato a persona diversa dal destinatario, di tale consegna quest'ultimo deve ricevere specifica comunicazione a mezzo di raccomandata informativa, di cui l'odierna convenuta avrebbe dovuto fornire prova. Sul punto, è opportuno chiarire che la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, n. 10012 del 2021, richiamata dall'attore a fondamento della suddetta difesa, non trova applicazione nel caso di specie, avendo ad oggetto il diverso caso della notifica di un atto tributario a mezzo del servizio postale, nel caso di rifiuto o d'inidoneità delle persone a riceverlo o assenza del destinatario. Conseguentemente, la notificazione del decreto ingiuntivo, di cui ha Controparte_1 fornito debita prova, è da considerarsi correttamente perfezionata in quanto pienamente valida ed efficace con il rigetto del motivo di opposizione formulato dall'odierno attore. 2.4. Nella comparsa conclusionale, l'attore – oltre a reiterare le difese già formulate – ha eccepito anche il difetto di legittimazione attiva, in capo a rispetto al credito da questa Controparte_1 intimato, cedutole dalla società denunciando in particolare la mancata prova Controparte_3
3 della cessione del credito intervenuta tra le due società. Rispetto a tale eccezione, lo si ripete sollevata dall'attore soltanto in sede di comparsa conclusionale, corretta e condivisibile è l'obiezione mossa dalla società opposta secondo la quale sarebbero ormai maturate le relative preclusioni processuali. Si rammenta, infatti, quella che è la funzione del summenzionato atto difensivo, propriamente
“illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 315 del 12 gennaio 2012). La Suprema Corte ha precisato che “l'art. 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria” (cfr. Cass. civile, sez. I, ordinanza n. 11547 del 2 maggio 2019). Peraltro, “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza” (cfr. Cass. 16904/2018); difatti, grava sull'attore l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio, “salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito” (cfr. Cass. 22880/2023; v. anche Cass. 11247/2022). Nella fattispecie in oggetto, l'opponente ha contestato la titolarità, in capo alla società opposta, del diritto di credito azionato solo dopo il termine di maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie (con la comparsa conclusionale); pertanto, l'eccezione in esame deve essere dichiarata tardiva, quindi inammissibile, senza che l'intestato Tribunale debba procedere ad una sua disamina nel merito.
3. Tanto illustrato, la presenta opposizione a precetto risulta nel merito priva di pregio e, dunque, meritevole di essere respinta.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza. Dette spese, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), vanno liquidate come in dispositivo (competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa: da euro 26.001,00 a euro 52.000,00; compensi nei valori minimi liquidati per ogni fase del processo nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 851,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 602,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 903,00; fase decisionale, valore minimo: euro 1.453,00; compenso tabellare totale (valori minimi) euro 3.809,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il
4 giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Regasto, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatogli in data 3.5.2022 Parte_1 dalla Controparte_1
2) condanna a corrispondere in favore della parte opposta le spese di lite del presente Parte_1 giudizio, liquidate in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo eventualmente citato nel provvedimento. Lamezia Terme, 27 settembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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