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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1033/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7609/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240026754731000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento 034.2024.00267547.31.000, dell'importo di € 252,45, emessa da Agenzia Entrate – Riscossione, su istanza della Regione Calabria, notificata in data 10.10.2024, e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, per i seguenti motivi: 1) Violazione art.
6-bis legge 212/20003 – Atto annullabile;
2) inesistenza del titolo esecutivo per effetto della notifica avvenuta in violazione dell'art.137 c.p.c.; 3) inesistenza atto proveniente da soggetto carente della qualifica di agente della riscossione;
4) prescrizione al 1° aprile 2024, trattandosi di tassa con scadenza al 1° aprile 2021; 5) Assenza di tutela del contribuente a fronte degli arbitrii dell'agente della riscossione - Illegittimità costituzionale art.39 D.P.R. 602/1973.
Agenzia Entrate Riscossione e la Regione Calabria hanno resistito al ricorso.
La corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art.
6-bis legge 212/20003.
Il motivo è infondato.
La notifica della cartella di pagamento relativa al credito erariale per tassa automobilistica non deve essere preceduta dal cd. avviso bonario, necessario, ai sensi degli artt. 6 e 7 della l. n. 212 del 2000, soltanto per le cartelle emesse a seguito di controllo della dichiarazione del contribuente, ove sussistano rilevanti incertezze su aspetti importanti della stessa, mentre l'obbligo di pagamento di detto tributo deriva dalla mera detenzione di un'autovettura (per fattispecie analoga vedi Cass. civ. Sez. V Sent., 09/05/2018, n. 11051).
Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo per effetto della notifica avvenuta in violazione dell'art.137 c.p.c..
Il motivo è infondato.
La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art.26, D.P.
R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima, costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 19/11/2018, n. 29710).
Con il terzo motivo, il contribuente ha eccepito l'inesistenza dell'atto, in quanto proveniente da soggetto carente della qualifica di agente della riscossione.
Il motivo è infondato.
L'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito con L. 225/2016 ha previsto che Agenzia delle entrate- Riscossione subentri ex lege, a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e tale previsione di subentro “ex lege” nei rapporti controversi facenti capo alle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, determina sul piano processuale, un fenomeno successorio riconducibile non all'art. 110 cod. proc. civ., bensì all'art. 111 del medesimo codice, il cui titolo è costituito dalla soppressione, per legge, del precedente sistema di affidamento in concessione del servizio. Con il quarto motivo, il ricorrente ha eccepito la prescrizione.
Il motivo è infondato.
La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella
L. 7 marzo 1986, n. 60) non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo.
In applicazione di tale principio, nel caso di specie deve ritenersi che il termine triennale di prescrizione, poiché la tassa automobilistica oggetto della cartella impugnata è relativa all'anno 2021, al momento della notificazione della cartella avvenuta in data 10/10/2024, non era ancora decorso.
Con il quinto motivo, il ricorrente ha eccepito l'assenza di tutela del contribuente a fronte degli arbitrii dell'agente della riscossione e l'illegittimità costituzionale art.39 D.P.R. 602/1973.
Il motivo non può trovare condivisione, atteso che la corte delle leggi si è pronunciata sulla questione veicolata con la presente censura, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 15, 39 e 54, DPR 602/73, sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto la tutela del contribuente contro gli atti esecutivi relativi all'iscrizione a ruolo di imposte non definitivamente accertate e' garantita dal potere di sospensione dell'esecuzione dell'Intendente di finanza e dalla reintegrazione del patrimonio del contribuente in caso di decisione giurisdizionale a lui favorevole.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della Regione
Calabria e di Agenzia di Riscossione in € 233,00, ciascuno, oltre accessori di legge, con distrazione se richiesta.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7609/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240026754731000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento 034.2024.00267547.31.000, dell'importo di € 252,45, emessa da Agenzia Entrate – Riscossione, su istanza della Regione Calabria, notificata in data 10.10.2024, e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, per i seguenti motivi: 1) Violazione art.
6-bis legge 212/20003 – Atto annullabile;
2) inesistenza del titolo esecutivo per effetto della notifica avvenuta in violazione dell'art.137 c.p.c.; 3) inesistenza atto proveniente da soggetto carente della qualifica di agente della riscossione;
4) prescrizione al 1° aprile 2024, trattandosi di tassa con scadenza al 1° aprile 2021; 5) Assenza di tutela del contribuente a fronte degli arbitrii dell'agente della riscossione - Illegittimità costituzionale art.39 D.P.R. 602/1973.
Agenzia Entrate Riscossione e la Regione Calabria hanno resistito al ricorso.
La corte all'udienza del 19/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art.
6-bis legge 212/20003.
Il motivo è infondato.
La notifica della cartella di pagamento relativa al credito erariale per tassa automobilistica non deve essere preceduta dal cd. avviso bonario, necessario, ai sensi degli artt. 6 e 7 della l. n. 212 del 2000, soltanto per le cartelle emesse a seguito di controllo della dichiarazione del contribuente, ove sussistano rilevanti incertezze su aspetti importanti della stessa, mentre l'obbligo di pagamento di detto tributo deriva dalla mera detenzione di un'autovettura (per fattispecie analoga vedi Cass. civ. Sez. V Sent., 09/05/2018, n. 11051).
Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo per effetto della notifica avvenuta in violazione dell'art.137 c.p.c..
Il motivo è infondato.
La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art.26, D.P.
R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima, costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 19/11/2018, n. 29710).
Con il terzo motivo, il contribuente ha eccepito l'inesistenza dell'atto, in quanto proveniente da soggetto carente della qualifica di agente della riscossione.
Il motivo è infondato.
L'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito con L. 225/2016 ha previsto che Agenzia delle entrate- Riscossione subentri ex lege, a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e tale previsione di subentro “ex lege” nei rapporti controversi facenti capo alle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, determina sul piano processuale, un fenomeno successorio riconducibile non all'art. 110 cod. proc. civ., bensì all'art. 111 del medesimo codice, il cui titolo è costituito dalla soppressione, per legge, del precedente sistema di affidamento in concessione del servizio. Con il quarto motivo, il ricorrente ha eccepito la prescrizione.
Il motivo è infondato.
La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella
L. 7 marzo 1986, n. 60) non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo.
In applicazione di tale principio, nel caso di specie deve ritenersi che il termine triennale di prescrizione, poiché la tassa automobilistica oggetto della cartella impugnata è relativa all'anno 2021, al momento della notificazione della cartella avvenuta in data 10/10/2024, non era ancora decorso.
Con il quinto motivo, il ricorrente ha eccepito l'assenza di tutela del contribuente a fronte degli arbitrii dell'agente della riscossione e l'illegittimità costituzionale art.39 D.P.R. 602/1973.
Il motivo non può trovare condivisione, atteso che la corte delle leggi si è pronunciata sulla questione veicolata con la presente censura, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 15, 39 e 54, DPR 602/73, sollevata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto la tutela del contribuente contro gli atti esecutivi relativi all'iscrizione a ruolo di imposte non definitivamente accertate e' garantita dal potere di sospensione dell'esecuzione dell'Intendente di finanza e dalla reintegrazione del patrimonio del contribuente in caso di decisione giurisdizionale a lui favorevole.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della Regione
Calabria e di Agenzia di Riscossione in € 233,00, ciascuno, oltre accessori di legge, con distrazione se richiesta.