Rigetto
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/05/2025, n. 4733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4733 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04733/2025REG.PROV.COLL.
N. 04945/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4945 del 2023, proposto da
AL TI, rappresentato e difeso dall’avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AG), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (DE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di IA, sez. II, n. 1221 del 2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il Consigliere di Stato Dario Simeoli e uditi per le parti l’Avvocata Ester Ermondi e l’Avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.‒ Il signor LT AT ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 06420219000376367/000, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 286.600,55, relativa alla presupposta cartella di pagamento n. 30020150000007678000, notificata in data 14 aprile 2015, a titolo di prelievo supplementare di latte di vacca, per le campagne 1999/2000, 2000/2001, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 e 2007/2008.
1.1.‒ Il ricorrente ha posto a fondamento della domanda di annullamento le seguenti censure: i) nullità o inesistenza della notifica eseguita da in indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri e quindi non riferibile all’Agenzia delle Entrate-Riscossione; ii) violazione della normativa eurounitaria; iii) decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 602 del 1973; iv) prescrizione del debito; v) illegittimità del ruolo; vi) mancato conteggio dei recuperi PAC; vii) nullità della notifica dei provvedimenti presupposti; viii) difetto di motivazione.
2.‒ Con sentenza n. 1221 del 2 dicembre 2022, il T.a.r. ha respinto il ricorso.
3.‒ Il signor LT AT ha, quindi, proposto appello, sostenendo l’erroneità per i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 112 c.p.c.: il T.a.r. non avrebbe motivato sull’eccezione di inammissibilità, per tardività, della produzione documentale depositata da Agea in data 10 ottobre 2022, quando ormai i termini ex art.73 c.p.a erano scaduti;
- contraddittorietà, mancanza e carenza di motivazione, genericità ed infondatezza della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso introduttivo avente ad oggetto l’illegittimità derivata del provvedimento per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009, sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE, sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate;
- difetto e carenza di motivazione del capo di sentenza che non ha accolto l’eccezione di prescrizione della pretesa di Agea, per decorso del termine quadriennale di cui all’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, o, in via subordinata, per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c., o, in via ulteriormente subordinata, per decorso del termine decennale, ex art. 2946 c.c. (fermo, comunque, per tutti gli interessi, il decorso del termine quinquennale di prescrizione).
4.‒ AG e DE si sono costituite in giudizio per resistere al gravame.
Con riferimento al primo motivo di gravame, le EN replicano che i documenti, essendo stati depositati in adempimento di un ordine istruttorio del giudice, potevano – anzi, dovevano – esser depositati anche oltre il termine ex art. 73 c.p.a.; in subordine, chiedono di acquisire in questo grado la medesima documentazione, ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
5.‒ All’odierna udienza pubblica del 15 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.‒ La censura incentrata sull’erroneità della sentenza di primo grado per aver il giudice acquisito la documentazione depositata dalla resistente non tempestivamente (in data 10 ottobre 2022, prima dell’udienza di discussione del 16 novembre 2022, ma tardivamente rispetto al termine ultimo previsto dall’art.73 c.p.a., in data 6 ottobre 2022), non può essere accolta.
1.1.– Vero è che, secondo la costante giurisprudenza, il termine fissato dal menzionato art. 73, comma 1, del c.p.a. ha carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019 n. 194; Sez. VI, 28 maggio 2019 n. 3511). Ne consegue che il deposito tardivo di memorie e documenti ne comporta l’inutilizzabilità processuale, salvo i soli casi di dimostrata estrema difficoltà o impossibilità di produrre siffatti atti nei termini, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del c.p.a. (Consiglio di Stato sez. V, 21 giugno 2022, n. 5114).
1.2.– Sennonché, nel caso di specie, la violazione del termine di deposito non può determinare la rimessione della causa al primo giudice, in quanto non può dirsi né «mancato il contraddittorio», né «leso il diritto di difesa» di una delle parti, ai limitati fini dell’art. 105 c.p.a.
In primo luogo, il deposito della documentazione è stato effettuato su ordine istruttorio del giudice (cfr. l’ordinanza del T.a.r. IA 18 febbraio 2022, n. 166, che disponeva il deposito di una relazione che consentisse «di ricostruire il contenzioso proposto dall’azienda agricola ricorrente nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per la campagna oggetto del presente ricorso, evidenziando in particolare, se siano intervenute sentenze passate in giudicato tra le parti e se siano stati emessi atti interruttivi della prescrizione») e riguarda, in larga parte, «atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato» (trattandosi di adempimento doveroso, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il giudice è autorizzato ad acquisirli anche d’ufficio: cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato sez. IV, 22 marzo 2022, n. 2057).
Sotto altro profilo, l’appellante ha avuto la possibilità di dedurre sulla documentazione depositata, in quanto i documenti, se anche non entro i quaranta giorni in vista dell’udienza, sono comunque stati depositati anche prima dello scadere del termine per il deposito di memorie.
1.3.– Su queste basi, essendo rimessa al giudice di secondo grado la completa cognizione del rapporto controverso in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello, il Collegio ritiene comunque necessario acquisire, ai sensi dell’art. art. 104, comma 2, del c.p.a., il contenuto del predetto deposito del 10 ottobre 2022 innanzi al T.a.r.
Va ricordato che la produzione di nuovi documenti nel processo amministrativo è ammissibile in due ipotesi alternative: i) la loro indispensabilità ai fini della decisione della causa; ii) l’impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile.
Diversamente da quanto previsto dal codice di procedura civile, il codice del processo amministrativo «permette l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto, in quanto materialmente sopravvenuti, e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, purché si tratti di documenti indispensabili ai fini della decisione della causa» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321; Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; Sez. V, 13 settembre 2023, n. 8301; Sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5670).
Declinando i principi appena esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che i documenti citati siano indispensabili per ricostruire il complessivo contenzioso proposto dall’azienda agricola ricorrente, al di fine di scrutinare l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di doglianza.
2.‒ Venendo ora al merito, va rilevato che su questioni analoghe a quelle oggetto del presente appello questa Sezione si è già più volte pronunciata e da tali statuizioni il Collegio ritiene di non doversi discostare.
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, secondo periodo, del c.p.a., la sentenza può quindi essere redatta in forma semplificata e la motivazione «può consistere in un sintetico riferimento […] ad un precedente conforme».
3.‒ Correttamente il giudice di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso con riguardo alle censure riguardanti: la violazione della normativa eurounitaria; la decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 602 del 1973; l’illegittimità del ruolo; il mancato conteggio dei recuperi PAC (motivi II, III, V e VI).
3.1.– Va infatti ricordato che non è ammessa l’impugnazione di un atto di intimazione sollecitatorio, posto a valle della procedura esecutiva, per fare valere vizi inerenti ad un atto pregresso (la cartella esattoriale, che assolve, in sostanza, la duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di precetto), autonomamente impugnabile e ritualmente notificato dall’Amministrazione.
Tale preclusione ‒ che la giurisprudenza tributaria (cfr. Corte di Cassazione, sez. trib., 25 ottobre 2024, n. 27749) trae dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (secondo cui: «[…] Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo») ‒ può considerarsi espressiva di un principio generale (quindi applicabile anche dal giudice amministrativo nelle materie di sua giurisdizione) delle procedure di riscossione mediante ruolo (a cui rinvia l’art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33).
3.2.– Nel caso in esame, come si è visto sopra, l’intimazione di pagamento fa seguito ad una cartella di pagamento autonomamente impugnata, con giudizio trasposto (dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario) innanzi al T.a.r. IA (con n.r.g. 192 del 2022) ed ancora pendente.
L’intimazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile solo per vizi propri. Le censure attinenti, invece, a profili relativi all’esatta determinazione del debito dell’azienda verso AG sono precluse nel presente giudizio.
Va detto che tale preclusione non pregiudica il diritto di difesa dell’azienda agricola. Resta ferma, infatti, la possibilità per quest’ultima, qualora ottenuto un giudicato favorevole di annullamento del titolo a monte, di proporre opposizione all’esecuzione e comunque impugnare i singoli atti della riscossione che dovessero mai essere loro rivolti.
In virtù del c.d. effetto espansivo esterno ‒ ricavabile dall’art. 336, comma 2, del c.p.c. (secondo cui: «La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata»), applicabile anche al processo amministrativo, ai sensi dell’art. 39 del c.p.a. ‒ gli effetti del giudicato dell’eventuale annullamento della cartella pregressa si estenderebbero necessariamente alla successiva intimazione di pagamento, quale atto meramente consequenziale a quello impugnato.
3.3.– La conclusione appena esposta non muta per le violazioni del diritto unionale.
Fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21-septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. Stato, sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. Stato, sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le sentenze della Corte di giustizia hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
4.‒ L’appellante ripropone anche l’eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti del ricorrente.
4.1.‒ Preliminarmente, va richiamato l’orientamento che ritiene applicabile, in subiecta materia, per quanto riguarda la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis: Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64), mentre per gli interessi il termine prescrizionale quinquennale (Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7504, secondo cui non è applicabile, invece, il termine prescrizionale breve, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme euro-unionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali).
4.2.‒ Ciò premesso, l’eccezione di prescrizione, ove riferita al credito portato dalla cartella esattoriale, è inammissibile per ragioni analoghe a quelle sopra esposte.
La prescrizione del credito fiscale, asseritamente maturata precedentemente alla notifica della cartella esattoriale, non può essere eccepita nei confronti dell’atto a valle (se non, si ribadisce, in via di illegittimità derivata).
4.3.‒ Ove, invece, l’eccezione di prescrizione venga riferita al suo decorso della stessa successivamente alla notifica della cartella di pagamento, essa è infondata.
Come si è più volte detto, l’intimazione impugnata si fonda sulla cartella di pagamento n. 30020150000007678000, sulla quale pende giudizio innanzi al T.a.r. IA.
Ne consegue che, nelle more della sua definizione, la prescrizione resta sospesa.
Il Collegio non intende, infatti, discostarsi dall’orientamento della Sezione (cfr. ex plurimis: sentenze n. 2441 del 2025, n. 6078 del 2024, n. 7609 del 2023, n. 10303 del 2023, che riprende le indicazioni della Corte di Cassazione, sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799), secondo cui: «il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “[l]a prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945 c.c., commi 1 e 2 (a mente dei quali, rispettivamente, “[p]er effetto dell'interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “[s]e l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore […] ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento). Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l’interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell’atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice. Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso)».
È quindi da escludere che il credito azionato da AG, per il periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale a mezzo dell’atto impugnato sia prescritto.
Ciò senza contare la sospensione della prescrizione per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per effetto del sistema di proroghe previsto dalla normativa volta a fronteggiare l’emergenza pandemica (cfr. l’articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 che richiama l’articolo 12 del d.lgs. n. 159 del 2015).
5.‒ Passiamo ora all’esame dei restanti motivi di ricorso.
La tesi dell’inesistenza e conseguente insanabilità della notifica dell’atto impugnato, a cagione del fatto che il notificante ha utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblichi elenchi, è stata più volte respinta da questa Sezione.
È stato statuito che, ai fini della validità della notifica è sufficiente che nei pubblici elenchi sia presente il dominio dell'indirizzo di trasmissione, chiaramente riconducibile all’Amministrazione procedente e, quindi, idoneo a garantire la certezza della provenienza dell'atto, o che la notifica, come nel caso di specie, provenga da un indirizzo P.E.C. dal quale sia evincibile il mittente.
Spetta comunque al ricorrente dimostrare eventuali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento non dall’indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale presente nei pubblici registri. La notificazione non è, infatti, un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto che si porta a conoscenza, ma una sua condizione integrativa dell’efficacia, sicché la inesistenza o invalidità della notifica non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto quando ne risulti, inequivocabilmente, la piena conoscenza da parte del destinatario (da ultimo, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025 n. 385; sez. VI, 24 marzo 2025, n. 2441; sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7504).
L’ipotesi della inesistenza ricorre infatti nel solo caso di «totale mancanza materiale dell’atto» nonché «nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» (Cass. civ., Sez. Un., nr. 14916 e 14917 del 20 luglio 2016).
Può farsi quindi applicazione nella vicenda che occupa della sanatoria generale del raggiungimento dello scopo ex art. 156 e 160 c.p.c. In particolare, deve rilevarsi che la notificazione effettuata non ha impedito all’azienda agricola odierna appellata di conoscere e di impugnare nei termini l’atto dell’AG, proponendo ricorso dinanzi al T.a.r.
6.– La censura incentrata sul difetto di motivazione è anch’essa destituita di fondamento.
L’intimazione di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata ‒ anche con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati ‒ con il semplice richiamo all’atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (cfr. Corte di Cassazione, sez. trib., sentenze n. 27504 del 2024, n. 6288 del 2025; nonché Sez. Unite, n. 22281 del 2022).
7.‒ Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite del secondo grado di giudizio, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e del carattere risalente dei fatti che hanno originato la controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Simeoli | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO