TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/07/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 240/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Acri, Via G. Brodolini n. 12, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Maddalena Giuliana Rachieli che lo rappresenta e difende, unitamente al
Dott. Alessandro Bruni - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: pensione di reversibilità
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accogliere la domanda della ricorrente e per l'effetto -
accertarsi e dichiararsi il diritto del Sig. , invalido civile dal 10 agosto 2018, Parte_1
alla reversibilità dei trattamenti pensionistici in precedenza percepito dai genitori deceduti;
- condannarsi l alla corresponsione dei ratei dovuti, nella misura determinati dalle CP_1
vigenti disposizioni di legge (iuria novit curia), oltre interessi come per legge;
- con vittoria
di spese, diritti ed onorario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate …”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere figlio di e Parte_2
, entrambi deceduti;
che il padre era titolare di trattamento pensionistico;
Persona_1
che, dopo il decesso della madre, aveva continuato un rapporto di dipendenza e vivenza a carico del padre;
che era stato riconosciuto un grado di invalidità del 100%; che era titolare di pensione di inabilità e di assegno ordinario di invalidità; che aveva presentato domanda
CP_ di reversibilità del trattamento pensionistico del padre dopo il suo decesso;
che l aveva rigettato la domanda per la motivazione per cui il ricorrente non era stato riconosciuto inabile alla data di morte del padre;
che sussistevano i presupposti dello stato di inabilità e della vivenza a carico per il riconoscimento della prestazione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare l'insussistenza del requisito sanitario e della vivenza a carico, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Ai fini della maturazione del diritto alla reversibilità della pensione è necessario verificare,
secondo quanto previsto dall'art. 13 del R.D.L. n. 636/1939 come modificato dall'art. 22
della L. 903/1965, che al momento del decesso del pensionato il figlio maggiorenne superstite fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica e che il genitore partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento.
In particolare, il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore
2 provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 9237/2018; Cass. Sez. Lav. 22235/2024;
Cass. Sez. Lav. 11190/2025).
Nel caso in esame già in ricorso il requisito della vivenza a carico è indicato in modo generico, affermandosi che il ricorrente percepisce solo trattamenti pensionistici, che ha diversi problemi di salute e che è separato con due figli da mantenere, sicché è necessario ricorrente al sostegno morale ed economico della famiglia d'origine per far fronte alle sue necessità, descrivendo dunque una situazione di difficoltà economia più che la sussistenza del requisito della vivenza a carico del padre.
Le testimonianze delle sorelle del ricorrente, poi, non hanno dato conferma del requisito della vivenza a carico del padre, atteso che è stata riferita di fatto solo una situazione di aiuto, anche economico, da parte dei genitori e poi degli altri familiari del ricorrente.
La domanda deve essere dunque rigettata, atteso che la parte ricorrente non ha dato dimostrazione del diritto, come suo onere ex art. 2697 c.c..
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 22.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 240/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Acri, Via G. Brodolini n. 12, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Maddalena Giuliana Rachieli che lo rappresenta e difende, unitamente al
Dott. Alessandro Bruni - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A,
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: pensione di reversibilità
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accogliere la domanda della ricorrente e per l'effetto -
accertarsi e dichiararsi il diritto del Sig. , invalido civile dal 10 agosto 2018, Parte_1
alla reversibilità dei trattamenti pensionistici in precedenza percepito dai genitori deceduti;
- condannarsi l alla corresponsione dei ratei dovuti, nella misura determinati dalle CP_1
vigenti disposizioni di legge (iuria novit curia), oltre interessi come per legge;
- con vittoria
di spese, diritti ed onorario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate …”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere figlio di e Parte_2
, entrambi deceduti;
che il padre era titolare di trattamento pensionistico;
Persona_1
che, dopo il decesso della madre, aveva continuato un rapporto di dipendenza e vivenza a carico del padre;
che era stato riconosciuto un grado di invalidità del 100%; che era titolare di pensione di inabilità e di assegno ordinario di invalidità; che aveva presentato domanda
CP_ di reversibilità del trattamento pensionistico del padre dopo il suo decesso;
che l aveva rigettato la domanda per la motivazione per cui il ricorrente non era stato riconosciuto inabile alla data di morte del padre;
che sussistevano i presupposti dello stato di inabilità e della vivenza a carico per il riconoscimento della prestazione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare l'insussistenza del requisito sanitario e della vivenza a carico, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Ai fini della maturazione del diritto alla reversibilità della pensione è necessario verificare,
secondo quanto previsto dall'art. 13 del R.D.L. n. 636/1939 come modificato dall'art. 22
della L. 903/1965, che al momento del decesso del pensionato il figlio maggiorenne superstite fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica e che il genitore partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento.
In particolare, il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore
2 provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 9237/2018; Cass. Sez. Lav. 22235/2024;
Cass. Sez. Lav. 11190/2025).
Nel caso in esame già in ricorso il requisito della vivenza a carico è indicato in modo generico, affermandosi che il ricorrente percepisce solo trattamenti pensionistici, che ha diversi problemi di salute e che è separato con due figli da mantenere, sicché è necessario ricorrente al sostegno morale ed economico della famiglia d'origine per far fronte alle sue necessità, descrivendo dunque una situazione di difficoltà economia più che la sussistenza del requisito della vivenza a carico del padre.
Le testimonianze delle sorelle del ricorrente, poi, non hanno dato conferma del requisito della vivenza a carico del padre, atteso che è stata riferita di fatto solo una situazione di aiuto, anche economico, da parte dei genitori e poi degli altri familiari del ricorrente.
La domanda deve essere dunque rigettata, atteso che la parte ricorrente non ha dato dimostrazione del diritto, come suo onere ex art. 2697 c.c..
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 22.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3