Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott.Marcello Castiglione - Consigliere rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.869/2024 R.G. contro la sentenza del Tribunale di
Genova in data 20.08.2024 n.2282 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Genova via Fiasella 3/9 nello Parte_1 studio dell'Avv.Raffaella Gualco che la rappresenta e difende per mandato in atti APPELLANTE
C o n t r o elettivamente domiciliato in Genova vico Falamonica 1/13 CP_1 nello studio dell'Avv.Roberto Faure, che lo rappresenta e difende per mandato in atti APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- la corresponsione a favore della Sig.ra in aggiunta o Parte_1 sostituzione dell'emolumento disposto in separazione, di un assegno divorzile per l'apporto prestato al benessere della famiglia ed alla carriera del marito, come reso evidente dal divario reddituale fra i coniugi.
Assegno divorzile dell'importo di euro 700 (settecento/ 00) mensili, somma maggiore o minore valutata di giustizia, ove ritenuto liquidato una tantum, nel valore complessivo di euro 80.000 (ottantamila/00), importo maggiore o minore determinato in via equitativa.
E quota parte del TFR maturato dal coniuge, ai sensi e nelle percentuali di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
PER L'APPELLATO: “Respingere l'appello. Vinte le spese”.
FATTO
Il Tribunale di Genova con sentenza in data 09.08.2024 n.2282 pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra le parti e respingeva la domanda della volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile e Pt_1
l'assegnazione di quota parte del TFR maturato dal coniuge. La ha Pt_1 proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale contesta anche l'eccessività delle spese di lite. Il resiste all'impugnazione, opponendosi CP_1 al suo accoglimento. In esito alla discussione la Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 22.01.2025.
Il Tribunale ha osservato che, ancorché dalla documentazione fiscale prodotta dalle parti risultasse la disparità delle condizioni reddituali dei coniugi, la non aveva provato – e non s'era nemmeno offerta di provare – che tale Pt_1 disparità fosse riconducibile a particolari scelte di vita familiare adottate e condivise dai coniugi in costanza di matrimonio, che avessero comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della moglie a favore del marito, ovvero che i cospicui redditi di lavoro del marito fossero in qualche maniera e misura il frutto del sacrificio o comunque del contributo fornito dalla moglie. L'appellante censura la decisione del Tribunale, che avrebbe ignorato le prove fornite in giudizio, incorrendo in errore e/o difetto di motivazione. Richiama i documenti prodotti in giudizio, ovvero il carteggio intervenuto col proprio datore di lavoro, da cui risulta che dal 2000 in avanti per ben diciassette anni ha fruito di aspettative e/o part time, sacrificando il proprio lavoro e le proprie aspettative di guadagno e carriera, rinunciando così a migliorare la propria posizione lavorativa, per far fronte alle esigenze di crescita ed accudimento delle tre figlie, nate dal matrimonio, mentre il marito lavorava ed era spesso anche impegnato in trasferte all'estero.
L'appello è fondato nei limiti di cui infra. Invero, la moglie, dedicandosi in misura prevalente alla cura della casa ed all'accudimento delle figlie per tutta la durata del matrimonio, ha fornito sicuramente un contributo alla conduzione della vita familiare ed alla posizione lavorativa acquisita dal marito, che tenuto conto anche della situazione patrimoniale della moglie si ritiene di quantificare – quanto alla determinazione dell'assegno divorzile - nella misura – inferiore a quella richiesta dall'appellante – di euro 200,00 mensili.
L'appellante ha chiesto anche l'assegnazione di quota parte del TFR maturato dal marito. L'istanza, formulata genericamente, non può essere accolta, siccome non dice quale sia il TFR maturato dal marito, se esso sia già stato riscosso, per quale importo al netto delle imposte, quale sia stata la durata del rapporto di lavoro del marito e quale il periodo durante il quale ha coinciso con la durata del matrimonio (Cass., 29.10.2013, n.24421): intanto, la richiedente non ha fornito alla Corte gli elementi utili e/o necessari per determinare la quota parte del TFR di cui chiede l'assegnazione.
Accogliendo soltanto in parte l'appello – e riformando la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha respinto in toto la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile - compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello n.869/2024 R.G. contro la sentenza del Tribunale di Genova in data 20.08.2024 n.2282 promossa da:
APPELLANTE Parte_1 C o n t r o
APPELLATO CP_1
così decide:
In parziale accoglimento dell'appello, riformando in questa parte la sentenza del Tribunale, dispone l'obbligo del di corrispondere alla un CP_1 Pt_1 assegno mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro i primi dieci giorni di ogni mese.
Respinge la domanda di assegnazione di quota parte del TFR maturato dal marito.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Genova, 22 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE