TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2792/2024 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Vito Meltonese;
Parte_1
- ATTORE - E
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Giuseppe Bagnulo;
Controparte_1
- CONVENUTA – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Scioglimento del matrimonio;
sentenza parziale sullo stato. CONCLUSIONI: all'udienza del 14.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate contestualmente a verbale dai procuratori delle parti, con rinuncia ai termini;
il P.M. interveniva nel giudizio in data 20.03.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 05.03.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con in Bari in data Controparte_1
05.12.2005, dalla cui unione erano nati i figli , e , rispettivamente in data il Per_1 Per_2 Per_3
16.02.2006, l'01.02.2008, il 27.08.2013, nonché di emettere i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Tribunale di Bari, con sentenza parziale n. 4115/2020 del 15.12.2020, passata in giudicato, aveva pronunciato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva assegnarsi la casa familiare alla disporsi l'affido condiviso dei figli minori con CP_1 collocamento privilegiato presso la madre;
disporre incontri con gli stessi in maniera tendenzialmente libera;
di porre a suo carico l'obbligo di versare la somma mensile complessiva di € 1.200,00 (€400,00
1 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre agli adeguamenti annuali Istat ed al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva in giudizio la convenuta e, pur non opponendosi alla declaratoria Controparte_1 di scioglimento del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva che fosse a lei assegnata la casa coniugale, che fosse riconosciuto in suo favore un assegno divorzile non inferiore ad € 1.250,00 mensili;
di regolamentare il diritto di visita tra il padre e i figli;
di porre a carico del il Pt_1 contributo al mantenimento dei figli in misura non inferiore ad € 3.000,00 mensili (€ 1.000,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie ed al 70% delle utenze domestiche della casa familiare. All'udienza di comparizione del 20.09.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice confermava con ordinanza del 24.09.2024 le condizioni separative, spiegava che non si ravvisavano i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento muliebre;
spiegava, altresì, che il contributo al mantenimento dei tre figli doveva allo stato restare inalterato, tenuto conto del suo ammontare nonché della contribuzione - da parte del ricorrente e nella misura del 60% - alle spese straordinarie e - nella misura del 50% - alle utenze della casa coniugale assegnata alla resistente. All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva assegnata a sentenza sullo stato personale in base alle conclusioni contestualmente precisate a verbale dai procuratori delle parti, i quali rinunciavano ai termini. Il P.M. interveniva nel giudizio con nota del 20.03.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio con sentenza parziale è fondata e può essere accolta. Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, legge 1/12/70, n. 898, lo scioglimento del matrimonio può essere disposto quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art.
3. E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra il e la ia venuta Pt_1 CP_1 meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice è risultato vano e che la convenuta non si è opposta all'avversa domanda di porre fine al vincolo, ma sopratutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo. Ricorre, poi, la condizione obiettiva della pronuncia della sentenza di separazione passata in giudicato e del decorso del termine di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella medesima procedura, così come ridotto dalla legge n. 55/2015. Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'art. 4 co 9° L. n. 898/70, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Tutte le altre questioni costituiranno l'oggetto della pronuncia definitiva, dovendo proseguire la causa per detti approfondimenti, come da separata ordinanza emessa contestualmente alla presente sentenza. Le spese di giudizio vanno rimesse alla sentenza definitiva. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via non definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 05.03.2024 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da con Parte_1 CP_1
in Bari in data 05.12.2005 e trascritto nei registri dello stato civile al n. 293, p. I,
[...] anno 2005;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del suddetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all' art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. provvede sull'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza, emessa in pari data;
5. rimette la regolazione delle spese processuali al definitivo;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, in data 01.07.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
3
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2792/2024 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Vito Meltonese;
Parte_1
- ATTORE - E
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Giuseppe Bagnulo;
Controparte_1
- CONVENUTA – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Scioglimento del matrimonio;
sentenza parziale sullo stato. CONCLUSIONI: all'udienza del 14.05.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate contestualmente a verbale dai procuratori delle parti, con rinuncia ai termini;
il P.M. interveniva nel giudizio in data 20.03.2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 05.03.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con in Bari in data Controparte_1
05.12.2005, dalla cui unione erano nati i figli , e , rispettivamente in data il Per_1 Per_2 Per_3
16.02.2006, l'01.02.2008, il 27.08.2013, nonché di emettere i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Tribunale di Bari, con sentenza parziale n. 4115/2020 del 15.12.2020, passata in giudicato, aveva pronunciato la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva assegnarsi la casa familiare alla disporsi l'affido condiviso dei figli minori con CP_1 collocamento privilegiato presso la madre;
disporre incontri con gli stessi in maniera tendenzialmente libera;
di porre a suo carico l'obbligo di versare la somma mensile complessiva di € 1.200,00 (€400,00
1 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre agli adeguamenti annuali Istat ed al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva in giudizio la convenuta e, pur non opponendosi alla declaratoria Controparte_1 di scioglimento del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva che fosse a lei assegnata la casa coniugale, che fosse riconosciuto in suo favore un assegno divorzile non inferiore ad € 1.250,00 mensili;
di regolamentare il diritto di visita tra il padre e i figli;
di porre a carico del il Pt_1 contributo al mantenimento dei figli in misura non inferiore ad € 3.000,00 mensili (€ 1.000,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie ed al 70% delle utenze domestiche della casa familiare. All'udienza di comparizione del 20.09.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice confermava con ordinanza del 24.09.2024 le condizioni separative, spiegava che non si ravvisavano i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento muliebre;
spiegava, altresì, che il contributo al mantenimento dei tre figli doveva allo stato restare inalterato, tenuto conto del suo ammontare nonché della contribuzione - da parte del ricorrente e nella misura del 60% - alle spese straordinarie e - nella misura del 50% - alle utenze della casa coniugale assegnata alla resistente. All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva assegnata a sentenza sullo stato personale in base alle conclusioni contestualmente precisate a verbale dai procuratori delle parti, i quali rinunciavano ai termini. Il P.M. interveniva nel giudizio con nota del 20.03.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio con sentenza parziale è fondata e può essere accolta. Com'è noto, ai sensi dell'art. 2, legge 1/12/70, n. 898, lo scioglimento del matrimonio può essere disposto quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art.
3. E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra il e la ia venuta Pt_1 CP_1 meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice è risultato vano e che la convenuta non si è opposta all'avversa domanda di porre fine al vincolo, ma sopratutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo. Ricorre, poi, la condizione obiettiva della pronuncia della sentenza di separazione passata in giudicato e del decorso del termine di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella medesima procedura, così come ridotto dalla legge n. 55/2015. Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'art. 4 co 9° L. n. 898/70, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Tutte le altre questioni costituiranno l'oggetto della pronuncia definitiva, dovendo proseguire la causa per detti approfondimenti, come da separata ordinanza emessa contestualmente alla presente sentenza. Le spese di giudizio vanno rimesse alla sentenza definitiva. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
2 Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via non definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato il 05.03.2024 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da con Parte_1 CP_1
in Bari in data 05.12.2005 e trascritto nei registri dello stato civile al n. 293, p. I,
[...] anno 2005;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del suddetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all' art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. provvede sull'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza, emessa in pari data;
5. rimette la regolazione delle spese processuali al definitivo;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, in data 01.07.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
3