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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/05/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, lette le note depositate dal difensore di parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 22266/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Gioacchino Ficco (C.F. ), ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terlizzi al Viale dei Garofani n. 29/B, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 080.3218744 e/o al seguente indirizzo pec Email_1
Ricorrente
contro
:
- Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliato presso l , sito in Napoli, alla Controparte_2
Via Ponte della Maddalena, n. 55
Convenuti
OGGETTO: Carta docente e Riconoscimento della Retribuzione Professionale
Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.10.2024, la parte ricorrente, premesso di essere attualmente assunta con contratto a termine alle dipendenze del resistente, in CP_1
qualità di docente supplente presso Istituto Comprensivo “Imbriani- De' Liguori” di
Napoli, deduceva di aver prestato servizio quale docente alle dipendenze del
[...]
con contratto a tempo determinato nei seguenti periodi: Controparte_1
2023/2024 Controparte_3
- dal 6/11/23 al 10/11/23, dal 28/11/23 al 22/12/23, dal 23/12/23 al 23/02/24, dal
24/02/24 al 24/05/24, dal 25/05/24 al 24/06/24 presso l'Istituto Comprensivo
“Imbriani – Ligu” di Napoli;
2021/2022 Controparte_3
- dal 26/11/21 al 17/12/21 presso Istituto Superiore “Rosario Livatino” di Napoli;
- dal 25/01/22 al 2/02/22 presso Istituto Superiore “E Sereni” di Afragola e Cardito;
- dal 3/02/22 al 30/06/22 presso Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti di
Napoli;
2020/2021 Controparte_3
- dal 19/04/21 al 4/05/21 presso Istituto Comprensivo “Montale Russo” di Napoli;
- dal 1/05/21 al 11/06/21 presso Istituto Superiore “E Sereni” di Afragola e Cardito.
Ha esposto di non aver usufruito, nella vigenza dei menzionati contratti a termine, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo delle competenze professionali, c.d. «Carta Elettronica del docente» prevista ai sensi della
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121 per gli anni 2023/2024 e 2021/2022.
Deduceva, altresì, di non aver ricevuto nelle fascette stipendiali relative ai predetti periodi di lavoro, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto
Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del
31.08.1999 in relazione agli anni scolastici 2020/21 e 2021/2022.
Ha evidenziato che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del
16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, nonché quelli posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato.
Ha pertanto lamentato l'illegittimità del trattamento adottato dal nei confronti CP_4
degli insegnanti precari a parità di mansioni, sottolineando altresì che sugli stessi gravano i medesimi obblighi formativi incombenti su tutti gli altri docenti, richiamando al riguardo il principio eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70/CE, le norme della Carta Costituzionale come interpretate dal giudice amministrativo ed altre disposizioni del diritto sovranazionale secondo l'esegesi offerta dalla giurisprudenza della CGUE.
Tanto premesso, eccepiva la illegittimità della normativa nazionale laddove riconosce il diritto alla carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione ai soli docenti di ruolo, richiamando, inoltre, l'orientamento espresso nella sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 e da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza n°29661/2023.
In ordine alla Retribuzione professionale docenti eccepiva l'illegittimità delle norme contrattuali collettive che escludono dal novero dei beneficiari del compenso accessorio in argomento tutti i docenti precari che abbiano svolto supplenze temporanee, poiché contrarie sia alla normativa europea (clausola 4 Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE) che alla stessa normativa nazionale (D.Lgs.
368/2001). Precisato quanto sopra, la ricorrente deduceva di non ha mai percepito l'emolumento de quo per il servizio prestato in forza dei ripetuti contratti a tempo determinato stipulati negli Anni Scolastici 2020/21 e 2021/2022 quantificato in complessivi €. 1.547,55 calcolato applicando i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Tanto premesso chiedeva: “a) previa disapplicazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali illegittime, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2021/22 e 2023/24
(per complessivi Euro 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente con conseguente condanna del Controparte_1
all'erogazione del beneficio stesso ovvero, in caso di fuoriuscita della
[...]
ricorrente dal sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale, condannare il al pagamento in favore Controparte_1
della ricorrente della somma di €. 1.000,00 pari al valore complessivo della Carta non erogata o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
b) previa disapplicazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali illegittime, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti in relazione agli anni scolastici 2020/21 e
2021/22 con conseguente condanna del al Controparte_1
pagamento della complessiva somma di €. 1.547,55 o nella diversa misura di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Vinte le spese.
La parte convenuta si costituiva ed eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e, nel merito, l'infondatezza delle domande.
Disposta la trattazione scritta, scaduto il termine per il deposito di note, la causa è decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
°°°°°
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto oggetto del contendere non è l'esercizio del potere di organizzazione della pubblica amministrazione né l'illegittimità di un atto di macro-organizzazione, ma al contrario si chiede il riconoscimento di un diritto del lavoratore pubblico discendente dalla normativa nazionale ed euro unitaria, sicché non vi è dubbio che, secondo le regole generali sul riparto di giurisdizione, la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario.
In merito alla domanda relativa alla c.d. «Carta Elettronica del docente», l'art. 1, co.
121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il DPCM del 23 settembre 2015, sub art. 2 ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
assegna la Carta a ciascuno Controparte_5
dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le
Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità da Controparte_5
quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro
10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da Controparte_5
assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Controparte_5
Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5.
La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che
“1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili
a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo Controparte_5
quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo
1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
La Corte di giustizia dell'Unione europea, con ordinanza pronunciata il 18 maggio
2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_5 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Va, dunque, osservato che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi.
Anche con riferimento alle esigenze formative, la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica.
In particolare, l'art. 282 d.lgs. 297/1994 ha sancito che “L'aggiornamento e' un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
L'art. 28 CCNL comparto scuola 4.8.1995 ha stabilito che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.
L'art. 63 CCNL 27.11.2007 ha previsto che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.”
L'art. 64 CCNL 27.11.2007 ha aggiunto che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
I testi normativi riportati non distinguono in alcun modo tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio.
D'altro canto, dovendo l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo, è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti.
Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007, laddove è stato disposto che “Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi
d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo
(ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
Allo stesso modo non è dirimente il disposto dell'art. 1 comma 124 della Legge
107/2015, a tenore del quale: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, in quanto, a fronte di identiche mansioni di docenza e dei medesimi doveri di formazione individuati dalla normativa sopra richiamata, considerare obbligatorio per il dipendente e per la stessa amministrazione formare unicamente i docenti di ruolo determinerebbe una discriminazione dei docenti a tempo determinato che lede il principio sancito a livello europeo dall'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla CGUE nella pronuncia sopra indicata.
La giurisprudenza a tale riguardo ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva (Cass. 24373/2015).
La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09,
e C-456/09, ) né nel fatto che il datore di lavoro sia Persona_1 Persona_2
una Pubblica Amministrazione né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ), né, infine, nella sola diversità Persona_3
delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11).
Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica.
Si ricorda, al riguardo, quanto affermato nella pronuncia del Consiglio di Stato n.
1842/2022, che - avendo dichiarato illegittimo l'art 2 del DPCM 23.9.2015 nella parte in cui sono esclusi i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente - ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Va, poi, rilevato che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale.
Occorre inoltre evidenziare che la suprema Corte di Cassazione, con la ormai nota sentenza n. 29961 del 27.10.2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal
Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.
124 del 1999, articolo 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attivita' di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo
4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perche' iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, articolo 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, puo' ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura piu' adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione e' funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui e' sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n.
124 del 1999, articolo 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilita', e' decennale ed il termine decorre, per i docenti gia' transitati in ruolo e cessati dal servizio o non piu' iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La S.C. fa, quindi, espresso riferimento al disposto dell'art. 4, comma 1 della L.
124/1999, secondo cui «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo» e comma 2 che stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche».
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico
è certo (Cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 6500/2023); il richiamo all'annualità della supplenza è inteso dunque in senso di annualità didattica.
Alla luce dei principi espressi dalla citata sentenza si reputa che la ratio dell'attribuzione ai supplenti del beneficio risieda nella circostanza che questi ultimi sono chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale dei docenti di ruolo e, come questi, partecipano alla programmazione didattica annuale, risultando, quindi, da ogni punto di vista comparabili ai docenti di ruolo.
Viceversa, laddove tale connessione manchi, ossia quando non si tratta di insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), ma di insegnanti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie tale beneficio non può essere accordato in quanto si eliderebbe il nesso inscindibile tra formazione e didattica o, meglio, tra formazione e didattica annuale.
Nel caso di specie, quindi, non può riconoscersi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente relativamente agli anni scolastici 2021/22 e 2023/24, oggetto di domanda.
Per quanto riguarda, invece, la retribuzione professionale docenti, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
La questione alla base del ricorso può essere risolta in conformità ai principi espressi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, in particolare dall'Ordinanza n.
20015/2018. Il tribunale ritiene, come già in precedenti resi su questioni analoghe, di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni (cfr. Tribunale di Napoli, Dott. Ruoppolo, sent. n. 4460/2022).
Si richiama, pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata pronuncia n. 20015/2018 secondo cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate nell'ordinanza, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., tra le tante, Cassazione 17773/2017).
L'emolumento in questione, rientra, infatti, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico, in particolare del comparto scuola, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che la stessa esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo. Non
è sufficiente, infatti, che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. Salvo specifiche attività attribuite ai docenti di ruolo, le mansioni devono essere considerate equivalenti, posta l'equivalenza della funzione didattica espletata da tutti i docenti a prescindere dalle diverse attività concretamente svolte. La stessa contrattazione collettiva, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, ha voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Continua la Corte: “Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”.
Va, inoltre evidenziato, come affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n.
27022/2021, che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”.
Ciò posto, è comprovato che la ricorrente ha prestato servizio per l'amministrazione convenuta in qualità di docente negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, come può evincersi dalle copie dei cedolini paga e dei contratti di lavoro depositati dalla parte attrice.
Deve pertanto ritenersi fondato il ricorso, con declaratoria del diritto della parte attrice all'emolumento in esame, nella misura e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva, in relazione ai periodi di lavoro sopra considerati e risultanti documentalmente.
In merito al quantum richiesto, infine, in assenza di contestazioni rilevabili dagli atti del giudizio depositati dall'Amministrazione, la domanda deve essere integralmente accolta anche in ordine alla quantificazione dell'emolumento preteso, secondo i conteggi di cui al ricorso che appaiono congrui e conformi ai criteri di calcolo di cui alle disposizioni normative sopra richiamate e, per l'effetto, la convenuta p.a., va condannata al pagamento in favore della ricorrente, di quanto dalla stessa richiesto.
Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma
36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020), e sono, pertanto, dovuti unicamente gli intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale, vanno compensate per ½ e poste a carico della parte convenuta per la restante parte, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda della ricorrente in ordine alla c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, in relazione agli anni scolastici 2021/22 e 2023/24;
b) accoglie per il resto la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'emolumento - RPD - in relazione ai periodi di lavoro di cui sopra (anni scolastici 2020/21 e 2021/22) e nella misura e con le modalità di cui alla contrattazione collettiva e per l'effetto condanna l'ente convenuto, a tale titolo, al pagamento della somma di € 1.547,55, oltre gli interessi legali, o in alternativa alla rivalutazione monetaria, se maggiore, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
c) compensa per ½ le spese di lite e condanna il convenuto al pagamento CP_1
della restante parte che liquida in complessivi € 650,00 oltre rimborso forfetario pari al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 2/5/2024. Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, lette le note depositate dal difensore di parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 22266/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Gioacchino Ficco (C.F. ), ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terlizzi al Viale dei Garofani n. 29/B, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 080.3218744 e/o al seguente indirizzo pec Email_1
Ricorrente
contro
:
- Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliato presso l , sito in Napoli, alla Controparte_2
Via Ponte della Maddalena, n. 55
Convenuti
OGGETTO: Carta docente e Riconoscimento della Retribuzione Professionale
Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.10.2024, la parte ricorrente, premesso di essere attualmente assunta con contratto a termine alle dipendenze del resistente, in CP_1
qualità di docente supplente presso Istituto Comprensivo “Imbriani- De' Liguori” di
Napoli, deduceva di aver prestato servizio quale docente alle dipendenze del
[...]
con contratto a tempo determinato nei seguenti periodi: Controparte_1
2023/2024 Controparte_3
- dal 6/11/23 al 10/11/23, dal 28/11/23 al 22/12/23, dal 23/12/23 al 23/02/24, dal
24/02/24 al 24/05/24, dal 25/05/24 al 24/06/24 presso l'Istituto Comprensivo
“Imbriani – Ligu” di Napoli;
2021/2022 Controparte_3
- dal 26/11/21 al 17/12/21 presso Istituto Superiore “Rosario Livatino” di Napoli;
- dal 25/01/22 al 2/02/22 presso Istituto Superiore “E Sereni” di Afragola e Cardito;
- dal 3/02/22 al 30/06/22 presso Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti di
Napoli;
2020/2021 Controparte_3
- dal 19/04/21 al 4/05/21 presso Istituto Comprensivo “Montale Russo” di Napoli;
- dal 1/05/21 al 11/06/21 presso Istituto Superiore “E Sereni” di Afragola e Cardito.
Ha esposto di non aver usufruito, nella vigenza dei menzionati contratti a termine, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo delle competenze professionali, c.d. «Carta Elettronica del docente» prevista ai sensi della
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121 per gli anni 2023/2024 e 2021/2022.
Deduceva, altresì, di non aver ricevuto nelle fascette stipendiali relative ai predetti periodi di lavoro, la retribuzione professionale docenti introdotta dal CCNL comparto
Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del
31.08.1999 in relazione agli anni scolastici 2020/21 e 2021/2022.
Ha evidenziato che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del
16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, nonché quelli posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato.
Ha pertanto lamentato l'illegittimità del trattamento adottato dal nei confronti CP_4
degli insegnanti precari a parità di mansioni, sottolineando altresì che sugli stessi gravano i medesimi obblighi formativi incombenti su tutti gli altri docenti, richiamando al riguardo il principio eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70/CE, le norme della Carta Costituzionale come interpretate dal giudice amministrativo ed altre disposizioni del diritto sovranazionale secondo l'esegesi offerta dalla giurisprudenza della CGUE.
Tanto premesso, eccepiva la illegittimità della normativa nazionale laddove riconosce il diritto alla carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione ai soli docenti di ruolo, richiamando, inoltre, l'orientamento espresso nella sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 e da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza n°29661/2023.
In ordine alla Retribuzione professionale docenti eccepiva l'illegittimità delle norme contrattuali collettive che escludono dal novero dei beneficiari del compenso accessorio in argomento tutti i docenti precari che abbiano svolto supplenze temporanee, poiché contrarie sia alla normativa europea (clausola 4 Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE) che alla stessa normativa nazionale (D.Lgs.
368/2001). Precisato quanto sopra, la ricorrente deduceva di non ha mai percepito l'emolumento de quo per il servizio prestato in forza dei ripetuti contratti a tempo determinato stipulati negli Anni Scolastici 2020/21 e 2021/2022 quantificato in complessivi €. 1.547,55 calcolato applicando i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Tanto premesso chiedeva: “a) previa disapplicazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali illegittime, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2021/22 e 2023/24
(per complessivi Euro 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente con conseguente condanna del Controparte_1
all'erogazione del beneficio stesso ovvero, in caso di fuoriuscita della
[...]
ricorrente dal sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale, condannare il al pagamento in favore Controparte_1
della ricorrente della somma di €. 1.000,00 pari al valore complessivo della Carta non erogata o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
b) previa disapplicazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali illegittime, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti in relazione agli anni scolastici 2020/21 e
2021/22 con conseguente condanna del al Controparte_1
pagamento della complessiva somma di €. 1.547,55 o nella diversa misura di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Vinte le spese.
La parte convenuta si costituiva ed eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e, nel merito, l'infondatezza delle domande.
Disposta la trattazione scritta, scaduto il termine per il deposito di note, la causa è decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
°°°°°
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto oggetto del contendere non è l'esercizio del potere di organizzazione della pubblica amministrazione né l'illegittimità di un atto di macro-organizzazione, ma al contrario si chiede il riconoscimento di un diritto del lavoratore pubblico discendente dalla normativa nazionale ed euro unitaria, sicché non vi è dubbio che, secondo le regole generali sul riparto di giurisdizione, la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario.
In merito alla domanda relativa alla c.d. «Carta Elettronica del docente», l'art. 1, co.
121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il DPCM del 23 settembre 2015, sub art. 2 ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
assegna la Carta a ciascuno Controparte_5
dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le
Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità da Controparte_5
quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro
10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da Controparte_5
assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Controparte_5
Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5.
La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che
“1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili
a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo Controparte_5
quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo
1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
La Corte di giustizia dell'Unione europea, con ordinanza pronunciata il 18 maggio
2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_5 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Va, dunque, osservato che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi.
Anche con riferimento alle esigenze formative, la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica.
In particolare, l'art. 282 d.lgs. 297/1994 ha sancito che “L'aggiornamento e' un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
L'art. 28 CCNL comparto scuola 4.8.1995 ha stabilito che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.
L'art. 63 CCNL 27.11.2007 ha previsto che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.”
L'art. 64 CCNL 27.11.2007 ha aggiunto che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
I testi normativi riportati non distinguono in alcun modo tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio.
D'altro canto, dovendo l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo, è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti.
Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007, laddove è stato disposto che “Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi
d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo
(ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
Allo stesso modo non è dirimente il disposto dell'art. 1 comma 124 della Legge
107/2015, a tenore del quale: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, in quanto, a fronte di identiche mansioni di docenza e dei medesimi doveri di formazione individuati dalla normativa sopra richiamata, considerare obbligatorio per il dipendente e per la stessa amministrazione formare unicamente i docenti di ruolo determinerebbe una discriminazione dei docenti a tempo determinato che lede il principio sancito a livello europeo dall'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla CGUE nella pronuncia sopra indicata.
La giurisprudenza a tale riguardo ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva (Cass. 24373/2015).
La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09,
e C-456/09, ) né nel fatto che il datore di lavoro sia Persona_1 Persona_2
una Pubblica Amministrazione né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ), né, infine, nella sola diversità Persona_3
delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11).
Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica.
Si ricorda, al riguardo, quanto affermato nella pronuncia del Consiglio di Stato n.
1842/2022, che - avendo dichiarato illegittimo l'art 2 del DPCM 23.9.2015 nella parte in cui sono esclusi i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente - ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Va, poi, rilevato che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale.
Occorre inoltre evidenziare che la suprema Corte di Cassazione, con la ormai nota sentenza n. 29961 del 27.10.2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal
Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.
124 del 1999, articolo 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attivita' di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo
4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perche' iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, articolo 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, puo' ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura piu' adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione e' funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui e' sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n.
124 del 1999, articolo 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilita', e' decennale ed il termine decorre, per i docenti gia' transitati in ruolo e cessati dal servizio o non piu' iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La S.C. fa, quindi, espresso riferimento al disposto dell'art. 4, comma 1 della L.
124/1999, secondo cui «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo» e comma 2 che stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche».
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico
è certo (Cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 6500/2023); il richiamo all'annualità della supplenza è inteso dunque in senso di annualità didattica.
Alla luce dei principi espressi dalla citata sentenza si reputa che la ratio dell'attribuzione ai supplenti del beneficio risieda nella circostanza che questi ultimi sono chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale dei docenti di ruolo e, come questi, partecipano alla programmazione didattica annuale, risultando, quindi, da ogni punto di vista comparabili ai docenti di ruolo.
Viceversa, laddove tale connessione manchi, ossia quando non si tratta di insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), ma di insegnanti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie tale beneficio non può essere accordato in quanto si eliderebbe il nesso inscindibile tra formazione e didattica o, meglio, tra formazione e didattica annuale.
Nel caso di specie, quindi, non può riconoscersi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente relativamente agli anni scolastici 2021/22 e 2023/24, oggetto di domanda.
Per quanto riguarda, invece, la retribuzione professionale docenti, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
La questione alla base del ricorso può essere risolta in conformità ai principi espressi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, in particolare dall'Ordinanza n.
20015/2018. Il tribunale ritiene, come già in precedenti resi su questioni analoghe, di aderire a tale orientamento in maniera consapevole, condividendone in sintesi le motivazioni (cfr. Tribunale di Napoli, Dott. Ruoppolo, sent. n. 4460/2022).
Si richiama, pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata pronuncia n. 20015/2018 secondo cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate nell'ordinanza, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., tra le tante, Cassazione 17773/2017).
L'emolumento in questione, rientra, infatti, nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico, in particolare del comparto scuola, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che la stessa esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo. Non
è sufficiente, infatti, che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. Salvo specifiche attività attribuite ai docenti di ruolo, le mansioni devono essere considerate equivalenti, posta l'equivalenza della funzione didattica espletata da tutti i docenti a prescindere dalle diverse attività concretamente svolte. La stessa contrattazione collettiva, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, ha voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola comunitaria, anche in virtù della circostanza che la citata pronuncia della Corte n. 20015/2018, proprio al fine di voler includere anche i supplenti in detta fattispecie, ha stabilito che: “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Continua la Corte: “Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”.
Va, inoltre evidenziato, come affermato dalla Cassazione con la recente sentenza n.
27022/2021, che: “la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 sentenza c.d. Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche”.
Ciò posto, è comprovato che la ricorrente ha prestato servizio per l'amministrazione convenuta in qualità di docente negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, come può evincersi dalle copie dei cedolini paga e dei contratti di lavoro depositati dalla parte attrice.
Deve pertanto ritenersi fondato il ricorso, con declaratoria del diritto della parte attrice all'emolumento in esame, nella misura e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva, in relazione ai periodi di lavoro sopra considerati e risultanti documentalmente.
In merito al quantum richiesto, infine, in assenza di contestazioni rilevabili dagli atti del giudizio depositati dall'Amministrazione, la domanda deve essere integralmente accolta anche in ordine alla quantificazione dell'emolumento preteso, secondo i conteggi di cui al ricorso che appaiono congrui e conformi ai criteri di calcolo di cui alle disposizioni normative sopra richiamate e, per l'effetto, la convenuta p.a., va condannata al pagamento in favore della ricorrente, di quanto dalla stessa richiesto.
Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma
36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. Cassazione n. 13624/2020), e sono, pertanto, dovuti unicamente gli intessi legali, o in alternativa se maggiore la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale, vanno compensate per ½ e poste a carico della parte convenuta per la restante parte, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda della ricorrente in ordine alla c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, in relazione agli anni scolastici 2021/22 e 2023/24;
b) accoglie per il resto la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'emolumento - RPD - in relazione ai periodi di lavoro di cui sopra (anni scolastici 2020/21 e 2021/22) e nella misura e con le modalità di cui alla contrattazione collettiva e per l'effetto condanna l'ente convenuto, a tale titolo, al pagamento della somma di € 1.547,55, oltre gli interessi legali, o in alternativa alla rivalutazione monetaria, se maggiore, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
c) compensa per ½ le spese di lite e condanna il convenuto al pagamento CP_1
della restante parte che liquida in complessivi € 650,00 oltre rimborso forfetario pari al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 2/5/2024. Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)