TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/11/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di L'Aquila Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 575/2024 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Parte_1
Avv. SEMPRONI LUCA parte ricorrente
Parte_2
Avv. LOPARDI UBALDO parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “accertare e dichiarare la sussistenza del credito descritto e, per l'effetto, condannare la in persona del l. r. p. t., all'immediato pagamento della Parte_2 somma di euro 13.229,34 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo ex art. 429 cpc come da conteggi depositati”. II. Parte resistente eccepisce la nullità del ricorso, il litisconsorzio necessario dell e chiede il CP_1 rigetto del ricorso.
Le ragioni della decisione
I. La questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento dell'inadempimento di parte resistente all'obbligazione di pagamento della tredicesima mensilità del 2022, quattordicesima mensilità del 2023, mensilità di ottobre e novembre 2023, spettanze di fine rapporto e TFR.
II. E' pacifico che parte ricorrente è stata dipendente di parte resistente a tempo indeterminato dal 11.11.2021 al 10.11.2023 con le mansioni aiuto cuoca
III. E' palesemente infondata l'eccezione relativa al litisconsorzio necessario con l posto che CP_1 parte ricorrente non domanda in giudizio la condanna alla regolarizzazione contributiva. IV. E' altrettanto palesemente infondata l'eccezione di nullità del ricorso in quanto, trattandosi dia azione di adempimento, lo stesso può limitarsi a contenere, come è accaduto, l'allegazione del rapporto e dell'inadempimento.
V. E' accertato il diritto di credito di parte ricorrente.
1 E' principio generale e indiscusso quello per cui a fronte dell'allegazione dell'inadempimento allegato da parte del creditore-lavoratore spetta al datore di lavoro-debitore l'onere della prova di aver adempiuto correttamente.
2 Parte resistente non ha in alcun modo soddisfatto l'onere probatorio limitandosi ad affermare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni senza fornire elementi di prova al riguardo. Parte resistente ha allegato e documentato il pagamento di 300 euro il 9.10.2023 e di 800 euro il 23.10.2023. A fronte della difesa di parte ricorrente secondo cui le somme sono da imputare al debito della retribuzione di settembre parte resistente si è limitato a riaffermare la propria tesi senza dimostrare in alcun modo di aver già soddisfatto il credito retributivo relativo alla mensilità di settembre.
VI. La quantificazione delle somme di parte ricorrente è basata sulla seguente documentazione:
1 sulle busta paga consegnati dal datore di lavoro da gennaio 2022 a febbraio 2023 (doc. 3 ricorso);
2 parte ricorrente ha effettuato un calcolo analitico delle pretese (doc. 4 ricorso) sulla base dei parametri previsti dal CCNL (doc. 7 ricorso)
VII. A fronte della specifica allegazione – il conteggio è corrente con i parametri utilizzati e quindi attendibile - parte resistente si è limitata, senza depositare le buste paga mancanti, ad una contestazione generica dei conteggi depositati. La giurisprudenza di legittimità da tempo afferma che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cassazione n. 5949/2018).
VIII. Le ragioni della decisione non rendono fondata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. IX. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. La regolamentazione tiene altresì conto delle eccezioni proposte dalla parte soccombente e risultante infondate (i parametri quindi sono considerati ai medi, salvo il massimo per la fase di discussione).
p.q.m.
I. Accerta l'inadempimento di parte resistente. II. Condanna parte resistente al pagamento della somma di 13.229,34 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo III. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 5.025 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
14/11/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 575/2024 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Parte_1
Avv. SEMPRONI LUCA parte ricorrente
Parte_2
Avv. LOPARDI UBALDO parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “accertare e dichiarare la sussistenza del credito descritto e, per l'effetto, condannare la in persona del l. r. p. t., all'immediato pagamento della Parte_2 somma di euro 13.229,34 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo ex art. 429 cpc come da conteggi depositati”. II. Parte resistente eccepisce la nullità del ricorso, il litisconsorzio necessario dell e chiede il CP_1 rigetto del ricorso.
Le ragioni della decisione
I. La questione controversa in giudizio riguarda l'accertamento dell'inadempimento di parte resistente all'obbligazione di pagamento della tredicesima mensilità del 2022, quattordicesima mensilità del 2023, mensilità di ottobre e novembre 2023, spettanze di fine rapporto e TFR.
II. E' pacifico che parte ricorrente è stata dipendente di parte resistente a tempo indeterminato dal 11.11.2021 al 10.11.2023 con le mansioni aiuto cuoca
III. E' palesemente infondata l'eccezione relativa al litisconsorzio necessario con l posto che CP_1 parte ricorrente non domanda in giudizio la condanna alla regolarizzazione contributiva. IV. E' altrettanto palesemente infondata l'eccezione di nullità del ricorso in quanto, trattandosi dia azione di adempimento, lo stesso può limitarsi a contenere, come è accaduto, l'allegazione del rapporto e dell'inadempimento.
V. E' accertato il diritto di credito di parte ricorrente.
1 E' principio generale e indiscusso quello per cui a fronte dell'allegazione dell'inadempimento allegato da parte del creditore-lavoratore spetta al datore di lavoro-debitore l'onere della prova di aver adempiuto correttamente.
2 Parte resistente non ha in alcun modo soddisfatto l'onere probatorio limitandosi ad affermare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni senza fornire elementi di prova al riguardo. Parte resistente ha allegato e documentato il pagamento di 300 euro il 9.10.2023 e di 800 euro il 23.10.2023. A fronte della difesa di parte ricorrente secondo cui le somme sono da imputare al debito della retribuzione di settembre parte resistente si è limitato a riaffermare la propria tesi senza dimostrare in alcun modo di aver già soddisfatto il credito retributivo relativo alla mensilità di settembre.
VI. La quantificazione delle somme di parte ricorrente è basata sulla seguente documentazione:
1 sulle busta paga consegnati dal datore di lavoro da gennaio 2022 a febbraio 2023 (doc. 3 ricorso);
2 parte ricorrente ha effettuato un calcolo analitico delle pretese (doc. 4 ricorso) sulla base dei parametri previsti dal CCNL (doc. 7 ricorso)
VII. A fronte della specifica allegazione – il conteggio è corrente con i parametri utilizzati e quindi attendibile - parte resistente si è limitata, senza depositare le buste paga mancanti, ad una contestazione generica dei conteggi depositati. La giurisprudenza di legittimità da tempo afferma che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cassazione n. 5949/2018).
VIII. Le ragioni della decisione non rendono fondata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. IX. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. La regolamentazione tiene altresì conto delle eccezioni proposte dalla parte soccombente e risultante infondate (i parametri quindi sono considerati ai medi, salvo il massimo per la fase di discussione).
p.q.m.
I. Accerta l'inadempimento di parte resistente. II. Condanna parte resistente al pagamento della somma di 13.229,34 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo III. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 5.025 euro, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
14/11/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta