TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/10/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al nr. 476/2025 R.G.V.G. promosso da: (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. TOMEO EMILIA, presso il cui studio con sede a Vasto (CH) alla Via Giulio Cesare, n. 93 sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti
OGGETTO: DOMANDA CUMULATIVA DI SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO
CONCLUSIONI
“omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2.
Confermare la volontà congiunta dei coniugi di fare espressa rinuncia al riconoscimento di una quota a titolo di mantenimento, vista la loro indipendenza economica.
3. Autorizzare la Sig.ra a sottoscrivere formale Parte_1
Atto di trasferimento gratuito del locale garage di cui ai punti 10) e 11) in premessa, in particolare del garage sito in
Vasto e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Vasto (Ch) al Foglio 31, Particella 4847 Sub 68, Categoria
C/6, classe 7, nella proprietà del marito Sig. entro tre mesi dall'emissione del Decreto di Omologa Parte_2 – Sentenza Parziale, presso e dinanzi lo Studio Notarile, Dott. Guido Lo Iacono in Vasto, con spese notarili a carico del marito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16/06/2025, i coniugi, premesso di aver contratto matrimonio a Vasto il 08/10/2022 e che dalla loro unione non sono nati figli, hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare, innanzitutto, la separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale con nota del 08/07/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la congiunta domanda delle parti sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione personale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. 7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza: dichiara la separazione dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contatto matrimonio a Vasto il 08/10/2022, trascritto al n. 74, parte II, serie A, dell'anno 2022 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vasto;
omologa l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così è deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al nr. 476/2025 R.G.V.G. promosso da: (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. TOMEO EMILIA, presso il cui studio con sede a Vasto (CH) alla Via Giulio Cesare, n. 93 sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti
OGGETTO: DOMANDA CUMULATIVA DI SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO
CONCLUSIONI
“omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2.
Confermare la volontà congiunta dei coniugi di fare espressa rinuncia al riconoscimento di una quota a titolo di mantenimento, vista la loro indipendenza economica.
3. Autorizzare la Sig.ra a sottoscrivere formale Parte_1
Atto di trasferimento gratuito del locale garage di cui ai punti 10) e 11) in premessa, in particolare del garage sito in
Vasto e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Vasto (Ch) al Foglio 31, Particella 4847 Sub 68, Categoria
C/6, classe 7, nella proprietà del marito Sig. entro tre mesi dall'emissione del Decreto di Omologa Parte_2 – Sentenza Parziale, presso e dinanzi lo Studio Notarile, Dott. Guido Lo Iacono in Vasto, con spese notarili a carico del marito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16/06/2025, i coniugi, premesso di aver contratto matrimonio a Vasto il 08/10/2022 e che dalla loro unione non sono nati figli, hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare, innanzitutto, la separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale con nota del 08/07/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la congiunta domanda delle parti sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione personale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. 7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza: dichiara la separazione dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contatto matrimonio a Vasto il 08/10/2022, trascritto al n. 74, parte II, serie A, dell'anno 2022 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vasto;
omologa l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così è deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi